CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34877/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dr. [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 17 dicembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dal condannato [OSCURATO:PERSONA] ed accolto quella di detenzione domiciliare. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce l'incompetenza per territorio del Tribunale di Caltanissetta, in quanto nella procedura della istanza di affidamento in prova del condannato libero la competenza appartiene al tribunale di sorveglianza del luogo di residenza, che è Varese. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. E' vero che l'art. 677, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen. dispone che "quando l'interessato non è detenuto o internato, la competenza, se la legge non dispone diversamente, appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio". La norma fissa una regola generale attributiva della competenza per i procedimenti del magistrato o del tribunale di sorveglianza nei confronti del condannato libero, regola che, però, si applica "se la legge non dispone diversamente". Per la tipologia di provvedimento emesso dal tribunale di sorveglianza nel caso in esame esiste, in realtà, una legge che dispone diversamente, ed è l'art. 656, comma 6, cod. proc. pen., secondo cui l'istanza di misura alternativa "deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero". L'art. 656, comma 6, detta, pertanto, una regola speciale, che deroga alla regola generale dell'art. 677, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 8000 del 28/09/2018, dep. 2019, Bellassai, Rv. 276398: La competenza all'applicazione delle misure alternative alla detenzione, in ipotesi di soggetto che fruisca della sospensione della pena, appartiene al tribunale di sorveglianza del luogo ove ha sede l'ufficio del pubblico ministero preposto all'esecuzione, in forza della regola posta dall'art. 656, comma 6, cod. proc. pen., la quale deve ritenersi speciale rispetto al principio generale di cui all'art. 677 stesso codice; nello stesso senso v. anche Sez. 1, Sentenza n. 53177 del 08/10/2014, confl. comp. in proc. Travaglini, Rv. 261606, nonché, in tempi più risalenti, già Sez. 1, Sentenza n. 3857 del 30/05/1997, confl. comp. in proc. Markovic, Rv. 207983: L'art. 677 cod. proc. pen. precisa i criteri per l'individuazione del tribunale di sorveglianza competente per territorio a decidere in via generale in ordine a tutti i procedimenti di sorveglianza, ad eccezione del procedimento relativo all'affidamento in prova al servizio sociale del condannato libero, per il quale è territorialmente competente il tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'organo del P.M. investito dell'esecuzione. Si tratta di un criterio speciale di collegamento giustificato anche dall'esigenza di consentire a detto P.M. di emettere il provvedimento di sospensione dell'ordine di carcerazione). L'antinomia tra le due norme va, quindi, risolta, mediante l'applicazione del criterio della specialità, in favore dell'art. 656, comma 6, cod. proc. pen., e conseguentemente la competenza a provvedere apparteneva al Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta. Il provvedimento impugnato non è affetto, pertanto, dalla censura impugnata, ed il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend