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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22260/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi lette le conclusioni scritte del difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per lbccoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 22/01/2020 la Corte d'appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], pur condannato in primo grado, non ha proposto appello), in relazione al delitto di cui agli artt. 56, 614-bis, 625, primo comma, n. 5, cod. pen. 2.

Nell'interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il ricorso proposto nell'interesse del Lacinej lamenta vizi motivazionali, in relazione all'affermazione di responsabilità, rilevando: a) che la Corte territoriale, nel prendere atto che un teste qualificato, come il carabiniere [OSCURATO:PERSONA], aveva riferito di un evidente segno di effrazione sulla porta, si sarebbe dovuta interrogare sulla possibilità di un passaggio nell'abitazione della persona offesa in un momento antecedente alla giornata in cui erano avvenuti i fatti in contestazione; b) che neppure era stato considerato il fatto che l'imputato non avesse, a differenza dei coimputati, tentato la fuga; c) che l'imputato aveva anche spiegato di trovarsi in loco alla ricerca di un lavoro; d) che il ritorno dei coimputati sul luogo del fatto era comprensibile dal momento che essi erano partiti insieme da Salluzzo per recarsi a Roccabruna.

4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato ai seguenti motivi.

4.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, rilevando che sia la fattispecie concorsuale sia la circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 5, cod. pen., erano state attribuite al ricorrente senza che fosse stato dimostrato il coinvolgimento di quest'ultimo oltre ogni ragionevole dubbio.

Si ribadisce che, alla stregua dell'esame reso dall'Ejlli e delle dichiarazioni del teste Mollaj, [OSCURATO:PERSONA], unitamente al Lacinej, si era recato in loco per parlare con un potenziale cliente, il Garnero, ossia il proprietario dell'abitazione nella quale il Mollaj e l'Ejlli si erano poco prima introdotti per sottrarre dei beni mobili.

4.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, per non avere la Corte territoriale valorizzato la confessione del Mollaj e dell'Ejlli, i quali avevano ammesso di essersi introdotti nell'abitazione del Garnero e di non avere informato della circostanza i loro amici, sopraggiunti in un secondo momento: questi ultimi si erano poi dati alla fuga a fronte delle minacce di sparare pronunciate dal Garnero, nel frattempo giunto presso la propria abitazione.

Siffatta ricostruzione era confermata da una serie di indici fattuali trascurati dai giudici di merito.

2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., rilevando: a) che il capo di imputazione fa riferimento, come oggetto del delitto, soltanto ad una collana d'oro e ad un paio di orecchini, talché non è possibile valorizzare, ai fini del procedimento, altri beni; b) che, mancando la prova di ripercussioni psicologiche nella persona offesa, la mancata descrizione degli oggetti sottratti tradiva uno scarso attaccamento agli stessi ossia il loro modestissimo valore.

Infine, si osserva che il mancato riconoscimento, nei confronti del solo ricorrente, della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche non poteva essere argomentata in ragione del tentativo di fuga, dal momento che anche gli altri coimputati avevano tentato di sottrarsi alla cattura.

5. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi, nonché le conclusioni scritte del difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Ricorso Lacinej.

Le doglianze sono inammissibili per assoluta assenza di specificità.

Premesso che la circostanza aggravante dell'impiego di violenza sulle cose, per effetto dell'effrazione della porta, è stata esclusa per l'incertezza della prova, talché non s'intende su quale obiettivo fondamento la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere sussistente siffatto presupposto, si osserva che la partecipazione degli imputati al delitto loro attribuito riposa, secondo il razionale apprezzamento della Corte territoriale, su una serie di dati (la fuga degli imputati e, nonostante la contraria asserzione del ricorrente che non denuncia, tuttavia, alcun travisamento delle prove, anche di [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto rilevato dalla sentenza impugnata; la presenza di arnesi atti allo scasso nell'autovettura che aveva condotto gli imputati in loco; l'inverosimiglianza delle spiegazioni fornite) rispetto ai quali l'eventuale passaggio di terzi in epoca antecedente rappresenta una circostanza - prima ancora che irrilevante, rispetto alla specifica condotta contestata - sfornita di qualunque aggancio nelle risultanze probatorie.

Al contrario, va ribadito che il dubbio ragionevole di cui all'art. 530, primo comma, cod. proc. pen. deve identificarsi in una ricostruzione della vicenda non solo astrattamente ipotizzabile in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza.

È dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo (Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 03/04/2018, Troise, Rv. 272430), non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P. Rv. 281647 - 04).

Le restanti considerazioni, oltre che, in un caso, a non essere correlate ad alcun obiettivo fondamento processuale (tale, come s'è detto, è la deduzione per la quale il ricorrente non si sarebbe dato alla fuga), reiterano deduzioni (la spiegazione della loro presenza in loco o delle ragioni per le quali essi, se fosse vero quanto dichiarato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] e da altro soggetto non imputato nel presente procedimento - [OSCURATO:PERSONA] - sarebbero tornati, dopo il furto dei primi due sui luoghi) logicamente ritenute dai giudici di merito inverosimili alla luce delle circostanze del caso concreto.

2. Ricorso Elezi

2.1. I primi due motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione logica.

Essi sono inammissibili per manifesta infondatezza e assenza di specificità, dal momento che reiterano asserzioni che non hanno trovato alcun riscontro obiettivo e che sono state razionalmente apprezzate dai giudici di .merito come assolutamente illogiche.

E del resto che i due autori del furto - tali secondo la premessa delle doglianze sviluppate nei primi due motivi - potessero farsi accompagnare da terzi ignari delle loro intenzioni - ossia da potenziali testimoni dell'illecito - è circostanza priva di qualunque verosimiglianza soprattutto se si considera che, secondo quanto emerge dalla lettura della sentenza di primo grado, l'incontro con il potenziale committente - ossia il Garnero - doveva avvenire presso l'abitazione nella quale il tentativo di furto sarebbe stato commesso e dove, senza attendere l'arrivo dello stesso Garnero - sopraggiunto in un secondo momento - il ricorrente si era - del tutto incomprensibilmente, se non per finalità illecite - introdotto, per uscirne poi in fretta e furia.

Rispetto ad un quadro dimostrativo di assoluta solidità, le circostanze fattuali valorizzate in ricorso, prima ancora che esprimere l'inammissibile pretesa ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, sono del tutto irrilevanti, nel senso che non possiedono alcuna idoneità a scardinare la portata persuasiva della motivazione dei giudici di merito.

2.2. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità.

Va premesso che l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda •in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto (Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021 - dep. 10/01/2022, Rv. 282402 — 01).

Ora, anche limitando l'analisi ai soli beni indicati nel capo di imputazione, può escludersi, in assenza di ulteriori specificazioni, che la sottrazione di una collana d'oro possa tradursi in un pregiudizio di speciale tenuità.

In ogni caso, la Corte territoriale, nella più ampia valutazione richiesta dalla previsione codicistica, ha anche sottolineato le ripercussioni della condotta degli imputati, che avevano messo a soqquadro la casa della persone offesa.

Le contrarie asserzioni che si leggono, per vero, nel corpo del secondo motivo di ricorso, sono prive di qualunque censura all'impianto motivazione che sorregge la contraria conclusione della sentenza impugnata: ossia quest'ultima, nella parte in cui ha accertato tale effetto della condotta degli imputati non è stata investita da alcuna critica specifica.

Quanto al giudizio di bilanciamento, va ribadito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità quando, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

La Corte territoriale non ha affatto valorizzato il mero tentativo del ricorrente di sottrarsi alla cattura, ma le modalità rocambolesche della fuga stessa.

3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi lette le conclusioni scritte del difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per lbccoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 22/01/2020 la Corte d'appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], pur condannato in primo grado, non ha proposto appello), in relazione al delitto di cui agli artt. 56, 614-bis, 625, primo comma, n. 5, cod. pen. 2. Nell'interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il ricorso proposto nell'interesse del Lacinej lamenta vizi motivazionali, in relazione all'affermazione di responsabilità, rilevando: a) che la Corte territoriale, nel prendere atto che un teste qualificato, come il carabiniere [OSCURATO:PERSONA], aveva riferito di un evidente segno di effrazione sulla porta, si sarebbe dovuta interrogare sulla possibilità di un passaggio nell'abitazione della persona offesa in un momento antecedente alla giornata in cui erano avvenuti i fatti in contestazione; b) che neppure era stato considerato il fatto che l'imputato non avesse, a differenza dei coimputati, tentato la fuga; c) che l'imputato aveva anche spiegato di trovarsi in loco alla ricerca di un lavoro; d) che il ritorno dei coimputati sul luogo del fatto era comprensibile dal momento che essi erano partiti insieme da Salluzzo per recarsi a Roccabruna. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato ai seguenti motivi. 4.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, rilevando che sia la fattispecie concorsuale sia la circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 5, cod. pen., erano state attribuite al ricorrente senza che fosse stato dimostrato il coinvolgimento di quest'ultimo oltre ogni ragionevole dubbio. Si ribadisce che, alla stregua dell'esame reso dall'Ejlli e delle dichiarazioni del teste Mollaj, [OSCURATO:PERSONA], unitamente al Lacinej, si era recato in loco per parlare con un potenziale cliente, il Garnero, ossia il proprietario dell'abitazione nella quale il Mollaj e l'Ejlli si erano poco prima introdotti per sottrarre dei beni mobili. 4.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, per non avere la Corte territoriale valorizzato la confessione del Mollaj e dell'Ejlli, i quali avevano ammesso di essersi introdotti nell'abitazione del Garnero e di non avere informato della circostanza i loro amici, sopraggiunti in un secondo momento: questi ultimi si erano poi dati alla fuga a fronte delle minacce di sparare pronunciate dal Garnero, nel frattempo giunto presso la propria abitazione. Siffatta ricostruzione era confermata da una serie di indici fattuali trascurati dai giudici di merito. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., rilevando: a) che il capo di imputazione fa riferimento, come oggetto del delitto, soltanto ad una collana d'oro e ad un paio di orecchini, talché non è possibile valorizzare, ai fini del procedimento, altri beni; b) che, mancando la prova di ripercussioni psicologiche nella persona offesa, la mancata descrizione degli oggetti sottratti tradiva uno scarso attaccamento agli stessi ossia il loro modestissimo valore. Infine, si osserva che il mancato riconoscimento, nei confronti del solo ricorrente, della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche non poteva essere argomentata in ragione del tentativo di fuga, dal momento che anche gli altri coimputati avevano tentato di sottrarsi alla cattura. 5. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi, nonché le conclusioni scritte del difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Ricorso Lacinej. Le doglianze sono inammissibili per assoluta assenza di specificità. Premesso che la circostanza aggravante dell'impiego di violenza sulle cose, per effetto dell'effrazione della porta, è stata esclusa per l'incertezza della prova, talché non s'intende su quale obiettivo fondamento la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere sussistente siffatto presupposto, si osserva che la partecipazione degli imputati al delitto loro attribuito riposa, secondo il razionale apprezzamento della Corte territoriale, su una serie di dati (la fuga degli imputati e, nonostante la contraria asserzione del ricorrente che non denuncia, tuttavia, alcun travisamento delle prove, anche di [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto rilevato dalla sentenza impugnata; la presenza di arnesi atti allo scasso nell'autovettura che aveva condotto gli imputati in loco; l'inverosimiglianza delle spiegazioni fornite) rispetto ai quali l'eventuale passaggio di terzi in epoca antecedente rappresenta una circostanza - prima ancora che irrilevante, rispetto alla specifica condotta contestata - sfornita di qualunque aggancio nelle risultanze probatorie. Al contrario, va ribadito che il dubbio ragionevole di cui all'art. 530, primo comma, cod. proc. pen. deve identificarsi in una ricostruzione della vicenda non solo astrattamente ipotizzabile in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza. È dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 03/04/2018, Troise, Rv. 272430), non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P. Rv. 281647 - 04). Le restanti considerazioni, oltre che, in un caso, a non essere correlate ad alcun obiettivo fondamento processuale (tale, come s'è detto, è la deduzione per la quale il ricorrente non si sarebbe dato alla fuga), reiterano deduzioni (la spiegazione della loro presenza in loco o delle ragioni per le quali essi, se fosse vero quanto dichiarato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] e da altro soggetto non imputato nel presente procedimento - [OSCURATO:PERSONA] - sarebbero tornati, dopo il furto dei primi due sui luoghi) logicamente ritenute dai giudici di merito inverosimili alla luce delle circostanze del caso concreto. 2. Ricorso Elezi 2.1. I primi due motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione logica. Essi sono inammissibili per manifesta infondatezza e assenza di specificità, dal momento che reiterano asserzioni che non hanno trovato alcun riscontro obiettivo e che sono state razionalmente apprezzate dai giudici di .merito come assolutamente illogiche. E del resto che i due autori del furto - tali secondo la premessa delle doglianze sviluppate nei primi due motivi - potessero farsi accompagnare da terzi ignari delle loro intenzioni - ossia da potenziali testimoni dell'illecito - è circostanza priva di qualunque verosimiglianza soprattutto se si considera che, secondo quanto emerge dalla lettura della sentenza di primo grado, l'incontro con il potenziale committente - ossia il Garnero - doveva avvenire presso l'abitazione nella quale il tentativo di furto sarebbe stato commesso e dove, senza attendere l'arrivo dello stesso Garnero - sopraggiunto in un secondo momento - il ricorrente si era - del tutto incomprensibilmente, se non per finalità illecite - introdotto, per uscirne poi in fretta e furia. Rispetto ad un quadro dimostrativo di assoluta solidità, le circostanze fattuali valorizzate in ricorso, prima ancora che esprimere l'inammissibile pretesa ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, sono del tutto irrilevanti, nel senso che non possiedono alcuna idoneità a scardinare la portata persuasiva della motivazione dei giudici di merito. 2.2. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Va premesso che l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda •in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto (Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021 - dep. 10/01/2022, Rv. 282402 — 01). Ora, anche limitando l'analisi ai soli beni indicati nel capo di imputazione, può escludersi, in assenza di ulteriori specificazioni, che la sottrazione di una collana d'oro possa tradursi in un pregiudizio di speciale tenuità. In ogni caso, la Corte territoriale, nella più ampia valutazione richiesta dalla previsione codicistica, ha anche sottolineato le ripercussioni della condotta degli imputati, che avevano messo a soqquadro la casa della persone offesa. Le contrarie asserzioni che si leggono, per vero, nel corpo del secondo motivo di ricorso, sono prive di qualunque censura all'impianto motivazione che sorregge la contraria conclusione della sentenza impugnata: ossia quest'ultima, nella parte in cui ha accertato tale effetto della condotta degli imputati non è stata investita da alcuna critica specifica. Quanto al giudizio di bilanciamento, va ribadito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità quando, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). La Corte territoriale non ha affatto valorizzato il mero tentativo del ricorrente di sottrarsi alla cattura, ma le modalità rocambolesche della fuga stessa. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese pr
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