CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 marzo 2025
Cassazione n. 12522/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.19884/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis in [OSCURATO:PERSONA], 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 657/2024 pubblicata il 24/06/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la Corte d’appello di Milano, con la sentenza n.657/2024 pubblicata il 24/06/2024, ha rigettato il gravame proposto dal Consiglio nazionale delle ricerche nella controversia con [OSCURATO:PERSONA] e altri; la controversia ha per oggetto l’accertamento del diritto dei controricorrenti — tutti inquadrati nel profilo di primo ricercatore, II livello, a far tempo dal 01/01/2023 — di partecipare alla procedura selettiva indetta dal CNR per la posizione di dirigente di ricerca, I livello, per la quale era necessario il possesso del II livello a far tempo dal 31/12/2022, nonostante fosse prevista la decorrenza economica e giuridica dal 01/01/2023; il Tribunale di Milano accoglieva le domande proposte dai ricorrenti, ed ordinava al CNR di ammetterli a partecipare alla procedura selettiva; per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ricorre il CNR con ricorso affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] con l’unico motivo il CNR lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art.2 comma 7 del d.P.R. n.487/1994 e dell’art.15 comma 9 comparto istituzioni ed enti ricerca e sperimentazione 2002-2005 con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.; l’art.2 comma 1 del bando del CNR n.315.62 del 15/06/2023 prevede che: «Alla selezione sono ammessi i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2023, inquadrati nel profilo professionale di [OSCURATO:PERSONA] II livello alla data del 31 dicembre 2022 e nei ruoli dell’Ente nel medesimo profilo e livello alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda»; la corte territoriale ha ritenuto che tale clausola, nella parte in cui stabiliva il possesso del requisito dell’inquadramento nel II livello al 31/12/2022, ossia in data antecedente a quello di scadenza per la presentazione della domanda (stabilita dal bando al 17/07/2023), fosse illegittima per violazione dell’art. 2 comma 7 del d.P.R. n.487/1994; la corte territoriale ha ritenuto inoltre che la previsione del requisito del possesso del livello professionale al 31/12/2022 non trovasse legittimazione neppure nella contrattazione collettiva di comparto, ossia nell’art.15 del CCNL di comparto pro tempore applicabile, con particolare riferimento ai commi 5, 6 e 9 della disposizione; il CNR, nell’unico motivo di ricorso, deduce che l’art.15 del CCNL cit. distingue tra il termine stabilito al fine della decorrenza degli effetti economici e giuridici e il termine stabilito al fine del possesso dei requisiti di accesso alla procedura di selezione; che dalla lettera del bando e dall’art. 15 comma 9 CCNL cit. «requisiti utili alla valutazione»devono essere posseduti alla stessa data alla quale la norma fa « artificiosamente retroagire l’inquadramento», ossia il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; il CNR sostiene che la ratio sottesa alla previsione della contrattazione collettiva è quella di « richiedere una minima permanenza nel livello immediatamente inferiore durante la quale maturare il merito scientifico o tecnologico alla base dell’opportunità di crescita professionale, anche sul presupposto della periodicità delle selezioni» (pag.15 del ricorso); vengono in questione, al riguardo, profili di carattere nomofilattico con riferimento alla interpretazione delle disposizioni normative e della contrattazione collettiva da applicare, il cui esame è opportuno che avvenga all’esito di udienza pubblica, alla quale il legislatore ha riservato le decisioni aventi particolare valenza nomofilattica, da assumere in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M (Cass. S.U. n. 17079/2024; Cass. S.U. n. 1113/2024). P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblicaudienza. Così de