CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33899/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 27 ottobre 2020 dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari del 14 novembre 2013, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva - in relazione al fallimento della società "[OSCURATO:SOCIETA]." - alla pena principale di giustizia e alle pene accessorie di cui all'art. 216, u. c., legge fall. Secondo l'ipotesi accusatoria, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore unico della società fino al 29 ottobre 2008, e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore unico della società dal 29 ottobre 2008 alla dichiarazione di fallimento, avrebbero distratto le rimanenze finali, per un valore di euro 1.410.175, costituenti il disavanzo ingiustificato tra il valore delle rimanenze esposto nel bilancio finale del 2008 e l'analisi dell'andamento degli acquisti e delle vendite nel corso della medesima annualità (capo c). [OSCURATO:PERSONA], sempre nella medesima qualità, avrebbe distratto i beni aziendali mediante un contratto simulato di fitto di ramo d'azienda, concluso con una società ("[OSCURATO:SOCIETA]."), la cui compagine societaria era costituita da una società fiduciaria cancellata dal Registro delle imprese e l'identità dei cui soci era rimasta ignota; contratto mai eseguito quanto al versamento del canone di fitto (capo d). [OSCURATO:PERSONA], sempre nella medesima qualità, avrebbe distratto merci per un valore pari ad euro 196.759,45, costituente la differenza ingiustificata tra il valore delle materie prime (euro 43.332,68) più quello dei prodotti finiti (euro 153.462,77), indicato nel bilancio alla data del 25 ottobre 2010, e il valore di quanto rinvenuto in sede di inventario fallimentare (capo e). 2. Avverso la sentenza della Corte d'Appello, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore di fiducia. 2.1 [OSCURATO:PERSONA], con un primo motivo relativo al reato di cui al capo e), deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale. Rappresenta che alcuna distrazione sarebbe stata perpetrata, atteso che la differenza tra il valore della merce annotato in contabilità e quello indicato nel verbale di inventario sarebbe imputabile esclusivamente al diverso criterio utilizzato per la valutazione della stessa merce. In particolare, la differenza sarebbe attribuibile al cancelliere che aveva redatto l'inventario che, nell'effettuare la stima della merce, non avrebbe fatto ricorso a elementi di natura contabile e non avrebbe neppure indicato il criterio valutativo adottato. 2.2 [OSCURATO:PERSONA], con un secondo motivo relativo al reato di cui al capo di deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale. Sostiene che, contrariamente a quanto sostenuto dall'accusa, il contratto di fitto di ramo d'azienda non avrebbe generato alcun danno alla società per sopravvenuta impossibilità di proseguire l'attività di impresa, atteso che, al momento della stipula, la "[OSCURATO:SOCIETA]." si trovava già in uno stato di decozione.2.3 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un terzo motivo relativo al reato di cui al capo c), deducono l'erronea applicazione della legge penale. Con particolare riferimento a tale reato, lamentano l'assenza di qualsiasi approfondimento istruttorio rivolto ad accertare le singole e distinte responsabilità in ordine alla condotta distrattiva, genericamente imputata ad entrambi gli amministratori. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. Con memoria scritta, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale, ritenendole infondate e insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili, ma deve essere rilevata l'illegalità del trattamento sanzionatorio irrogato. 1.1. Il primo motivo è inammissibile per plurime convergenti ragioni. Con esso, invero, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello. Va evidenziato, peraltro, che si tratta della mera riproposizione delle stesse questioni proposte in secondo grado, alle quali la Corte territoriale aveva risposto con motivazione adeguata, logica e coerente, escludendo - in considerazione dell'enorme sproporzione tra il valore dei beni annotati in contabilità e quello indicato nel verbale di inventario (differenza del 500% rispetto ai prodotti finiti e del 1.800% rispetto alle materie prime) - che la differenza potesse essere legata ai criteri di stima dei beni. Motivazione con la quale la parte non si è concretamente confrontata, rendendo così il ricorso anche privo di specificità estrinseca. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile per plurime convergenti ragioni. In primo luogo, è manifestamente infondato. La Corte di appello, invero, ha evidenziato, da un lato, che lo stato di decozione non risultava dimostrato e, dall'altro, che, in ogni caso, la finalità distrattiva era consistita nel sottrarre la propria residua patrimonialità all'intervento creditizio, trasferendo non soltanto i cespiti immobiliari, ma il valore di avviamento, l'uso dei macchinari e la merce per un valore di ben 214.368,45 euro. Nella motivazione della sentenza impugnata, viene posto in rilievo che il contratto in questione, sebbene riferito a un ramo dell'azienda, aveva a oggetto, in realtà, l'intera attività imprenditoriale: alla fallita rimanevano solo i debiti e un canone mai percepito. Si tratta di una motivazione adeguata, logica e conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale «integra il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale la cessione di un ramo d'azienda che renda non più possibile l'utile perseguimento dell'oggetto sociale senza garantire contestualmente il ripiano della situazione debitoria della società» (Sez. 5, n. 10778 del 10/01/2012, Petruzziello, Rv. 252008; Sez. 5, n. 16989 del 02/04/2014, Costa, Rv. 259858). Motivazione con la quale la parte non si è concretamente confrontata, rendendo così il ricorso anche privo di specificità estrinseca. 1.3. Il terzo motivo, con il quale i ricorrenti lamentano il mancato approfondimento istruttorio in ordine all'accertamento delle singole responsabilità degli imputati, è inammissibile per plurime convergenti ragioni. In primo luogo, è intrinsecamente generico, esaurendosi in una mera asserzione, priva di riferimenti allo specifico corredo argonnentativo su cui poggia la condanna. Risulta, poi, evidente che, con esso, i ricorrenti hanno dedotto una censura che, pur essendo stata da loro riferita alla categoria dell'inosservanza della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., è all'evidenza diretta a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dai giudici di merito. 2. Sebbene i ricorsi siano inammissibili, deve essere, comunque, rilevata d'ufficio l'illegalità del trattamento sanzionatorio e, in particolare, della durata delle pene accessorie fallimentari (dieci anni), inflitte in primo grado e confermate in appello. La sentenza n. 222 del 2018 della Corte costituzionale, invero, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». Si verte in ipotesi di pena illegale rilevabile d'ufficio dal giudice di legittimità, in quanto, indipendentemente dal fatto che le pene concretamente irrogate rientrino nella cornice edittale della norma così come manipolata dal giudice delle leggi, il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale (cfr. Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, lazouli, Rv. 264205; Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264857). Dopo la pronuncia della Corte costituzionale, sono intervenute, a chiarirne la portata, le Sezioni unite, che, hanno affermato il principio in forza del quale le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art.133 cod. pen. (Sez. U., n. 28910 del 28/02/2019, Suraci). Pertanto, limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari, mentre, nel resto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazionelle pene accessorie fallimentari e rinvia per nuovo esame sul punto ad