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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 luglio 2025

Cassazione n. 28141/2025

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ato la seguente ORDINANZA sulricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024del Tribunale di Brindisi visti gli atti, il provvedimentoimpugnato e i l ricors o ; udita la relazione svolta dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Brindisi, su richiesta dell'imputato e con il consenso del Pubblico ministero, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anno uno di reclusione per il reato di minaccia aggravata.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo, con il quale lamenta carenza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento exart. 129 cod. proc. pen. 3.

L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha stabilito che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra l'omessa valutazione delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile in quanto proposto per un motivo non consentito dalla legge.

Peraltro, in tale ipotesi, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., anch'esso introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 ed applicabile alla fattispecie, l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti deve essere dichiarata senza formalità di procedura, ossia con ordinanza de plano senza neppure avvisare le parti della fissazione dell'udienza in camera di consiglio ai fini della instaurazione del contraddittorio.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile i l ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/07/2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sulricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024del Tribunale di Brindisi visti gli atti, il provvedimentoimpugnato e i l ricors o ; udita la relazione svolta dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Brindisi, su richiesta dell'imputato e con il consenso del Pubblico ministero, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anno uno di reclusione per il reato di minaccia aggravata. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo, con il quale lamenta carenza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento exart. 129 cod. proc. pen. 3. L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha stabilito che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra l'omessa valutazione delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è, pertanto, inammissibile in quanto proposto per un motivo non consentito dalla legge. Peraltro, in tale ipotesi, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., anch'esso introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 ed applicabile alla fattispecie, l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti deve essere dichiarata senza formalità di procedura, ossia con ordinanza de plano senza neppure avvisare le parti della fissazione dell'udienza in camera di consiglio ai fini della instaurazione del contraddittorio. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile i l ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/07/2025.
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