CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 luglio 2025
Cassazione n. 30182/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 542/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LIGURIA n. 785/05/16 depositata il 30/05/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 785/05/16 del 30/05/2016 la Commissione tributaria regionale della Liguria (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 29/10/12 della Commissione tributaria provinciale di Genova (di seguito CTP), la quale aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento per IRPEF e IVA relative all’anno d’imposta 2004. In particolare, il ricorso veniva accolto in ragione di un plafond inferiore rispetto a quello vantato dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e riconosciuto dall’Amministrazione finanziaria. 1.1.Come si evince dalla sentenza impugnata e dal ricorso dell’Agenzia delle entrate (di seguito AE), l’atto impositivo riguardava due riprese: i) l’accertamento induttivo di un maggior reddito a fini IRPEF sulla base del cd. redditometro; ii) l’accertamento di IVA non versata per l’effettuazione di acquisti in sospensione d’imposta pur non sussistendo, in capo al contribuente, la qualifica di esportatore abituale, non risultando nella dichiarazione IVA 2003 operazioni di esportazione o assimilate. 1.2.La CTR accoglieva l’appello proposto dal contribuente evidenziando che: a) con riferimento all’IRPEF, l’Ufficio non aveva «preso adeguatamente in considerazione gli aspetti indicati da parte contribuente a giustificazione nel merito»; b) con riferimento all’IVA, il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva la qualifica di esportatore abituale, «con cessione all’esportazione, trattandosi in particolare di pezzi di ricambio per la riparazione delle celle frigorifere sulle navi (infatti l’attività del contribuente [era] quella di manutentore degli impianti frigoriferi), pezzi che non [dovevano] essere corredati di bolle di esportazione»; c) in particolare, «il problema del visto delle autorità doganali o GDF sulle fatture non si pone[va] per esecuzione di lavori manutentivi sulle navi, trattandosi di attività fatturate consequenziali ad intervenuti affidamenti di contratti di appalto»; d) non si trattava, pertanto, «di esportazione diretta ma di operazione oggettivamente non imponibile». Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] non resisteva in giudizio, restando, pertanto, intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso per cassazione di AE è affidato a sei motivi, di seguito illustrati. 1.1.Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CTR reso motivazione apparente con riferimento alla ripresa IRPEF. 1.2.Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 8 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), per avere la CTR, con riferimento alla ripresa IVA non oggetto di giudicato interno, da un lato, riconosciuto la qualifica di esportatore abituale del sig. [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altra, contraddittoriamente affermato che le operazioni dallo stesso compiute non costituirebbero cessioni all’esportazione, con conseguente impossibilità di formazione del plafond per effettuare cessioni in sospensione d’imposta. 1.3.Con il terzo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR reso motivazione intrinsecamente contraddittoria o perplessa, affermando che il sig. [OSCURATO:PERSONA] sia un esportatore abituale e poi negando che le operazioni da lui compiute siano cessioni all’esportazione. 1.4.Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 8 bis del decreto IVA e degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., per avere la CTR omesso di rilevare che il contribuente non avrebbe provato di essere esportatore abituale. 1.5.Con il quinto motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice di appello affermato apoditticamente e con motivazione apparente che l’attività commerciale del contribuente consisterebbe nella riparazione di celle frigorifere site sulle navi. 1.6.Con il sesto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 8 bis del decreto IVA e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR accertato che le fatture rilasciate dal contribuente sarebbero adeguatamente comprovate come relative ad operazioni generatrici del plafond. 2.Il primo motivo, concernente la sussistenza di una motivazione apparente con riferimento alla ripresa IRPEF, il terzo e il quinto motivo, concernenti la sussistenza di una motivazione contraddittoria o perplessa con riferimento alla ripresa IVA, sono fondati, con assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso. 2.1.Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero –e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; Cass. S.U. n. 16599 del 05/08/2016). 2.1.1.Determina, infine, una violazione di legge costituzionalmente rilevante anche la motivazione contraddittoria, nella misura in cui esprima un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, mentre deve escludersi la possibilità di sindacare in sede di legittimità la semplice motivazione insufficiente (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014). 2.2.Nel caso di specie, l’affermazione della CTR con riferimento alla ripresa IRPEF, per la quale l’Ufficio non ha «preso adeguatamente in considerazione gli aspetti indicati da parte contribuente a giustificazione nel merito» evidenzia chiaramente una motivazione apparente, perché non è dato comprendere quali siano gli aspetti indicati dal contribuente, idonei a giustificare nel merito l’annullamento della ripresa, effettuata con il cd. redditometro. 2.3.Con riferimento all’IVA, invece, la CTR afferma che: a) il contribuente è un esportatore abituale; b) l’attività da lui svolta è costituita dalla cessione di pezzi di ricambio per le celle frigorifere delle imbarcazioni, assumendo incarichi di manutentore degli impianti frigoriferi; c) tale attività non costituisce cessione all’esportazione. 2.3.1.Trattasi di motivazione, da un lato, intrinsecamente contraddittoria, in quanto il sig. [OSCURATO:PERSONA] non può essere, da un lato, esportatore abituale e, dall’altro, svolgere un’attività che non comporta cessione di beni all’esportazione; dall’altro, tale motivazione non è affatto congrua rispetto alla contestazioni di splafonamento formulata dall’Amministrazione finanziaria, la quale ha riconosciuto allo stesso (come confermato dalla CTP) un plafond limitato ad un importo inferiore rispetto a quello delle fatture emesse in regime di non imponibilità. 2.3.2.Né la CTR indica il presupposto normativo e gli elementi di fatto in base ai quali l’attività svolta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe oggettivamente non imponibile, posto che nell’avviso di accertamento è indicata un’attività di riparazione di attrezzature per la refrigerazione e la ventilazione, più ampia rispetto a quella ritenuta in sentenza. 2.4.L’accoglimento del terzo e del quinto motivo implica l’assorbimento degli altri motivi ugualmente riferentisi alla ripresa IVA. 3.In conclusione, vanno accolti il primo, il terzo ed il quinto motivo, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento. P.Q.M La Corte accoglie il primo, il terzo ed il quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motiv