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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20502/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato ad ANDRIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE della LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'AVV. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Foggia che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Bari ha rigettato l'istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Gip barese del 16 ottobre 2023, applicativa nei confronti dell'indagato della misura cautelare della custodia cautelare in carcere in relazione all'ipotesi di estorsione aggravata in concorso.

2. Con il ricorso viene dedotto un unico motivo, basato tanto su profili motivazionali (per mancanza, contraddittorietà o manifesta logicità, art.606 lett. e c.p.p) quanto sull'inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art.606 lett. b c.p.p.) in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso.

In tal senso, si evidenzia che l'indagato, sebbene gravato da numerosi precedenti penali, non ne annovera alcuno per fattispecie associativa mafiosa ovvero per reato connotato dalla relativa aggravante metodologica'; inoltre, il coinvolgimento dell'indagato nella attività del clan Pesce-Pistillo mai è stato accertato con sentenza.

Deve altresì escludersi la sufficienza, per configurare l'aggravante, della provenienza delle minacce da soggetto inserito in contesto di criminalità organizzata essendo piuttosto necessario che venga evocata la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso e che quindi sia necessario il riferimento da parte del soggetto agente all'appartenenza a consorterie mafiose.

Insussistente inoltre, e comunque non dimostrata, è la minaccia da parte dell'agente mirata al negozio gestito da [OSCURATO:PERSONA] (zio della persona offesa) così come insufficiente la percezione da parte della vittima, della appartenenza dei due correi Nicolamarino e Loconte alla citata consorteria mafiosa (cfr.pg.4-5).

Infine, con riferimento alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA], va esclusa l'estensibilità dell'aggravante del metodo mafioso al correo poiché essa, avendo natura oggettiva, si può estendere esclusivamente nell'ipotesi di conoscenza da parte di costui dell'impiego del metodo mafioso o dalla sua ignoranza colpevole.

Nel caso specifico non vi è alcun elemento -data la modestia ed occasionalità della partecipazione dell'indagato nell'azione altrui- da cui desumere la conoscenza richiesta a tal fine. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e, in parte, genericità, del motivo su cui si fonda.

2. Secondo la tesi difensiva l'aggravante Thafiosa' (art.416 bis 1 c.p.) dell'estorsione è insussistente, poiché l'indagato non è mai stato coinvolto in precedenti episodi e vicende, e tanto meno condanne, per reati associativi e perché in ogni caso non è sufficiente l'appartenenza associativa ma è necessario 'spendere' il titolo o comunque evocarne l'efficacia intimidatoria per ottenere l'effetto aggravante.

Inoltre, con riferimento specifico all'imputato, non è dimostrata la consapevolezza, da parte sua, della minaccia mafiosa eventualmente proferita dai correi, con conseguente inapplicabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di aggravante oggettiva.

La tesi difensiva non si confronta tuttavia con alcuni passaggi della motivazione del provvedimento impugnato, segnatamente pg.77 e seguenti per quanto riguarda la consapevolezza e la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] nella (seconda fase della) condotta estorsiva, nonché pg.90 e 91 in relazione al passato 'mafioso' dell'indagato.

In particolare, nel primo passaggio motivazionale, si illustra la genesi dell'intervento dei germani Pesce nella altrui controversia attinente al pagamento di un debito 'incagliato' e vengono spiegate, facendo riferimento a specifiche conversazioni, non solo che [OSCURATO:PERSONA] aderì personalmente alla richiesta di mediazione tra debitrice e creditori, ma che evidenziò fin da subito quali fossero il contesto e le condizioni per avviare la trattativa per una dilazione (fu l'indagato ad introdurre il tema della garanzia e dell'inizio di pagamento a mezzo di un bene -la macchina- da dare in pegno).

Sempre dalle intercettazioni (in particolare, rilevante appare quella del 29 maggio) emerge con nettezza il nuovo atteggiamento assunto dai due Pesce, Gianluca e [OSCURATO:PERSONA], con richieste di denaro del tutto sproporzionate rispetto al debito iniziale e con assunzione in proprio del credito.

In tale contesto estorsivo si collocano le considerazioni più puntualmente riferite alla mafiosità della operazione, che discende, nella ricostruzione fornita in sentenza, non solo dalla appartenenza dell'indagato alla famiglia malavitosa Pesce e dalle condanne (2) che accertavano la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per reati associativi ovvero eseguiti con i metodo mafioso (pg.91) ma anche dalle connotazioni stesse della azione estorsiva posta in essere dai Pesce assieme al Loconte e Nicolamarino.

Res ipsa loquitur, si sostiene in sentenza, per evidenziare che proprio la notoria appartenenza dei Pesce all'associazione 'di famiglia' (o che per lo meno porta il loro cognome), la fama criminale degli stessi e l'azione congiunta, da parte di numerose persone con l'uso di violenza e con l'implicita garanzia dell'omertà da parte delle vittime (per evitare ulteriori escalations delle richieste o rappresaglie violente in un ambiente endemicamente e notoriamente connotato dalla presenza malavitosa organizzata) è il marchio che connota la circostanza aggravante del metodo mafioso, come certamente non può essere ignorato da chi, come [OSCURATO:PERSONA], era parte attiva di quel milieu sociale.

Con i su riportati passaggi motivazionali il ricorso non si confronta veramente poiché nega in primo luogo condanne per reati associativi, per contro riportate in sentenza, ma soprattutto non valuta il quadro complessivo disegnato dal giudicante, giungendo a sostenere la necessaria sussistenza di "una condotta oggettivamente intimidatoria dipendente dal manifestato vincolo associativo con una organizzazione criminale di stampo mafioso" (pg.5).

Costituisce per contro orientamento costante di questo Collegio, ribadito anche di recente (Sez. 2, n. 51324 del 18/10/2023 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 285669 - 01) che non sia affatto necessaria l'enunciazione del vincolo mafioso, pur in presenza di minaccia solo `silente', nel caso in cui la consorteria abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti violenti o minacciosi.

In altre parole, proprio per la presenza di un contesto ambientale contaminato dalla presenza di una stabile associazione mafiosa di riferimento tradizionalmente operante sul territorio, la semplice riferibilità di alcuno degli estortori alla 'famiglia' induce una condizione di soggezione, tale da non richiedere l'esplicitazione del vincolo associativo.

Quanto alla natura della circostanza e delle conseguenze sul piano gnoseologico, è indubbio che [OSCURATO:PERSONA], associato di lungo corso (la prima condanna per estorsione aggravata dal metodo mafioso riguarda un fatto risalente al 2011; la seconda condanna per associazione finalizzata allo spaccio è del 2014), fosse e dovesse essere consapevole che la condotta intimidatoria sarebbe stata percepita come promanante dal gruppo associativo e per tale ragione dotata di maggiore forza cogente.

Infatti, la circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art.416-bis.1, comma primo, cod. pen., in quanto riferita alle modalità di realizzazione dell'azione criminosa, ha natura oggettiva ed è valutabile a carico del concorrente, sempre che sia stato a conoscenza dell'impiego del metodo mafioso ovvero l'abbia ignorato per colpa o per errore determinato da colpa.

3. In definitiva, la sentenza impugnata è scevra dai vizi denuncianti, avendo adeguatamente motivato, in assenza di aporie ed illogicità manifeste, le scelte operate ed avendo fatto corretta applicazione delle norme di diritto.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

All'inammissibilità del ricorso consegue altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l'inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato ad ANDRIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE della LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'AVV. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Foggia che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Bari ha rigettato l'istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Gip barese del 16 ottobre 2023, applicativa nei confronti dell'indagato della misura cautelare della custodia cautelare in carcere in relazione all'ipotesi di estorsione aggravata in concorso. 2. Con il ricorso viene dedotto un unico motivo, basato tanto su profili motivazionali (per mancanza, contraddittorietà o manifesta logicità, art.606 lett. e c.p.p) quanto sull'inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art.606 lett. b c.p.p.) in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso. In tal senso, si evidenzia che l'indagato, sebbene gravato da numerosi precedenti penali, non ne annovera alcuno per fattispecie associativa mafiosa ovvero per reato connotato dalla relativa aggravante metodologica'; inoltre, il coinvolgimento dell'indagato nella attività del clan Pesce-Pistillo mai è stato accertato con sentenza. Deve altresì escludersi la sufficienza, per configurare l'aggravante, della provenienza delle minacce da soggetto inserito in contesto di criminalità organizzata essendo piuttosto necessario che venga evocata la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso e che quindi sia necessario il riferimento da parte del soggetto agente all'appartenenza a consorterie mafiose. Insussistente inoltre, e comunque non dimostrata, è la minaccia da parte dell'agente mirata al negozio gestito da [OSCURATO:PERSONA] (zio della persona offesa) così come insufficiente la percezione da parte della vittima, della appartenenza dei due correi Nicolamarino e Loconte alla citata consorteria mafiosa (cfr.pg.4-5). Infine, con riferimento alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA], va esclusa l'estensibilità dell'aggravante del metodo mafioso al correo poiché essa, avendo natura oggettiva, si può estendere esclusivamente nell'ipotesi di conoscenza da parte di costui dell'impiego del metodo mafioso o dalla sua ignoranza colpevole. Nel caso specifico non vi è alcun elemento -data la modestia ed occasionalità della partecipazione dell'indagato nell'azione altrui- da cui desumere la conoscenza richiesta a tal fine. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e, in parte, genericità, del motivo su cui si fonda. 2. Secondo la tesi difensiva l'aggravante Thafiosa' (art.416 bis 1 c.p.) dell'estorsione è insussistente, poiché l'indagato non è mai stato coinvolto in precedenti episodi e vicende, e tanto meno condanne, per reati associativi e perché in ogni caso non è sufficiente l'appartenenza associativa ma è necessario 'spendere' il titolo o comunque evocarne l'efficacia intimidatoria per ottenere l'effetto aggravante. Inoltre, con riferimento specifico all'imputato, non è dimostrata la consapevolezza, da parte sua, della minaccia mafiosa eventualmente proferita dai correi, con conseguente inapplicabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di aggravante oggettiva. La tesi difensiva non si confronta tuttavia con alcuni passaggi della motivazione del provvedimento impugnato, segnatamente pg.77 e seguenti per quanto riguarda la consapevolezza e la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] nella (seconda fase della) condotta estorsiva, nonché pg.90 e 91 in relazione al passato 'mafioso' dell'indagato. In particolare, nel primo passaggio motivazionale, si illustra la genesi dell'intervento dei germani Pesce nella altrui controversia attinente al pagamento di un debito 'incagliato' e vengono spiegate, facendo riferimento a specifiche conversazioni, non solo che [OSCURATO:PERSONA] aderì personalmente alla richiesta di mediazione tra debitrice e creditori, ma che evidenziò fin da subito quali fossero il contesto e le condizioni per avviare la trattativa per una dilazione (fu l'indagato ad introdurre il tema della garanzia e dell'inizio di pagamento a mezzo di un bene -la macchina- da dare in pegno). Sempre dalle intercettazioni (in particolare, rilevante appare quella del 29 maggio) emerge con nettezza il nuovo atteggiamento assunto dai due Pesce, Gianluca e [OSCURATO:PERSONA], con richieste di denaro del tutto sproporzionate rispetto al debito iniziale e con assunzione in proprio del credito. In tale contesto estorsivo si collocano le considerazioni più puntualmente riferite alla mafiosità della operazione, che discende, nella ricostruzione fornita in sentenza, non solo dalla appartenenza dell'indagato alla famiglia malavitosa Pesce e dalle condanne (2) che accertavano la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per reati associativi ovvero eseguiti con i metodo mafioso (pg.91) ma anche dalle connotazioni stesse della azione estorsiva posta in essere dai Pesce assieme al Loconte e Nicolamarino. Res ipsa loquitur, si sostiene in sentenza, per evidenziare che proprio la notoria appartenenza dei Pesce all'associazione 'di famiglia' (o che per lo meno porta il loro cognome), la fama criminale degli stessi e l'azione congiunta, da parte di numerose persone con l'uso di violenza e con l'implicita garanzia dell'omertà da parte delle vittime (per evitare ulteriori escalations delle richieste o rappresaglie violente in un ambiente endemicamente e notoriamente connotato dalla presenza malavitosa organizzata) è il marchio che connota la circostanza aggravante del metodo mafioso, come certamente non può essere ignorato da chi, come [OSCURATO:PERSONA], era parte attiva di quel milieu sociale. Con i su riportati passaggi motivazionali il ricorso non si confronta veramente poiché nega in primo luogo condanne per reati associativi, per contro riportate in sentenza, ma soprattutto non valuta il quadro complessivo disegnato dal giudicante, giungendo a sostenere la necessaria sussistenza di "una condotta oggettivamente intimidatoria dipendente dal manifestato vincolo associativo con una organizzazione criminale di stampo mafioso" (pg.5). Costituisce per contro orientamento costante di questo Collegio, ribadito anche di recente (Sez. 2, n. 51324 del 18/10/2023 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 285669 - 01) che non sia affatto necessaria l'enunciazione del vincolo mafioso, pur in presenza di minaccia solo `silente', nel caso in cui la consorteria abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti violenti o minacciosi. In altre parole, proprio per la presenza di un contesto ambientale contaminato dalla presenza di una stabile associazione mafiosa di riferimento tradizionalmente operante sul territorio, la semplice riferibilità di alcuno degli estortori alla 'famiglia' induce una condizione di soggezione, tale da non richiedere l'esplicitazione del vincolo associativo. Quanto alla natura della circostanza e delle conseguenze sul piano gnoseologico, è indubbio che [OSCURATO:PERSONA], associato di lungo corso (la prima condanna per estorsione aggravata dal metodo mafioso riguarda un fatto risalente al 2011; la seconda condanna per associazione finalizzata allo spaccio è del 2014), fosse e dovesse essere consapevole che la condotta intimidatoria sarebbe stata percepita come promanante dal gruppo associativo e per tale ragione dotata di maggiore forza cogente. Infatti, la circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art.416-bis.1, comma primo, cod. pen., in quanto riferita alle modalità di realizzazione dell'azione criminosa, ha natura oggettiva ed è valutabile a carico del concorrente, sempre che sia stato a conoscenza dell'impiego del metodo mafioso ovvero l'abbia ignorato per colpa o per errore determinato da colpa. 3. In definitiva, la sentenza impugnata è scevra dai vizi denuncianti, avendo adeguatamente motivato, in assenza di aporie ed illogicità manifeste, le scelte operate ed avendo fatto corretta applicazione delle norme di diritto. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. All'inammissibilità del ricorso consegue altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l'inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. c
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