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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28417/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2026 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo, con il quale si deduce violazione di legge in relazione all'art. 385 cod. pen. e vizio di motivazione, è manifestamente infondato, oltre che riproducente doglianze generiche e ripetitive, già vagliate e disattese dalla Corte distrettuale con motivazione congrua e del tutto logica (vedi pag. 3); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si denuncia violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione, risulta manifestamente infondato poiché la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., è stata correttamente motivata dalla Corte di appello richiamando i due precedenti penali per evasione, sintomatici di abitualità, e la gravità dell'allontanamento dall'abitazione, avvenuto in orario notturno e per finalità ignote; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.Mnenie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2026 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo, con il quale si deduce violazione di legge in relazione all'art. 385 cod. pen. e vizio di motivazione, è manifestamente infondato, oltre che riproducente doglianze generiche e ripetitive, già vagliate e disattese dalla Corte distrettuale con motivazione congrua e del tutto logica (vedi pag. 3); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si denuncia violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione, risulta manifestamente infondato poiché la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., è stata correttamente motivata dalla Corte di appello richiamando i due precedenti penali per evasione, sintomatici di abitualità, e la gravità dell'allontanamento dall'abitazione, avvenuto in orario notturno e per finalità ignote; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.Mnenie
Sentenza Cassazione n. 28417/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris