CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39421/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GIOVANNI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 del TRIBUNALE di IVREAdate-evviscratie-PaPtil- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso sentenza di patteggiamento non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (tra le tante, in tema di verifica della sussistenza dell'art. 129 cod. proc. pen., Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014, e in tema di congruità della pena, Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 9