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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33760/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 29.4.2021 della Corte di Appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Venezia ha integralmente confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio dal tribunale di Verona che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di dieci mesi di reclusione ed € 1.200 di multa in quanto responsabile del reato, riqualificato ai sensi dell'art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990, di coltivazione di marijuana per aver tenuto nella propria abitazione due piante, conformi al tipo botanico vietato, in vaso con infiorescenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale contesta, in relazione al vizio di manifesta illogicità motivazionale, la configurabilità del reato, rilevando come si vertesse in ambito di una mera coltivazione domestica che, in quanto composta da due sole piante la cui produzione di stupefacente non poteva che essere, in ragione del loro stesso numero e della tecnica rudimentale di coltura, modesta, doveva necessariamente essere ricondotta nell'uso strettamente personale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputato.

Va infatti rilevato che la legge 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato l'art.613, comma 1 cod. proc. pen., stabilendo che tanto l'atto di ricorso quanto le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, regola questa che si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente all'entrata in vigore della novella, ovverosia al 3 agosto 2017 (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010): l'impugnativa in esame, proposta successivamente a tale modificai che ha eliminato la facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, non può pertanto trovare ingresso innanzi a questa Corte.

A nulla rileva che la sottoscrizione dell'imputato sia stata autenticata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di legale semplicemente delegato al deposito del ricorso che, quand'anche iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (ex pluribus v.

Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018 - dep. 22/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274221 Sez. 3, n. 13234 del 02/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266575; Sez. 4, n. 41636 del 03/11/2010, Bengu e altro, Rv. 248449), è investito del solo jus postulandi, senza che l'attività compiuta abbia alcuna incidenza sulle modalità di redazione e sottoscrizione dell'atto di ricorso che appaiono riconducibili formalmente alla persona che lo ha sottoscritto e ne ha, conseguentemente, assunto la paternità.

All'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 29.4.2021 della Corte di Appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Venezia ha integralmente confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio dal tribunale di Verona che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di dieci mesi di reclusione ed € 1.200 di multa in quanto responsabile del reato, riqualificato ai sensi dell'art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990, di coltivazione di marijuana per aver tenuto nella propria abitazione due piante, conformi al tipo botanico vietato, in vaso con infiorescenza. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale contesta, in relazione al vizio di manifesta illogicità motivazionale, la configurabilità del reato, rilevando come si vertesse in ambito di una mera coltivazione domestica che, in quanto composta da due sole piante la cui produzione di stupefacente non poteva che essere, in ragione del loro stesso numero e della tecnica rudimentale di coltura, modesta, doveva necessariamente essere ricondotta nell'uso strettamente personale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputato. Va infatti rilevato che la legge 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato l'art.613, comma 1 cod. proc. pen., stabilendo che tanto l'atto di ricorso quanto le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, regola questa che si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente all'entrata in vigore della novella, ovverosia al 3 agosto 2017 (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010): l'impugnativa in esame, proposta successivamente a tale modificai che ha eliminato la facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, non può pertanto trovare ingresso innanzi a questa Corte. A nulla rileva che la sottoscrizione dell'imputato sia stata autenticata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di legale semplicemente delegato al deposito del ricorso che, quand'anche iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (ex pluribus v. Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018 - dep. 22/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274221 Sez. 3, n. 13234 del 02/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266575; Sez. 4, n. 41636 del 03/11/2010, Bengu e altro, Rv. 248449), è investito del solo jus postulandi, senza che l'attività compiuta abbia alcuna incidenza sulle modalità di redazione e sottoscrizione dell'atto di ricorso che appaiono riconducibili formalmente alla persona che lo ha sottoscritto e ne ha, conseguentemente, assunto la paternità. All'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa d
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