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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 03582/2026

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] PEDICINI, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’emendamento della sentenza impugnata; letta la memoria pervenuta dal difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] foro di Bergamo, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di cassazione, con sentenza n. 21864/25 del 9 aprile 2025 , ha annullato la sentenza emessa dalla Corte di appello di Cagliari il 13/12/2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al capo concernente il reato associativo, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 In particolare, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso con la seguente motivazione: «9.1.

Il primo motivo di censura, con cui si contesta la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, per violazione degli artt. 178, comma 1, lettera c), 179 e 180 cod. proc. pen., è inammissibile.

La prospettazione difensiva, infatti, risulta del tutto priva di fondamento logico e giuridico, oltre che sfornita di qualsivoglia riscontro nella realtà processuale, in quanto, come si evince dalla lettura degli atti processuali, consultabili in questa sede essendo stato dedotto un error in procedendo, non risulta depositato, nell'ambito del procedimento cagliaritano, iscritto al n. 9443/18 DDA, l'atto di nomina del difensore di fiducia, a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Come correttamente rilevato anche dalla Corte di appello, alle pagg. 336- 340, invero, nessuna nomina è ritualmente depositata agli atti in relazione al procedimento pendente dinnanzi alla Procura di Cagliari.

Al contrario, l'unico atto di nomina in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] risulta depositato nell'ambito di un procedimento diverso, iscritto presso la Procura della Repubblica di Bergamo, al n. 7940/20 Mod. 21, in relazione alle ipotesi di reato emerse a seguito della perquisizione locale subita dal [OSCURATO:PERSONA] in data 7 luglio 2020, da parte dei R.O.S. dei [OSCURATO:PERSONA] della Sezione Anticrimine di Brescia, in esecuzione del decreto emesso dalla DDA di Cagliari; rispetto alla quale la Procura di Cagliari, peraltro, non ha ritenuto sussistere alcuna connessione con quelli oggetto del procedimento iscritto al n. 9443/18 DDA.

È la stessa difesa, peraltro, ad ammettere espressamente, nell'articolazione del ricorso per cassazione, l'assenza, agli atti del procedimento, della nomina del difensore fiduciario; difesa che,non a caso, non è stata nemmeno in grado di produrre, neppure in sede di legittimità, alcuna documentazione atta a dimostrare l'avvenuto, effettivo e rituale deposito dell'atto di nomina presso la segreteria della Procura di Cagliari, di cui il difensore avrebbe dovuto aver copia o comunque attestazione di avvento deposito presso la Procura cagliaritana e del quale, all'opposto, non risulta alcuna traccia né presso il SICP né presso il registro delle PEC.

Ne consegue che, del tutto correttamente, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, emesso in data 31 marzo 2021, è stato notificato al difensore d'ufficio del [OSCURATO:PERSONA], dal quale questi risultava difeso fino al 10 giugno 2021, allorquando il sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA](avv. [OSCURATO:PERSONA]) provvedeva al rituale deposito della nomina fiduciaria a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche nell'ambito del procedimento cagliaritano.

La notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, d'altra parte, deve essere effettuata a chi riveste la qualità di difensore dell'indagato nel momento in cui l'atto è depositato in segreteria, atteso che il deposito segna il momento in cui l'autorità giudiziaria dispone l'inoltro dell'atto per la notificazione, a nulla rilevando la nomina del difensore di fiducia effettuata successivamente, ancorché prima che sia materialmente eseguito l'inoltro (ex multis,Sez. 5, n. 25803 del 09/05/2019, Rv. 276127)».

1.2. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo di ricorso con la seguente motivazione: «9.2.

Il secondo motivo di ricorso, afferente alla violazione dei criteri di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen., è anch'esso inammissibile, perché di carattere valutativo ed esplorativo.

La doglianza proposta, infatti, si fonda su una ricostruzione dei fatti non conforme agli atti di indagine, risultando, per contro, espressamente smentita dalle stesse emergenze processuali.

In particolare, risulta documentalmente accertato che l'avviso di inizio degli accertamenti tecnici irripetibili, ex art. 360 cod. proc. pen., è stato ritualmente notificato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, a seguito di interlocuzionecon la Procura di Cagliari, presso la quale è stata poi effettivamente espletata l'analisi del dispositivo elettronico.

In ogni caso, la prospettazione difensiva si rivela del tutto irrilevante, dal momento che - come già chiarito sub

9.1. - con riferimento al procedimento pendente presso la Procura di Cagliari, il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], non risultava neppure ritualmente nominato, con conseguente insussistenza, non solo, di qualsivoglia vizio nella sequenza procedimentale che ha condotto all'espletamento dell'accertamento tecnico, ma anche della dedotta nullità processuale.».

2. Avverso la sentenza della Corte di cassazione, ha proposto ricorso straordinarioper errore materiale o di fatto ex art. 625 – bis cod. proc. pen., a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di ricorso con i quali si prospettano errore percettivi nei quali sarebbe incorso il Giudice di legittimità, e di cui chiede la correzione, motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente lamentamancata valutazione da parte della Corte di cassazione del doc umento n . 4 ("Informativa ai fini della conoscenza del procedimento, verbale di identificazione e dichiarazione o elezione di domicilio, nonché informazione sul diritto di difesa"), allegato al ricorsoper cassazione.

Premette, al fine di dimostrare l'errore percettivo nel quale sarebbe incorso il Giudice di legittimità, che la difesa del ricorrente aveva prodotto, unitamente all'atto di impugnazione, il documento indicato come doc. 4, a sostegno e corredo del primo motivo di gravame, con il quale si contestava la nullità assoluta dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, notificato a difensore d'ufficio invece che al difensore di fiducia nominato.

Afferma che [OSCURATO:PERSONA], essendo assente al momento della perquisizione locale presso la propria abitazione (disposta su mandato della DDA di Cagliari nell'ambito del p.p. n. 9443/2018 DDA ed eseguita dai ROS di Brescia, in collaborazione con i [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo), aveva sottoscritto l’informativa con identificazione, nomina di difensore di fiducia ed elezione di domicilio nel pomeriggio del giorno 7 luglio 2020 presso la Stazione dei [OSCURATO:PERSONA] di Via delle Valli(doc.

B già doc. 4).

Sostiene il ricorrente che il documento sottoscritto non poteva che riferirsi all'unico procedimento in quel momento esistente, ossia quello cagliaritano, posto che la trasmissione della notizia di reato (doc.

C già doc. 5, secondo foglio) era avvenuta solo due giorni dopo, in data 09.07.2020, e che pertanto la Corte di cassazione era incorsa in un evidente errore di fatto determinato dal travisamento del doc.

4. Produce, a sostegno della sua tesi, l’avviso di inizio accertamenti tecnici irripetibili ex art. 360 cod. proc. pen. nel procedimento penale n. 9443/18 DDA Cagliari del 21 luglio 2020, notificato a mezzo pec all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari in data 22 luglio 2020, in cui l’Avv. [OSCURATO:PERSONA](che dice non essere nota agli uffici cagliaritani) viene indicato come difensore di fiducia (doc.

D già doc. 7) , sostenendo che, seppur di per sé non dirimente, appare fortemente indiziario della esistenza di una nomina dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] procedimento cagliaritano, nomina che va individuata nel verbale di elezione di domicilio di cui al doc. 4.

2.2. Con il secondomotivo, il ricorrente lamenta errore di fatto con riguardo alla notifica dell’avviso degli accertamenti tecnici irripetibili.

In particolare, il ricorrente si duole che la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso, sostenendo che l'avviso di inizio degli accertamenti tecnici irripetibili ex art. 360 cod. proc. pen. sul notebook Asus sequestrato a [OSCURATO:PERSONA] in occasione della perquisizione era stato notificato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo e non dalla Procura di Cagliari, presso la quale era stata poi effettivamente espletata l’analisi del dispositivo elettronico, in tal modo incorrendo nello stesso errore di fatto in cui erano caduti i giudici di merito.

Produce, a sostegno della sua tesi, documenti e segnatamente il doc.

E già doc. 9 (verbale di perquisizione), il doc.F già doc. 10 (ordinanza della Corte di appello di Cagliari con la quale viene rigetta la richiesta di dissequestro del notebook avanza dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]) e il doc.

D già doc. 7 (notifica a mezzo pec dell’avviso di inizio degli accertamenti tecnici irripetibili ex art. 360 cod. proc. pen. nel procedimento penale n. 9443/18 DDA Cagliari).

Sostiene il difensore che l’errore in fatto commesso dalla Corte di cassazione in ordine alla provenienza della notifica, mutuato dalle sentenze di merito,aveva determinato un grave vulnus alle norme procedurali che regolano il processo di acquisizione della prova, con riguardo al sequestro del notebook e alla successiva attività di estrapolazione della copia forense del suo contenuto, nonché una grave lesione del diritto di difesa di [OSCURATO:PERSONA], determinata dal mancato deposito nel fascicolo cagliaritano della copia forense del notebook,con la conseguenza che la difesa non aveva potuto utilizzare i dati (personali e lavorativi) contenuti nel dispositivo elettronico e segnatamente i dati estrapolati mediante sistema satellitare Octo e mediante le celle telefoniche, utilizzati nella ricostruzione ex post dei movimenti dell’imputato e nel posizionamento del [OSCURATO:PERSONA] nelle date interessate dalle contestazioni.

4. Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] PEDICINI, ha depositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’emendamento della sentenza impugnata.

5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria scritta con la quale ha ulteriormente argomentato in ordine alle censure proposte, insistendo per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

2. Va premesso che, la Corte di cassazione anche a Sezioni Unite ha in più occasioni delineato la nozione di errore di fatto che legittima la proposizione del ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen., affermando che tale vizio consiste «in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso» (Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 – 01 ; Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 –01; Sez.

U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 –01; Sez. 4, n. 13544 del 04/02/2025, Scarpa, non mass.; Sez. 1, n. 23225 del 21/01/2021, Dellagaren, non mass.; Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 –01).

In particolare, per quel che rileva in questa sede, in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 -01).

2. Ciò posto, il primo motivo di ricorso, con il quale viene dedotto che la Corte di cassazione avrebbe negato l’esistenza di un fatto (il doc. n. 4) e avrebbe omesso totalmente di motivare in ordine alla nomina di difensore contenuta nel doc. n. 4 prodotto dalla difesa, è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti, non autosufficiente e comunque manifestamente infondato.

Sotto un primo profilo, deve escludersi che la Corte di cassazione, nella sentenza impugnata, sia incorsa in un errore percettivo nella lettura della informativa in data 7 luglio 2020 prodotta dalla difesa (doc.

B già doc. 4) , in quanto dalla motivazione della sentenza risulta invece chiaramente che la Corte di cassazione ha preso in esame il doc. n. 4 prodotto dalla difesa e ha correttamente valutato che l'atto di nomina in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] contenuto nella informativa in data 7 luglio 2020 risulta depositato nell'ambito di un procedimento, diverso da quello cagliaritano ( n. 9443/2018 DDA ) , iscritto presso la Procura della Repubblica di Bergamo in data 9 luglio 2020 al n. 7940/20 Mod. 21, in relazione alle ipotesi di reato emerse a seguito della perquisizione locale subita daStefano [OSCURATO:PERSONA] in data 7 luglio 2020, da parte dei R.O.S. dei [OSCURATO:PERSONA] della Sezione Anticrimine di Brescia, in esecuzione del decreto emesso dalla DDA di Cagliari.E, con valutazione insindacabile in questa sede, ne ha tratto la conseguenza che, del tutto correttamente, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, emesso in data 31 marzo 2021, era stato notificato al difensore d'ufficio del [OSCURATO:PERSONA], dal quale questi risultava difeso fino al 10 giugno 2021, allorquando il sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]) provvedeva al rituale deposito della nomina fiduciaria a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche nell'ambito del procedimento cagliaritano.

Le critiche del ricorrente si collocano, quindi,fuori del perimetro segnato dall'art. 625-bis cod. proc. pen. pen.

Il motivo di ricorso, peraltro,non è autosufficiente, atteso che il ricorrente si è limitato a produrre la copertina del fascicolo aperto avanti la Procura di Bergamo, manon ha prodotto davanti alla Corte di cassazione e in questa sede gli allegati alla comunicazione notizia di reato trasmessa in data 9 luglio 2020, che avrebbero consentito di verificare se alla comunicazione notizia di reato era allegata l’informativa con identificazione, nomina di difensore di fiducia ed elezione di domicilioin data 7 luglio 2020.

Il motivo di ricorso è, comunque, manifestamente infondato, atteso che dall’esame del documento n. 4 ("Informativa ai fini della conoscenza del procedimento, verbale di identificazione e dichiarazione o elezione di domicilio, nonché informazione sul diritto di difesa"), allegato al ricorso per cassazione, risulta chiaramente che lo stesso si riferisce ai reati (art. 3 L. n. 110 del 10/04/1975: alterazione di armi; art 697 cod. pen.: detenzione abusiva di armi; art. 73, comma 1, d.P.R. 09/10/1990 n. 309 : illecita detenzione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina) accertati in data 7 luglio 2020 in Gorlago (BG), emersia seguito della perquisizione locale eseguita presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] in data 7 luglio 2020 da parte del R.O.S. dei [OSCURATO:PERSONA] della Sezione Anticrimine di Brescia.

Le risultanze del doc. n. 4 trovano, peraltro,precisa e coerente conferma nel verbale di sequestro e nel verbale di passaggio di consegne in data 7 luglio 2020 prodotti dalla difesa (doc.

E già doc. 9).

3. Il secondo motivo di ricorsoè inammissibile in quanto fondato su motivi non consentitie manifestamente infondato.

Ed invero, deve escludersi che la Corte di cassazione, nella sentenza impugnata, sia incorsa in un errore percettivo nella lettura della notifica a mezzo pec dell'avviso di inizio degli accertamenti tecnici irripetibili ex art. 360 cod. proc. pen. sul notebook Asus sequestrato a [OSCURATO:PERSONA] in occasione della perquisizione ( doc.

D già doc. 7 ) , in quanto dalla motivazione della sentenza risulta invece chiaramente che la Corte di cassazione ha preso in esame il doc. 7 prodotto dalla difesa e ha correttamente valutato che l’avviso era stato ritualmente notificato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, a seguito di interlocuzione con la Procura di Cagliari, presso la quale è stata poi effettivamente espletata l'analisi del dispositivo elettronico.

Le critiche del ricorrente si collocano, quindi, anche in questo caso, fuori dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.

Il motivo di ricorso è, comunque, manifestamente infondato, atteso che dall’esame del doc.

D già doc. 7 allegato al ricorso per cassazione, risulta chiaramente chel’avviso di inizio degli accertamenti tecnici irripetibili ex art. 360 cod. proc. pen. nel procedimento penale n. 9443/18 DDA Cagliarinei confronti di [OSCURATO:PERSONA] stato trasmesso a mezzo pec il giorno 22 luglio 2020 alle ore 13:14 dal mar. [OSCURATO:PERSONA] del R.O.S.

Sezione Anticrimine di Cagliari a [OSCURATO:EMAIL] con il relativo allegato e con il messaggio “Da inviare a mezzo PEC all’indirizzo [OSCURATO:EMAIL]” e che lo stesso giorno 22 luglio 2020 alle ore 13:17:14, ossia circa tre minuti dopo, il messaggio di posta certificata (contenente il predetto avviso di inizio degli accertamenti tecnici irripetibili) era stato inviato da [OSCURATO:EMAIL] all’indirizzo [OSCURATO:EMAIL].

Peraltro, non solo nel procedimento pendente presso la Procura di Cagliari il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], non risultava ritualmente nominato , come già osservato dalla Corte di cassazione, ma, avendo comunque ricevuto l’avviso di inizio degli accertamenti tecnici irripetibili e quindi avendo avuto notizia del procedimento, ben poteva depositare la nomina fiduciaria ed ivi esercitare le sue prerogative difensive.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] PEDICINI, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’emendamento della sentenza impugnata; letta la memoria pervenuta dal difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] foro di Bergamo, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di cassazione, con sentenza n. 21864/25 del 9 aprile 2025 , ha annullato la sentenza emessa dalla Corte di appello di Cagliari il 13/12/2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al capo concernente il reato associativo, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 In particolare, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso con la seguente motivazione: «9.1. Il primo motivo di censura, con cui si contesta la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, per violazione degli artt. 178, comma 1, lettera c), 179 e 180 cod. proc. pen., è inammissibile. La prospettazione difensiva, infatti, risulta del tutto priva di fondamento logico e giuridico, oltre che sfornita di qualsivoglia riscontro nella realtà processuale, in quanto, come si evince dalla lettura degli atti processuali, consultabili in questa sede essendo stato dedotto un error in procedendo, non risulta depositato, nell'ambito del procedimento cagliaritano, iscritto al n. 9443/18 DDA, l'atto di nomina del difensore di fiducia, a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Come correttamente rilevato anche dalla Corte di appello, alle pagg. 336- 340, invero, nessuna nomina è ritualmente depositata agli atti in relazione al procedimento pendente dinnanzi alla Procura di Cagliari. Al contrario, l'unico atto di nomina in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] risulta depositato nell'ambito di un procedimento diverso, iscritto presso la Procura della Repubblica di Bergamo, al n. 7940/20 Mod. 21, in relazione alle ipotesi di reato emerse a seguito della perquisizione locale subita dal [OSCURATO:PERSONA] in data 7 luglio 2020, da parte dei R.O.S. dei [OSCURATO:PERSONA] della Sezione Anticrimine di Brescia, in esecuzione del decreto emesso dalla DDA di Cagliari; rispetto alla quale la Procura di Cagliari, peraltro, non ha ritenuto sussistere alcuna connessione con quelli oggetto del procedimento iscritto al n. 9443/18 DDA. È la stessa difesa, peraltro, ad ammettere espressamente, nell'articolazione del ricorso per cassazione, l'assenza, agli atti del procedimento, della nomina del difensore fiduciario; difesa che,non a caso, non è stata nemmeno in grado di produrre, neppure in sede di legittimità, alcuna documentazione atta a dimostrare l'avvenuto, effettivo e rituale deposito dell'atto di nomina presso la segreteria della Procura di Cagliari, di cui il difensore avrebbe dovuto aver copia o comunque attestazione di avvento deposito presso la Procura cagliaritana e del quale, all'opposto, non risulta alcuna traccia né presso il SICP né presso il registro delle PEC. Ne consegue che, del tutto correttamente, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, emesso in data 31 marzo 2021, è stato notificato al difensore d'ufficio del [OSCURATO:PERSONA], dal quale questi risultava difeso fino al 10 giugno 2021, allorquando il sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA](avv. [OSCURATO:PERSONA]) provvedeva al rituale deposito della nomina fiduciaria a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche nell'ambito del procedimento cagliaritano. La notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, d'altra parte, deve essere effettuata a chi riveste la qualità di difensore dell'indagato nel momento in cui l'atto è depositato in segreteria, atteso che il deposito segna il momento in cui l'autorità giudiziaria dispone l'inoltro dell'atto per la notificazione, a nulla rilevando la nomina del difensore di fiducia effettuata successivamente, ancorché prima che sia materialmente eseguito l'inoltro (ex multis,Sez. 5, n. 25803 del 09/05/2019, Rv. 276127)». 1.2. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo di ricorso con la seguente motivazione: «9.2. Il secondo motivo di ricorso, afferente alla violazione dei criteri di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen., è anch'esso inammissibile, perché di carattere valutativo ed esplorativo. La doglianza proposta, infatti, si fonda su una ricostruzione dei fatti non conforme agli atti di indagine, risultando, per contro, espressamente smentita dalle stesse emergenze processuali. In particolare, risulta documentalmente accertato che l'avviso di inizio degli accertamenti tecnici irripetibili, ex art. 360 cod. proc. pen., è stato ritualmente notificato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, a seguito di interlocuzionecon la Procura di Cagliari, presso la quale è stata poi effettivamente espletata l'analisi del dispositivo elettronico. In ogni caso, la prospettazione difensiva si rivela del tutto irrilevante, dal momento che - come già chiarito sub 9.1. - con riferimento al procedimento pendente presso la Procura di Cagliari, il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], non risultava neppure ritualmente nominato, con conseguente insussistenza, non solo, di qualsivoglia vizio nella sequenza procedimentale che ha condotto all'espletamento dell'accertamento tecnico, ma anche della dedotta nullità processuale.». 2. Avverso la sentenza della Corte di cassazione, ha proposto ricorso straordinarioper errore materiale o di fatto ex art. 625 – bis cod. proc. pen., a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di ricorso con i quali si prospettano errore percettivi nei quali sarebbe incorso il Giudice di legittimità, e di cui chiede la correzione, motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamentamancata valutazione da parte della Corte di cassazione del doc umento n . 4 ("Informativa ai fini della conoscenza del procedimento, verbale di identificazione e dichiarazione o elezione di domicilio, nonché informazione sul diritto di difesa"), allegato al ricorsoper cassazione. Premette, al fine di dimostrare l'errore percettivo nel quale sarebbe incorso il Giudice di legittimità, che la difesa del ricorrente aveva prodotto, unitamente all'atto di impugnazione, il documento indicato come doc. 4, a sostegno e corredo del primo motivo di gravame, con il quale si contestava la nullità assoluta dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, notificato a difensore d'ufficio invece che al difensore di fiducia nominato. Afferma che [OSCURATO:PERSONA], essendo assente al momento della perquisizione locale presso la propria abitazione (disposta su mandato della DDA di Cagliari nell'ambito del p.p. n. 9443/2018 DDA ed eseguita dai ROS di Brescia, in collaborazione con i [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo), aveva sottoscritto l’informativa con identificazione, nomina di difensore di fiducia ed elezione di domicilio nel pomeriggio del giorno 7 luglio 2020 presso la Stazione dei [OSCURATO:PERSONA] di Via delle Valli(doc. B già doc. 4). Sostiene il ricorrente che il documento sottoscritto non poteva che riferirsi all'unico procedimento in quel momento esistente, ossia quello cagliaritano, posto che la trasmissione della notizia di reato (doc. C già doc. 5, secondo foglio) era avvenuta solo due giorni dopo, in data 09.07.2020, e che pertanto la Corte di cassazione era incorsa in un evidente errore di fatto determinato dal travisamento del doc. 4. Produce, a sostegno della sua tesi, l’avviso di inizio accertamenti tecnici irripetibili ex art. 360 cod. proc. pen. nel procedimento penale n. 9443/18 DDA Cagliari del 21 luglio 2020, notificato a mezzo pec all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari in data 22 luglio 2020, in cui l’Avv. [OSCURATO:PERSONA](che dice non essere nota agli uffici cagliaritani) viene indicato come difensore di fiducia (doc. D già doc. 7) , sostenendo che, seppur di per sé non dirimente, appare fortemente indiziario della esistenza di una nomina dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] procedimento cagliaritano, nomina che va individuata nel verbale di elezione di domicilio di cui al doc. 4. 2.2. Con il secondomotivo, il ricorrente lamenta errore di fatto con riguardo alla notifica dell’avviso degli accertamenti tecnici irripetibili. In particolare, il ricorrente si duole che la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso, sostenendo che l'avviso di inizio degli accertamenti tecnici irripetibili ex art. 360 cod. proc. pen. sul notebook Asus sequestrato a [OSCURATO:PERSONA] in occasione della perquisizione era stato notificato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo e non dalla Procura di Cagliari, presso la quale era stata poi effettivamente espletata l’analisi del dispositivo elettronico, in tal modo incorrendo nello stesso errore di fatto in cui erano caduti i giudici di merito. Produce, a sostegno della sua tesi, documenti e segnatamente il doc. E già doc. 9 (verbale di perquisizione), il doc.F già doc. 10 (ordinanza della Corte di appello di Cagliari con la quale viene rigetta la richiesta di dissequestro del notebook avanza dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]) e il doc. D già doc. 7 (notifica a mezzo pec dell’avviso di inizio degli accertamenti tecnici irripetibili ex art. 360 cod. proc. pen. nel procedimento penale n. 9443/18 DDA Cagliari). Sostiene il difensore che l’errore in fatto commesso dalla Corte di cassazione in ordine alla provenienza della notifica, mutuato dalle sentenze di merito,aveva determinato un grave vulnus alle norme procedurali che regolano il processo di acquisizione della prova, con riguardo al sequestro del notebook e alla successiva attività di estrapolazione della copia forense del suo contenuto, nonché una grave lesione del diritto di difesa di [OSCURATO:PERSONA], determinata dal mancato deposito nel fascicolo cagliaritano della copia forense del notebook,con la conseguenza che la difesa non aveva potuto utilizzare i dati (personali e lavorativi) contenuti nel dispositivo elettronico e segnatamente i dati estrapolati mediante sistema satellitare Octo e mediante le celle telefoniche, utilizzati nella ricostruzione ex post dei movimenti dell’imputato e nel posizionamento del [OSCURATO:PERSONA] nelle date interessate dalle contestazioni. 4. Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] PEDICINI, ha depositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’emendamento della sentenza impugnata. 5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria scritta con la quale ha ulteriormente argomentato in ordine alle censure proposte, insistendo per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. Va premesso che, la Corte di cassazione anche a Sezioni Unite ha in più occasioni delineato la nozione di errore di fatto che legittima la proposizione del ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen., affermando che tale vizio consiste «in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso» (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 – 01 ; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 –01; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 –01; Sez. 4, n. 13544 del 04/02/2025, Scarpa, non mass.; Sez. 1, n. 23225 del 21/01/2021, Dellagaren, non mass.; Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 –01). In particolare, per quel che rileva in questa sede, in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 -01). 2. Ciò posto, il primo motivo di ricorso, con il quale viene dedotto che la Corte di cassazione avrebbe negato l’esistenza di un fatto (il doc. n. 4) e avrebbe omesso totalmente di motivare in ordine alla nomina di difensore contenuta nel doc. n. 4 prodotto dalla difesa, è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti, non autosufficiente e comunque manifestamente infondato. Sotto un primo profilo, deve escludersi che la Corte di cassazione, nella sentenza impugnata, sia incorsa in un errore percettivo nella lettura della informativa in data 7 luglio 2020 prodotta dalla difesa (doc. B già doc. 4) , in quanto dalla motivazione della sentenza risulta invece chiaramente che la Corte di cassazione ha preso in esame il doc. n. 4 prodotto dalla difesa e ha correttamente valutato che l'atto di nomina in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] contenuto nella informativa in data 7 luglio 2020 risulta depositato nell'ambito di un procedimento, diverso da quello cagliaritano ( n. 9443/2018 DDA ) , iscritto presso la Procura della Repubblica di Bergamo in data 9 luglio 2020 al n. 7940/20 Mod. 21, in relazione alle ipotesi di reato emerse a seguito della perquisizione locale subita daStefano [OSCURATO:PERSONA] in data 7 luglio 2020, da parte dei R.O.S. dei [OSCURATO:PERSONA] della Sezione Anticrimine di Brescia, in esecuzione del decreto emesso dalla DDA di Cagliari.E, con valutazione insindacabile in questa sede, ne ha tratto la conseguenza che, del tutto correttamente, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, emesso in data 31 marzo 2021, era stato notificato al difensore d'ufficio del [OSCURATO:PERSONA], dal quale questi risultava difeso fino al 10 giugno 2021, allorquando il sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]) provvedeva al rituale deposito della nomina fiduciaria a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche nell'ambito del procedimento cagliaritano. Le critiche del ricorrente si collocano, quindi,fuori del perimetro segnato dall'art. 625-bis cod. proc. pen. pen. Il motivo di ricorso, peraltro,non è autosufficiente, atteso che il ricorrente si è limitato a produrre la copertina del fascicolo aperto avanti la Procura di Bergamo, manon ha prodotto davanti alla Corte di cassazione e in questa sede gli allegati alla comunicazione notizia di reato trasmessa in data 9 luglio 2020, che avrebbero consentito di verificare se alla comunicazione notizia di reato era allegata l’informativa con identificazione, nomina di difensore di fiducia ed elezione di domicilioin data 7 luglio 2020. Il motivo di ricorso è, comunque, manifestamente infondato, atteso che dall’esame del documento n. 4 ("Informativa ai fini della conoscenza del procedimento, verbale di identificazione e dichiarazione o elezione di domicilio, nonché informazione sul diritto di difesa"), allegato al ricorso per cassazione, risulta chiaramente che lo stesso si riferisce ai reati (art. 3 L. n. 110 del 10/04/1975: alterazione di armi; art 697 cod. pen.: detenzione abusiva di armi; art. 73, comma 1, d.P.R. 09/10/1990 n. 309 : illecita detenzione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina) accertati in data 7 luglio 2020 in Gorlago (BG), emersia seguito della perquisizione locale eseguita presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] in data 7 luglio 2020 da parte del R.O.S. dei [OSCURATO:PERSONA] della Sezione Anticrimine di Brescia. Le risultanze del doc. n. 4 trovano, peraltro,precisa e coerente conferma nel verbale di sequestro e nel verbale di passaggio di consegne in data 7 luglio 2020 prodotti dalla difesa (doc. E già doc. 9). 3. Il secondo motivo di ricorsoè inammissibile in quanto fondato su motivi non consentitie manifestamente infondato. Ed invero, deve escludersi che la Corte di cassazione, nella sentenza impugnata, sia incorsa in un errore percettivo nella lettura della notifica a mezzo pec dell'avviso di inizio degli accertamenti tecnici irripetibili ex art. 360 cod. proc. pen. sul notebook Asus sequestrato a [OSCURATO:PERSONA] in occasione della perquisizione ( doc. D già doc. 7 ) , in quanto dalla motivazione della sentenza risulta invece chiaramente che la Corte di cassazione ha preso in esame il doc. 7 prodotto dalla difesa e ha correttamente valutato che l’avviso era stato ritualmente notificato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, a seguito di interlocuzione con la Procura di Cagliari, presso la quale è stata poi effettivamente espletata l'analisi del dispositivo elettronico. Le critiche del ricorrente si collocano, quindi, anche in questo caso, fuori dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. Il motivo di ricorso è, comunque, manifestamente infondato, atteso che dall’esame del doc. D già doc. 7 allegato al ricorso per cassazione, risulta chiaramente chel’avviso di inizio degli accertamenti tecnici irripetibili ex art. 360 cod. proc. pen. nel procedimento penale n. 9443/18 DDA Cagliarinei confronti di [OSCURATO:PERSONA] stato trasmesso a mezzo pec il giorno 22 luglio 2020 alle ore 13:14 dal mar. [OSCURATO:PERSONA] del R.O.S. Sezione Anticrimine di Cagliari a [OSCURATO:EMAIL] con il relativo allegato e con il messaggio “Da inviare a mezzo PEC all’indirizzo [OSCURATO:EMAIL]” e che lo stesso giorno 22 luglio 2020 alle ore 13:17:14, ossia circa tre minuti dopo, il messaggio di posta certificata (contenente il predetto avviso di inizio degli accertamenti tecnici irripetibili) era stato inviato da [OSCURATO:EMAIL] all’indirizzo [OSCURATO:EMAIL]. Peraltro, non solo nel procedimento pendente presso la Procura di Cagliari il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], non risultava ritualmente nominato , come già osservato dalla Corte di cassazione, ma, avendo comunque ricevuto l’avviso di inizio degli accertamenti tecnici irripetibili e quindi avendo avuto notizia del procedimento, ben poteva depositare la nomina fiduciaria ed ivi esercitare le sue prerogative difensive. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes
Decreto Cassazione n. 03582/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris