CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 gennaio 2025
Cassazione n. 05551/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19048/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] srl, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] del Popolo n. 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. intimato- avverso il decreto di Tribunale di Trento n. 1080/2023 depositato in data 28/08/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Trento, con decreto pubblicato il 13/4/2016, respinse l'opposizione ex art. 98 l.fall. , proposta da [OSCURATO:PERSONA] srl, avverso il provvedimento con cui il [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito indicato per brevità semplicemente “[OSCURATO:PERSONA]”) aveva rigettato la sua domanda di ammissione allo stato passivo del credito chirografario di € 2.268.500,00, asseritamente vantato dall'opponente a titolo di ripetizione di quanto versato, mediante datio in solutum, alla società poi fallita (in acconto sul prezzo di un immobile che le era stato promesso in vendita con contratto preliminare, non seguito dalla stipula del definitivo) dalla delegata [OSCURATO:PERSONA] srl,( breviter “[OSCURATO:PERSONA]”) che aveva trasferito a [OSCURATO:PERSONA] in bonis l'11,6443% delle azioni di [OSCURATO:SOCIETA], come risultava da atto di quietanza. 2. Il credito era stato escluso dal giudice delegato sul rilievo che l'effettiva legittimata (in quanto titolare del credito) era [OSCURATO:PERSONA] e che non era applicabile l'art. 1180 c.c.. 2.2 Il Tribunale, da parte sua, affermò che il documento in data 19/12/2012, definito quietanza, tale non poteva essere considerato ed era privo di valore confessorio, perché la creditrice [OSCURATO:PERSONA] non lo aveva rilasciato nei confronti della debitrice [OSCURATO:SOCIETA], bensì nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che il prezzo sarebbe stato pagato da tale ultima società mediante cessione alla promittente venditrice di azioni e connesso finanziamento soci della [OSCURATO:SOCIETA], come si evinceva dalla sottoscrizione appostavi esclusivamente dai legali rappresentanti di tali società. Tale documento costituiva, a giudizio del Tribunale , una «confessione stragiudiziale resa a terzi» liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell'art. 2735 c.c. Il Tribunale accertò che la cessione delle azioni di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] era, in realtà, avvenuta solo il 16/5/2013 e non nella data della pretesa quietanza; escluse che vi fosse prova dell'effettivo pagamento ed aggiunse che non era ipotizzabile alcuna delegazione di pagamento fra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso tale provvedimento [OSCURATO:SOCIETA]. propose ricorso in Cassazione che, in accoglimento del primo motivo di ricorso (previa sua riqualificazione), cassò con rinvio il decreto impugnato per avere il Tribunale escluso, senza motivazione, la sussistenza della delegazione di pagamento. 4. Riassunta la causa, il Tribunale di Trento rigettava l’opposizione ritenendo che dalla documentazione non era emersa la prova della sussistenza dello schema negoziale della delegazione di pagamento, essendo invece l’operazione negoziale posta in essere tra le parti riconducibilenello schema della cessione del credito. [OSCURATO:PERSONA], infatti, rilevava che dalla quietanza al contratto preliminare di compravendita in atti risultava che, a fronte del trasferimento delle azioni di [OSCURATO:SOCIETA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] srl, quest’ultima società aveva ceduto alla società [OSCURATO:PERSONA], a titolo di pagamento del prezzo per l’acquisto delle predette azioni, il proprio credito vantato nei confronti della società Matteottisrl. Ne discendeva, a giudizio del Tribunale, che alcun pagamento a [OSCURATO:PERSONA] risultava imputabile alla società [OSCURATO:SOCIETA]., la quale per effetto dell’operazione negoziale di cessione del credito era divenuta debitrice della società [OSCURATO:PERSONA], anziché della società [OSCURATO:PERSONA]. 5. [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi, illustrati con memoria, mentre il Fallimento non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art 101 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 , nr. 3 , c.p.c., per avere il Tribunale sussunto l’operazione nello schema della cessione del credito ex officio senza stimolare il contraddittorio. 1.1 Il motivo è infondato. Contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, la qualificazione giuridica della cessione del credito non costituisce affatto un thema decidendum trattato per la prima volta dal giudice di rinvio; emerge, infatti, dall’impugnato decreto che già il G.D.,nel motivare il diniego di ammissione allo stato passivo, aveva affermato « per altro verso, il riferimento all’art. 1182 c.c., pur suggestivo, è anch’esso non pertinente, dal momento che dalla stessa quietanza risulterebbeuna cessione del credito e non una datio in solutum da parte di [OSCURATO:PERSONA] per conto di [OSCURATO:SOCIETA]; del resto, se così fosse stato, il diritto alla restituzione dell’acconto avrebbe ad oggetto le azioni di [OSCURATO:PERSONA]». Inoltre, nell’atto di opposizione [OSCURATO:SOCIETA] aveva dedotto che la cessione del credito indicata nella detta quietanza era meramente simulata, avendo [OSCURATO:PERSONA] rinunciato ad ogni pretesa nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. 2.Il secondo motivo prospetta la violazione e/o errata applicazione dell’art. 1260 c.c. in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; la ricorrente contesta la configurabilità dell’accertato atto traslativo del credito non essendovi stata alcuna pattuizione contrattuale in tal senso. Deduce, inoltre, la ricorrente l’incedibilità del credito, per avere lo stesso, carattere “personale”, rappresentando la controprestazione di un’opera di facere imputabile alla sola [OSCURATO:PERSONA]. e l’inefficacia della cessione del credito, avente ad oggetto un credito futuro non ancora venuto ad esistenza. 2.1 Anche questomotivo non merita accoglimento. Secondo quanto argomentato dal Tribunale «dalla quietanza a contratto preliminare di compravendita in atti (all. 2 doc. 3) risulta che a fronte del trasferimento delle azioni di [OSCURATO:SOCIETA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima società ha ceduto alla società [OSCURATO:PERSONA], a titolo di pagamento del prezzo per l’acquisto delle predette azioni, il proprio credito vantato nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. Si è in tal modo realizzata una traslazione del credito (propria dello schema negoziale della cessione del credito), con sostituzione del cessionario – ossia di [OSCURATO:PERSONA] – al cedente – ossia [OSCURATO:PERSONA], e ciò quale corrispettivo del trasferimento delle azioni di [OSCURATO:SOCIETA]. da parte di [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA]. Ne discende che alcun pagamento a [OSCURATO:PERSONA] risulta imputabile alla società [OSCURATO:SOCIETA].». Si trattava di un credito liberamente cedibile in quanto avente ad oggetto una somma di denaro (costituita dal corrispettivo di una operazione di vendita di immobile da costruire) ed avente, come riconosciuto dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA], effetti obbligatori tra le parti, trattandosi di un credito condizionato alla esecuzione della controprestazione a carico di [OSCURATO:PERSONA] consistente nella costruzione e vendita dell’unità immobiliare. Un simile accertamento – rientrante ne compiti istituzionali del giudice di merito e non rivedibile in questa sede - non poteva che condurre al rigetto dell’opposizione, dato che il negozio intervenuto fra la fallita e [OSCURATO:PERSONA] non aveva coinvolto [OSCURATO:SOCIETA]. e quest’ultima non vantava alcun credito da insinuare al passivo della procedura. 3. Il terzo motivo assume la « v iolazione e/o omessa e/o errata applicazione degli artt. 91 e/o 385 c.p.c. in riferimento all’art. 360, n. 3 c.p.c, per avere il Tribunale omesso di statuire sulle spese del procedimento nrR.G. n. 12383/2016 Corte di Cassazione». 3.1 Anche tale censura è infondata. Va applicato il principio per cui, in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione, e, tuttavia, complessivamente soccombente, al rimborso delle stesse in favore della controparte (Cass. 20289/2015 e 10246/2019). A tale insegnamento si è attenuto l’impugnato provvedimento che, tenendo conto dell’esito complessivo della lite che ha visto il rigetto dell’opposizione allo stato passivo, non ha provveduto alla statuizione sulle spese stante la mancata costituzione in tutti i gradi del giudizio del Fallimento. 4. In conclusione,il ricorso deve essere rigettato. Nulla è da statuire sulle spese, non avendo il Fallimento svolto difese. PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamen