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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28614/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/2025 del Tribunale di Verona;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 Con ordinanza del 24 novembre 2025, resa nel procedimento n.175/2025 R. S.I.G.E., il G.I.P. del Tribunale di Verona, in veste di Giudicedell’esecuzione, ha rigettato l’istanza con la quale il difensore di [OSCURATO:PERSONA] hachiesto di computare, a titolo di presofferto in relazione alla pena inflitta consentenza passata in giudicato il 31 maggio 2025, anche il periodo compreso tra il4 ed il 24 maggio 2024, durante il quale il condannato è stato sottoposto allemisure cautelari non custodiali dell’obbligo di presentazione alla poliziagiudiziaria e dell’obbligo di dimora, quest’ultimo aggravato, ai sensi dell’art. 283,comma 4, cod. proc. pen., dall’ulteriore prescrizione di non allontanarsidall’abitazione nelle ore notturne (dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giornosuccessivo).A fondamento della decisione, il Giudice ha richiamato l’orientamentoespresso dalla Suprema Corte secondo il quale l’obbligo di dimora può ritenersifungibile ai sensi dell’art. 657 cod. proc. pen. solo ove si sia accompagnatoall’arbitraria imposizione di obblighi «tali da renderlo assimilabile alla misuradegli arresti domiciliari».

Ha sostenuto che, nel caso di specie, le misure noncustodiali come concretamente imposte al [OSCURATO:PERSONA] non possano sussumersinell’ipotesi da ultimo delineata.2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorsoper cassazione articolato in due motivi di seguito riassunti ai sensi dell’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) inrelazione all’art. 657, commi 1 e 3, cod. proc. pen.Il difensore contesta che la determinazione assunta dal Giudicedell’esecuzione – che ha rigettato la richiesta di computabilità della «triplice»misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, dell’obbligodi dimora e del divieto di uscire dall’abitazione in determinate ore del giorno – siponga in contrasto con la lettura che dell’art. 657 cod. proc. pen. hanno offerto ilGiudice di legittimità nonché il Giudice delle leggi.

Rimarca, in specie, come ilprimo di essi, nel suo più autorevole consesso, abbia affermato il principio per ilquale, ai fini del computo ex art. 657, comma 3, cod. proc. pen., non rilevi laqualificazione giuridica della misura applicata, bensì la sua incidenza sostanzialesulla libertà personale che deve essere valutata in concreto «ed anche alla lucedell’eventuale cumulo di prescrizioni coercitive».

Evidenzia che le misurecumulativamente imposte all’assistito abbiano implicato un «pregnante controllosulla persona».2.2.

Carenza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen.).Il difensore contesta che il Giudice dell’esecuzione ha ritenuto nonsignificativamente restrittivo l’obbligo, imposto al ricorrente, di permanerepresso il domicilio in orario notturno posto che esso coincide con il periodo nelquale «abitualmente le persone si trattengono nella propria abitazione».Lamenta che detta motivazione, nel richiamare un criterio di tipo sociologico, sirisolve in una motivazione apparente.

Evidenzia, altresì, che siffatto incedereargomentativo introduce una valutazione parcellizzata che non tiene in adeguataconsiderazione la natura afflittiva delle misure cumulativamente applicate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.2.

Va premesso come, secondo consolidato e condiviso orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, l’arco temporale nel quale, durante il procedimentopenale, l’imputato è stato sottoposto alla misura cautelare non custodialedell'obbligo di dimora non possa di regola assumere alcun rilievo, ai sensidell'art. 657 cod. proc. pen., all’atto in cui occorra determinare il quantum dipena detentiva da eseguire a seguito del passaggio in giudicato della sentenza dicondanna, salvo in caso in cui la predetta misura si sia accompagnataall’arbitraria imposizione di obblighi che l’abbiano significativamente modificatanella sua struttura e nella sua funzione rendendola di fatto assimilabile allamisura custodiale degli arresti domiciliari (Sez. 1, n. 37302 del 9/9/2021,Lazzerini, Rv. 281908 – 01; Sez. 1, n. 36231 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2017, Curea,Rv. 271043 – 01; Sez. 1, n. 3664 del 19/1/2012, Bonaccorsi, Rv. 251861 – 01).Si è, più in particolare, precisato come l’obbligo di permanenza domiciliare inalcune ore del giorno, che l’autorità giudiziaria può prescrivere ai sensi dell’art.283, comma 4, cod. proc. pen., possa assumere carattere di arbitrarietà solo seè imposto per un lasso temporale eccedente sia le specifiche esigenze cautelari,sia quello usualmente trascorso nella dimora per le ordinarie necessità di vita,riposo e cura della propria ed altrui persona.Orbene, reputa questo collegio che il Giudice dell’esecuzione ha fatto buongoverno dei canoni interpretativi appena sinteticamente delineati attraverso unprovvedimento cui risultano estranei inciampi di natura argomentativa.Immune da profili di patente illogicità censurabili in questa sede è, inparticolare, la considerazione spesa dal Giudice dell’esecuzione sul fatto chel’imposizione abbia riguardato una circoscritta fascia oraria che è comunementeriservata al riposo delle persone e nella quale anche il normale svolgimento dellavita sociale subisce una sostanziale interruzione: la limitazione imposta al Pavoniè rimasta, infatti, compresa entro una fisiologica soglia temporale in cui ingenere si collocano le ordinarie occupazioni domestiche e ha determinato unarestrizione spazio-temporale della libertà personale del soggetto che non haoggettivamente travalicato le specifiche finalità preventive sottese alla misura.Nessuna rilevanza, poi, può assumere, la concomitante sottoposizione delricorrente all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.Ad essa, com’è noto, consegue l’impegno (che nel caso in esame eragiornaliero) di condursi al cospetto della polizia giudiziaria, un impegno che,all’evidenza, non può essere considerato, quand’anche valutato in uno alleulteriori prescrizioni imposte al ricorrente, una forma surrettizia di imposizionedegli arresti domiciliari, in quanto esso non implica in alcun modo un obbligo dinon allontanarsi dalla propria abitazione.Non si dimentichi, peraltro, di considerare come la congiunta applicazioneall'imputato della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziariaviene fissata dal giudice «tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo diabitazione dell'imputato», così, piuttosto, favorendo lo svolgimento di unanormale vita lavorativa di relazione (Sez. 1, n. 37302 del 9/9/2021, Lazzerini,cit., in motivazione) e l’interazione con il proprio ambito territoriale e sociale.3.

Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso deve essererigettato in quanto infondato, con la conseguente condanna del ricorrente, exart. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2025 del Tribunale di Verona;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 Con ordinanza del 24 novembre 2025, resa nel procedimento n.175/2025 R. S.I.G.E., il G.I.P. del Tribunale di Verona, in veste di Giudicedell’esecuzione, ha rigettato l’istanza con la quale il difensore di [OSCURATO:PERSONA] hachiesto di computare, a titolo di presofferto in relazione alla pena inflitta consentenza passata in giudicato il 31 maggio 2025, anche il periodo compreso tra il4 ed il 24 maggio 2024, durante il quale il condannato è stato sottoposto allemisure cautelari non custodiali dell’obbligo di presentazione alla poliziagiudiziaria e dell’obbligo di dimora, quest’ultimo aggravato, ai sensi dell’art. 283,comma 4, cod. proc. pen., dall’ulteriore prescrizione di non allontanarsidall’abitazione nelle ore notturne (dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giornosuccessivo).A fondamento della decisione, il Giudice ha richiamato l’orientamentoespresso dalla Suprema Corte secondo il quale l’obbligo di dimora può ritenersifungibile ai sensi dell’art. 657 cod. proc. pen. solo ove si sia accompagnatoall’arbitraria imposizione di obblighi «tali da renderlo assimilabile alla misuradegli arresti domiciliari». Ha sostenuto che, nel caso di specie, le misure noncustodiali come concretamente imposte al [OSCURATO:PERSONA] non possano sussumersinell’ipotesi da ultimo delineata.2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorsoper cassazione articolato in due motivi di seguito riassunti ai sensi dell’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) inrelazione all’art. 657, commi 1 e 3, cod. proc. pen.Il difensore contesta che la determinazione assunta dal Giudicedell’esecuzione – che ha rigettato la richiesta di computabilità della «triplice»misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, dell’obbligodi dimora e del divieto di uscire dall’abitazione in determinate ore del giorno – siponga in contrasto con la lettura che dell’art. 657 cod. proc. pen. hanno offerto ilGiudice di legittimità nonché il Giudice delle leggi. Rimarca, in specie, come ilprimo di essi, nel suo più autorevole consesso, abbia affermato il principio per ilquale, ai fini del computo ex art. 657, comma 3, cod. proc. pen., non rilevi laqualificazione giuridica della misura applicata, bensì la sua incidenza sostanzialesulla libertà personale che deve essere valutata in concreto «ed anche alla lucedell’eventuale cumulo di prescrizioni coercitive». Evidenzia che le misurecumulativamente imposte all’assistito abbiano implicato un «pregnante controllosulla persona».2.2. Carenza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen.).Il difensore contesta che il Giudice dell’esecuzione ha ritenuto nonsignificativamente restrittivo l’obbligo, imposto al ricorrente, di permanerepresso il domicilio in orario notturno posto che esso coincide con il periodo nelquale «abitualmente le persone si trattengono nella propria abitazione».Lamenta che detta motivazione, nel richiamare un criterio di tipo sociologico, sirisolve in una motivazione apparente. Evidenzia, altresì, che siffatto incedereargomentativo introduce una valutazione parcellizzata che non tiene in adeguataconsiderazione la natura afflittiva delle misure cumulativamente applicate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.2. Va premesso come, secondo consolidato e condiviso orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, l’arco temporale nel quale, durante il procedimentopenale, l’imputato è stato sottoposto alla misura cautelare non custodialedell'obbligo di dimora non possa di regola assumere alcun rilievo, ai sensidell'art. 657 cod. proc. pen., all’atto in cui occorra determinare il quantum dipena detentiva da eseguire a seguito del passaggio in giudicato della sentenza dicondanna, salvo in caso in cui la predetta misura si sia accompagnataall’arbitraria imposizione di obblighi che l’abbiano significativamente modificatanella sua struttura e nella sua funzione rendendola di fatto assimilabile allamisura custodiale degli arresti domiciliari (Sez. 1, n. 37302 del 9/9/2021,Lazzerini, Rv. 281908 – 01; Sez. 1, n. 36231 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2017, Curea,Rv. 271043 – 01; Sez. 1, n. 3664 del 19/1/2012, Bonaccorsi, Rv. 251861 – 01).Si è, più in particolare, precisato come l’obbligo di permanenza domiciliare inalcune ore del giorno, che l’autorità giudiziaria può prescrivere ai sensi dell’art.283, comma 4, cod. proc. pen., possa assumere carattere di arbitrarietà solo seè imposto per un lasso temporale eccedente sia le specifiche esigenze cautelari,sia quello usualmente trascorso nella dimora per le ordinarie necessità di vita,riposo e cura della propria ed altrui persona.Orbene, reputa questo collegio che il Giudice dell’esecuzione ha fatto buongoverno dei canoni interpretativi appena sinteticamente delineati attraverso unprovvedimento cui risultano estranei inciampi di natura argomentativa.Immune da profili di patente illogicità censurabili in questa sede è, inparticolare, la considerazione spesa dal Giudice dell’esecuzione sul fatto chel’imposizione abbia riguardato una circoscritta fascia oraria che è comunementeriservata al riposo delle persone e nella quale anche il normale svolgimento dellavita sociale subisce una sostanziale interruzione: la limitazione imposta al Pavoniè rimasta, infatti, compresa entro una fisiologica soglia temporale in cui ingenere si collocano le ordinarie occupazioni domestiche e ha determinato unarestrizione spazio-temporale della libertà personale del soggetto che non haoggettivamente travalicato le specifiche finalità preventive sottese alla misura.Nessuna rilevanza, poi, può assumere, la concomitante sottoposizione delricorrente all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.Ad essa, com’è noto, consegue l’impegno (che nel caso in esame eragiornaliero) di condursi al cospetto della polizia giudiziaria, un impegno che,all’evidenza, non può essere considerato, quand’anche valutato in uno alleulteriori prescrizioni imposte al ricorrente, una forma surrettizia di imposizionedegli arresti domiciliari, in quanto esso non implica in alcun modo un obbligo dinon allontanarsi dalla propria abitazione.Non si dimentichi, peraltro, di considerare come la congiunta applicazioneall'imputato della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziariaviene fissata dal giudice «tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo diabitazione dell'imputato», così, piuttosto, favorendo lo svolgimento di unanormale vita lavorativa di relazione (Sez. 1, n. 37302 del 9/9/2021, Lazzerini,cit., in motivazione) e l’interazione con il proprio ambito territoriale e sociale.3. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso deve essererigettato in quanto infondato, con la conseguente condanna del ricorrente, exart. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]
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