CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15652/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in NIGERIA avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE DI APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA]; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha replicato alla requisitoria del Pubblico ministero [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei rispettivi difensori e con separati ricorsi, impugnano la sentenza in data 25/03/2021 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato la sentenza in data 03/03/2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che li aveva condannati per i reati di rapina pluriaggravata e di lesione personale aggravata.Deducono: 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. "Violazione dell'art. 606, comma I, lett. e) c.p.p. in relazione agli artt. 192 comma 1, stesso codice". Con il primo motivo il ricorrente si lamenta dell'omessa risposta ai motivi di gravame, disattesi dalla Corte di appello con una motivazione per relationem elusiva delle questioni sottoposte alla sua attenzione, in relazione a molteplici temi, che vengono riassunti. 2.2. Violazione dell'art. 606, comma I lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 500, comma 2, stesso codice. Con il secondo motivo il ricorrente si duole dell'utilizzazione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], in quanto raccolte in sede di indagini preliminari, senza le previste garanzie difensive. 2.3. Sono pervenute successivamente note scritte in replica alla requisitoria del Procuratore generale. Con tali note la difesa sostiene che la dichiarazione presente in atti e attribuita a [OSCURATO:PERSONA] possa essere considerata una rinuncia all'impugnazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] Sunny. 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 187, 192 c.p.p. e in relazione al capo A) e al capo B), "con riferimento ai punti che hanno definito prive di valenza probatoria le prove dichiarative e documentali a discarico e l'esame degli imputati. Con il primo motivo il ricorrente assume che la Corte di appello ha ignorato i motivi di appello, avendo adottato la tecnica della motivazione per relationem, così incorrendo anche nel vizio di travisamento della prova. A sostegno dell'assunto vengono illustrati e compendiati i motivi di appello, al fine di evidenziare i vizi in cui è incorsa la Corte di appello. 3.2. Inosservanza di norma processuale, con riguardo all'art. 500, comma 2, cod.proc.pen., con riferimento all'utilizzazione delle SIT rese dal testimone nella fase delle indagini preliminari, senza le garanzie difensive, come riscontro alle dichiarazioni della parte civile. A tal proposito si assume che "la Corte di appello (...) al fine di giustificare la falsità della testimonianza del teste [OSCURATO:PERSONA], è incorsa in errore allorquando ha ritenuto di farne specifico riferimento quale prova a riscontro del fatto narrato dalla parte civile". Vengono, dunque, compendiate le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], al cui riguardo si sottolinea che il teste dichiarava di non conoscere la lingua italiana, tanto che veniva escusso con l'ausilio di un interprete.3.3. violazione di legge in relazione agli artt. 348 e 351 c.p.p., in riferimento all'art. 143 c.p.p., con riguardo agli artt. 5, par. 2 e 6, par. 3, lett. a) ed e) CEDU. Si deduce il diritto del testimone alla tutela linguistica. 3.4. Sono successivamente pervenute note nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in replica alla requisitoria del Pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. A tale riguardo va rilevato che l'imputato, con la successiva dichiarazione in data 15 novembre 2021, ha implicitamente rinunciato all'impugnazione, avendo richiesto espressamente il passaggio in giudicato della sentenza pronunciata nei suoi confronti. Tale dichiarazione, infatti, in quanto proveniente dall'imputato, prevale sull'atto di impugnazione proposto dal difensore, determinandone così la perdita di efficacia, secondo quanto previsto ai sensi degli artt. 571, comma 4 e 589 cod. proc. pen. In proposito, la Corte di cassazione ha già avuto modo di affermare che: «in tema di impugnazioni la volontà dell'imputato, cui spetta di valutare i propri reali interessi e la convenienza della richiesta da fare, prevale su quella del difensore (art. 570, comma primo ultima parte, e 571, comma quarto, cod. proc. pen.). Ne consegue che in presenza di una formale dichiarazione dell'imputato che "rinuncia ai termini di legge" avverso la sentenza d'appello e richiede che la stessa "passi in giudicato", deve dichiararsi inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal difensore.» (Sez. 6, n. 1456 del 10/12/1993, dep. 1994, Rv. 197182 - 01). L'inammissibilità così raggiunta riguarda anche le deduzioni difensive intese a negare efficacia alla dichiarazione dell'imputato. La certezza della riconducibilità della dichiarazione all'imputato è data dal fatto che essa è stata raccolta da Pubblico Ufficiale, nella [OSCURATO:PERSONA] in cui [OSCURATO:PERSONA] si trova detenuto. 1.1. Quanto al ricorso [OSCURATO:PERSONA], va preliminarmente esaminato_ l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal testimone [OSCURATO:PERSONA] nella fase pre-dibattimentale. Tale motivo -anzitutto - si mostra inammissibile alla luce del principio di diritto secondo cui «nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento», (Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016, dep. 3 0.. \."--....... 20/02/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 01). Tale onere di specificazione non è stato soddisfatto dal ricorrente e ciò si rendeva tanto più necessario nel caso in esame, ove si consideri che dalla testimonianza resa e dalle contestazioni svolte emerge una parte delle dichiarazioni, dotata di autonomia e dotata di riscontri (Sez. 6, n. 20037 del 19/03/2014, Rv. 260160 - 01; Sez. 1, n. 1031 del 10/11/2005, dep. 2006, Rv. 233375 - 01), che conferma la condotta tenuta dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], per cui il motivo dedotto non ha alcuna incidenza sulla affermazione di responsabilità di quest'ultimo. 1.2. Il primo motivo si mostra altresì inammissibile perché anche manifestamente infondato. Va rilevato, infatti, che le dichiarazioni predibattimentali di [OSCURATO:PERSONA] sono state valutate per ritenere la falsità di quanto da lui dichiarato in fase dibattimentale, con riferimento al ruolo di [OSCURATO:PERSONA], così che la loro utilizzazione è conforme al principio di diritto secondo cui «in materia di valutazione della prova testimoniale, deve tenersi conto delle dichiarazioni rese dal testimone durante le indagini preliminari legittimamente utilizzate per le contestazioni, laddove le stesse permettano di accertare l'inattendibilità della ritrattazione effettuata dal medesimo testimone in dibattimento» (Sez. 5, n. 13275 del 19/12/2012, dep. 2013, Rv. 255185 - 01). 1.2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. Esso, infatti, si risolve in una ricostruzione dei fatti fondata su di una rivalutazione delle emergenze processuali antagonista a quello sviluppato dai giudici della doppia sentenza conforme, senza che siano esposte censure scrutinabili in sede di legittimità. Tanto conduce a ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 1.3. Con il terzo motivo il ricorrente sostiene che anche nei confronti del testimone andrebbe garantita la tutela linguistica, attesa anche la centralità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo non risulta dedotto con l'atto di appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva. 4 A....,„,_,.............._, A tal proposito, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato ([OSCURATO:PERSONA] n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346). 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3. Gli imputati vanno altresì condannati, in solido, alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile, ammessa al patrocinio dei non abbienti. In presenza di tale condizione, spetta alla Corte di cassazione pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R. (Sez. U - , Ordinanza n. 5464 del 26/09/2019 Cc., dep. il 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.