CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 08031/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Lecco che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 217 legge fall., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.; - al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. è congruamente motivato dalla pluralità di condanne patite dal prevenuto che ne denunciano l'abitualità nel delinquere. 2 - Altrettanto congruamente motivati in fatto erano poi i dinieghi delle circostanze attenuanti generiche, per l'assenza di ragioni di meritevolezza, e della sospensione condizionale della pena, per la prosecuzione di quella attività imprenditoriale che aveva dato luogo al contestato illecito. 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]