CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31675/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 6.12.2022 con cui la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado che accertava la responsabilità dell'imputata per il reato di cui agli artt. 624- bis, 625 n.4, 61 n.5 cod. pen. condannandola alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 300 di multa. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, non è deducibile in sede di legittimità in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; inoltre lo stesso motivo è indeducibile poiché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3, 4 e 5), precisando peraltro - a pag. 3 - che il primo riconoscimento non era andato a buon fine perché nell'album non era presente la fotografia dell'imputata; laddove è solo il caso di aggiungere la lucidità del riconoscimento non è di per sé ragione idonea a escludere la minorata difesa in considerazione dell'età della vittima e delle circostanze del fatto . Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge in particolare con riferimento al riconoscimento della sussistenza dell'aggravante della minorata difesa, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1), che l'odierna ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto. Letta la memoria difensiva in cui si insiste nell'accoglimento del ricorso, evidenziando quello che è un evidente mero errore materiale in cui è incorso il giudice dell'ufficio spoglio nell'indicare l'aggravante contestata in quella di cui all'art. 61 n. 2 c.p. invece che in quella di cui all'art. 61 n. 5 c.p., laddove ciò che rileva è che come sopra esposto l'aggravante in parola della minorata difesa non è stata oggetto di contestazione in appello. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co