Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2024
ECLI:EU:T:2024:812
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ1127_INF
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 13 novembre 2024 – [OSCURATO:PERSONA]Schiemann / EUIPO – U.S. [OSCURATO:PERSONA] (CorrosionX)
(causa T‑1127/23)
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo CorrosionX – Motivo di nullità assoluta – Malafede – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Ricevibilità delle osservazioni di risposta depositate dinanzi alla commissione di ricorso – Articolo 24, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625»
1.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Concetto di malafede – Portata
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)]
(v. punti 28‑31)
2.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Criteri di valutazione – Presa in considerazione di tutti i fattori pertinenti esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione – Conoscenza in capo al richiedente dell’utilizzo da parte di un terzo di un segno identico o simile – Intenzione del richiedente – Grado di tutela giuridica dei segni controversi – Origine e uso del segno contestato – Logica commerciale alla base della registrazione del segno contestato come marchio dell’Unione europea – Cronologia degli eventi che hanno caratterizzato il deposito della domanda di marchio
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)]
(v. punti 32, 33, 54, 55, 58, 65)
3.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Onere della prova
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)]
(v. punti 34, 35)
4.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Marchio denominativo CorrosionX
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)]
(v. punti 47, 61, 70, 73, 75, 76, 78)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA]Schiemann è condannato a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla U.S. [OSCURATO:PERSONA] LLC. [OSCURATO:PERSONA] LLC.
3)
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese.