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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 42690/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Napoli ha respinto l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato l'istanza volta ad ottenere la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

Osserva a ragione che, anche a seguito dell'intervenuta condanna in primo grado per i reati per i quali è stata applicata la misura (detenzione di una pistola con matricola abrasa e sua ricettazione), continuano a persistere le esigenze cautelari social preventive desunte: - dalle modalità concrete di consumazione dei reati, indicative dei collegamenti dell'imputato con la criminalità organizzata; - dall'assenza di segnali di resipiscenza; - dal limitato periodo di durata della misura in atto applicata.

Comunque, proseguono i giudici partenopei, gli invocati arresti domiciliari, anche se applicati con il braccialetto elettronico, non sarebbero adeguati a fronteggiare il delineato pericolo perché non determinerebbero l'allontanamento dal contesto territoriale dove sono stati commessi i reati né permetterebbero il monitoraggio ed il controllo dell'osservanza delle prescrizioni, prevenendo il rischio di evasione.

3. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione in relazione alla denegata concessione della misura degli arresti domiciliari, anche con l'ausilio del braccialetto elettronico.

Lamenta che il Tribunale abbia ritenuto le originarie esigenze cautelari persistenti e, per di più, salvaguardabili, in via esclusiva, con la custodia carceraria, sulla scorta di argomentazioni illogiche.

Contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza impugnata, il dispositivo elettronico non solo segnala l'allontanamento dal domicilio dell'arrestato, ma consente alle forze dell'ordine, immediatamente allertate, di intervenire tempestivamente anche in caso di evasione.

In ogni caso, il pericolo di reiterazione della condotta criminosa all'interno del luogo degli arresti non può essere automaticamente desunto dalle modalità esecutive del reato per cui procede, dovendosi, invece, prendere in esame la capacità dell'arrestato domiciliare di osservare le prescrizioni, che, nella specie, è assai elevata, considerata la durata, già assai prolungata, della misura in atto con i conseguenti effetti deterrenti nonché la condizione di incensuratezza.

Nessuna rilevanza è stata attribuita all'assenza di carichi pendenti, pur trattandosi di circostanza ritenuta rilevante dallo stesso Collegio, che aveva disposto l'acquisizione della relativa documentazione nel corso dell'udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato.

1. Va, in premessa, ricordato che, in tenia di misure cautelari, a seguito della presentazione di istanza per la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti donniciliari, l'apprezzamento della pericolosità dell'indagato sottoposto alla misura coercitiva è un giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile nel giudizio di legittimità, quando sia congruamente e logicamente motivato (Sez. 3, n. 7268 del 24/01/2019, Spinelli, Rv. 275851 - 01).

2. Così circoscritto l'ambito del presente giudizio, non risulta che l'ordinanza impugnata sia affetta dai vizi di ordine logico denunziati dal ricorrente.

Al contrario, il Tribunale ha esaminato, in ogni aspetto, le deduzioni svolte da [OSCURATO:PERSONA] nell'istanza e poi nell'appello.

Questi, nell'istanza di sostituzione della misura custodiale carceraria, aveva addotto la sostanziale attenuazione delle esigenze cautelari alla luce: - dell'intervenuta condanna in primo grado a pena suscettibile di essere ulteriormente diminuita in caso di rinuncia all'appello ex art. 442, comma 2 bis, cod. proc. pen.; - del decorso del tempo dall'instaurazione della cautela; - dello stato di incensuratezza; - dell'ammissione degli addebiti; - dell'adeguatezza contenitiva dalla misura custodiale domestica, se del caso implementata dal controllo elettronico; temi, poi, ripresi con l'atto di appello.

Il Tribunale ha evidenziato, per ciascuno di tali argomenti, elementi idonei a contrastare i rilievi dell'impugnante.

In particolare, ha esaustivamente trattato e apprezzato, in modo congruo e logico, gli indicatori inerenti: - alla gravità della condotta serbata dall'imputato al momento della commissione del reato (detenzione di arma clandestina, la cui acquisizione implica collegamenti con il crimine organizzato e la disponibilità a compiere attività illecita che ne richiedono l'uso); - alla carenza di concreti segni di resipiscenza ed al comportamento processuale (l'ammissione egli addebiti è avvenuta in corso di giudizio a fronte di un quadro di responsabilità ormai consolidato); - allo stat censuratezza (già apprezzato come irrilevante in sede di riesame con provvedimento divenuto definitivo). e. — In questa prospettiva, il tempo trascorso dall'applicazione della misur tato correttamente reputato - in sé e tenuto conto di tutti gli altri fattori emersi - inadeguato a imporre la sostituzione della misura.

Quest'ultimo approdo trova, del resto, conforto nel rilievo che ai fini della sostituzione della misura della custodia cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari e, comunque, con altra meno grave, il mero decorso del tempo non è elemento rilevante perché la sua valenza si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa, e quindi necessita di essere considerato unitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi dell'affievolimento delle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273139; Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Sisti, Rv. 255832 - 01).

3. Non merita di essere condivisa la censura di omessa trattazione del tema inerente alla specifica misura custodiale attenuata degli arresti domiciliari, anche con specifico riferimento a quelli rafforzati dall'adozione degli strumenti di controllo elettronici.

Il Tribunale, svolgendo ampi e congrui riferimenti alla situazione delibata, ha escluso la concreta possibilità della formulazione di una prognosi positiva relativamente al comportamento dell'imputato con riferimento a qualsivoglia misura cautelare diversa dalla detenzione inframuraria: e, in tale analisi, si è specificamente riferito agli arresti domiciliari anche assisl:iti dal braccialetto elettronico, sottolineando l'incapacità di autocontrollo fattualmente dimostrata da Buonaurio che aveva commesso i reati cautelati all'interno della sua abitazione.

Assodato quanto precede, l'ordinanza muove dal condiviso principio di diritto secondo cui gli arresti domiciliari con l'ausilio del presidio elettronico non costituiscono una nuova e autonoma misura cautelare, ma configurano un nuovo strumento di controllo, previsto dall'art. 275-bis cod. proc. pen. e applicabile, nei casi stabiliti dal legislatore, alle misure cautelari esistenti, con la specificazione, enunciata dalle Sezioni Unite, che, a seguito della riforma introdotta dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sull'inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (Sez.

U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651 - 01).

E' corretto, tuttavia, aggiungere che la necessità di tale esplicita motivazione non viene in rilievo qualora il giudice di merito abbia dovuto escludere in radice, per ragioni specifiche, quali le caratteristiche delle esigenze cautelari afferenti alla situazione valutata o l'inidoneità del domicilio proposto, la compatibilità di ogni forma di arresti domiciliari: sicché il giudizio del tribunale sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'assenza di opportunità dell'impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762 - 01; Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463 - 01).

Deve, quindi, considerarsi assolto l'onere motivazionale in punto di necessaria adeguatezza della misura cautelare inframuraria allorquando il giudice della cautela evidenzi, con congrui argomenti, l'esclusiva idoneità e della custodia carceraria, per aver dovuto radicalmente escludere, sulla scorta di concreti elementi razionalmente ponderati, l'evenienza della capacità contenitiva del regime cautelare a base anche fiduciaria, carattere comunque riconnesso alla custodia domestica, quand'anche presidiata dagli strumenti di controllo elettronico.

Quest'ultima è la conclusione ineludibilmente implicata dalle precise - e già richiamate - argomentazioni esposte dai giudici dell'appello cautelare, soprattutto lì dove hanno evidenziato che la condotta antigiuridica del ricorrente è dimostrativa del suo inserimento nelt c (-_13 ?crimine organizzato dedito al traffico di armi, senza prova alcuna della recisione di tali contatti e di una sua concreta resipiscenza, e hanno sottolineato che tale negativa personalità non fornisca alcuna rassicurazione sull'esercizio di un minimo autocontrollo, senza il quale la misura auto custodiale, pur rafforzata, non può essere assistita da favorevole prognosi rispetto alla tutela dell'esigenza cautelare special preventiva.

4. La censura sull'omessa valutazione dei carichi pendenti non tiene conto che il Tribunale ha desunto la pericolosità dell'imputato da elementi diversi ed in particolare dalle modalità del fatto, considerando irrilevante, in linea con il provvedimento del riesame, l'assenza di precedenti penali e di altre pendenze giudiziarie.

5. In definitiva, tutte le doglianze relative alla verifica delle attuali e concrete esigenze cautelari non possono trovare accoglimento.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Napoli ha respinto l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato l'istanza volta ad ottenere la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. Osserva a ragione che, anche a seguito dell'intervenuta condanna in primo grado per i reati per i quali è stata applicata la misura (detenzione di una pistola con matricola abrasa e sua ricettazione), continuano a persistere le esigenze cautelari social preventive desunte: - dalle modalità concrete di consumazione dei reati, indicative dei collegamenti dell'imputato con la criminalità organizzata; - dall'assenza di segnali di resipiscenza; - dal limitato periodo di durata della misura in atto applicata. Comunque, proseguono i giudici partenopei, gli invocati arresti domiciliari, anche se applicati con il braccialetto elettronico, non sarebbero adeguati a fronteggiare il delineato pericolo perché non determinerebbero l'allontanamento dal contesto territoriale dove sono stati commessi i reati né permetterebbero il monitoraggio ed il controllo dell'osservanza delle prescrizioni, prevenendo il rischio di evasione. 3. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione in relazione alla denegata concessione della misura degli arresti domiciliari, anche con l'ausilio del braccialetto elettronico. Lamenta che il Tribunale abbia ritenuto le originarie esigenze cautelari persistenti e, per di più, salvaguardabili, in via esclusiva, con la custodia carceraria, sulla scorta di argomentazioni illogiche. Contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza impugnata, il dispositivo elettronico non solo segnala l'allontanamento dal domicilio dell'arrestato, ma consente alle forze dell'ordine, immediatamente allertate, di intervenire tempestivamente anche in caso di evasione. In ogni caso, il pericolo di reiterazione della condotta criminosa all'interno del luogo degli arresti non può essere automaticamente desunto dalle modalità esecutive del reato per cui procede, dovendosi, invece, prendere in esame la capacità dell'arrestato domiciliare di osservare le prescrizioni, che, nella specie, è assai elevata, considerata la durata, già assai prolungata, della misura in atto con i conseguenti effetti deterrenti nonché la condizione di incensuratezza. Nessuna rilevanza è stata attribuita all'assenza di carichi pendenti, pur trattandosi di circostanza ritenuta rilevante dallo stesso Collegio, che aveva disposto l'acquisizione della relativa documentazione nel corso dell'udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1. Va, in premessa, ricordato che, in tenia di misure cautelari, a seguito della presentazione di istanza per la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti donniciliari, l'apprezzamento della pericolosità dell'indagato sottoposto alla misura coercitiva è un giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile nel giudizio di legittimità, quando sia congruamente e logicamente motivato (Sez. 3, n. 7268 del 24/01/2019, Spinelli, Rv. 275851 - 01). 2. Così circoscritto l'ambito del presente giudizio, non risulta che l'ordinanza impugnata sia affetta dai vizi di ordine logico denunziati dal ricorrente. Al contrario, il Tribunale ha esaminato, in ogni aspetto, le deduzioni svolte da [OSCURATO:PERSONA] nell'istanza e poi nell'appello. Questi, nell'istanza di sostituzione della misura custodiale carceraria, aveva addotto la sostanziale attenuazione delle esigenze cautelari alla luce: - dell'intervenuta condanna in primo grado a pena suscettibile di essere ulteriormente diminuita in caso di rinuncia all'appello ex art. 442, comma 2 bis, cod. proc. pen.; - del decorso del tempo dall'instaurazione della cautela; - dello stato di incensuratezza; - dell'ammissione degli addebiti; - dell'adeguatezza contenitiva dalla misura custodiale domestica, se del caso implementata dal controllo elettronico; temi, poi, ripresi con l'atto di appello. Il Tribunale ha evidenziato, per ciascuno di tali argomenti, elementi idonei a contrastare i rilievi dell'impugnante. In particolare, ha esaustivamente trattato e apprezzato, in modo congruo e logico, gli indicatori inerenti: - alla gravità della condotta serbata dall'imputato al momento della commissione del reato (detenzione di arma clandestina, la cui acquisizione implica collegamenti con il crimine organizzato e la disponibilità a compiere attività illecita che ne richiedono l'uso); - alla carenza di concreti segni di resipiscenza ed al comportamento processuale (l'ammissione egli addebiti è avvenuta in corso di giudizio a fronte di un quadro di responsabilità ormai consolidato); - allo stat censuratezza (già apprezzato come irrilevante in sede di riesame con provvedimento divenuto definitivo). e. — In questa prospettiva, il tempo trascorso dall'applicazione della misur tato correttamente reputato - in sé e tenuto conto di tutti gli altri fattori emersi - inadeguato a imporre la sostituzione della misura. Quest'ultimo approdo trova, del resto, conforto nel rilievo che ai fini della sostituzione della misura della custodia cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari e, comunque, con altra meno grave, il mero decorso del tempo non è elemento rilevante perché la sua valenza si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa, e quindi necessita di essere considerato unitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi dell'affievolimento delle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273139; Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Sisti, Rv. 255832 - 01). 3. Non merita di essere condivisa la censura di omessa trattazione del tema inerente alla specifica misura custodiale attenuata degli arresti domiciliari, anche con specifico riferimento a quelli rafforzati dall'adozione degli strumenti di controllo elettronici. Il Tribunale, svolgendo ampi e congrui riferimenti alla situazione delibata, ha escluso la concreta possibilità della formulazione di una prognosi positiva relativamente al comportamento dell'imputato con riferimento a qualsivoglia misura cautelare diversa dalla detenzione inframuraria: e, in tale analisi, si è specificamente riferito agli arresti domiciliari anche assisl:iti dal braccialetto elettronico, sottolineando l'incapacità di autocontrollo fattualmente dimostrata da Buonaurio che aveva commesso i reati cautelati all'interno della sua abitazione. Assodato quanto precede, l'ordinanza muove dal condiviso principio di diritto secondo cui gli arresti domiciliari con l'ausilio del presidio elettronico non costituiscono una nuova e autonoma misura cautelare, ma configurano un nuovo strumento di controllo, previsto dall'art. 275-bis cod. proc. pen. e applicabile, nei casi stabiliti dal legislatore, alle misure cautelari esistenti, con la specificazione, enunciata dalle Sezioni Unite, che, a seguito della riforma introdotta dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sull'inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651 - 01). E' corretto, tuttavia, aggiungere che la necessità di tale esplicita motivazione non viene in rilievo qualora il giudice di merito abbia dovuto escludere in radice, per ragioni specifiche, quali le caratteristiche delle esigenze cautelari afferenti alla situazione valutata o l'inidoneità del domicilio proposto, la compatibilità di ogni forma di arresti domiciliari: sicché il giudizio del tribunale sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'assenza di opportunità dell'impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762 - 01; Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463 - 01). Deve, quindi, considerarsi assolto l'onere motivazionale in punto di necessaria adeguatezza della misura cautelare inframuraria allorquando il giudice della cautela evidenzi, con congrui argomenti, l'esclusiva idoneità e della custodia carceraria, per aver dovuto radicalmente escludere, sulla scorta di concreti elementi razionalmente ponderati, l'evenienza della capacità contenitiva del regime cautelare a base anche fiduciaria, carattere comunque riconnesso alla custodia domestica, quand'anche presidiata dagli strumenti di controllo elettronico. Quest'ultima è la conclusione ineludibilmente implicata dalle precise - e già richiamate - argomentazioni esposte dai giudici dell'appello cautelare, soprattutto lì dove hanno evidenziato che la condotta antigiuridica del ricorrente è dimostrativa del suo inserimento nelt c (-_13 ?crimine organizzato dedito al traffico di armi, senza prova alcuna della recisione di tali contatti e di una sua concreta resipiscenza, e hanno sottolineato che tale negativa personalità non fornisca alcuna rassicurazione sull'esercizio di un minimo autocontrollo, senza il quale la misura auto custodiale, pur rafforzata, non può essere assistita da favorevole prognosi rispetto alla tutela dell'esigenza cautelare special preventiva. 4. La censura sull'omessa valutazione dei carichi pendenti non tiene conto che il Tribunale ha desunto la pericolosità dell'imputato da elementi diversi ed in particolare dalle modalità del fatto, considerando irrilevante, in linea con il provvedimento del riesame, l'assenza di precedenti penali e di altre pendenze giudiziarie. 5. In definitiva, tutte le doglianze relative alla verifica delle attuali e concrete esigenze cautelari non possono trovare accoglimento. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adem
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