CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 gennaio 2021
Cassazione n. 16543/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata in questa sede il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso l'ordinanza emessa in data 27 gennaio 2021 dal G.i.p. dello stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], cui era applicata la misura della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato di avere preso parte ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, associazione aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.l. cod. pen. (capo 1), oltre che di due distinti episodi (capi 25 e 33) di acquisto di considerevoli quantitativi di sostanza stupefacente. Il Tribunale ha ritenuto che le captazioni eseguite nel corso delle indagini fornissero un supporto indiziario grave nell'attribuzione al Fedele del ruolo di primo piano nella predisposizione di operazioni di compravendita di sostanze stupefacenti, destinate all'attività svolta dalla famiglia Pesce, nota nel contesto territoriale oggetto di quelle operazioni come vertice del sodalizio mafioso che gestiva, tra gli altri lucrosi affari, anche quello del traffico delle sostanze stupefacenti. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'indagato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge in riferimento all'art. 74 d.p.r. 309/90, e vizio della motivazione censurando la valutazione condotta circa la gravità indiziaria rispetto alla contestata partecipazione al sodalizio finalizzato al traffico degli stupefacenti; osserva il ricorrente che il provvedimento impugnato aveva desunto gli elementi indiziari dimostrativi della partecipazione al sodalizio dalle vicende che riguardavano i separati episodi oggetto delle contestazioni cautelari descritte nei capi 25 e 33, senza considerare che la commissione dei singoli reati addebitati non poteva fornire dimostrazione della partecipazione al sodalizio, specie alla luce della corretta lettura del materiale acquisito attraverso le intercettazioni che documentavano l'interesse esclusivamente personale del Fedele nella conclusione delle operazioni di compravendita delle sostanze indicate. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in riferimento agli artt. 274, 275 e 292 cod. proc. pen., consicllerato il giudizio espresso in punto di esigenze cautelari, senza adeguata valutazione del profilo dell'attualità considerato il considerevole arco temporale intercorso tra la commissione dei fatti oggetto di addebito (risalenti al 2018) e il momento dell'emissione dell'ordinanza applicativa della misura. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è formulato in termini non consentiti, oltre che manifestamente infondati. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione ove con il ricorso in sede di legittimità si deducano vizi della motivazione dei provvedimenti assunti dal Tribunale, in sede di riesame delle misure cautelari personali, sia per ciò che attiene il profilo della consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, così come per le questioni inerenti la valutazione delle esigenze cautelari, l'ambito dei motivi ammissibili va delimitato alla «sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01), il che esclude la possibilità di attribuire al giudice di legittimità «il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi», ovvero «delle caratteristiche soggettive dell'indagato»; e ciò in quanto si tratta di apprezzamenti tipicamente di merito rientranti nelle valutazioni del G.i.p. e del Tribunale del riesame, mentre l'orizzonte del giudizio di legittimità è «circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 - 01). Per queste ragioni il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o l'assenza delle esigenze cautelari, «è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, F'aviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 - 01). Il ricorrente, pur dichiarando di condividere tale insegnamento, finisce però per sollecitare una rilettura del quadro indiziario riportando brani di intercettazioni che, a suo giudizio, fornirebbero la dimostrazione che il dato della realizzazione dei reati fine, posti in essere per finalità esclusivamente personali, non consente di attribuire al Fedele alcuna condotta di partecipazione all'ipotizzato sodalizio. Di là dall'inammissibile rilettura in sede di legittimità della portata indiziaria delle intercettazioni, compiutamente argomentata dal Tribunale del riesame, va osservato che pur volendo aderire alla prospettiva del ricorrente va ricordato che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità il dato della commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, può integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 - 02), prescindendo dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente agito, sicché anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, nel caso in cui le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale (Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado, Rv. 276701 - 06; Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, dep. 2016, Policastri, Rv. 265890 - 0; Sez. 1, n. 43850 del 03/07/2013, Durand, Rv. 257800 - 01), specie considerando come nella specie si sia trattato di operazioni relative a quantitativi considerevoli di sostanze stupefacenti. Allo stesso modo, non costituisce elemento ostativo alla configurazione della condotta partecipativa la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale, restando sufficiente il dato dell'esistenza tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituito dall'interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo (Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera, Rv. 269150 - O; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio, Rv. 265945 - 01). 1.2. Il secondo motivo di ricorso è reiterativo e manifestamente infondato. Il ricorrente, infatti, ripropone la questione concernente il difetto di valutazione del carattere attuale delle esigenze di cautela, senza considerare la puntuale motivazione del Tribunale del riesame che ha richiamato in primo luogo il regime di presunzione relativa ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (considerato il titolo di reato e la circostanza aggravante contestata), rispetto alla quale la difesa non allega alcun elemento in grado di superare quella presunzione, per poi svolgere comunque corrette argomentazioni in ordine alla sicura attualità delle esigenze, in ragione dell'applicazione di misure cautelari in separati procedimenti, sempre per fatti associativi riguardanti il traffico di stupefacenti, della spiccata capacità a delinquere manifestata, della risalenza dei rapporti duraturi e costanti di frequentazione con esponenti di spicco della cosca Pesce, con cui il ricorrente condivideva gli obiettivi illeciti riguardanti il traffico delle sostanze stupefacenti. 2. inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. 3. Copia del presente provvedimento deve essere trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario ove è custodito il ricorrente, affinché provveda a quanto previsto dall'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 2/3/2022 'ere