CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26783/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo, sulla penale responsabilità per il reato di cui all'art.628 cod. pen. è del tutto generico, ipotetico e comunque evoca presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali siano effettivamente le doglianze disattese dalla Corte, evocando null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio; si tratta di una tecnica redazionale approssimativa e del tutto inaccettabile in questa sede, mancando l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato; osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del delitto di rapina in delitto di furto con strappo è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; rilevato che il terzo motivo di ricorso, formulato per la prima volta in questa sede, non è consentito, in quanto viola il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., spezzando la catena devolutiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 giu