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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08677/2023

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onsegna di documentazione daparte della contribuente in risposta agli stessi. 6.Il motivo non è affatto scarsamente intelleggibile, come si legge in controricorso, dal momento che con chiarezza censura la ratio deci- dendiespressa dalla CTR, incentrata sul mancato rispetto del contrad- dittorioendo-procedimentale. 6.1.Inoltre, se nella parte del controricorso (cfr. pp.33 e ss.) in cui si fariferimento all ’ effetto di asserito giudicato esterno discendente dalla sentenza della CTR n.351/22/2014 resa inter partes e favorevole ad HPrelativamente a ripresa IVA 2005 è individuabile un ’ eccezione pre- liminare- cosa dubbia dal momento che parte controricorrente con- cludeper l ’ infondatezza del motivo - essa è infondata.

Infatti, va data continuità anche nel caso di specie all ’ orientamento della Sezione (Cass.Sez. 5 - , Ordinanza n. 15374 del 20/07/2020) secondo cui nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato est erno previsto dall'art.2909 cod. civ., in relazione alle controversie in materia di IVA, è soggetto alla primazia del diritto unionale (come interpretato da CGUE 3 settembre 2009, C - 2/08, Olimpiclub), anche con riferimento allasua proiezione oltre il per iodo di imposta considerato circa i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie impositiva che, esten- dendosiad una pluralit à di annualit à , abbiano carattere stabile o ten- denzialmentepermanente, allorquando affiori una questione di contra- stoa pratiche abusive.

Sicch é , ove esse non sussistano, come nel caso di specie, il giudicato formatosi su diverso anno di imposta richiede l'esamedelle questioni e dei presupposti di fatto per la diversa annua- litàe la sua efficacia dipende dalle concrete ci rcostanze accertate, ele- mentineppure specificamente dedotti n é dimostrati in controricorso. 6.2.Tanto premesso, il motivo è fondato.

Va ribadito che: « In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12,comma 7, dell a legge 27 luglio 2000, n. 212 deve essere interpre- tato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decor- rentedal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effett uato unaccesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle opera- zioni - determina di per s é , salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza,l'illegittimità dell'atto impositivo emesso "ante tempus", poi- chédetto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contrad- dittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede traamministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e pi ù effi- caceesercizio della potest à impositiva.

Il vizio invalidante non consiste nellamera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ne hannodeterminato l'emissione anticipata, bens ì nell'effettiva assenza didetto requisito (esonerativo dall'osservanza del termine), la cui ri- correnza,nella concreta fattispecie e all'epoca di tale emissione, deve essereprovata dall'ufficio. » (Cass. Sez.

Un., Sentenza 29 luglio 2013 n.18184). 7.Inoltre, le Sezioni unite della Corte hanno anche precisato che « In temadi diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazionefinanziaria è gravata di un obbligo generale di con- traddittorioendoprocedimentale, la cui violaz ione comporta l'invalidit à dell'atto purch é il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concretole ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati",mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nellalegislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicch é essosussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito. » (Cass.Sez.

Un. 9 dicembre 2015, n. 24823).

Non vi sono r agioni per discostarsi nel caso di specie da tale autorevole insegnamento, mai superato(Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 701 del 15/01/2019, Rv. 652456 - 01; conforme, ad es.

Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 22644 del 11/09/2019,Rv. 655048 - 01). 8.Nel caso di specie, è pacifico che le riprese non conseguono ad ac- cesso, ispezione o verifica, trattandosi di controlli meramente docu- mentali,ossia condotti sulla base delle dichiarazioni e della documen- tazione gi à in possesso dell ’ Amministrazione, integrate con la d ocu- mentazionefornita dalla contribuente a seguito di ricezione di questio- nari(controlli c.d. a tavolino).

Pertanto, l ’ art.12 comma 7 Statuto non trova applicazione alla fattispecie non essendo condivisa dalla giuri- sprudenzadi legittimit à summenzionata la prospettazione della contri- buente,accolta dalla CTR, secondo cui sussisterebbe un obbligo gene- ralizzatodi contraddittorio endoprocedimentale. 9.Quanto poi alla specifica ripresa IVA per cui è causa, tributo armo- nizzatoper cui si pone in linea generale la questione del contraddittorio sulla base del diritto eurounitario in forza dell ’ art. 41 § 2 lettera a) CDFUEcome interpretato da CGUE 3 luglio 2014, C - 129 e 130/13, Ka- mino [OSCURATO:PERSONA] BV e [OSCURATO:PERSONA]- stics BV contro [OSCURATO:PERSONA] van Financi é n , §§ 75 - 80; C - 349/07, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] P ú blica , §§ 37 - 38;CGUE 8 marzo 2017, C - 14/16, [OSCURATO:PERSONA] , § 36; CGUE 20 dicembre 2017, C - 276/16, Preq ù Italia [OSCURATO:SOCIETA] , §§ 45 ss.; 9 no vembre 2017, C - 298/16, Ispas , §§ 26, 28 e ss., è la stessa contribuente a ricordareche, nel caso di specie, a seguito dei questionari, il contrad- dittorioè intervenuto ben 3 volte con consegna di documentazione da partedella contribuente in risposta alle richieste, e ci ò dimostra ine- quivocabilmenteche nella fase del procedimento amministrativo è in- tervenuta in concreto l ’ interlocuzione effettiva tra le parti, prima dell’adozionedell’atto impositivo. 10.L’accoglimento del primo motivo, attinente questi one preliminare cheinveste il procedimento amministrativo erroneamente ritenuto vio- latodalla CTR, con susseguente erronea preclusione alla disamina delle restantidoglianze, determina l ’ assorbimento del secondo motivo di ri- corso,in cui è dedotto il dife tto assoluto di motivazione, del terzo, che prospettala violazione e falsa applicazione degli artt.19 comma 1 e 21 comma2 lett. b) d.P.R. n.633/72 e 2697 cod. civ., nonch é della quarta censurache introduce un vizio motivazionale per omesso esame di fatt i controversie decisivi. 11.In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assor- bitii restanti, la sentenza va cassata e il giudizio è rinviato alla Corte digiustizia di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinchési attenga all ’ enunciato principio e si pronunzi anche sulle que- stioni da lei dichiarate assorbite, oltre che sulle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

LaCorte: Accoglieil primo motivo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onsegna di documentazione daparte della contribuente in risposta agli stessi. 6.Il motivo non è affatto scarsamente intelleggibile, come si legge in controricorso, dal momento che con chiarezza censura la ratio deci- dendiespressa dalla CTR, incentrata sul mancato rispetto del contrad- dittorioendo-procedimentale. 6.1.Inoltre, se nella parte del controricorso (cfr. pp.33 e ss.) in cui si fariferimento all ’ effetto di asserito giudicato esterno discendente dalla sentenza della CTR n.351/22/2014 resa inter partes e favorevole ad HPrelativamente a ripresa IVA 2005 è individuabile un ’ eccezione pre- liminare- cosa dubbia dal momento che parte controricorrente con- cludeper l ’ infondatezza del motivo - essa è infondata. Infatti, va data continuità anche nel caso di specie all ’ orientamento della Sezione (Cass.Sez. 5 - , Ordinanza n. 15374 del 20/07/2020) secondo cui nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato est erno previsto dall'art.2909 cod. civ., in relazione alle controversie in materia di IVA, è soggetto alla primazia del diritto unionale (come interpretato da CGUE 3 settembre 2009, C - 2/08, Olimpiclub), anche con riferimento allasua proiezione oltre il per iodo di imposta considerato circa i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie impositiva che, esten- dendosiad una pluralit à di annualit à , abbiano carattere stabile o ten- denzialmentepermanente, allorquando affiori una questione di contra- stoa pratiche abusive. Sicch é , ove esse non sussistano, come nel caso di specie, il giudicato formatosi su diverso anno di imposta richiede l'esamedelle questioni e dei presupposti di fatto per la diversa annua- litàe la sua efficacia dipende dalle concrete ci rcostanze accertate, ele- mentineppure specificamente dedotti n é dimostrati in controricorso. 6.2.Tanto premesso, il motivo è fondato. Va ribadito che: « In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12,comma 7, dell a legge 27 luglio 2000, n. 212 deve essere interpre- tato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decor- rentedal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effett uato unaccesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle opera- zioni - determina di per s é , salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza,l'illegittimità dell'atto impositivo emesso "ante tempus", poi- chédetto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contrad- dittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede traamministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e pi ù effi- caceesercizio della potest à impositiva. Il vizio invalidante non consiste nellamera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ne hannodeterminato l'emissione anticipata, bens ì nell'effettiva assenza didetto requisito (esonerativo dall'osservanza del termine), la cui ri- correnza,nella concreta fattispecie e all'epoca di tale emissione, deve essereprovata dall'ufficio. » (Cass. Sez. Un., Sentenza 29 luglio 2013 n.18184). 7.Inoltre, le Sezioni unite della Corte hanno anche precisato che « In temadi diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazionefinanziaria è gravata di un obbligo generale di con- traddittorioendoprocedimentale, la cui violaz ione comporta l'invalidit à dell'atto purch é il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concretole ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati",mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nellalegislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicch é essosussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito. » (Cass.Sez. Un. 9 dicembre 2015, n. 24823). Non vi sono r agioni per discostarsi nel caso di specie da tale autorevole insegnamento, mai superato(Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 701 del 15/01/2019, Rv. 652456 - 01; conforme, ad es. Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 22644 del 11/09/2019,Rv. 655048 - 01). 8.Nel caso di specie, è pacifico che le riprese non conseguono ad ac- cesso, ispezione o verifica, trattandosi di controlli meramente docu- mentali,ossia condotti sulla base delle dichiarazioni e della documen- tazione gi à in possesso dell ’ Amministrazione, integrate con la d ocu- mentazionefornita dalla contribuente a seguito di ricezione di questio- nari(controlli c.d. a tavolino). Pertanto, l ’ art.12 comma 7 Statuto non trova applicazione alla fattispecie non essendo condivisa dalla giuri- sprudenzadi legittimit à summenzionata la prospettazione della contri- buente,accolta dalla CTR, secondo cui sussisterebbe un obbligo gene- ralizzatodi contraddittorio endoprocedimentale. 9.Quanto poi alla specifica ripresa IVA per cui è causa, tributo armo- nizzatoper cui si pone in linea generale la questione del contraddittorio sulla base del diritto eurounitario in forza dell ’ art. 41 § 2 lettera a) CDFUEcome interpretato da CGUE 3 luglio 2014, C - 129 e 130/13, Ka- mino [OSCURATO:PERSONA] BV e [OSCURATO:PERSONA]- stics BV contro [OSCURATO:PERSONA] van Financi é n , §§ 75 - 80; C - 349/07, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] P ú blica , §§ 37 - 38;CGUE 8 marzo 2017, C - 14/16, [OSCURATO:PERSONA] , § 36; CGUE 20 dicembre 2017, C - 276/16, Preq ù Italia [OSCURATO:SOCIETA] , §§ 45 ss.; 9 no vembre 2017, C - 298/16, Ispas , §§ 26, 28 e ss., è la stessa contribuente a ricordareche, nel caso di specie, a seguito dei questionari, il contrad- dittorioè intervenuto ben 3 volte con consegna di documentazione da partedella contribuente in risposta alle richieste, e ci ò dimostra ine- quivocabilmenteche nella fase del procedimento amministrativo è in- tervenuta in concreto l ’ interlocuzione effettiva tra le parti, prima dell’adozionedell’atto impositivo. 10.L’accoglimento del primo motivo, attinente questi one preliminare cheinveste il procedimento amministrativo erroneamente ritenuto vio- latodalla CTR, con susseguente erronea preclusione alla disamina delle restantidoglianze, determina l ’ assorbimento del secondo motivo di ri- corso,in cui è dedotto il dife tto assoluto di motivazione, del terzo, che prospettala violazione e falsa applicazione degli artt.19 comma 1 e 21 comma2 lett. b) d.P.R. n.633/72 e 2697 cod. civ., nonch é della quarta censurache introduce un vizio motivazionale per omesso esame di fatt i controversie decisivi. 11.In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assor- bitii restanti, la sentenza va cassata e il giudizio è rinviato alla Corte digiustizia di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinchési attenga all ’ enunciato principio e si pronunzi anche sulle que- stioni da lei dichiarate assorbite, oltre che sulle spese del giudizio di Cassazione. P.Q.M. LaCorte: Accoglieil primo motivo di
Sentenza Cassazione n. 08677/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris