CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 45888/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 del GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lee1tite lecg.rittiasioni del P [OSCURATO:PERSONA] udito il difarfSore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha ratificato l'accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen, applicando a [OSCURATO:PERSONA], in continuazione con il reato di cui alla sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 584/2021, del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la pena di mesi dodici di reclusione in relazione a più fatti di lesioni personali volontarie pluriaggravate ( capi A) e B), nonché di minaccia aggravata ex art. 612 co. 2 cod. pen.( capo C). 2. Ricorre l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, svolge un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 81 cpv., 444irk co. 2, cod. proc. pen., in relazione al delitto sub C), per avere omesso il Giudice a quo la declaratoria di improcedibilità per il delitto di minaccia, procedibile a querela, qui mancante, in quanto mai presentata dalla p.o. [OSCURATO:PERSONA]. Invoca, quindi, la riduzione della pena, previa eliminazione dell'aumento per il predetto delitto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. 1.11 reato di minaccia commesso in uno dei modi di cui all'art. 339 cod. pen. ( nel caso di specie, l'imputato era armato, come emerge dal capo di imputazione), ai sensi dell'art. 612 co. 2 cod. pen., resta procedibile di ufficio pur dopo le modifiche conseguenti al D. Lg. Vo n. 150/2022. . 2. L'art. 612, come novellato, prevede, testualmente: «Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032. Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno (così mod. dal d.lgs n. 36/2018). Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 (comma aggiunto dal d.lgs. n. 36/2018) ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.» 3.In realtà, come emerge dallo stesso testo di legge, non ricorrono ipotesi, precedentemente procedibili di ufficio, che, a seguito della riforma, siano divenuti procedibili a querela; anzi, ferma la procedibilità di ufficio, già prevista precedentemente, per la minaccia fatta in uno dei modi indicati dall'art. 339 cod. pen., la novella ha ampliato le ipotesi di procedibilità di ufficio ai casi di: a) minaccia grave con circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva; b) persona offesa incapace, per età o per infermità.4. La declaratoria di inammissibilità deve avvenire senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore ella Cassa delle ammende. ( Così deciso in Roma, addì 10 ottobre 2