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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 34080/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24930/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] + [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (GIA’ [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 24930/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso l a sentenza n. 270 / 20 22 del la [OSCURATO:PERSONA],d epositata il giorno 8 marzo 2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del3 dicembre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] (cui, lite pendente, sono succeduti mortis causaMarisa Lanaro e [OSCURATO:PERSONA]) convenne innanzi il Tribunale di Salerno il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. -FONSPA, per sentir dichiarare che la convenuta aveva indebitamente incassato la somma di euro 38.279,32, assegnatale all’esito di una procedura espropriativa immobiliare promossa in danno del Cauceglia dal predetto istituto di creditoin forza di mutuo fondiario.

A suffragio della domanda, rappresentò che l’indebita percezione scaturiva dalla omessa contabilizzazione, in sede di progetto finale di distribuzione del ricavato, dell’importo già corrisposto alla procedente dal custode giudiziario in corso di procedimento.

Alla lite oppose resistenza, tramite la mandataria [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cessionaria della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di tutti i crediti da quest’ultima a sua volta acquistati dal [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].).

2. La domanda è stata disattesa in ambedue i gradi di merito.

Per quanto ancora qui d’interesse, la decisione in epigrafe indicata, emessa in sede di appello, ha ritenuto «l’impossibilità per il soggetto espropriato di esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l’azione di ripetizione d’indebito contro il creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui r.g. n. 24930/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] abbia riscosso, sul presupposto dell’illegittimità per motivi sostanziali dell’esecuzione forzata».

3. Ricorrono uno actu per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

Resistono, con distinti controricorsi, Banca CF+ [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) nonché, per il tramite della mandataria Link finanziaria s.r.l., la [OSCURATO:SOCIETA]., in veste di cessionaria dei crediti di titolarità di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..

4. Con provvedimento del 29 marzo 2025, è stata formulata, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., sintetica proposta di definizione del ricorso per inammissibilità e manifesta infondatezza dei motivi.

Più specificamente, con detta proposta, oltre all’inosservanza delle modalità di deduzione della violazione di norme di diritto nel primo motivo, è stata rilevata, in ordine ad ambedue le doglianze sollevate, la contrarietà al principio che esclude la possibilità per il debitore di esercitare l’azione di ripetizione di indebito nei confronti dei creditori (procedenti e/o intervenuti) soddisfatti in sede di riparto, sull’assunto che l’importo così percepito non era ad essi dovuto, senza avere tempestivamente posto in essere gli opportuni rimedi endoesecutivi ; quanto al secondo motivo, si è altresì evidenziata l’inammissibilità del richiamo all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. in presenza di doppia decisione conforme di merito.

5. A seguito di tempestiva istanza di decisione depositata da parte ricorrente è stata fissata l’adunanza camerale sopra indicata, in vista della quale gli stessi ricorrenti e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno depositato memoria illustrativa.

All’esito il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine stabilito dal secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 24930/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare, non occorre procedere averificare la regolare notificazione del libello introduttivo a tutte le parti litisconsorti in grado di appello e non costituite nel presente giudizio di legittimità, stante l’inammissibilità del ricorso per le ragioni di cui in appresso .

Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti.

Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facieinfondato o inammissibile, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per la rinnovazione della notifica del ricorso ad una parte o per l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di un litisconsorte pretermesso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (cfr.,sulla scia di Cass., Sez.

U, 22/03/2010, n. 6826, tra le tante,Cass. 13/10/2011, n. 21141; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass. 10/05/2018, n. 11287; Cass. 21/05/2018, n. 12515; Cass. 15/05/2020, n. 8980; Cass. 20/04/2023, n. 10718).

2. Il ricorso è affidato a due motivi.

2.1. Con il primo, rubricato «violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.», parte ricorrente assume l’ammissibilità della dispiegata azione di r.g. n. 24930/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ripetizione, sul rilievo che «l’elemento genetico [della stessa] si collocava al di fuori dell’esecuzione» e che essa era stata esperita «senza minare la stabilità del piano di riparto (che poteva avere ad oggetto solo il credito effettivo della resistente)».

2.2. Il secondo motivo, per «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., lamenta la mancata considerazione della inesistenza del creditoazionato in via esecutiva e di cui si è chiesta la restituzionee ribadisce la esperibilità dell’azione di ripetizione d’indebito nel termine di prescrizione decennale.

3. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni già in maniera diffusa esplicate nella proposta di definizione accelerata.

4. Quanto al primo motivo, si ravvisa una duplice, concorrente ed autonoma, causa di inammissibilità.

4.1. Innanzitutto, la doglianza ome tte la specifica e puntuale l’indicazione delle norme in thesi violate dal giudice territoriale e nemmeno illustra quali affermazioni in diritto contenute nella sentenza siano in contrasto con ledisposizioni regolatrici della fattispecie.

Orbene, per fermo orientamento di nomofilachia, quando è denunciata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni di diritto, contenute nella sentenza impugnata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità(in tal senso, ex multis, Cass. 04/12/2023, n. 33827; Cass. 21/10/2022, n. 31195; Cass.21/08/2020, n. 17570; Cass. 15/01/2015, n. 635). r.g. n. 24930/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

4.2. Sotto diverso profilo, il motivo non supera lo scrutinio di ammissibilità ex art. 360-bis, primo comma, num. 1, cod. proc. civ..

La decisione gravata è infatti conforme al consolidato indirizzo ermeneutico di nomofilachia, in ordine al quale parte ricorrente non offre alcuno spunto critico per una eventuale rimeditazione.

Come infatti affermato in numerosi ed univoci arresti di questa Corte, le procedure di esecuzione forzata sono caratterizzate dalla predisposizione di un sistema chiuso di rimedi interni alle stesse (le varie tipologie di opposizioni, ma anche le istanze di revoca o modifica) apprestati dall’ordinamento a tutela delle parti e degli altri soggetti coinvolti nel processo esecutivo ed integranti, unitariamente valutati, un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti.

La finalità ultima di detti rimedi (per i quali il codice prevede ben definiti tempi e modi di attivazione) va ravvisata nella tensione non già alla formazione di giudicato (inesistente ed inconcepibile esito dei procedimenti di esecuzione forzata, dacché aventi ad oggetto non l’accertamento di diritti o di situazioni giuridiche soggettive in conflitto tra loro, ma la forzata attuazione di diritti già accertati nel titolo esecutivo),bensì alla stabilità degli effetti e dei risultati degli atti delle procedure esecutive, indefettibile requisito di effettività ed efficienza.

Più specificamente, la tendenziale definitività degli atti esecutivi, conseguente al mancato esperimento dei rimedi endoprocedimentali, importa l’impossibilità di azionare in àmbito esulante dal procedimento esecutivo pretese di tutela volte a porre in discussione la validità degli atti o la produzione dei relativi effetti(da ultimo, cfr. Cass. 14/06/2023, n. 17021, ove altri riferimenti).

Da ciò deriva che il soggetto espropriato non può esperire, dopola chiusura del procedimento di esecuzione forzata o all’ infuori di esso , azione di ripetizione di indebito contro il creditor e procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione della somma riscossa, sul r.g. n. 24930/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] presupposto dell’illegittimità per motivi sostanziali dell’esecuzione forzata: la definizione di quel procedimento con l’approvazione del progetto di distribuzione senza contestazioni determina l’intangibilità della concreta ed effettiva assegnazione delle somme ricavate dalla espropriazione(così Cass. 28/08/2024, n. 23283; Cass. 23/08/2018, n. 20994; Cass. 13/02/2019, n. 4263; Cass. 28/02/2020, n. 5468; Cass. 22/06/2020, n. 12127).

Viene fatta salva l’eventualità che il debitore esecutato abbia dedotto le illegittimità mediante opposizione proposta nel corso del processo esecutivo, ma accolta successivamente alla chiusura dello stesso (specificamente, Cass. 24/10/2018, n. 26927).

Del tutto correttamente, quindi, la Corte territoriale ha respinto la domanda di ripetizione, sul rilievo che, mancata ogni forma di reazione nell’ambiente esecutivo e divenuto definitivo il progetto di distribuzione della somma ricavata dall’espropriazione, al debitore espropriato era inibito contestare in diversa sede l’esistenza o l’entità del diritto del creditore in tal guisa soddisfatto.

4.3. Diversamente da quanto opinato dairicorrenti, infine, nessun rilievo assume, al riguardo, la circostanza che la mancata proposizione dell’opposizione sia dipesa dal fatto che il debitore si è avveduto dell’errata contabilizzazione della somma ad opera dell’ausiliario del giudice soltanto con verifica postuma all’approvazione del piano di riparto ed alla chiusura della procedura esecutiva: anche tale verifica, da operarsi sugli atti a quel tempo a disposizione, andava compiuta entro il termine per proporre l’unico rimedio consentito dall’ordinamento e, cioè, l’opposizione ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. avverso il provvedimento di approvazione del piano di riparto.

5. Pureil secondo motivo è inammissibile.

Oltre alla preclusione, evidenziata nella proposta di definizione, nascente dalla pronuncia di una c.d. doppia conforme nei gradi di r.g. n. 24930/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] merito, l’evocazione della fattispecie di impugnazione di legittimità di cui al num. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. è del tutto inconferente.

Ed invero, il fatto decisivo per il giudizio considerato daquest’ultima norma va correttamente inteso in senso storico - naturalistico, cioè a dire come concreto accadimento di vita, risultante dagli atti processuali e di carattere decisivo, con esclusione di questioni o argomentazioni difensive, elementi indiziari o risultanze probatorie (Cass. 26/04/2022, n. 13024; Cass. 31/03/2022, n. 10525; Cass. 05/08/2021, n. 22366; Cass. 26/02/2020, n. 5279; Cass. 08/11/2019, n. 28887).

Per contro, con il motivo in esame, ad onta della adoperata rubrica, parte ricorrente si duole di una non esatta valutazione delle risultanze istruttorie (testimoniali e documentali) da cui, a suo dire, emergerebbe la prova della dedotta locupletazione a suo danno, così finendo per richiedere a questa Corte una diversa valutazione di dette risultanze, attività del tutto estranea al giudizio di legittimità.

Tanto esime dal rilievo che, non esperito il rimedio a disposizione della parte che se ne duole, verrebbe meno in radice ogni eventuale ragione di illegittimità del lamentato decremento patrimoniale: posto che ogni provvedimento -come quello che lo ha determinato - che non è opposto o impugnato nei termini è, per definizione, legittimo e reso, quindi, secondo diritto.

6. Il ricorso è dichiarato inammissibile, in conformità alla proposta di definizione accelerata.

7. Da ciò consegue, oltre al regolamento delle spese del grado secondo soccombenza(con liquidazione di esse diversificata per i vari controricorrenti, in ragione delle attività difensive in questo giudizio effettivamente esplicate), l’adozione dei provvedimenti di condanna (nelle misure indicate in dispositivo) exart. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., giusta l’art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ.. r.g. n. 24930/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

8. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte dei ricorrenti - ai sensi dell ’ art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115- di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1 - bis dell ’ art. 13 .

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla refusione in favore della controricorrente[OSCURATO:PERSONA]+ [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro4.300 per compensiprofessionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Condanna i ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla refusione in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (e, per essa, quale mandataria, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro5.500 per compensi professionali , oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Condanna i ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]+ [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., dell’ulteriore somma di euro

4.300. Condanna i ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della controricorrente[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (e, per essa, quale mandataria, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., dell’ulteriore somma di euro

5.500. r.g. n. 24930/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] parte ricorrenteal pagamento in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., dell’ulteriore somma di euro

5.000. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24930/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] + [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (GIA’ [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 24930/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso l a sentenza n. 270 / 20 22 del la [OSCURATO:PERSONA],d epositata il giorno 8 marzo 2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del3 dicembre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] (cui, lite pendente, sono succeduti mortis causaMarisa Lanaro e [OSCURATO:PERSONA]) convenne innanzi il Tribunale di Salerno il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. -FONSPA, per sentir dichiarare che la convenuta aveva indebitamente incassato la somma di euro 38.279,32, assegnatale all’esito di una procedura espropriativa immobiliare promossa in danno del Cauceglia dal predetto istituto di creditoin forza di mutuo fondiario. A suffragio della domanda, rappresentò che l’indebita percezione scaturiva dalla omessa contabilizzazione, in sede di progetto finale di distribuzione del ricavato, dell’importo già corrisposto alla procedente dal custode giudiziario in corso di procedimento. Alla lite oppose resistenza, tramite la mandataria [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cessionaria della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di tutti i crediti da quest’ultima a sua volta acquistati dal [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].). 2. La domanda è stata disattesa in ambedue i gradi di merito. Per quanto ancora qui d’interesse, la decisione in epigrafe indicata, emessa in sede di appello, ha ritenuto «l’impossibilità per il soggetto espropriato di esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l’azione di ripetizione d’indebito contro il creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui r.g. n. 24930/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] abbia riscosso, sul presupposto dell’illegittimità per motivi sostanziali dell’esecuzione forzata». 3. Ricorrono uno actu per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resistono, con distinti controricorsi, Banca CF+ [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) nonché, per il tramite della mandataria Link finanziaria s.r.l., la [OSCURATO:SOCIETA]., in veste di cessionaria dei crediti di titolarità di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. 4. Con provvedimento del 29 marzo 2025, è stata formulata, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., sintetica proposta di definizione del ricorso per inammissibilità e manifesta infondatezza dei motivi. Più specificamente, con detta proposta, oltre all’inosservanza delle modalità di deduzione della violazione di norme di diritto nel primo motivo, è stata rilevata, in ordine ad ambedue le doglianze sollevate, la contrarietà al principio che esclude la possibilità per il debitore di esercitare l’azione di ripetizione di indebito nei confronti dei creditori (procedenti e/o intervenuti) soddisfatti in sede di riparto, sull’assunto che l’importo così percepito non era ad essi dovuto, senza avere tempestivamente posto in essere gli opportuni rimedi endoesecutivi ; quanto al secondo motivo, si è altresì evidenziata l’inammissibilità del richiamo all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. in presenza di doppia decisione conforme di merito. 5. A seguito di tempestiva istanza di decisione depositata da parte ricorrente è stata fissata l’adunanza camerale sopra indicata, in vista della quale gli stessi ricorrenti e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno depositato memoria illustrativa. All’esito il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine stabilito dal secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 24930/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare, non occorre procedere averificare la regolare notificazione del libello introduttivo a tutte le parti litisconsorti in grado di appello e non costituite nel presente giudizio di legittimità, stante l’inammissibilità del ricorso per le ragioni di cui in appresso . Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facieinfondato o inammissibile, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per la rinnovazione della notifica del ricorso ad una parte o per l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di un litisconsorte pretermesso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (cfr.,sulla scia di Cass., Sez. U, 22/03/2010, n. 6826, tra le tante,Cass. 13/10/2011, n. 21141; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass. 10/05/2018, n. 11287; Cass. 21/05/2018, n. 12515; Cass. 15/05/2020, n. 8980; Cass. 20/04/2023, n. 10718). 2. Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1. Con il primo, rubricato «violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.», parte ricorrente assume l’ammissibilità della dispiegata azione di r.g. n. 24930/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ripetizione, sul rilievo che «l’elemento genetico [della stessa] si collocava al di fuori dell’esecuzione» e che essa era stata esperita «senza minare la stabilità del piano di riparto (che poteva avere ad oggetto solo il credito effettivo della resistente)». 2.2. Il secondo motivo, per «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., lamenta la mancata considerazione della inesistenza del creditoazionato in via esecutiva e di cui si è chiesta la restituzionee ribadisce la esperibilità dell’azione di ripetizione d’indebito nel termine di prescrizione decennale. 3. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni già in maniera diffusa esplicate nella proposta di definizione accelerata. 4. Quanto al primo motivo, si ravvisa una duplice, concorrente ed autonoma, causa di inammissibilità. 4.1. Innanzitutto, la doglianza ome tte la specifica e puntuale l’indicazione delle norme in thesi violate dal giudice territoriale e nemmeno illustra quali affermazioni in diritto contenute nella sentenza siano in contrasto con ledisposizioni regolatrici della fattispecie. Orbene, per fermo orientamento di nomofilachia, quando è denunciata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni di diritto, contenute nella sentenza impugnata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità(in tal senso, ex multis, Cass. 04/12/2023, n. 33827; Cass. 21/10/2022, n. 31195; Cass.21/08/2020, n. 17570; Cass. 15/01/2015, n. 635). r.g. n. 24930/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4.2. Sotto diverso profilo, il motivo non supera lo scrutinio di ammissibilità ex art. 360-bis, primo comma, num. 1, cod. proc. civ.. La decisione gravata è infatti conforme al consolidato indirizzo ermeneutico di nomofilachia, in ordine al quale parte ricorrente non offre alcuno spunto critico per una eventuale rimeditazione. Come infatti affermato in numerosi ed univoci arresti di questa Corte, le procedure di esecuzione forzata sono caratterizzate dalla predisposizione di un sistema chiuso di rimedi interni alle stesse (le varie tipologie di opposizioni, ma anche le istanze di revoca o modifica) apprestati dall’ordinamento a tutela delle parti e degli altri soggetti coinvolti nel processo esecutivo ed integranti, unitariamente valutati, un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti. La finalità ultima di detti rimedi (per i quali il codice prevede ben definiti tempi e modi di attivazione) va ravvisata nella tensione non già alla formazione di giudicato (inesistente ed inconcepibile esito dei procedimenti di esecuzione forzata, dacché aventi ad oggetto non l’accertamento di diritti o di situazioni giuridiche soggettive in conflitto tra loro, ma la forzata attuazione di diritti già accertati nel titolo esecutivo),bensì alla stabilità degli effetti e dei risultati degli atti delle procedure esecutive, indefettibile requisito di effettività ed efficienza. Più specificamente, la tendenziale definitività degli atti esecutivi, conseguente al mancato esperimento dei rimedi endoprocedimentali, importa l’impossibilità di azionare in àmbito esulante dal procedimento esecutivo pretese di tutela volte a porre in discussione la validità degli atti o la produzione dei relativi effetti(da ultimo, cfr. Cass. 14/06/2023, n. 17021, ove altri riferimenti). Da ciò deriva che il soggetto espropriato non può esperire, dopola chiusura del procedimento di esecuzione forzata o all’ infuori di esso , azione di ripetizione di indebito contro il creditor e procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione della somma riscossa, sul r.g. n. 24930/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] presupposto dell’illegittimità per motivi sostanziali dell’esecuzione forzata: la definizione di quel procedimento con l’approvazione del progetto di distribuzione senza contestazioni determina l’intangibilità della concreta ed effettiva assegnazione delle somme ricavate dalla espropriazione(così Cass. 28/08/2024, n. 23283; Cass. 23/08/2018, n. 20994; Cass. 13/02/2019, n. 4263; Cass. 28/02/2020, n. 5468; Cass. 22/06/2020, n. 12127). Viene fatta salva l’eventualità che il debitore esecutato abbia dedotto le illegittimità mediante opposizione proposta nel corso del processo esecutivo, ma accolta successivamente alla chiusura dello stesso (specificamente, Cass. 24/10/2018, n. 26927). Del tutto correttamente, quindi, la Corte territoriale ha respinto la domanda di ripetizione, sul rilievo che, mancata ogni forma di reazione nell’ambiente esecutivo e divenuto definitivo il progetto di distribuzione della somma ricavata dall’espropriazione, al debitore espropriato era inibito contestare in diversa sede l’esistenza o l’entità del diritto del creditore in tal guisa soddisfatto. 4.3. Diversamente da quanto opinato dairicorrenti, infine, nessun rilievo assume, al riguardo, la circostanza che la mancata proposizione dell’opposizione sia dipesa dal fatto che il debitore si è avveduto dell’errata contabilizzazione della somma ad opera dell’ausiliario del giudice soltanto con verifica postuma all’approvazione del piano di riparto ed alla chiusura della procedura esecutiva: anche tale verifica, da operarsi sugli atti a quel tempo a disposizione, andava compiuta entro il termine per proporre l’unico rimedio consentito dall’ordinamento e, cioè, l’opposizione ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. avverso il provvedimento di approvazione del piano di riparto. 5. Pureil secondo motivo è inammissibile. Oltre alla preclusione, evidenziata nella proposta di definizione, nascente dalla pronuncia di una c.d. doppia conforme nei gradi di r.g. n. 24930/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] merito, l’evocazione della fattispecie di impugnazione di legittimità di cui al num. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. è del tutto inconferente. Ed invero, il fatto decisivo per il giudizio considerato daquest’ultima norma va correttamente inteso in senso storico - naturalistico, cioè a dire come concreto accadimento di vita, risultante dagli atti processuali e di carattere decisivo, con esclusione di questioni o argomentazioni difensive, elementi indiziari o risultanze probatorie (Cass. 26/04/2022, n. 13024; Cass. 31/03/2022, n. 10525; Cass. 05/08/2021, n. 22366; Cass. 26/02/2020, n. 5279; Cass. 08/11/2019, n. 28887). Per contro, con il motivo in esame, ad onta della adoperata rubrica, parte ricorrente si duole di una non esatta valutazione delle risultanze istruttorie (testimoniali e documentali) da cui, a suo dire, emergerebbe la prova della dedotta locupletazione a suo danno, così finendo per richiedere a questa Corte una diversa valutazione di dette risultanze, attività del tutto estranea al giudizio di legittimità. Tanto esime dal rilievo che, non esperito il rimedio a disposizione della parte che se ne duole, verrebbe meno in radice ogni eventuale ragione di illegittimità del lamentato decremento patrimoniale: posto che ogni provvedimento -come quello che lo ha determinato - che non è opposto o impugnato nei termini è, per definizione, legittimo e reso, quindi, secondo diritto. 6. Il ricorso è dichiarato inammissibile, in conformità alla proposta di definizione accelerata. 7. Da ciò consegue, oltre al regolamento delle spese del grado secondo soccombenza(con liquidazione di esse diversificata per i vari controricorrenti, in ragione delle attività difensive in questo giudizio effettivamente esplicate), l’adozione dei provvedimenti di condanna (nelle misure indicate in dispositivo) exart. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., giusta l’art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ.. r.g. n. 24930/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte dei ricorrenti - ai sensi dell ’ art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115- di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1 - bis dell ’ art. 13 . P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla refusione in favore della controricorrente[OSCURATO:PERSONA]+ [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro4.300 per compensiprofessionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Condanna i ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla refusione in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (e, per essa, quale mandataria, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro5.500 per compensi professionali , oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Condanna i ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]+ [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., dell’ulteriore somma di euro 4.300. Condanna i ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della controricorrente[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (e, per essa, quale mandataria, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., dell’ulteriore somma di euro 5.500. r.g. n. 24930/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] parte ricorrenteal pagamento in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., dell’ulteriore somma di euro 5.000. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competen
Sentenza Cassazione n. 34080/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris