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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33939/2025

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mento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i profili di censura proposti, peraltro in termini di marcata genericità e senza un effettivo confronto con la decisione gravata, risultano già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche nel dare conto della riscontrata sussistenza dei costituti tipici del reato di resistenza ascritto al ricorrente rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 7 luglio 2025.

mento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i profili di censura proposti, peraltro in termini di marcata genericità e senza un effettivo confronto con la decisione gravata, risultano già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche nel dare conto della riscontrata sussistenza dei costituti tipici del reato di resistenza ascritto al ricorrente rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2025.