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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 dicembre 2022

Cassazione n. 02986/2023

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore Ad. 20/12/2022 C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 13809 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 13809del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59H61 H501E) rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59R17 H501S) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.(C.F.: non indicato ), in perso- na del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma emessa in data 6 maggio 2022 nel procedimento civile iscritto al n. 35701/2021 del R.G.; sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 20 dicembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha promosso l’esecuzione forzata, nelle forme del pignoramento di crediti presso terzi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sulla base di titolo esecutivo costituito da or- dinanza di assegnazione di crediti pignorati pronunciata in una Ric. n. 13809/2022– Sez. 6 - 3 – Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 precedente procedura esecutiva in cui l’indicata società aveva assunto la posizione di terza pignorata.

Dopo la definizione di una prima opposizione all’esecuzione, parzialmente accolta con conseguente dichiarazione del diritto della Tralicci di procedere ad esecuzione forzata «limitatamen- te alla somma richiesta nel precetto per interessi legali sulla somma capitale di € 1.801,65 con decorrenza dalla data di emissione dell’ordinanza», la debitrice esecutata ha proposto una nuova opposizione all’esecuzione, a fondamento della quale ha posto l’eccezione di compensazione dell’importo rico- nosciuto come dovuto alla creditrice con un proprio controcre- dito del maggior importo di € 3.118,24.

Sospesa l’esecuzione, il giudizio di merito è stato instaurato dalla stessa creditrice opposta, la quale, oltre al rigetto dell’opposizione in ragione della ritenuta inoperatività della compensazione eccepita dall’opponente, ha altresì chiesto al giudice adito (Tribunale di Roma) di «dichiarare che la mede- sima è creditrice della [OSCURATO:SOCIETA] una somma superiore a quella opposta in compensazione dall’Istituto bancario e co- munque pari ad almeno €. 5.100,00».

Il Tribunale di Roma, su eccezione dell’opponente (convenuta in sede di riassunzione del giudizio di merito), ha dichiarato la propria incompetenza per valore sull’opposizione, per essere competente il giudice di pace. [OSCURATO:PERSONA] propone regolamento di competenza, sulla base di duemotivi , illustrati con memoria depositata ai sensi dell’art. 380bis, comma 2, c.p.c..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società inti- mata.

È stata fissata la trattazione del ricorso per l’odierna adunanza camerale, sulle indicate conclusioni del pubblico ministero.

Ragioni della decisione Ric. n. 13809/2022– Sez. 6 - 3 – Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 7

1. Risulta pregiudiziale ed assorbente, rispetto all’esame dell’istanza di regolamento di competenza, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio.

L’oggetto del giudizio di merito nel corso del quale è stato pronunciato il provvedimento sulla competenza in contesta- zione è costituito da una opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. proposta in un processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi: in tale giudizio non risul- ta peraltro evocato il terzo pignorato,che non è stato evocato neanche in sede di legittimità.

Questa Corte ha sancito, con decisione valida per tutte le op- posizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adotta- ta dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su que- stioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzio- ne forzata (cd.

“progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019 ), il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsortenecessario», superando ogni precedente incertezza in proposito e chiarendo, anzi, espressamente, in motivazione, che «è avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba esserlo sempre, senza distinzioni di sorta.

Ciò per molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (per la più esaustiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa diretto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 13533 del 18/05/2021,Rv. 661412 – 01, al quale successivamente risul- tano conformi, tra gli altri, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26114 Ric. n. 13809/2022– Sez. 6 - 3 – Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 del 27/09/2021 e Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 37929 del 02/12/2021;Sez. 3 , Ordinanz a n. 39973 del 14/12/2021 , Rv. 663189 – 01, nonché, anche con specifico riferimento alla ri- scossione coattiva di crediti a mezzo ruolo, ai sensi dell’art. 72 bisdel D.P.R. n. 602 del 1973: Sez. 3 , Ordinanza n. 16236 del 19/05/2022, Rv. 665106 -01).

Ai principi di diritto sopra indicati va data piena continuità. 2.Il giudizio di merito si è, dunque, svolto in mancanza un le- gittimato passivo necessario, il che ne determina la nullità, ri- levabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, im- ponendo l’annullamento della pronuncia emessa a sua defini- zione, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure (Cass., Sez. 1, Sentenzan. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: «quando risulta integrata la violazione delle nor- me sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contrad- dittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a ri- mettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, com- ma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudi- ce di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.»; conf., tra le decisioni più recenti: Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021, Rv. 660603 –01; Sez. 2 , Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020, Rv. 659380 – 01; Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 3973del 18/02/2020, Rv. 656992 - 01 ; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018 , Rv. 648481 – 01; Se z. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez.

U, Sentenza n. 3678del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3 , Sentenza n. 3866 del26/02/2004, Rv. 570566 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 1462 del30/01/2003, Rv. 560455 - 01 ). 3.Il potere della Corte di Cassazione di rilevare, anche di uffi- cio, la nullità del giudizio di merito per lamancata partecipa- Ric. n. 13809/2022– Sez. 6 - 3 – Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 zione ad esso di un legittimato passivo necessario , ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., può essere esercitato anche in sede di regolamento di competenza, come del resto si ritiene, secondo la ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, per quellodi dichiarare d’ufficio che l’azione non poteva esse- re proposta, previsto dall’art. 382, comma 3, secondo inciso, c.p.c. (Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 8660 del 08/05/2020 , Rv. 657830 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordin anza n. 27305 del 05/12/2013, Rv. 629323 - 01 ) , in quanto, in entrambi i casi «la declaratoria di competenza di uno dei giudici di merito de- terminerebbe un inutile ritardo nella definizione del giudizio», inevitabilmente destinato a concludersi, in un caso, con una successiva pronuncia d’inammissibilità e, nell’altro caso, con una pronuncia inutiliter data.

D’altra parte, deve ormai ritenersi abbandonata la risalente affermazione per cui in sede di regolamento di competenza il compito della Corte di cassazione sarebbe limitato all’indicazione del giudice competente, il che escluderebbe la possibilità di esaminare, in tale sede, qualunque altra questio- ne di natura processuale o sostanziale: si tratta di un’affermazione già in astratto criticata, proprio con riguardo all’ipotesi dell’eventuale pretermissione di un litisconsorte ne- cessario (cfr. Cass., Sez. 6- 3, Ordinanza n. 3387 del 22/02/2016, Rv. 639360 –01, in motivazione) e in realtà an- che in concreto superata non solo dall’indirizzo appena richia- mato in tema di improponibilità originaria della domanda ai sensi dell’art. 382, comma 2, c.p.c., ma anche, con più speci- fico riguardo alla questione della regolare instaurazione del contraddittorio, dall’affermazione per cui la questione della corretta costituzione del rapporto processuale deve essere esaminata prima di quella concernente la competenza, la qua- le presuppone pur sempre l’instaurazione di un valido con- traddittorio tra le parti, con la conseguenza che la decisione Ric. n. 13809/2022– Sez. 6 - 3 – Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 del giudice del merito, dichiaratosi incompetente nonostante una delle parti non fosse stata regolarmente convenuta, è censurabile con il mezzo del regolamento di competenza poi- ché anche l’integrità del contraddittorio attiene “in modo diret- to e necessario alla competenza” (Cass., Sez. 6- 3, Ordinanza n. 7055del 12/03/2020, Rv. 657559 – 01) . 4.Al rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giu- dizio di merito (oltre che nel presente giudizio) non può che conseguire la dichiarazione di nullità dello stesso giudizio di merito, nonché dello stesso provvedimento sulla competenza impugnato nella presente sede, con rimessione delle parti da- vanti al giudice originariamente adito affinché, previa regola- rizzazione del contraddittorio, sia rinnovata l’attività proces- suale svolta invalidamente, ivi inclusa quella relativa alla veri- fica della competenza del predetto giudice, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c..

Non è invece ipotizzabile che questa Corte regoli comunquela competenza, anche a contraddittorio non integro, proprio per le medesime ragioni più sopra esposte, che impongono il rilie- vo, anche di ufficio, del relativo vizio.

Poiché l’esame e la decisione di ogni questione sulla compe- tenza presuppone pur sempre l’instaurazione di un valido con- traddittorio tra le parti, il difetto di instaurazione del contrad- dittorio è sufficiente a determinare la nullità del provvedimen- to sulla competenza pronunciato dal giudice di merito ed im- pugnato nella presente sede, mentre, al tempo stesso, prima di una nuova pronuncia in proposito, occorrerà regolarizzare il contraddittorio e consentire a tutti i litisconsorti necessari di svolgere le proprie difese, anche con riguardo a tale questio- ne, sia davanti al giudice di merito sia, eventualmente, davan- ti a questa Corte, in sede di regolamento.

5. In conclusione, decidendo sul ricorso per regolamento di competenza, la decisione impugnata va annullata, ai sensi Ric. n. 13809/2022– Sez. 6 - 3 – Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 dell’art. 383, comma 3, c.p.c., con rimessione delle parti da- vanti al giudice originariamente adito, anche per le spese del presente procedimento. per questi motivi La Corte: - decidendo sul ricorso, annulla la decis ione impugnata ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., con rimessione del- le parti dav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore Ad. 20/12/2022 C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 13809 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 13809del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59H61 H501E) rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59R17 H501S) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.(C.F.: non indicato ), in perso- na del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma emessa in data 6 maggio 2022 nel procedimento civile iscritto al n. 35701/2021 del R.G.; sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 20 dicembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha promosso l’esecuzione forzata, nelle forme del pignoramento di crediti presso terzi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sulla base di titolo esecutivo costituito da or- dinanza di assegnazione di crediti pignorati pronunciata in una Ric. n. 13809/2022– Sez. 6 - 3 – Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 precedente procedura esecutiva in cui l’indicata società aveva assunto la posizione di terza pignorata. Dopo la definizione di una prima opposizione all’esecuzione, parzialmente accolta con conseguente dichiarazione del diritto della Tralicci di procedere ad esecuzione forzata «limitatamen- te alla somma richiesta nel precetto per interessi legali sulla somma capitale di € 1.801,65 con decorrenza dalla data di emissione dell’ordinanza», la debitrice esecutata ha proposto una nuova opposizione all’esecuzione, a fondamento della quale ha posto l’eccezione di compensazione dell’importo rico- nosciuto come dovuto alla creditrice con un proprio controcre- dito del maggior importo di € 3.118,24. Sospesa l’esecuzione, il giudizio di merito è stato instaurato dalla stessa creditrice opposta, la quale, oltre al rigetto dell’opposizione in ragione della ritenuta inoperatività della compensazione eccepita dall’opponente, ha altresì chiesto al giudice adito (Tribunale di Roma) di «dichiarare che la mede- sima è creditrice della [OSCURATO:SOCIETA] una somma superiore a quella opposta in compensazione dall’Istituto bancario e co- munque pari ad almeno €. 5.100,00». Il Tribunale di Roma, su eccezione dell’opponente (convenuta in sede di riassunzione del giudizio di merito), ha dichiarato la propria incompetenza per valore sull’opposizione, per essere competente il giudice di pace. [OSCURATO:PERSONA] propone regolamento di competenza, sulla base di duemotivi , illustrati con memoria depositata ai sensi dell’art. 380bis, comma 2, c.p.c.. Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società inti- mata. È stata fissata la trattazione del ricorso per l’odierna adunanza camerale, sulle indicate conclusioni del pubblico ministero. Ragioni della decisione Ric. n. 13809/2022– Sez. 6 - 3 – Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 1. Risulta pregiudiziale ed assorbente, rispetto all’esame dell’istanza di regolamento di competenza, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio. L’oggetto del giudizio di merito nel corso del quale è stato pronunciato il provvedimento sulla competenza in contesta- zione è costituito da una opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. proposta in un processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi: in tale giudizio non risul- ta peraltro evocato il terzo pignorato,che non è stato evocato neanche in sede di legittimità. Questa Corte ha sancito, con decisione valida per tutte le op- posizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adotta- ta dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su que- stioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzio- ne forzata (cd. “progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019 ), il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsortenecessario», superando ogni precedente incertezza in proposito e chiarendo, anzi, espressamente, in motivazione, che «è avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba esserlo sempre, senza distinzioni di sorta. Ciò per molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (per la più esaustiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa diretto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 13533 del 18/05/2021,Rv. 661412 – 01, al quale successivamente risul- tano conformi, tra gli altri, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26114 Ric. n. 13809/2022– Sez. 6 - 3 – Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 del 27/09/2021 e Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 37929 del 02/12/2021;Sez. 3 , Ordinanz a n. 39973 del 14/12/2021 , Rv. 663189 – 01, nonché, anche con specifico riferimento alla ri- scossione coattiva di crediti a mezzo ruolo, ai sensi dell’art. 72 bisdel D.P.R. n. 602 del 1973: Sez. 3 , Ordinanza n. 16236 del 19/05/2022, Rv. 665106 -01). Ai principi di diritto sopra indicati va data piena continuità. 2.Il giudizio di merito si è, dunque, svolto in mancanza un le- gittimato passivo necessario, il che ne determina la nullità, ri- levabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, im- ponendo l’annullamento della pronuncia emessa a sua defini- zione, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure (Cass., Sez. 1, Sentenzan. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: «quando risulta integrata la violazione delle nor- me sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contrad- dittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a ri- mettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, com- ma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudi- ce di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.»; conf., tra le decisioni più recenti: Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021, Rv. 660603 –01; Sez. 2 , Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020, Rv. 659380 – 01; Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 3973del 18/02/2020, Rv. 656992 - 01 ; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018 , Rv. 648481 – 01; Se z. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U, Sentenza n. 3678del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3 , Sentenza n. 3866 del26/02/2004, Rv. 570566 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 1462 del30/01/2003, Rv. 560455 - 01 ). 3.Il potere della Corte di Cassazione di rilevare, anche di uffi- cio, la nullità del giudizio di merito per lamancata partecipa- Ric. n. 13809/2022– Sez. 6 - 3 – Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 zione ad esso di un legittimato passivo necessario , ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., può essere esercitato anche in sede di regolamento di competenza, come del resto si ritiene, secondo la ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, per quellodi dichiarare d’ufficio che l’azione non poteva esse- re proposta, previsto dall’art. 382, comma 3, secondo inciso, c.p.c. (Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 8660 del 08/05/2020 , Rv. 657830 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordin anza n. 27305 del 05/12/2013, Rv. 629323 - 01 ) , in quanto, in entrambi i casi «la declaratoria di competenza di uno dei giudici di merito de- terminerebbe un inutile ritardo nella definizione del giudizio», inevitabilmente destinato a concludersi, in un caso, con una successiva pronuncia d’inammissibilità e, nell’altro caso, con una pronuncia inutiliter data. D’altra parte, deve ormai ritenersi abbandonata la risalente affermazione per cui in sede di regolamento di competenza il compito della Corte di cassazione sarebbe limitato all’indicazione del giudice competente, il che escluderebbe la possibilità di esaminare, in tale sede, qualunque altra questio- ne di natura processuale o sostanziale: si tratta di un’affermazione già in astratto criticata, proprio con riguardo all’ipotesi dell’eventuale pretermissione di un litisconsorte ne- cessario (cfr. Cass., Sez. 6- 3, Ordinanza n. 3387 del 22/02/2016, Rv. 639360 –01, in motivazione) e in realtà an- che in concreto superata non solo dall’indirizzo appena richia- mato in tema di improponibilità originaria della domanda ai sensi dell’art. 382, comma 2, c.p.c., ma anche, con più speci- fico riguardo alla questione della regolare instaurazione del contraddittorio, dall’affermazione per cui la questione della corretta costituzione del rapporto processuale deve essere esaminata prima di quella concernente la competenza, la qua- le presuppone pur sempre l’instaurazione di un valido con- traddittorio tra le parti, con la conseguenza che la decisione Ric. n. 13809/2022– Sez. 6 - 3 – Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 del giudice del merito, dichiaratosi incompetente nonostante una delle parti non fosse stata regolarmente convenuta, è censurabile con il mezzo del regolamento di competenza poi- ché anche l’integrità del contraddittorio attiene “in modo diret- to e necessario alla competenza” (Cass., Sez. 6- 3, Ordinanza n. 7055del 12/03/2020, Rv. 657559 – 01) . 4.Al rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giu- dizio di merito (oltre che nel presente giudizio) non può che conseguire la dichiarazione di nullità dello stesso giudizio di merito, nonché dello stesso provvedimento sulla competenza impugnato nella presente sede, con rimessione delle parti da- vanti al giudice originariamente adito affinché, previa regola- rizzazione del contraddittorio, sia rinnovata l’attività proces- suale svolta invalidamente, ivi inclusa quella relativa alla veri- fica della competenza del predetto giudice, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c.. Non è invece ipotizzabile che questa Corte regoli comunquela competenza, anche a contraddittorio non integro, proprio per le medesime ragioni più sopra esposte, che impongono il rilie- vo, anche di ufficio, del relativo vizio. Poiché l’esame e la decisione di ogni questione sulla compe- tenza presuppone pur sempre l’instaurazione di un valido con- traddittorio tra le parti, il difetto di instaurazione del contrad- dittorio è sufficiente a determinare la nullità del provvedimen- to sulla competenza pronunciato dal giudice di merito ed im- pugnato nella presente sede, mentre, al tempo stesso, prima di una nuova pronuncia in proposito, occorrerà regolarizzare il contraddittorio e consentire a tutti i litisconsorti necessari di svolgere le proprie difese, anche con riguardo a tale questio- ne, sia davanti al giudice di merito sia, eventualmente, davan- ti a questa Corte, in sede di regolamento. 5. In conclusione, decidendo sul ricorso per regolamento di competenza, la decisione impugnata va annullata, ai sensi Ric. n. 13809/2022– Sez. 6 - 3 – Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 dell’art. 383, comma 3, c.p.c., con rimessione delle parti da- vanti al giudice originariamente adito, anche per le spese del presente procedimento. per questi motivi La Corte: - decidendo sul ricorso, annulla la decis ione impugnata ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., con rimessione del- le parti dav
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