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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28532/2026

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PE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a seguito di ordinanza con la quale è stata disposta rimessione in termini avverso la sentenza in epigrafe indicata di conferma della condanna per i reati di cui agli artt. 73 D.P.R. 309 del 1990 e 385 cod. pen.

Il ricorrente formula due motivi di ricorso con cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per la detenzione dello stupefacente e chiedendo l'ipotesi di lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 75 D.P.R. 309/1990.

Il ricorso è inammissibile.

La prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che lo stesso imputato, all'udienza di convalida dell'arresto, aveva ammesso integralmente gli addebiti mossi a suo carico, riconoscendo la paternità dello stupefacente rinvenuto all'interno di locali vicini alla sua abitazione, ovvero nel terrazzo dell'appartamento adiacente, giustificando la condotta illecita in ragione della necessità di sostenere spese mediche del figlio.

Il giudice a quo ha anche evidenziato la condotta dell'imputato il quale, alla vista della polizia giudiziaria, aveva cercato di disfarsi dello stupefacente in suo possesso gettandolo nelle aree adiacenti.

Inoltre, all'interno della pattumiera presente nell'abitazione dell'imputato vi erano buste di plastica e cellophane colore verde, materiale corrispondente a quello con cui erano stati confezionati i tre involucri trovati nel terrazzo del vicino di casa contenenti droga.

Quanto alla seconda doglianza, con motivazione altrettanto insindacabile in questa sede, il giudice a quo ha escluso la lieve entità, evidenziando il dato ponderale della droga sequestrata, pari a grammi 33,9914 di cocaina da cui sono estraibili 162,50 dosi medie singole, nonché grammi 0,013 di principio attivo di sostanza del tipo cannabis ed altri grammi 0,029 della medesima sostanza; il ricorrente deteneva anche un involucro contenente foglie inflorescenze di sostanza cannabis.

Inoltre, sono stati rinvenuti presso l'abitazione dell'imputato bilancini di precisione, un paio di forbici e una carta da gioco risultata positiva al narcotest.

Elementi che il giudice ha considerato per escludere l'ipotesi del c.d. piccolo spaccio. 1Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.M, r\ a iDEPC)SATATA iN CANC Sezrc.)nE: 2 8 LU L' ASSISTENTE, Dott.ssa K. 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a seguito di ordinanza con la quale è stata disposta rimessione in termini avverso la sentenza in epigrafe indicata di conferma della condanna per i reati di cui agli artt. 73 D.P.R. 309 del 1990 e 385 cod. pen. Il ricorrente formula due motivi di ricorso con cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per la detenzione dello stupefacente e chiedendo l'ipotesi di lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 75 D.P.R. 309/1990. Il ricorso è inammissibile. La prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che lo stesso imputato, all'udienza di convalida dell'arresto, aveva ammesso integralmente gli addebiti mossi a suo carico, riconoscendo la paternità dello stupefacente rinvenuto all'interno di locali vicini alla sua abitazione, ovvero nel terrazzo dell'appartamento adiacente, giustificando la condotta illecita in ragione della necessità di sostenere spese mediche del figlio. Il giudice a quo ha anche evidenziato la condotta dell'imputato il quale, alla vista della polizia giudiziaria, aveva cercato di disfarsi dello stupefacente in suo possesso gettandolo nelle aree adiacenti. Inoltre, all'interno della pattumiera presente nell'abitazione dell'imputato vi erano buste di plastica e cellophane colore verde, materiale corrispondente a quello con cui erano stati confezionati i tre involucri trovati nel terrazzo del vicino di casa contenenti droga. Quanto alla seconda doglianza, con motivazione altrettanto insindacabile in questa sede, il giudice a quo ha escluso la lieve entità, evidenziando il dato ponderale della droga sequestrata, pari a grammi 33,9914 di cocaina da cui sono estraibili 162,50 dosi medie singole, nonché grammi 0,013 di principio attivo di sostanza del tipo cannabis ed altri grammi 0,029 della medesima sostanza; il ricorrente deteneva anche un involucro contenente foglie inflorescenze di sostanza cannabis. Inoltre, sono stati rinvenuti presso l'abitazione dell'imputato bilancini di precisione, un paio di forbici e una carta da gioco risultata positiva al narcotest. Elementi che il giudice ha considerato per escludere l'ipotesi del c.d. piccolo spaccio. 1Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.M, r\ a iDEPC)SATATA iN CANC Sezrc.)nE: 2 8 LU L' ASSISTENTE, Dott.ssa K. 2
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