CassazionedecretoSezione 6Decisione del 21 ottobre 2021
Cassazione n. 40127/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 11734-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso l'ordinanza n. 20368/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.11 Coordinatore di questa Sottosezione, con provvedimento del 7 maggio 2021, ha disposto l'avvio della procedura di correzione d'ufficio dell'errore materiale di cui all'ordinanza di questa Corte n. 20368 del 2020, depositata il 28 settembre 2020, resa sul ricorso n.r.g. 15471/2019, nella parte in cui, nel dispositivo, dopo aver rigettato il ricorso, indica, per errore materiale, il «Comune di Pozzuoli», estraneo al giudizio, in luogo degli effettivi controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerate, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che: 1.In primo luogo si rileva che non risulta presentato un autonomo ricorso per correzione di errore materiale, ma sussiste il potere della Corte il potere di emendare anche d'ufficio gli errori materiali, come previsto dalla novellata previsione di cui all'art. 391 bis cod. proc. civ. Il rinvio che tale norma fa alle disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 380 bis c.p.c. giustifica quindi, come ricavabile anche dalla generale disciplina della correzione dell'errore materiale di cui all'art. 288 c.p.c., la fissazione dell'udienza camerale con notifica alle parti, le quali hanno la possibilità di depositare memorie Tanto premesso, la stessa lettura dell' epigrafe e della motivazione dell'ordinanza in questione rendono palese che il Comune di Pozzuoli era del tutto estraneo al giudizio e che i Tic. 2021 n. 11734 sez. MT - ud. 21-10-2021 -2- controricorrenti erano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti eredi di [OSCURATO:PERSONA]. Deve pertanto essere disposta la correzione del predetto errore materiale. Nulla a disporre quanto alle spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale (cfr. da ultimo Cass. n. 14/2016). PQM Accoglie il ricorso e dispone la correzione dell'errore materiale di cui all'ordinanza di questa Corte n. 20368 del 2020, depositata il 28 settembre 2020 e resa sul ricorso n.r.g. 15471/2019, nella parte in cui, nel dispositivo, dopo aver rigettato il ricorso, indica, per errore materiale, il «Comune di Pozzuoli», estraneo al giudizio, in luogo degli effettivi controricorrenti «[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]»; invariato il resto del provvedimento. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] r DEPOSITATO tu CLE