Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 29666/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29717/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] OCCIDENTALE, rappre- sentatae difesa dall’Avv ocatura generale dello Stato , con do micilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.C.C., in persona del presidente del consiglio di amministra- zione [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo stu- dio di quest'ultimo in Roma, via Timavo, n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appellodi Genova n. 463/22, depositata il 3 maggio 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2024dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Carmelo CELENTANO, che ha chiesto la dichiarazione d'inammissibilità del primo motivo di ricorso, con le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] S.c.c. convenne in giudizio l'Autorità di [OSCURATO:PERSONA]- tuale del [OSCURATO:PERSONA], per sentir accertare l'inadempimento del protocollo d'intesa sottoscritto il 27 maggio 1999, finalizzato all'attuazione dell'intervento di trasformazionedel c.d. promontorio di [OSCURATO:PERSONA], con la condanna della convenuta al risarcimento dei danni.

Premesso che il protocollo prevedeva la rinuncia di essa attrice alla con- cessione demaniale marittima di cui era titolare e la ricollocazione in una nuova sede del supermercato sito in via Milano, n. 71, nonché il versamento di un indennizzo di Lire 1.200.000.000 per gl'interventi realizzati nel vecchio e nel nuovo esercizio commerciale e non ancora ammortizzati, con l'impegno dell'Autorità di Sistema a far sì che il cessionario delle aree rilasciate assu- messe l'obbligo di corrisponderlo, la Coop riferì che, nonostante l'adempi- mento degli obblighi da lei assunti, sia l'Autorità di Sistema che il nuovo as- segnatario delle aree avevano rifiutato di pagare l'importo convenuto.

Si costituì l'Autorità di Sistema, ed eccepì che il versamento dell'inden- nizzo era subordinato alla cessione delle aree, mai avvenuta e comunque non obbligatoria, aggiungendo che l'attrice non aveva rispettato il termine essen- ziale fissato per il trasferimento dell'esercizio commerciale.

1.1. Con sentenza del 28 marzo 2019, il Tribunale di Genova accolse la domanda,condannando l'Autorità di Sistema al pagamento della somma di Euro 609.419,14, oltre interessi al tasso previsto dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 con decorrenza dal 6 giugno 2004.

2. L'impugnazione proposta dall'Autorità di Sistemaè stata parzialmente accolta dalla Corte d'Appello di Genova, che con sentenza del 3 maggio 2022 ha disposto che gl'interessi sulla somma dovuta siano calcolati al tasso legale con decorrenza dal 6 giugno 2004, ed al tasso previsto dall'art. 1284, quarto comma, cod. civ. con decorrenza dal 23 novembre 2015.

A fondamento della decisione, la Cote ha ritenuto che, nell'interpretazione del protocollo d'intesa, il Tribunale avesse fatto corretta applicazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, avendo valorizzato in primo luogo le espressioni letteraliutilizzate dalle parti, interpretate anche sistematica- mente, da cui si evinceva che l'avvio del programma di riqualificazione dell'a- rea del promontorio di [OSCURATO:PERSONA] richiedeva l'immediata ricollocazione del supermercato gestito dall'attrice, la quale aveva prestato il proprio consenso, a condizione del riconoscimento di un concorso negli oneri d'investimento e nelle spese di trasferimento.

Ha ritenuto che tale interpretazione trovasse conferma nei criteri di cui agli artt. 1366 e 1371 cod. civ., osservando che l'impegno immediatamente assunto dall'attrice faceva apparireplausibile che il versamento dell'indennizzo dovesse aver luogo anche in caso di cessione di una porzione limitatissima delle aree incluse nel comprensorio.Ha ritenuto irrilevante, in proposito, il vantaggio arrecato all'attrice dalla sostituzione di una concessione ormai prossima alla scadenza o comunque revocabile con un'altra che sarebbe venuta a scadere nell'anno 2040, escludendo anche la spettanza della controversia alla giurisdizione amministrativa, in quanto ri- guardante l'adempimento di un accordo già raggiunto tra le parti in ordine alla retrocessione delle aree da parte dell'attrice.

La Corte ha ritenuto altresì provato il rispetto del termine essenziale fis- sato per il rilascio delle aree, dando atto dell'avvenuta produzione del verbale di riconsegna, della comunicazione del trasferimento dell'attività di vendita alla nuova sede e della denuncia di trasferimento presentata alla Camera di Commercio.

Quanto, infine, agl'interessi dovuti sulla somma liquidata, ha ritenuto che, essendo stato il protocollo stipulato in data anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 231 del 2002, non potesse trovare applicazione la relativa disciplina, ma l'art. 1284 cod. civ., con la precisazione che, essendo stata la domanda proposta successivamente all'introduzione del quarto comma, da tale data il saggio degl'interessi legali doveva considerarsi pari a quello previsto dalla normativa speciale relativa ai ritardi nel pagamento delle transazioni com- merciali.

3. Avverso la predetta sentenza l'Autorità di Sistema ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la viola- zione dell'art. 133, comma primo, lett. a), n. 2 cod. proc. amm., censurando la sentenza impugnata per aver escluso la spettanza della controversia alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, senza tenere conto della natura del protocollo d'intesa, qualificabile come accordo sostitutivo di cui allo art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Premesso che con tale atto le parti avevano inteso stabilire la sorte della concessione demaniale di cui era tito- lare la [OSCURATO:PERSONA], le modalità della sua ricollocazione e l'indennizzo da cor- rispondere, sostiene che l'accordo era volto ad evitare eventuali dilazioni nel trasferimento, derivanti dall'impugnazione di un provvedimento di revoca della concessione, attraverso la rinuncia alla stessa da parte della titolare.

Aggiunge che di tale natura era consapevole anche quest'ultima, la quale, sulla base del medesimo presupposto, aveva promosso un altro giudizio ri- sarcitorio dinanzi al Tribunale amministrativo della Liguria, conclusosi con sentenza del 28 dicembre 2021, non impugnata nella parte in cui aveva qua- lificato il protocollo come accordo sostitutivo di un provvedimento ammini- strativo.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione degli artt.1362, 1363, 1366 e 1371 cod. civ. e dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevando che, nell'interpretazione del protocollo, la sentenza impu- gnata ha conferito rilievo preminente al criterio letterale, sul presupposto di un'affermata chiarezza del testo, in realtà insussistente.

Afferma infatti che dagli artt. 1 e 5 del protocollo non emergeva affatto che il pagamento dell'in- dennizzo fosse svincolato dalla cessione delle aree, risultando anzi che lo stesso doveva essere posto a carico del cessionario, come confermato anche dalla circostanza che il relativo importo doveva essere commisurato agl'inve- stimenti realizzati e non ancora ammortizzati.

Aggiunge che, laddove ha rite- nuto che l'indennizzo fosse dovuto anche nel caso di vendita di una parte limitata delle aree, la sentenza impugnata risulta illogica e incongrua, non avendo considerato che l'indennizzo corrispondeva a quello che l'art. 42 cod. nav. pone a carico di colui che subentra nella concessione, in considerazione del vantaggio che trae dai beni.

3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 1284, terzo e quarto comma, cod. civ. e del d.lgs. n. 231 del 2002, censurando il decreto impugnato per aver riconosciuto sull'indennizzo gli interessi al tasso previsto dal quarto comma dell'art. 1284 cit., senza considerare che l'appli- cabilità di tale disposizione è subordinata alla pattuizione di un tasso ultrale- gale, da determinarsi necessariamente per iscritto.

4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 1284, quarto comma, cod. civ., censurando il decreto impugnato per aver disposto che gl'interessi sull'indennizzo siano dovuti, a decorrere dalla data di propo- sizione della domanda, nella misura previstadall'art. 1284, quarto comma, cit., senza considerare che tale disposizione, riferibile esclusivamente alle ob- bligazioni che trovano la loro fonte genetica nel contratto, non si applica a quelle risarcitorie, originate soltanto occasionalmente da esso.

5. Il primo motivo, riflettente il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudi- ziaria ordinaria, è inammissibile, trattandosi di una questione in ordine alla quale si è formato il giudicato interno, per effetto della mancata impugnazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui, accogliendo nel merito la domanda proposta dall'attrice, ha implicitamente riconosciuto la spettanza della giurisdizione al Giudice adìto.

Nel proporre appello, infatti, l'Autorità di Sistema non ha specificamente censurato la sentenza di primo grado per difetto di giurisdizione, avendo ac- cennato alla questione in via meramente marginale ed ipotetica, nell'ambito del primo motivo di gravame, avente ad oggetto l'interpretazione del proto- collo d'intesa stipulato tra le parti: nell'affermareche, contrariamentea quan - to ritenuto dal Tribunale, il pagamento dell'indennizzo concordato era subor- dinato alla cessione a terzi non già di una parte qualsiasi delle aree incluse nel comprensorio di [OSCURATO:PERSONA], ma solo di quelladatain concessione all'at- trice, su cui sorgeva il [OSCURATO:PERSONA], l'appellante ha lamentato l'o- messa interpretazione sistematica delle clausole dell'accordo e la mancata valutazione del comportamento tenuto dalle parti successivamente alla stipu- lazione, nonché l'illogicità della lettura risultante dalla sentenza impugnata, in virtù della quale, anche in caso di cessione di una parte assai esigua delle predette aree, il cessionario, a carico del quale era posto il pagamento dell'in- dennizzo,sarebbe stato tenuto a corrispondere un ingente importo alla Coop.

Ad ulteriore sostegno della propria tesi, l'appellante ha poi osservato che, anche a voler ravvisare nell'indennizzo il ristoro dovuto per la rinuncia della Coop alla concessione, ai sensi dell'art. 42 cod. nav., tale atto avrebbe costi- tuito null'altro che il mezzo per evitare la revoca della concessione, sicché la controversia sarebbe stata devoluta alla cognizione del Giudice amministra- tivo, cui spetta la giurisdizione esclusiva in materia di concessioni ed accordi sostitutivi.

Tale argomentazione non si è tuttavia tradotta nella proposizione di un autonomo motivo di gravame, eventualmente subordinato a quello ri- guardante l'interpretazione del protocollo ed avente ad oggetto specifica- mente la carenza di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, ma è stata svolta in via meramente incidentale, al solo fine di dimostrare che il paga- mento dell'indennizzo era collegato esclusivamente alla cessione del [OSCURATO:PERSONA], quale concorso negli oneri d'investimento sopportati dalla Coop e non ancora ammortizzati: in tal senso depongono chiaramente non solo le conclusioni dell'attodi appello, nelle quali l'Autorità di Sistema si è limitata a chiedere il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, senza fare alcun cenno alla dichiarazione del difetto di giurisdizione, ma anche l'approdo del ragionamento seguito dall'appellante, secondo cui, non essen- dosi verificato l'evento cui era condizionato il pagamento dell'indennizzo, nes- suna responsabilità era ad essa addebitabile.

La mancata proposizione, nelle conclusioni dell'atto in appello, di un'e- spressa richiesta di riforma della sentenza di primo grado, nella parte in cui, accogliendo la domanda nel merito, aveva implicitamente riconosciuto la spettanza della giurisdizione al Giudice ordinario, unitamente all'assenza, nella parte argomentativa dell'atto, di un apparato critico direttamente rivolto a far valere la devoluzione della controversia alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, e con essa la violazione dell'art. 133, comma primo, lett. a), n. 2 cod. proc. amm., consente di escludere la possibilità di ravvisare nelle poche righe dedicate dall'appellante alla questione in esame la dedu- zione di uno specifico motivo di gravame.

In proposito, è appena il caso di richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, se- condo cui, ai fini dell'osservanza del canone di specificità dei motivi, consa- crato nell'art. 342 cod. proc. civ., così come riformulato dall'art. 54, comma primo, deld.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pur non richiedendosi l'utilizzazione di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da opporre a quella di primo grado, è necessario, a pena d'inammissibilità, che le censuresiano formulate in modo tale da consentire d'identificare con esat- tezza l'oggetto ed i limiti dell'impugnazione, individuando in modo chiaro ed univoco le questioni edi punti contestati della sentenza impugnata, e con essi le relative doglianze, ed affiancando alla parte volitiva una parte argomenta- tiva volta a confutaree contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. Cass., Sez.

Un., 13/12/2022, n. 36481; 16/11/2017, n. 27199; Cass., Sez.

VI, 30/05/2018, n. 13535).Pertanto, anche a voler individuare nelle scarne considerazioni dedicate dall'appellante alla questione in esame un distinto motivo di appello, lo stesso non potrebbe essere considerato idoneo a soddi- sfare il predetto onere di specificazione, non recando alcun cenno alla statui- zione sulla giurisdizione desumibile per implicito dalla decisione adottata dal Giudice di primo grado né l'esposizione di ragioni a sostegno della configura- bilità del protocollo d'intesa come accordo sostitutivo di un provvedimento amministrativo, stipulato ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241 del 1990, ma solo una congetturale affermazione di tale qualificazione, accompagnata dalla prospettazione meramente ipotetica della spettanza della controversia alla giurisdizione amministrativa.

In assenza di una valida impugnazione della sentenza di primo grado, nella parte concernente il riconoscimento della giurisdizione del Giudice ordi- nario, deve poi darsi atto dell'avvenuta formazione del giudicato interno al riguardo, conformemente al principio, costantemente ribadito dalla giurispru- denza di legittimità, secondo cui il giudicato interno sulla giurisdizione, che preclude la riproposizione della relativa questione in sede di legittimità, può formarsi per effetto della mancata proposizione di un apposito motivo di ap- pello avverso la sentenza di primo grado non solo nel caso in cui quest'ultima abbia espressamente statuito sul punto, ma anche nel caso in cui tale statui- zione sia desumibile per implicito dalla decisione della causa nel merito, con esclusione delle sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l'affermazione della giurisdizione, come nel caso in cui l'unico tema dibattuto sia stato quello relativo all'ammissibilità della domanda o quando dalla moti- vazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed abbia indotto il giudice a decidere il merito per sal- tum, senza rispettare la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito(cfr. Cass., Sez.

Un., 20/12/2020, n. 28179; 29/11/2017, n. 28503; 9/10/2008, n. 24883).

6. Il primo motivo di ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente rimessione degli atti alla Prima Sezione civile, affinché provveda all'esame degli altr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29717/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] OCCIDENTALE, rappre- sentatae difesa dall’Avv ocatura generale dello Stato , con do micilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.C.C., in persona del presidente del consiglio di amministra- zione [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo stu- dio di quest'ultimo in Roma, via Timavo, n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appellodi Genova n. 463/22, depositata il 3 maggio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2024dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Carmelo CELENTANO, che ha chiesto la dichiarazione d'inammissibilità del primo motivo di ricorso, con le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] S.c.c. convenne in giudizio l'Autorità di [OSCURATO:PERSONA]- tuale del [OSCURATO:PERSONA], per sentir accertare l'inadempimento del protocollo d'intesa sottoscritto il 27 maggio 1999, finalizzato all'attuazione dell'intervento di trasformazionedel c.d. promontorio di [OSCURATO:PERSONA], con la condanna della convenuta al risarcimento dei danni. Premesso che il protocollo prevedeva la rinuncia di essa attrice alla con- cessione demaniale marittima di cui era titolare e la ricollocazione in una nuova sede del supermercato sito in via Milano, n. 71, nonché il versamento di un indennizzo di Lire 1.200.000.000 per gl'interventi realizzati nel vecchio e nel nuovo esercizio commerciale e non ancora ammortizzati, con l'impegno dell'Autorità di Sistema a far sì che il cessionario delle aree rilasciate assu- messe l'obbligo di corrisponderlo, la Coop riferì che, nonostante l'adempi- mento degli obblighi da lei assunti, sia l'Autorità di Sistema che il nuovo as- segnatario delle aree avevano rifiutato di pagare l'importo convenuto. Si costituì l'Autorità di Sistema, ed eccepì che il versamento dell'inden- nizzo era subordinato alla cessione delle aree, mai avvenuta e comunque non obbligatoria, aggiungendo che l'attrice non aveva rispettato il termine essen- ziale fissato per il trasferimento dell'esercizio commerciale. 1.1. Con sentenza del 28 marzo 2019, il Tribunale di Genova accolse la domanda,condannando l'Autorità di Sistema al pagamento della somma di Euro 609.419,14, oltre interessi al tasso previsto dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 con decorrenza dal 6 giugno 2004. 2. L'impugnazione proposta dall'Autorità di Sistemaè stata parzialmente accolta dalla Corte d'Appello di Genova, che con sentenza del 3 maggio 2022 ha disposto che gl'interessi sulla somma dovuta siano calcolati al tasso legale con decorrenza dal 6 giugno 2004, ed al tasso previsto dall'art. 1284, quarto comma, cod. civ. con decorrenza dal 23 novembre 2015. A fondamento della decisione, la Cote ha ritenuto che, nell'interpretazione del protocollo d'intesa, il Tribunale avesse fatto corretta applicazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, avendo valorizzato in primo luogo le espressioni letteraliutilizzate dalle parti, interpretate anche sistematica- mente, da cui si evinceva che l'avvio del programma di riqualificazione dell'a- rea del promontorio di [OSCURATO:PERSONA] richiedeva l'immediata ricollocazione del supermercato gestito dall'attrice, la quale aveva prestato il proprio consenso, a condizione del riconoscimento di un concorso negli oneri d'investimento e nelle spese di trasferimento. Ha ritenuto che tale interpretazione trovasse conferma nei criteri di cui agli artt. 1366 e 1371 cod. civ., osservando che l'impegno immediatamente assunto dall'attrice faceva apparireplausibile che il versamento dell'indennizzo dovesse aver luogo anche in caso di cessione di una porzione limitatissima delle aree incluse nel comprensorio.Ha ritenuto irrilevante, in proposito, il vantaggio arrecato all'attrice dalla sostituzione di una concessione ormai prossima alla scadenza o comunque revocabile con un'altra che sarebbe venuta a scadere nell'anno 2040, escludendo anche la spettanza della controversia alla giurisdizione amministrativa, in quanto ri- guardante l'adempimento di un accordo già raggiunto tra le parti in ordine alla retrocessione delle aree da parte dell'attrice. La Corte ha ritenuto altresì provato il rispetto del termine essenziale fis- sato per il rilascio delle aree, dando atto dell'avvenuta produzione del verbale di riconsegna, della comunicazione del trasferimento dell'attività di vendita alla nuova sede e della denuncia di trasferimento presentata alla Camera di Commercio. Quanto, infine, agl'interessi dovuti sulla somma liquidata, ha ritenuto che, essendo stato il protocollo stipulato in data anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 231 del 2002, non potesse trovare applicazione la relativa disciplina, ma l'art. 1284 cod. civ., con la precisazione che, essendo stata la domanda proposta successivamente all'introduzione del quarto comma, da tale data il saggio degl'interessi legali doveva considerarsi pari a quello previsto dalla normativa speciale relativa ai ritardi nel pagamento delle transazioni com- merciali. 3. Avverso la predetta sentenza l'Autorità di Sistema ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la viola- zione dell'art. 133, comma primo, lett. a), n. 2 cod. proc. amm., censurando la sentenza impugnata per aver escluso la spettanza della controversia alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, senza tenere conto della natura del protocollo d'intesa, qualificabile come accordo sostitutivo di cui allo art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Premesso che con tale atto le parti avevano inteso stabilire la sorte della concessione demaniale di cui era tito- lare la [OSCURATO:PERSONA], le modalità della sua ricollocazione e l'indennizzo da cor- rispondere, sostiene che l'accordo era volto ad evitare eventuali dilazioni nel trasferimento, derivanti dall'impugnazione di un provvedimento di revoca della concessione, attraverso la rinuncia alla stessa da parte della titolare. Aggiunge che di tale natura era consapevole anche quest'ultima, la quale, sulla base del medesimo presupposto, aveva promosso un altro giudizio ri- sarcitorio dinanzi al Tribunale amministrativo della Liguria, conclusosi con sentenza del 28 dicembre 2021, non impugnata nella parte in cui aveva qua- lificato il protocollo come accordo sostitutivo di un provvedimento ammini- strativo. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione degli artt.1362, 1363, 1366 e 1371 cod. civ. e dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevando che, nell'interpretazione del protocollo, la sentenza impu- gnata ha conferito rilievo preminente al criterio letterale, sul presupposto di un'affermata chiarezza del testo, in realtà insussistente. Afferma infatti che dagli artt. 1 e 5 del protocollo non emergeva affatto che il pagamento dell'in- dennizzo fosse svincolato dalla cessione delle aree, risultando anzi che lo stesso doveva essere posto a carico del cessionario, come confermato anche dalla circostanza che il relativo importo doveva essere commisurato agl'inve- stimenti realizzati e non ancora ammortizzati. Aggiunge che, laddove ha rite- nuto che l'indennizzo fosse dovuto anche nel caso di vendita di una parte limitata delle aree, la sentenza impugnata risulta illogica e incongrua, non avendo considerato che l'indennizzo corrispondeva a quello che l'art. 42 cod. nav. pone a carico di colui che subentra nella concessione, in considerazione del vantaggio che trae dai beni. 3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 1284, terzo e quarto comma, cod. civ. e del d.lgs. n. 231 del 2002, censurando il decreto impugnato per aver riconosciuto sull'indennizzo gli interessi al tasso previsto dal quarto comma dell'art. 1284 cit., senza considerare che l'appli- cabilità di tale disposizione è subordinata alla pattuizione di un tasso ultrale- gale, da determinarsi necessariamente per iscritto. 4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 1284, quarto comma, cod. civ., censurando il decreto impugnato per aver disposto che gl'interessi sull'indennizzo siano dovuti, a decorrere dalla data di propo- sizione della domanda, nella misura previstadall'art. 1284, quarto comma, cit., senza considerare che tale disposizione, riferibile esclusivamente alle ob- bligazioni che trovano la loro fonte genetica nel contratto, non si applica a quelle risarcitorie, originate soltanto occasionalmente da esso. 5. Il primo motivo, riflettente il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudi- ziaria ordinaria, è inammissibile, trattandosi di una questione in ordine alla quale si è formato il giudicato interno, per effetto della mancata impugnazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui, accogliendo nel merito la domanda proposta dall'attrice, ha implicitamente riconosciuto la spettanza della giurisdizione al Giudice adìto. Nel proporre appello, infatti, l'Autorità di Sistema non ha specificamente censurato la sentenza di primo grado per difetto di giurisdizione, avendo ac- cennato alla questione in via meramente marginale ed ipotetica, nell'ambito del primo motivo di gravame, avente ad oggetto l'interpretazione del proto- collo d'intesa stipulato tra le parti: nell'affermareche, contrariamentea quan - to ritenuto dal Tribunale, il pagamento dell'indennizzo concordato era subor- dinato alla cessione a terzi non già di una parte qualsiasi delle aree incluse nel comprensorio di [OSCURATO:PERSONA], ma solo di quelladatain concessione all'at- trice, su cui sorgeva il [OSCURATO:PERSONA], l'appellante ha lamentato l'o- messa interpretazione sistematica delle clausole dell'accordo e la mancata valutazione del comportamento tenuto dalle parti successivamente alla stipu- lazione, nonché l'illogicità della lettura risultante dalla sentenza impugnata, in virtù della quale, anche in caso di cessione di una parte assai esigua delle predette aree, il cessionario, a carico del quale era posto il pagamento dell'in- dennizzo,sarebbe stato tenuto a corrispondere un ingente importo alla Coop. Ad ulteriore sostegno della propria tesi, l'appellante ha poi osservato che, anche a voler ravvisare nell'indennizzo il ristoro dovuto per la rinuncia della Coop alla concessione, ai sensi dell'art. 42 cod. nav., tale atto avrebbe costi- tuito null'altro che il mezzo per evitare la revoca della concessione, sicché la controversia sarebbe stata devoluta alla cognizione del Giudice amministra- tivo, cui spetta la giurisdizione esclusiva in materia di concessioni ed accordi sostitutivi. Tale argomentazione non si è tuttavia tradotta nella proposizione di un autonomo motivo di gravame, eventualmente subordinato a quello ri- guardante l'interpretazione del protocollo ed avente ad oggetto specifica- mente la carenza di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, ma è stata svolta in via meramente incidentale, al solo fine di dimostrare che il paga- mento dell'indennizzo era collegato esclusivamente alla cessione del [OSCURATO:PERSONA], quale concorso negli oneri d'investimento sopportati dalla Coop e non ancora ammortizzati: in tal senso depongono chiaramente non solo le conclusioni dell'attodi appello, nelle quali l'Autorità di Sistema si è limitata a chiedere il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, senza fare alcun cenno alla dichiarazione del difetto di giurisdizione, ma anche l'approdo del ragionamento seguito dall'appellante, secondo cui, non essen- dosi verificato l'evento cui era condizionato il pagamento dell'indennizzo, nes- suna responsabilità era ad essa addebitabile. La mancata proposizione, nelle conclusioni dell'atto in appello, di un'e- spressa richiesta di riforma della sentenza di primo grado, nella parte in cui, accogliendo la domanda nel merito, aveva implicitamente riconosciuto la spettanza della giurisdizione al Giudice ordinario, unitamente all'assenza, nella parte argomentativa dell'atto, di un apparato critico direttamente rivolto a far valere la devoluzione della controversia alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, e con essa la violazione dell'art. 133, comma primo, lett. a), n. 2 cod. proc. amm., consente di escludere la possibilità di ravvisare nelle poche righe dedicate dall'appellante alla questione in esame la dedu- zione di uno specifico motivo di gravame. In proposito, è appena il caso di richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, se- condo cui, ai fini dell'osservanza del canone di specificità dei motivi, consa- crato nell'art. 342 cod. proc. civ., così come riformulato dall'art. 54, comma primo, deld.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pur non richiedendosi l'utilizzazione di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da opporre a quella di primo grado, è necessario, a pena d'inammissibilità, che le censuresiano formulate in modo tale da consentire d'identificare con esat- tezza l'oggetto ed i limiti dell'impugnazione, individuando in modo chiaro ed univoco le questioni edi punti contestati della sentenza impugnata, e con essi le relative doglianze, ed affiancando alla parte volitiva una parte argomenta- tiva volta a confutaree contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. Cass., Sez. Un., 13/12/2022, n. 36481; 16/11/2017, n. 27199; Cass., Sez. VI, 30/05/2018, n. 13535).Pertanto, anche a voler individuare nelle scarne considerazioni dedicate dall'appellante alla questione in esame un distinto motivo di appello, lo stesso non potrebbe essere considerato idoneo a soddi- sfare il predetto onere di specificazione, non recando alcun cenno alla statui- zione sulla giurisdizione desumibile per implicito dalla decisione adottata dal Giudice di primo grado né l'esposizione di ragioni a sostegno della configura- bilità del protocollo d'intesa come accordo sostitutivo di un provvedimento amministrativo, stipulato ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241 del 1990, ma solo una congetturale affermazione di tale qualificazione, accompagnata dalla prospettazione meramente ipotetica della spettanza della controversia alla giurisdizione amministrativa. In assenza di una valida impugnazione della sentenza di primo grado, nella parte concernente il riconoscimento della giurisdizione del Giudice ordi- nario, deve poi darsi atto dell'avvenuta formazione del giudicato interno al riguardo, conformemente al principio, costantemente ribadito dalla giurispru- denza di legittimità, secondo cui il giudicato interno sulla giurisdizione, che preclude la riproposizione della relativa questione in sede di legittimità, può formarsi per effetto della mancata proposizione di un apposito motivo di ap- pello avverso la sentenza di primo grado non solo nel caso in cui quest'ultima abbia espressamente statuito sul punto, ma anche nel caso in cui tale statui- zione sia desumibile per implicito dalla decisione della causa nel merito, con esclusione delle sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l'affermazione della giurisdizione, come nel caso in cui l'unico tema dibattuto sia stato quello relativo all'ammissibilità della domanda o quando dalla moti- vazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed abbia indotto il giudice a decidere il merito per sal- tum, senza rispettare la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito(cfr. Cass., Sez. Un., 20/12/2020, n. 28179; 29/11/2017, n. 28503; 9/10/2008, n. 24883). 6. Il primo motivo di ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente rimessione degli atti alla Prima Sezione civile, affinché provveda all'esame degli altr
Sentenza Cassazione n. 29666/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris