CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32799/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20349/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n. 1210/2023delTRIBUNALE [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il giorno 21aprile 2023; udita la relazione svolta alla camera di consiglio tenuta il giorno 22 ottobre2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con atto di pignoramento notificato il 27 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] promosse innanzi il Tribunale di Lecce in danno di [OSCURATO:PERSONA] espropriazione forzata avente ad oggetto la quota (pari al 50%) del diritto di proprietà su alcuni cespiti immobiliari, nella titolarità dell’esecutatoquale erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 20349/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso depositato il giorno 11 agosto 2020, [OSCURATO:PERSONA] spiegò opposizione agli atti esecutivi, adducendo, in estrema sintesi, la nullità della notificazione del precetto e del pignoramento, la violazione dell’art. 482 cod. proc. civ. per insussistenza dei requisiti per l’adozione del provvedimento di esenzionedel termine, la nullità della procedura per difetto di continuità delle trascrizioni in favore dell’esecutato; con successivo ricorso del 5 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] propose altra opposizione agli atti esecutivi, eccependo l’estinzione del procedimento esecutivo per tardivo deposito dell’istanza di vendita; all’esito della prima fase dei giudizi, il giudice dell’esecuzione rigettò le richieste di estinzione e di sospensione dell’esecuzione, fissando termine per la introduzione del giudizio di merito; quest’ultimo è stato definito dalla sentenza in epigrafe indicata con il rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi; ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per quattromotivi; non svolge difese nel giudizio di legittimità , benché ritualmente evocata, [OSCURATO:PERSONA]; parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che il primo motivo di ricorso, per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 497, 567, 628 e 630 cod. proc. civ., censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non integrata la fattispecie estintiva della procedura esecutiva per tardivo deposito dell’istanza di vendita; la doglianza conduce alla cassazione in parte qua della sentenza, seppurper ragioni differenti da quelle illustrate dall’impugnante; è sufficiente rilevare, a giustificazione della enunciata conclusione, che nell’espropriazione forzata l’omesso o tardivo deposito dell’istanza divendita ex art. 497 cod. proc. civ. determina la perdita di efficacia del pignoramento ed integra una causa positivamente tipizzata di r.g. n. 20349/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] estinzione della procedura esecutiva per inattività del creditore: sicché il provvedimento del giudice dell’esecuzione che rigetti la relativa eccezione sollevata dal debitore è assoggettato esclusivamente al rimedio del reclamo previsto dall’art. 630 cod. proc. civ., restando esclusa la proponibilità dell’opposizione agli atti esecutivi (così, con dovizia di argomenti, Cass. 18/12/2023, n. 35365, a cui si fa adesiva relatio, anche ai sensi dell’art. 118, primo comma, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ.; nello stesso senso, Cass. 30/03/2022,n. 10238); a mente dell’art. 382 cod. proc. civ., va pertanto disposta la cassazione senza rinvio delcapo della sentenza relativo all’eccezione di estinzione dell’esecuzione, in quanto l’opposizione agli atti esecutivi non poteva essere proposta; con il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt.112 e 139 cod. proc. civ., parte ricorrente sostiene la nullità, non sanata dall’opposizione dispiegata, della notifica del pignoramento e del prodromico precetto, siccome non effettuata «presso la residenza del notificando né a persona con lui convivente e a lui legata da formali rapporti di parentela», aggiungendo che identico vizio inficia la notifica nei confronti del germano [OSCURATO:PERSONA]; la doglianza è inammissibile, per ambedue i profili; per un verso, la mancata riproduzione nel ricorso di adizione di questa Corte non soltanto della trascrizione delle relate delle contestate notifiche (e, quindi, delle attestazioni dell’ufficiale notificatore in esse contenute),ma anche della indicazione delle modalità di effettuazione e di perfezionamento delle stesse,importa una palmare inosservanza del principio di autosufficienza e giustifica, per trasgressione al disposto dell’art. 366 cod. proc. civ., l’inammissibilità del motivo (per il corretto modo di denuncia di nullità di una notifica mediante l’impugnazione di legittimità, cfr., ex plurim is , Cass. 09/03/2025, n. 6288; Cass.30/11/2018, n. 31038; Cass. 28/02/2017, n. 5185); r.g. n. 20349/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] d’altro canto, le rimostranze concernenti la notifica al germano (di cui in ricorso non si menziona la veste assunta nell’esecuzione, anzi discorrendosi di esso come un «estraneo al processo»: pag. 11), sono nuove (dacché non si allega l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito) ed oltremodo del tutto indeterminate (nemmeno si precisa quale sarebbe l’atto inficiato dal vizio di notifica); con il terzo motivo, per violazione degli artt. 83, 112, 480 e 482 cod. proc. civ. nonché dell’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, si sostiene che non vi era alcun pericolo nel ritardo giustificante l’esenzione del termine dilatorio dalla notifica del precetto e si denuncia il vizio della procura relativa al precetto, poiché «rilasciata in forma cartacea in periodo emergenziale, quando vi era divieto assoluto di spostamento»; la duplice doglianza così articolata è inammissibile; circa l’inosservanza dell’art. 482 cod. proc. civ., la censura non attinge criticamente l’argomentazione svolta sul punto dal giudice territoriale, il quale ha escluso che l’intimato abbia subito qualsivoglia pregiudizio, «in quanto l’esecuzione è stata poi effettivamente iniziata ben oltre il termine di dieci giorni»: non risulta pertanto assolto l’onere di specificità del motivo, prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., mancando una critica precisa, puntuale e pertinente della ratio decidendi della gravata sentenza; la contestazione sul vizio della procura è invece inammissibile per novità in sede di legittimità, non avendo anche stavolta parte ricorrente allegato l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di meritoné puntualizzato in quale atto del giudizio precedente lo abbia eventualmentefatto; il quarto motivo, per violazione dell’art. 2650 cod. civ. e dell’art.567 cod. civ., assume la inammissibilità o improcedibilità della procedura esecutiva, in quanto non preceduta dalla trascrizione in favore del debitore esecutato del titolo di acquisto del diritto reale pignorato, di provenienza ereditaria; r.g. n. 20349/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] anche questo motivo è inammissibile; esso, infatti, non si confronta (incappando pertanto nel difetto di specificità ex art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.) con la motivazione della sentenza, fondata sulla possibilità di ripristinare la continuità delle trascrizioni sino all’udienza di autorizzazione alla vendita degli immobili staggiti (ratio, peraltro, conforme a diritto: cfr., da ultimo, Cass. 23/12/2024, n. 34128) nonché sull’accertamento dell’avvenuto ripristino, nel caso di specie, di siffatta continuità; in conclusione: pronunciando sul ricorso, va disposta la cassazione senza rinvio delcapo della sentenza impugnata relativ o all’eccezione di estinzione del procedimento esecutivo, mentre il ricorso è dichiarato inammissibile per il resto; resta fermo il regolamento delle spese di lite concernenti il giudizio di merito sull’opposizione agli atti esecutivi: la diversa statuizione che avrebbe dovuto rendere il Tribunale sul primo motivo (inammissibilità, e non rigetto, dell’opposizione nella parte concernente l’estinzione del procedimento esecutivo) non incide infatti sull’esito finale della lite, cui va riferito il criterio della soccombenza, sicché essaresta in ogni caso integrale in capo all’opponente,destinatario della relativa condanna ; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo ivi svolto difese la parte intimata; il tenore della presente pronunzia – che è di parziale cassazione della sentenza impugnata, quindi non di rigetto, inammissibilità o improponibilità del gravame – esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1 - bis dello stesso art. 13 ; r.g. n. 20349/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] p. q. m. pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio ilcapo della sentenza impugnata relativo a ll’eccezione di estinzione del procedimento esecutivo, nei sensi di