Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1215/2025
ECLI:EU:C:2025:108
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CJ0339_RES
[OSCURATO:PERSONA]339/22
BSH Hausgeräte GmbH
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo [OSCURATO:PERSONA])
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 25 febbraio 2025
«Rinvio pregiudiziale – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 4, paragrafo 1 – Competenza generale – Articolo 24, punto 4 – Competenze esclusive – Competenza in materia di registrazione o di validità dei brevetti – Azione per contraffazione – Brevetto europeo convalidato in taluni Stati membri e in uno Stato terzo – Contestazione della validità del brevetto mediante eccezione – Competenza internazionale del giudice investito dell’azione per contraffazione»
Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Determinazione della competenza internazionale di un giudice di uno Stato membro – Competenze esclusive – Controversie in materia di registrazione o di validità dei brevetti – Nozioni autonome del diritto dell’Unione – Interpretazione uniforme – Regola o procedura nazionale sull’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione – Irrilevanza
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, art. 24, punto 4)
(v. punti 25, 26)
Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Disposizioni di tale regolamento considerate equivalenti a quelle del regolamento n. 44/2001 e della convenzione di Bruxelles – Interpretazione di dette disposizioni conformemente alla giurisprudenza della Corte relativa al regolamento n. 44/2001 e alla convenzione di Bruxelles – Competenze esclusive – Controversie in materia di registrazione o di validità dei brevetti – Nozione – Interpretazione autonoma – Interpretazione restrittiva
(Convenzione del 27 settembre 1968, art. 16, punto 4; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, art. 24, punto 4; regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 22, punto 4)
(v. punti 28, 43)
Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Determinazione della competenza internazionale di un giudice di uno Stato membro – Competenze esclusive – Controversie in materia di registrazione o di validità dei brevetti – Portata – Controllo incidentale della validità di un brevetto rilasciato in uno Stato membro nel quadro di un’azione per contraffazione proposta in un altro Stato membro – Esclusione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, art. 4, § 1, 24, punto 4, e 27)
(v. punti 35- 37)
Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Determinazione della competenza internazionale di un giudice di uno Stato membro – Ambito di applicazione – Competenza del giudice del domicilio del convenuto – Azione per contraffazione di un brevetto europeo convalidato in diversi Stati membri – Contestazione, da parte del convenuto, della validità del brevetto – Controversie in materia di registrazione o di validità dei brevetti – Competenza esclusiva – Obbligo del giudice del domicilio del convenuto, che sia adito con un’azione per contraffazione, di dichiararsi incompetente – Insussistenza
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, art. 4, § 1, 24, punto 4, e 27)
(v. punti 38- 42, 44-48, 52, disp. 1)
Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Determinazione della competenza internazionale di un giudice di uno Stato membro – Competenza del giudice del domicilio del convenuto – Controversie in materia di registrazione o di validità di brevetti – Contraffazione di brevetti rilasciati in uno Stato terzo – Portata – Controllo incidentale, da parte del giudice adito, della validità del brevetto rilasciato in uno Stato terzo – Inclusione
(Convenzione del 30 ottobre 2007, art. 22, punto 4; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, art. 4, § 1, 24, punto 4, 33, 34 e 73, § 1 e 3)
(v. punti 55-57, 61-76, disp. 2)
Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Ambito di applicazione – Esistenza di un elemento di estraneità – Controversia che oppone parti domiciliate in Stati membri – Elemento di estraneità situato sul territorio di un paese terzo – Inclusione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, art. 4, § 1)
(v. punti 58-60)
[OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dallo [OSCURATO:PERSONA] hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Corte d’appello di Stoccolma per la proprietà intellettuale e il commercio, Svezia), la Corte si pronuncia sull’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1215/2012 (
1
). Essa dichiara che un giudice dello Stato membro del domicilio del convenuto, investito di un’azione per contraffazione di un brevetto rilasciato in un altro Stato membro, resta competente a conoscere di tale azione qualora, nell’ambito di tale azione, il convenuto contesti, mediante eccezione, la validità di detto brevetto, mentre la competenza a statuire su tale validità spetta esclusivamente ai giudici di tale altro Stato membro.
La BSH è titolare di un brevetto europeo che protegge un’invenzione nel settore degli aspirapolvere. Tale brevetto è stato convalidato in Svezia e in diversi altri Stati membri, nonché nel [OSCURATO:PERSONA] e in Turchia, il che ha dato luogo alla concessione di brevetti nazionali nell’ambito di tali Stati.
Nel febbraio 2020 la BSH ha proposto contro la [OSCURATO:PERSONA] un’azione per contraffazione di tutte le parti nazionali di detto brevetto europeo dinanzi al Patent- och marknadsdomstolen (Tribunale della proprietà industriale e del commercio, Svezia). L'[OSCURATO:PERSONA] ha sollevato l'irricevibilità delle domande relative alle contraffazioni delle parti nazionali del brevetto diverse dalla parte svedese, facendo valere, ai sensi tanto del regolamento Bruxelles I
bis
quanto della legge svedese sui brevetti (
2
), che i brevetti stranieri erano nulli e che i giudici svedesi non erano, pertanto, competenti a statuire sulla loro contraffazione.
Il tribunale della proprietà industriale e del commercio si è dichiarato incompetente a conoscere dell'azione per contraffazione dei brevetti diversi da quello convalidato in Svezia. La BSH ha interposto appello avverso tale decisione dinanzi al giudice del rinvio.
Quest’ultimo si chiede se l’articolo 24, punto 4 (
3
), del regolamento Bruxelles I
bis
debba essere interpretato nel senso che un giudice dello Stato membro del domicilio del convenuto investito, in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento, di un’azione per contraffazione di un brevetto rilasciato in un altro Stato membro resta competente a conoscere di tale azione qualora, nell’ambito di quest’ultima, detto convenuto contesti, mediante eccezione, la validità di tale brevetto. Esso si chiede anche se l’articolo 24, punto 4, del regolamento Bruxelles I
bis
debba essere interpretato nel senso che esso si applica a un giudice di uno Stato terzo e, di conseguenza, conferisce una competenza esclusiva a tale giudice per quanto riguarda la valutazione della validità di un brevetto rilasciato o convalidato in tale Stato.
Giudizio della Corte
In primo luogo, la Corte si pronuncia sul rispettivo ambito di applicazione delle norme sulla competenza degli organi giurisdizionali interessati quali risultano dall'articolo 4, paragrafo 1 (
4
), e dall'articolo 24, punto 4, del regolamento Bruxelles I
bis
. Essa constata anzitutto che dal tenore letterale dell’articolo 24, punto 4, di tale regolamento risulta che i giudici dello Stato membro di rilascio del brevetto sono i soli competenti a conoscere di una contestazione in materia di registrazione o di validità di tale brevetto, indipendentemente dal fatto che tale contestazione sia sollevata mediante azione o mediante eccezione come mezzo di difesa nell’ambito di un’azione per contraffazione dinanzi a un giudice di un altro Stato membro. Tale soluzione è giustificata dal fatto che il rilascio dei brevetti implica l’intervento dell’amministrazione nazionale e dal fatto che tali giudici, che si pronunciano in applicazione del loro diritto nazionale, si trovano nella posizione migliore per statuire. Tale preoccupazione di buona amministrazione della giustizia presenta un’importanza tanto maggiore in quanto diversi Stati membri hanno istituito un sistema di tutela giurisdizionale particolare, riservando tale contenzioso a giudici specializzati.
Pertanto, quando un giudice dello Stato membro del domicilio del convenuto è investito, in forza del regolamento Bruxelles I
bis
(
5
), di un’azione per contraffazione di un brevetto rilasciato da un altro Stato membro, nell’ambito della quale la parte convenuta contesta, mediante eccezione, la validità di tale brevetto, tale giudice non può constatare, in via incidentale, la nullità di detto brevetto, ma deve dichiararsi incompetente, conformemente all’articolo 27 di tale regolamento (
6
), per quanto riguarda la questione della validità del brevetto, tenuto conto della regola di competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro di rilascio del brevetto prevista all’articolo 24, punto 4, di detto regolamento.
Tuttavia, poiché tale regola di competenza esclusiva riguarda solo le controversie «in materia di registrazione o di validità dei brevetti», un giudice dello Stato membro del domicilio del convenuto investito, in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento, di un’azione per contraffazione di un brevetto rilasciato in un altro Stato membro resta competente a conoscere di tale azione qualora, nell’ambito di quest’ultima, detto convenuto contesti, mediante eccezione, la validità di tale brevetto.
In secondo luogo, quanto alla questione se l'articolo 24, punto 4, del regolamento Bruxelles I
bis
debba essere interpretato nel senso che esso si applica a un giudice di uno Stato terzo e conferisce, per tale motivo, una competenza esclusiva a tale giudice per quanto riguarda la valutazione della validità di un brevetto rilasciato o convalidato in tale Stato, la Corte osserva che la formulazione di tale disposizione riguarda la competenza esclusiva dei giudici degli Stati membri e che il regime previsto dal regolamento Bruxelles I
bis
è un regime di competenza interna all'Unione europea, che persegue obiettivi propri quali il buon funzionamento del mercato interno nonché la creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia. Poiché l'articolo 24, punto 4, di tale regolamento non può essere considerato applicabile in una situazione in cui i brevetti di cui trattasi sono rilasciati o convalidati non in uno Stato membro, bensì in uno Stato terzo (
7
), tale disposizione non si applica a un giudice di uno Stato terzo e non conferisce, pertanto, alcuna competenza, esclusiva o meno, a un siffatto giudice per quanto riguarda la valutazione della validità di un brevetto rilasciato o convalidato in tale Stato.
Tuttavia, sebbene la competenza di principio del giudice del domicilio del convenuto stabilita all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I
bis
possa essere limitata, da un lato, da norme speciali (
8
) e, dall'altro, dal diritto internazionale generale, nessuna limitazione prevista da queste ultime sembra dover essere presa in considerazione nel caso di specie.
Quanto al diritto internazionale generale, la Corte ricorda che un atto adottato in forza delle competenze dell'Unione, come il regolamento Bruxelles I
bis
, deve essere interpretato, e la sua sfera di applicazione circoscritta, alla luce delle norme e dei principi del diritto internazionale generale, i quali vincolano le istituzioni dell'Unione. A tale riguardo, la competenza del giudice del domicilio del convenuto a statuire in una controversia che si ricollega, almeno in parte, a uno Stato terzo non è contraria al principio di diritto internazionale dell'effetto relativo dei trattati.
Peraltro, tale competenza deve essere esercitata senza interferire con il principio di non ingerenza. Nell'esercizio delle sue competenze, la concessione da parte di uno Stato di un brevetto nazionale, il quale conferisce al suo titolare diritti esclusivi di proprietà intellettuale sul suo territorio, deriva dalla sovranità nazionale di detto Stato. Orbene, dal momento che una decisione giurisdizionale riguardante un brevetto incide sull’esistenza o sul contenuto di tali diritti esclusivi, solo i giudici competenti di tale Stato possono emettere una siffatta decisione.
Per contro, il giudice dello Stato membro del domicilio del convenuto investito, sulla base dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I
bis
, di un’azione per contraffazione nell’ambito della quale è sollevata mediante eccezione la questione della validità di un brevetto rilasciato o convalidato in uno Stato terzo è competente a statuire su tale questione, se nessuna limitazione è applicabile. Infatti, poiché la decisione richiesta al riguardo ha unicamente effetti
inter partes
, essa non è tale da incidere sull'esistenza o sul contenuto di tale brevetto in tale Stato terzo né da comportare la modifica del registro nazionale di quest'ultimo.
La Corte conclude, a tal proposito, che l’articolo 24, punto 4, del regolamento Bruxelles I
bis
dev’essere interpretato nel senso che esso non si applica a un giudice di uno Stato terzo e, di conseguenza non conferisce alcuna competenza, esclusiva o meno, a un siffatto giudice per quanto riguarda la valutazione della validità di un brevetto rilasciato o convalidato da tale Stato.
(
1
) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (
GU 2012, L 351, pag. 1
, in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I
bis
»).
(
2
) V. articolo 61, secondo comma, della patentlagen (1967:837) [legge sui brevetti (1967:837)].
(
3
) Articolo 24 del regolamento Bruxelles I
bis
: «Indipendentemente dal domicilio delle parti, hanno competenza esclusiva le seguenti autorità giurisdizionali di uno Stato membro: (...) 4) in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, a prescindere dal fatto che la questione sia sollevata mediante azione o eccezione le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da considerarsi effettuati a norma di un atto normativo dell’Unione o di una convenzione internazionale. Fatta salva la competenza dell’Ufficio europeo dei brevetti in base alla convenzione sul rilascio di brevetti europei, sottoscritta a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, le autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro hanno competenza esclusiva in materia di registrazione o di validità di un brevetto europeo rilasciato per tale Stato membro; (...)».
(
4
) Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I
bis
: «A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato».
(
5
) Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I
bis
.
(
6
) Articolo 27 del regolamento Bruxelles I
bis
: «L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, se investita a titolo principale di una controversia per la quale l’articolo 24 stabilisce la competenza esclusiva di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, dichiara d’ufficio la propria incompetenza».
(
7
) V., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2022, IRnova (
C-399/21
,
EU:C:2022:648
, punto
35
).
(
8
) Articolo 73 del regolamento Bruxelles I
bis
.