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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 settembre 1977

Cassazione n. 06287/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 11/03/2021 del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/9~ le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] e4-i1 (ha Ckt g i ro CDA, AzQuI ro ,rCtorro plp,f; DaLLI Rit(, al O L. 51- 2-0 Lo C v -

110. La.

D Ce9ap l-o h Di °`'Plaiti<rji itt(4 1 (91 2k) 3cilt, opvs!/ k tt Git fro fit C-0 A-10 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa in data 11 marzo 2021, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (nato il 24 settembre 1977) avverso l'ordinanza resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro il 30 novembre 2021 con cui era stata rigettata l'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere in atto con quella degli arresti domiciliari, applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine a vari reati, in primis quello di cui all'art. 416-bis cod. pen., relativo alla partecipazione dell'indagato all'articolazione di 'ndrangheta denominata locale di Sant'Onofrio (capo A), nonché quelli di cui agli artt. 110, 512-bis, 416-bis.1 cod. pen. (capi T9-bis e T9-ter).

1.1. A fronte dell'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] - il quale, in un quadro nel quale l'ordinanza genetica era stata confermata in sede di riesame con provvedimento divenuto definitivo, aveva prospettato la rivisitazione del quadro indiziario posto a sostegno dell'imputazione provvisoria e, in ogni caso, l'esigenza di rimeditare la misura cautelare adottata, a fronte di un'indole certamente non violenta dell'indagato e dell'esclusione di una sua proclività delinquenziale, in tal senso essendosi sollecitata la concreta possibilità della sostituzione della misura carceraria - il giudice adìto aveva disatteso l'istanza osservando che tanto sulla gravità indiziaria quanto sulle esigenze cautelari si era formato il giudicato cautelare e che tutte le argomentazioni difensive tendevano a una diversa valutazione dello stesso materiale indiziario, palesandosi, come tali, inidonee a scalfire l'assetto logico-giuridico su cui si era cristallizzato il suddetto giudicato.

1.2. Interposto appello da [OSCURATO:PERSONA], che aveva riproposto i motivi dedotti nell'istanza, in particolare ribadendo che l'impianto indiziario addotto non attingeva al livello di gravità sufficiente a sostenere l'ipotesi accusatoria inerente all'adesione dell'indagato al sodalizio e che neanche la figura del concorso esterno si attagliava ai dati valutati, nonché sottolineando l'assenza di esigenze cautelari che fossero ostative all'attenuazione della misura cautelare, il Tribunale, dopo aver puntualizzato il suo compito in sede di appello in ordine alla valutazione di elementi nuovi, sopravvenuti ai preesistenti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro indiziario o a escludere o attenuare le esigenze cautelari, è pervenuto al provvedimento di rigetto sopra indicato.

2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso i difensori di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'annullamento e affidando il mezzo a un unico motivo con cui lamentano la violazione degli artt. 292 cod. proc. pen. e 110, 416-bis cod.pen., nonché il corrispondente vizio della motivazione.

Secondo il ricorrente, il Tribunale in sede di appello ha mancato di considerare l'elemento nuovo emerso a seguito dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., con particolare riferimento alla trascrizione integrale dell'interrogatorio del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], dal cui esame era dato desumere una posizione dell'indagato non assimilabile a quella dell'intraneo al sodalizio, ma, se del caso, da inquadrarsi in quella del concorrente esterno, per gli effetti conseguenti sotto il profilo delle esigenze cautelari: Arena aveva chiarito che [OSCURATO:PERSONA] non era "rimpiazzato" e, dunque, era privo di dote, ma era semplicemente legato ai Bonavota; in particolare, [OSCURATO:PERSONA] era stato da lui descritto come un imprenditore teso ad acquisire lavori per proprio conto, non un imprenditore del sodalizio.

Sul tema, la difesa ribadisce il rilievo che il verbale integrale delle dichiarazioni di Arena rende espliciti, a differenza del verbale riassuntivo, i punti fondamentali inerenti alla posizione dell'indagato, facendo emergere che questi aveva trattenuto per sé i ricavi dell'attività imprenditoriale, al massimo dividendoli con il fratello.

Inoltre, viene censurata la valutazione del Tribunale circa l'analisi compiuta in ordine al ruolo di [OSCURATO:PERSONA], accusato di avere svolto la sua attività di imprenditore per conto della cosca, senza però prendere atto della mancata prova su tale punto: viene considerata, in particolare, illogica la valutazione di irrilevanza dell'avvenuto annullamento dell'ordinanza applicativa della misura nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i fatti di intestazione fittizia, dal momento che l'elemento dell'intestazione fittizia era stato indicato come sintomatico a carico di [OSCURATO:PERSONA], sia pure senza imputazione, in quanto prescritto.

All'esito di tali rilievi, quindi, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] - osserva la difesa - avrebbero dovuto considerarsi prive di riscontro, con conseguente necessità di rivalutazione del quadro indiziario.

3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta rassegnata ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con disciplina prorogata dall'art. 7 d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, dal momento che, sulla base del giudicato cautelare maturato, il Tribunale ha evidenziato come gli elementi asseritamente nuovi, oltre a non essere tali, non incidano sulla posizione esaminata, la cui valutazione pertanto resta immodificata: conclusione a fronte della quale l'impugnazione ripercorre argomentazioni già trattate, senza dimostrare la decisività degli argomenti sollevati.[OSCURATO:PERSONA]

1. L'impugnazione è caratterizzata da deduzioni manifestamente infondate e anche generiche, siccome sostanzialmente reiterative delle deduzioni svolte in appello senza l'istituzione di un confronto reale con le ragioni poste a base dell'ordinanza impugnata, in particolare sul tema degli effetti derivanti dal giudicato cautelare: essa, quindi, è inammissibile.

2. Il ragionamento svolto dal Tribunale evidenzia invero elementi adeguati a contrastare efficacemente le doglianze formulate in sede di appello e poi riproposte n questa sede dal ricorrente.

I giudici di appello hanno, in particolare, osservato che - assodato il giudicato cautelare maturato, quanto alla qualificazione giuridica della condotta attribuita all'indagato, inerente alla partecipazione alla suddetta associazione di stampo mafioso, oltre che alle condotte di intestazione fittizia - gli elementi su cui era basato l'approdo raggiunto nell'originario procedimento cautelare non si prestano alla rilettura proposta dalla difesa, non sorretta da elementi di effettiva novità.

Più specificamente, il Tribunale ha considerato irrilevante l'annullamento dell'ordinanza cautelare relativa alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il quale rispondeva di intestazioni fittizie diverse da quelle per le quali era indagato [OSCURATO:PERSONA]: in ogni caso, si aggiunge, l'intestazione del bar era risultata riconducibile materialmente al medesimo Bonavota e questi era rimasto indagato per il reato associativo.

Del pari, gli argomenti addotti dalla difesa relativamente alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Mantella sono stati valutati come soltanto reiterativi.

Per il resto, in ordine al raffronto fra il verbale riassuntivo e il verbale integrale delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], dotate di particolare rilievo indiziario a carico dell'indagato, tale raffronto - ha rimarcato il Tribunale - non evidenzia discrasie: anche le dichiarazioni inerenti alla gestione personale dei propri guadagni curata da [OSCURATO:PERSONA], corrispondente in una parte al fratello Francesco (indicato come esponente della cosca), non si poneva in rapporto di incompatibilità con la contestazione di partecipazione all'associazione mafiosa, giacché il contributo partecipativo ben poteva derivare da aspetti diversi dalla corresponsione ai vari associati di una parte dei guadagni conseguiti dall'indagato per ogni lavoro, essendo stato, su tale versante, chiaro - lo stesso Arena - nel sottolineare che [OSCURATO:PERSONA] era l'imprenditore di riferimento di Bonavota.Infine, il Tribunale, quanto al memoriale rassegnato dall'indagato, ha rimarcato che esso, oltre a ripercorrere gli episodi della sua vita personale e lavorativa dell'autore, si è risolto nel dare una propria interpretazione dei fatti oggetto di rilievo giudiziario, la quale, tuttavia, trascende i limiti dell'atto di appello e, in assenza di elementi innovativi, si tradotta in una non consentita rilettura del quadro indiziario.

3. Le argomentazioni svolte dal Tribunale non risultano in nessuna misura poste in crisi dalle deduzioni introdotte dal ricorrente.

Onde definire l'ambito dell'attività cognitiva devoluta al giudice dell'appello cautelare, si premette che, in sede di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendo invece limitarsi al controllo che l'ordinanza impugnata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ai nuovi fatti eventualmente allegati, nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro indiziario o a escludere la sussistenza delle esigenze cautelari: ciò, in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676 - 01; Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015, C., Rv. 265569 - 01).

3.1. E' pacifico, poi, che i reati oggetto dell'attuale imputazione provvisoria elevata a carico di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1977) sono stati contestati all'indagato con ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, ordinanza poi confermata dal Tribunale del riesame con provvedimento che aveva a sua volta superato indenne il vaglio di legittimità.

Rispetto a tale esito è corretto il richiamo operato al principio di diritto secondo cui le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva endoprocessuale riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in considerazione (Sez.

U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908 - 01; fra le successive, Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018, Bertocchi, Rv. 273648 - 01); principio da cui scaturisce il corollario che l'efficacia preclusiva endoprocessuale del giudicato cautelare comprende le questioni dedotte esplicitamente e quelle che si pongono in rapporto di stretta derivazione logica con le prime (Sez. 6, n. 8900 del 16/01/2018, Persano, Rv. 272338 - 01).

3.2. In relazione a tale assodato punto di diritto, il Tribunale - dato per acquisito che la gravità indiziaria già ritenuta nel pregresso procedimento cautelare era stata verificata valutando le accuse provenienti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, reputate convergenti nell'indicare [OSCURATO:PERSONA] quale referente della famiglia mafiosa dei Bonavota, accuse risultanti dalle indicazioni del testimone di giustizia Buttafuoco (che avevano individuato [OSCURATO:PERSONA] quale prestanome dei Bonavota), del collaboratore di giustizia Mantella (che avevano riferito della sostanziale partecipazione, pur se per fatti antecedenti al 2009, dell'indagato alla consorteria dei Bonavota nei settori della raccolta dei proventi estorsivi e della gestione delle imprese di movimento terra) e del collaboratore di giustizia Arena (che aveva affermato il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] quale imprenditore di riferimento dei Bonavota nei lavori edili) - ha, con ragionamento congruo e non illogico, escluso che l'avvenuto annullamento dell'ordinanza applicativa della misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] possa considerarsi un elemento nuovo, tale da influire sulla gravità indiziaria, pur se relativa alla sola qualificazione del delitto da ascriversi (partecipazione all'associazione di tipo mafioso ovvero concorso esterno nella medesima associazione) all'indagato: i reati di intestazione fittizia, la cui configurazione in sede cautelare è stata oggetto dell'annullamento di cui discorre il ricorrente, non riguardano direttamente l'odierno indagato e tale rilievo già esprime un argomento di rilievo, pur se nella fattispecie sostanziale si prospetta, secondo la difesa, anche l'intervento di [OSCURATO:PERSONA].

In ogni caso, il ricorrente non ha opposto concrete deduzioni di contrasto all'assunto, pure specificato nel provvedimento di rigetto dell'appello, che la condotta di intestazione del bar da ricondursi a Bonavota, da cui è stato tratto uno degli argomenti dell'accusa relativa al delitto associativo a carico dell'indagato, si considera tuttora posta in essere da quest'ultimo, in un contesto di gravità indiziaria che raggiunge pur sempre lo stesso Bonavota in merito alla partecipazione all'associazione mafiosa.

3.3. Del tutto versata nel merito - e quindi non deducibile in questa sede - si rivela la prospettazione della diversità di significato del contributo dichiarativo del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA].

A fronte del chiaro assunto esposto dal Tribunale, lì dove ha spiegato in modo esplicito che il raffronto fra i verbali riportanti le dichiarazioni di Arena non ha fatto emergere le discrasie addotte dalla difesa, giacché anche il verbale riassuntivo (già oggetto di piena valutazione nell'originario procedimento cautelare) aveva riportato l'elemento riferito dal collaboratore - e valorizzato nell'atto di appello - secondo cui [OSCURATO:PERSONA] gestiva i suoi guadagni per conto proprio, corrispondendone una parte a suo fratello Francesco, indicato come esponente della consorteria, sicché l'ulteriore verbale non ha espresso nessuna sostanziale novità rispetto al pregresso approdo cautelare, il ricorrente, con l'impugnazione, si è limitato a insistere sul decisivo novum che emergerebbe dal verbale addotto come reso noto all'esito dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., in guisa tale da far scolorire l'inquadramento dell'indagato quale partecipe del clan.

Ciò, in primo luogo, integra un argomento meramente rotatorio, tale da non confrontarsi con la puntualizzazione che il dato in esame non si pone in senso incompatibile con la partecipazione dell'indagato all'associazione e da non considerare che il giudice dell'appello ha ritenuto determinante l'ulteriore affermazione di Arena (soggetto in particolare confidenza con l'indagato per essere stato suo testimone di nozze) secondo cui [OSCURATO:PERSONA] era imprenditore di riferimento dei Bonavota.

La deduzione, in secondo luogo, sollecita la valorizzazione di una diversa e più significativa (nel senso suddetto) dell'ulteriore verbale in contrasto con quella offerta, con motivazione adeguata e priva di cesure logiche, dal Tribunale.

Questa sollecitazione, tuttavia, confligge con il limite posto alla relativa verifica al giudice di legittimità, dovendo ribadirsi il principio di diritto secondo cui non è sindacabile da parte della Corte di cassazione, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito - cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova - circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362 - 01).

3.4. Riflessioni sostanzialmente sovrapponibili vanno fatte con riferimento alla valutazione compiuta dal Tribunale in merito alle affermazioni contenute memoriale redatto direttamente dall'indagato, valutazione non sindacabile in questa sede per la ragione spiegata.

3.5. Di conseguenza, la motivazione del provvedimento impugnato si rivela complessivamente adeguata, le stesse deduzioni del ricorrente inerenti alla - soltanto predicata, ma non dimostrata - distonia fra il verbale riassuntivo e il verbale trascrittivo dell'interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA] essendo risultate íctu °cui/ inidonee a superare il giudicato cautelare.

Stante, quindi, l'evanescenza degli addotti elementi di novità, resta priva di agganci pure la prospettazione volta a degradare il convergente apporto del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] a fonte dichiarativa produttiva di affermazioni prive di riscontro, per gli effetti di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., dovendo, peraltro, riaffermarsi anche nel presente contesto il concetto giuridico per cui, in tema di reati associativi, il thema decidendum riguarda la condotta di partecipazione (o direzione), con stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio, con l'effetto che le dichiarazioni dei collaboratori o l'elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite all'accusato, in quanto il fatto da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato, bensì la sua appartenenza al sodalizio (Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273572 - 01; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264380 - 01; Sez. 2, n. 23687 del 03/05/2012, D'Ambrogio, Rv. 253221 - 01)

4. Corollario delle considerazioni svolte è che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione dell'insieme delle questioni dedotte, si stima equo determinare nella somma di euro 3.000,00.

Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 11/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/9~ le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] e4-i1 (ha Ckt g i ro CDA, AzQuI ro ,rCtorro plp,f; DaLLI Rit(, al O L. 51- 2-0 Lo C v - 110. La. D Ce9ap l-o h Di °`'Plaiti<rji itt(4 1 (91 2k) 3cilt, opvs!/ k tt Git fro fit C-0 A-10 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa in data 11 marzo 2021, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (nato il 24 settembre 1977) avverso l'ordinanza resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro il 30 novembre 2021 con cui era stata rigettata l'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere in atto con quella degli arresti domiciliari, applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine a vari reati, in primis quello di cui all'art. 416-bis cod. pen., relativo alla partecipazione dell'indagato all'articolazione di 'ndrangheta denominata locale di Sant'Onofrio (capo A), nonché quelli di cui agli artt. 110, 512-bis, 416-bis.1 cod. pen. (capi T9-bis e T9-ter). 1.1. A fronte dell'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] - il quale, in un quadro nel quale l'ordinanza genetica era stata confermata in sede di riesame con provvedimento divenuto definitivo, aveva prospettato la rivisitazione del quadro indiziario posto a sostegno dell'imputazione provvisoria e, in ogni caso, l'esigenza di rimeditare la misura cautelare adottata, a fronte di un'indole certamente non violenta dell'indagato e dell'esclusione di una sua proclività delinquenziale, in tal senso essendosi sollecitata la concreta possibilità della sostituzione della misura carceraria - il giudice adìto aveva disatteso l'istanza osservando che tanto sulla gravità indiziaria quanto sulle esigenze cautelari si era formato il giudicato cautelare e che tutte le argomentazioni difensive tendevano a una diversa valutazione dello stesso materiale indiziario, palesandosi, come tali, inidonee a scalfire l'assetto logico-giuridico su cui si era cristallizzato il suddetto giudicato. 1.2. Interposto appello da [OSCURATO:PERSONA], che aveva riproposto i motivi dedotti nell'istanza, in particolare ribadendo che l'impianto indiziario addotto non attingeva al livello di gravità sufficiente a sostenere l'ipotesi accusatoria inerente all'adesione dell'indagato al sodalizio e che neanche la figura del concorso esterno si attagliava ai dati valutati, nonché sottolineando l'assenza di esigenze cautelari che fossero ostative all'attenuazione della misura cautelare, il Tribunale, dopo aver puntualizzato il suo compito in sede di appello in ordine alla valutazione di elementi nuovi, sopravvenuti ai preesistenti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro indiziario o a escludere o attenuare le esigenze cautelari, è pervenuto al provvedimento di rigetto sopra indicato. 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso i difensori di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'annullamento e affidando il mezzo a un unico motivo con cui lamentano la violazione degli artt. 292 cod. proc. pen. e 110, 416-bis cod.pen., nonché il corrispondente vizio della motivazione. Secondo il ricorrente, il Tribunale in sede di appello ha mancato di considerare l'elemento nuovo emerso a seguito dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., con particolare riferimento alla trascrizione integrale dell'interrogatorio del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], dal cui esame era dato desumere una posizione dell'indagato non assimilabile a quella dell'intraneo al sodalizio, ma, se del caso, da inquadrarsi in quella del concorrente esterno, per gli effetti conseguenti sotto il profilo delle esigenze cautelari: Arena aveva chiarito che [OSCURATO:PERSONA] non era "rimpiazzato" e, dunque, era privo di dote, ma era semplicemente legato ai Bonavota; in particolare, [OSCURATO:PERSONA] era stato da lui descritto come un imprenditore teso ad acquisire lavori per proprio conto, non un imprenditore del sodalizio. Sul tema, la difesa ribadisce il rilievo che il verbale integrale delle dichiarazioni di Arena rende espliciti, a differenza del verbale riassuntivo, i punti fondamentali inerenti alla posizione dell'indagato, facendo emergere che questi aveva trattenuto per sé i ricavi dell'attività imprenditoriale, al massimo dividendoli con il fratello. Inoltre, viene censurata la valutazione del Tribunale circa l'analisi compiuta in ordine al ruolo di [OSCURATO:PERSONA], accusato di avere svolto la sua attività di imprenditore per conto della cosca, senza però prendere atto della mancata prova su tale punto: viene considerata, in particolare, illogica la valutazione di irrilevanza dell'avvenuto annullamento dell'ordinanza applicativa della misura nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i fatti di intestazione fittizia, dal momento che l'elemento dell'intestazione fittizia era stato indicato come sintomatico a carico di [OSCURATO:PERSONA], sia pure senza imputazione, in quanto prescritto. All'esito di tali rilievi, quindi, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] - osserva la difesa - avrebbero dovuto considerarsi prive di riscontro, con conseguente necessità di rivalutazione del quadro indiziario. 3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta rassegnata ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con disciplina prorogata dall'art. 7 d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, dal momento che, sulla base del giudicato cautelare maturato, il Tribunale ha evidenziato come gli elementi asseritamente nuovi, oltre a non essere tali, non incidano sulla posizione esaminata, la cui valutazione pertanto resta immodificata: conclusione a fronte della quale l'impugnazione ripercorre argomentazioni già trattate, senza dimostrare la decisività degli argomenti sollevati.[OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione è caratterizzata da deduzioni manifestamente infondate e anche generiche, siccome sostanzialmente reiterative delle deduzioni svolte in appello senza l'istituzione di un confronto reale con le ragioni poste a base dell'ordinanza impugnata, in particolare sul tema degli effetti derivanti dal giudicato cautelare: essa, quindi, è inammissibile. 2. Il ragionamento svolto dal Tribunale evidenzia invero elementi adeguati a contrastare efficacemente le doglianze formulate in sede di appello e poi riproposte n questa sede dal ricorrente. I giudici di appello hanno, in particolare, osservato che - assodato il giudicato cautelare maturato, quanto alla qualificazione giuridica della condotta attribuita all'indagato, inerente alla partecipazione alla suddetta associazione di stampo mafioso, oltre che alle condotte di intestazione fittizia - gli elementi su cui era basato l'approdo raggiunto nell'originario procedimento cautelare non si prestano alla rilettura proposta dalla difesa, non sorretta da elementi di effettiva novità. Più specificamente, il Tribunale ha considerato irrilevante l'annullamento dell'ordinanza cautelare relativa alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il quale rispondeva di intestazioni fittizie diverse da quelle per le quali era indagato [OSCURATO:PERSONA]: in ogni caso, si aggiunge, l'intestazione del bar era risultata riconducibile materialmente al medesimo Bonavota e questi era rimasto indagato per il reato associativo. Del pari, gli argomenti addotti dalla difesa relativamente alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Mantella sono stati valutati come soltanto reiterativi. Per il resto, in ordine al raffronto fra il verbale riassuntivo e il verbale integrale delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], dotate di particolare rilievo indiziario a carico dell'indagato, tale raffronto - ha rimarcato il Tribunale - non evidenzia discrasie: anche le dichiarazioni inerenti alla gestione personale dei propri guadagni curata da [OSCURATO:PERSONA], corrispondente in una parte al fratello Francesco (indicato come esponente della cosca), non si poneva in rapporto di incompatibilità con la contestazione di partecipazione all'associazione mafiosa, giacché il contributo partecipativo ben poteva derivare da aspetti diversi dalla corresponsione ai vari associati di una parte dei guadagni conseguiti dall'indagato per ogni lavoro, essendo stato, su tale versante, chiaro - lo stesso Arena - nel sottolineare che [OSCURATO:PERSONA] era l'imprenditore di riferimento di Bonavota.Infine, il Tribunale, quanto al memoriale rassegnato dall'indagato, ha rimarcato che esso, oltre a ripercorrere gli episodi della sua vita personale e lavorativa dell'autore, si è risolto nel dare una propria interpretazione dei fatti oggetto di rilievo giudiziario, la quale, tuttavia, trascende i limiti dell'atto di appello e, in assenza di elementi innovativi, si tradotta in una non consentita rilettura del quadro indiziario. 3. Le argomentazioni svolte dal Tribunale non risultano in nessuna misura poste in crisi dalle deduzioni introdotte dal ricorrente. Onde definire l'ambito dell'attività cognitiva devoluta al giudice dell'appello cautelare, si premette che, in sede di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendo invece limitarsi al controllo che l'ordinanza impugnata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ai nuovi fatti eventualmente allegati, nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro indiziario o a escludere la sussistenza delle esigenze cautelari: ciò, in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676 - 01; Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015, C., Rv. 265569 - 01). 3.1. E' pacifico, poi, che i reati oggetto dell'attuale imputazione provvisoria elevata a carico di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1977) sono stati contestati all'indagato con ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, ordinanza poi confermata dal Tribunale del riesame con provvedimento che aveva a sua volta superato indenne il vaglio di legittimità. Rispetto a tale esito è corretto il richiamo operato al principio di diritto secondo cui le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva endoprocessuale riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in considerazione (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908 - 01; fra le successive, Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018, Bertocchi, Rv. 273648 - 01); principio da cui scaturisce il corollario che l'efficacia preclusiva endoprocessuale del giudicato cautelare comprende le questioni dedotte esplicitamente e quelle che si pongono in rapporto di stretta derivazione logica con le prime (Sez. 6, n. 8900 del 16/01/2018, Persano, Rv. 272338 - 01). 3.2. In relazione a tale assodato punto di diritto, il Tribunale - dato per acquisito che la gravità indiziaria già ritenuta nel pregresso procedimento cautelare era stata verificata valutando le accuse provenienti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, reputate convergenti nell'indicare [OSCURATO:PERSONA] quale referente della famiglia mafiosa dei Bonavota, accuse risultanti dalle indicazioni del testimone di giustizia Buttafuoco (che avevano individuato [OSCURATO:PERSONA] quale prestanome dei Bonavota), del collaboratore di giustizia Mantella (che avevano riferito della sostanziale partecipazione, pur se per fatti antecedenti al 2009, dell'indagato alla consorteria dei Bonavota nei settori della raccolta dei proventi estorsivi e della gestione delle imprese di movimento terra) e del collaboratore di giustizia Arena (che aveva affermato il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] quale imprenditore di riferimento dei Bonavota nei lavori edili) - ha, con ragionamento congruo e non illogico, escluso che l'avvenuto annullamento dell'ordinanza applicativa della misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] possa considerarsi un elemento nuovo, tale da influire sulla gravità indiziaria, pur se relativa alla sola qualificazione del delitto da ascriversi (partecipazione all'associazione di tipo mafioso ovvero concorso esterno nella medesima associazione) all'indagato: i reati di intestazione fittizia, la cui configurazione in sede cautelare è stata oggetto dell'annullamento di cui discorre il ricorrente, non riguardano direttamente l'odierno indagato e tale rilievo già esprime un argomento di rilievo, pur se nella fattispecie sostanziale si prospetta, secondo la difesa, anche l'intervento di [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, il ricorrente non ha opposto concrete deduzioni di contrasto all'assunto, pure specificato nel provvedimento di rigetto dell'appello, che la condotta di intestazione del bar da ricondursi a Bonavota, da cui è stato tratto uno degli argomenti dell'accusa relativa al delitto associativo a carico dell'indagato, si considera tuttora posta in essere da quest'ultimo, in un contesto di gravità indiziaria che raggiunge pur sempre lo stesso Bonavota in merito alla partecipazione all'associazione mafiosa. 3.3. Del tutto versata nel merito - e quindi non deducibile in questa sede - si rivela la prospettazione della diversità di significato del contributo dichiarativo del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. A fronte del chiaro assunto esposto dal Tribunale, lì dove ha spiegato in modo esplicito che il raffronto fra i verbali riportanti le dichiarazioni di Arena non ha fatto emergere le discrasie addotte dalla difesa, giacché anche il verbale riassuntivo (già oggetto di piena valutazione nell'originario procedimento cautelare) aveva riportato l'elemento riferito dal collaboratore - e valorizzato nell'atto di appello - secondo cui [OSCURATO:PERSONA] gestiva i suoi guadagni per conto proprio, corrispondendone una parte a suo fratello Francesco, indicato come esponente della consorteria, sicché l'ulteriore verbale non ha espresso nessuna sostanziale novità rispetto al pregresso approdo cautelare, il ricorrente, con l'impugnazione, si è limitato a insistere sul decisivo novum che emergerebbe dal verbale addotto come reso noto all'esito dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., in guisa tale da far scolorire l'inquadramento dell'indagato quale partecipe del clan. Ciò, in primo luogo, integra un argomento meramente rotatorio, tale da non confrontarsi con la puntualizzazione che il dato in esame non si pone in senso incompatibile con la partecipazione dell'indagato all'associazione e da non considerare che il giudice dell'appello ha ritenuto determinante l'ulteriore affermazione di Arena (soggetto in particolare confidenza con l'indagato per essere stato suo testimone di nozze) secondo cui [OSCURATO:PERSONA] era imprenditore di riferimento dei Bonavota. La deduzione, in secondo luogo, sollecita la valorizzazione di una diversa e più significativa (nel senso suddetto) dell'ulteriore verbale in contrasto con quella offerta, con motivazione adeguata e priva di cesure logiche, dal Tribunale. Questa sollecitazione, tuttavia, confligge con il limite posto alla relativa verifica al giudice di legittimità, dovendo ribadirsi il principio di diritto secondo cui non è sindacabile da parte della Corte di cassazione, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito - cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova - circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362 - 01). 3.4. Riflessioni sostanzialmente sovrapponibili vanno fatte con riferimento alla valutazione compiuta dal Tribunale in merito alle affermazioni contenute memoriale redatto direttamente dall'indagato, valutazione non sindacabile in questa sede per la ragione spiegata. 3.5. Di conseguenza, la motivazione del provvedimento impugnato si rivela complessivamente adeguata, le stesse deduzioni del ricorrente inerenti alla - soltanto predicata, ma non dimostrata - distonia fra il verbale riassuntivo e il verbale trascrittivo dell'interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA] essendo risultate íctu °cui/ inidonee a superare il giudicato cautelare. Stante, quindi, l'evanescenza degli addotti elementi di novità, resta priva di agganci pure la prospettazione volta a degradare il convergente apporto del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] a fonte dichiarativa produttiva di affermazioni prive di riscontro, per gli effetti di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., dovendo, peraltro, riaffermarsi anche nel presente contesto il concetto giuridico per cui, in tema di reati associativi, il thema decidendum riguarda la condotta di partecipazione (o direzione), con stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio, con l'effetto che le dichiarazioni dei collaboratori o l'elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite all'accusato, in quanto il fatto da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato, bensì la sua appartenenza al sodalizio (Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273572 - 01; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264380 - 01; Sez. 2, n. 23687 del 03/05/2012, D'Ambrogio, Rv. 253221 - 01) 4. Corollario delle considerazioni svolte è che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione dell'insieme delle questioni dedotte, si stima equo determinare nella somma di euro 3.000,00. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d
Sentenza Cassazione n. 06287/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris