CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06409/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13587/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], e per essa la mandataria J-[OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratrice della società, domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 915/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/03/2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che 1. La società [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio, avanti al Tribunale di Napoli, i sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di sentir ivi nei confronti dei medesimi dichiarare la nullità ex art. 1414 c.c. o, in via subordinata, l'inefficacia ex art.2901 c.c. dei seguenti atti: a) atto di compravendita del 30 luglio 2008 con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto l'immobile sito in Portici a [OSCURATO:PERSONA]; b) atto di trasferimento del 14 luglio 2008 di diversi cespiti immobiliari siti in Portici da parte di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; c) atto di vendita immobiliare sempre del 14 luglio 2008 con cui [OSCURATO:PERSONA] ha venduto a [OSCURATO:PERSONA] diverse unità immobiliari. Il Tribunale di Napoli accolse la domanda della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, con sentenza successivamente confermata dalla Corte di Appello di Napoli con la sentenza n. 915 del 7 marzo 2022. 2. Avverso la suindicata sentenza della corte di merito i sigg. Ariosto ed altri propongono ricorso per cassazione, sulla base di due motivi. 3. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., che ha presentato anche memoria. Considerato che Va pregiudizialmente rilevato che non risulta comunicato l’avviso dell’odierna udienzaal difensore dei ricorrenti. Deve pertanto disporsi il rinvio a nuovo ruolo per la fissazione di nuova udienza. P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile dell