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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 09184/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha insistito per il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Milano ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla sofferta custodia cautelare in carcere subita dal 10/5/2018 sino al 23/5/2020, in esecuzione dell'ordinanza impositiva della misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Brescia e rinnovata dal G.I.P. del Tribunale di Milano il 31 luglio 2019, per i reati ipotizzati di associazione a delinquere e concorso nel finanziamento di condotte con finalità di terrorismo previsti dagli artt. 416 comma 1,2,3, 81 comma 1 e 2, 110, 270-quinquies cod. pen. e in riferimento ai quali lo stesso ricorrente era stato assolto dalla Corte di Assise di Como, per insussistenza del fatto, con sentenza del 20/7/2022, divenuta irrevocabile.

2. La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art. 315 cod. proc. pen., ha osservato che la domanda del ricorrente non poteva essere accolta, avendo lo stesso contribuito con il proprio comportamento a indurre l'autorità giudiziaria ad intervenire nei propri confronti.

In particolare, ha rilevato che la vicenda processuale relativa al ricorrente era stata determinata dall'analisi della figura social dell'istante e dall'operazione svolta sotto copertura da un agente; tali attività avevano consentito di accertare la vicinanza dell'istante e dei suoi familiari ad ambienti terroristici o, comunque, combattenti contro il regime e lo stesso imputato aveva ammesso di aver combattuto per l'esercito libero siriano.

La sentenza di assoluzione aveva pure accertato come esistente un episodio in cui si intuiva la partecipazione dell'istante ad una operazione di finanziamento del gruppo di persone interessato all'indagine ( hawala), sulla base di telefonate intercettate sulla sua utenza.

Nella prima telefonata l'imputato aveva chiesto all'interlocutore di mandargli 25 euro con urgenza, precisando che gli servivano per fare benzina ed andare a ritirare una hawala proveniente dal Quatar.

Nel corso di altra telefonata, intercorsa con la moglie pure intercettata, emergeva che l'istante effettuò altra operazione di hawala per consegnare danaro in Libano per conto di [OSCURATO:PERSONA], poi condannato dalla Corte di assise di Como per reato associativo.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione: - il primo motivo di impugnazione deduce la violazione dell'art. 606 cod.proc.pen., comma 1, lett. e), per mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla erronea ritenuta sussistenza della colpa grave di cui all'art. 314 cod.proc.pen; - il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 606 cod.proc.pen., comma 1, lett. e), per manifesta illogicità o contradditorietà della motivazione che dà luogo ad una violazione di legge ex art. 125 cod.proc.pen.

I motivi sono stati illustrati congiuntamente.

Nella sostanza il ricorrente lamenta la violazione dell'obbligo di adeguata motivazione del provvedimento di rigetto, posto a garanzia dell'istante sia dalla normativa nazionale (artt. 111 Cost. e artt. 125, comma 3, cod.proc.pen., 192, comma 2 lett. c) e c bis) cod.proc.pen.) che sovranazionale (art. 6 CEDU).

Ricorda il ricorrente di essere stato assolto ZPB c'ffé Sa-r--ebilàlla Corte di assise di Como con formula piena per la insussistenza del fatto rispetto ai due capi d'imputazione e di aver sofferto due anni di custodia cautelare in carcere, sino alla scadenza naturale dei termini di fase.

A fronte di ciò, la Corte territoriale aveva motivato il diniego dell'indennizzo basandosi sulla affermata colpa grave che avrebbe caratterizzato il comportamento del ricorrente, il quale avrebbe intrattenuto una sorta di vicinanza ad ambienti terroristici (in particolare rispetto a [OSCURATO:PERSONA]), sia individualmente che unitamente ai familiari.

Nessuna specifica e concreta motivazione era stata però fornita sugli specifici atti dimostrativi della vicinanza agli ambienti terroristici.

3. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Va premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo la sussistenza di un comportamento - da parte dell'istante - che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave.

3. In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez. 4, 3/6/2010, n. 34656, Davoli, RV. 248074; Sez. 4, 21/10/2014, n. 4372/2015, [OSCURATO:PERSONA], RV. 263197; Sez. 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 28012, Lepri, RV. 283411); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, 22/9/2016, n. 3359/2017, [OSCURATO:PERSONA], RV. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez. 4, 5/2/2019, n. 27548, Hosnì, RV. 276458).

4. Deve altresì essere ricordato che, sulla base dell'arresto espresso da Sez. un., 13/12/1995, n. 43/1996, Sarnataro, RV. 203638, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione; derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, 10/6/2010, n. 27397, Grillo, RV. 247867; Sez.4, 14/12/2017, n. 3895/2018, P., RV. 271739).

5. Ciò premesso, i motivi di ricorso, che in quanto entrambi attinenti ad L affermato vizio di motivazione vanno trattati congiuntamente, non t fondat4.Deve infatti ritenersi che il giudice della riparazione si sia, anzi, correttamente confrontato con i già menzionati principi.

In particolare, la Corte ha operato un integrale riferimento al contenuto della stessa sentenza assolutoria, nella quale, anche a non voler considerare gli altri elementi indicati dalla ordinanza impugnata, è stato dato atto che il ricorrente era stato intercettato nel corso di una conversazione telefonica in cui aveva fatto riferimento ad operazioni di hawala, cioè di finanziamento, realizzaté in favore di [OSCURATO:PERSONA], persona imputata nello stesso processo innanzi alla Corte di Assise di Como, poi condannato.

Deve quindi ritenersi che, sulla base di motivazione del tutto congrua, la Corte abbia desunto che i comportamenti tenuti dell'odierno ricorrente indipendentemente dalla valutazione di merito in ordine alla non univocità dei medesimi al fine di ritenere concretizzato il reato contestato - si fossero posti in adeguato rapporto sinergico con l'emissione del titolo cautelare. (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458).

Va quindi condivisa la valutazione complessiva operata dalla Corte territoriale in punto di sussistenza di un profilo di colpa grave in capo all'odierno ricorrente - specificamente ascrivibile al proprio comportamento extraprocessuale - da considerare ostativo rispetto al riconoscimento dell'indennizzo.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; il ricorrente stesso va altresì condannata al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità nei confronti del Ministero costituito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha insistito per il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Milano ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla sofferta custodia cautelare in carcere subita dal 10/5/2018 sino al 23/5/2020, in esecuzione dell'ordinanza impositiva della misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Brescia e rinnovata dal G.I.P. del Tribunale di Milano il 31 luglio 2019, per i reati ipotizzati di associazione a delinquere e concorso nel finanziamento di condotte con finalità di terrorismo previsti dagli artt. 416 comma 1,2,3, 81 comma 1 e 2, 110, 270-quinquies cod. pen. e in riferimento ai quali lo stesso ricorrente era stato assolto dalla Corte di Assise di Como, per insussistenza del fatto, con sentenza del 20/7/2022, divenuta irrevocabile. 2. La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art. 315 cod. proc. pen., ha osservato che la domanda del ricorrente non poteva essere accolta, avendo lo stesso contribuito con il proprio comportamento a indurre l'autorità giudiziaria ad intervenire nei propri confronti. In particolare, ha rilevato che la vicenda processuale relativa al ricorrente era stata determinata dall'analisi della figura social dell'istante e dall'operazione svolta sotto copertura da un agente; tali attività avevano consentito di accertare la vicinanza dell'istante e dei suoi familiari ad ambienti terroristici o, comunque, combattenti contro il regime e lo stesso imputato aveva ammesso di aver combattuto per l'esercito libero siriano. La sentenza di assoluzione aveva pure accertato come esistente un episodio in cui si intuiva la partecipazione dell'istante ad una operazione di finanziamento del gruppo di persone interessato all'indagine ( hawala), sulla base di telefonate intercettate sulla sua utenza. Nella prima telefonata l'imputato aveva chiesto all'interlocutore di mandargli 25 euro con urgenza, precisando che gli servivano per fare benzina ed andare a ritirare una hawala proveniente dal Quatar. Nel corso di altra telefonata, intercorsa con la moglie pure intercettata, emergeva che l'istante effettuò altra operazione di hawala per consegnare danaro in Libano per conto di [OSCURATO:PERSONA], poi condannato dalla Corte di assise di Como per reato associativo. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione: - il primo motivo di impugnazione deduce la violazione dell'art. 606 cod.proc.pen., comma 1, lett. e), per mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla erronea ritenuta sussistenza della colpa grave di cui all'art. 314 cod.proc.pen; - il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 606 cod.proc.pen., comma 1, lett. e), per manifesta illogicità o contradditorietà della motivazione che dà luogo ad una violazione di legge ex art. 125 cod.proc.pen. I motivi sono stati illustrati congiuntamente. Nella sostanza il ricorrente lamenta la violazione dell'obbligo di adeguata motivazione del provvedimento di rigetto, posto a garanzia dell'istante sia dalla normativa nazionale (artt. 111 Cost. e artt. 125, comma 3, cod.proc.pen., 192, comma 2 lett. c) e c bis) cod.proc.pen.) che sovranazionale (art. 6 CEDU). Ricorda il ricorrente di essere stato assolto ZPB c'ffé Sa-r--ebilàlla Corte di assise di Como con formula piena per la insussistenza del fatto rispetto ai due capi d'imputazione e di aver sofferto due anni di custodia cautelare in carcere, sino alla scadenza naturale dei termini di fase. A fronte di ciò, la Corte territoriale aveva motivato il diniego dell'indennizzo basandosi sulla affermata colpa grave che avrebbe caratterizzato il comportamento del ricorrente, il quale avrebbe intrattenuto una sorta di vicinanza ad ambienti terroristici (in particolare rispetto a [OSCURATO:PERSONA]), sia individualmente che unitamente ai familiari. Nessuna specifica e concreta motivazione era stata però fornita sugli specifici atti dimostrativi della vicinanza agli ambienti terroristici. 3. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Va premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo la sussistenza di un comportamento - da parte dell'istante - che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave. 3. In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez. 4, 3/6/2010, n. 34656, Davoli, RV. 248074; Sez. 4, 21/10/2014, n. 4372/2015, [OSCURATO:PERSONA], RV. 263197; Sez. 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 28012, Lepri, RV. 283411); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, 22/9/2016, n. 3359/2017, [OSCURATO:PERSONA], RV. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez. 4, 5/2/2019, n. 27548, Hosnì, RV. 276458). 4. Deve altresì essere ricordato che, sulla base dell'arresto espresso da Sez. un., 13/12/1995, n. 43/1996, Sarnataro, RV. 203638, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione; derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, 10/6/2010, n. 27397, Grillo, RV. 247867; Sez.4, 14/12/2017, n. 3895/2018, P., RV. 271739). 5. Ciò premesso, i motivi di ricorso, che in quanto entrambi attinenti ad L affermato vizio di motivazione vanno trattati congiuntamente, non t fondat4.Deve infatti ritenersi che il giudice della riparazione si sia, anzi, correttamente confrontato con i già menzionati principi. In particolare, la Corte ha operato un integrale riferimento al contenuto della stessa sentenza assolutoria, nella quale, anche a non voler considerare gli altri elementi indicati dalla ordinanza impugnata, è stato dato atto che il ricorrente era stato intercettato nel corso di una conversazione telefonica in cui aveva fatto riferimento ad operazioni di hawala, cioè di finanziamento, realizzaté in favore di [OSCURATO:PERSONA], persona imputata nello stesso processo innanzi alla Corte di Assise di Como, poi condannato. Deve quindi ritenersi che, sulla base di motivazione del tutto congrua, la Corte abbia desunto che i comportamenti tenuti dell'odierno ricorrente indipendentemente dalla valutazione di merito in ordine alla non univocità dei medesimi al fine di ritenere concretizzato il reato contestato - si fossero posti in adeguato rapporto sinergico con l'emissione del titolo cautelare. (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458). Va quindi condivisa la valutazione complessiva operata dalla Corte territoriale in punto di sussistenza di un profilo di colpa grave in capo all'odierno ricorrente - specificamente ascrivibile al proprio comportamento extraprocessuale - da considerare ostativo rispetto al riconoscimento dell'indennizzo. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; il ricorrente stesso va altresì condannata al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità nei confronti del Ministero costituito. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di giudizio
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