CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 ottobre 2024
Cassazione n. 40676/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] resa in data 23 maggio 2023 dalla Corte di appello di L’Aquila, divenuta irrevoca- bile il 24 luglio 2023 - per un delitto commesso il 30 novembre 2021 quindi ante- riormente al passaggio in giudicato - il 27 luglio 2022 - della sentenza in data 11 luglio 2022. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando - ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen. – erronea applicazione dell’art. 168, comma 1 n. 2 cod. pen. Secondo il ricorrente, il giudice dell'esecuzione ha erroneamente ritenuto sus- sistente il presupposto cui l’art. 168, comma 1 n. 2), cod. pen. subordina la revoca di diritto ovvero che il cumulo tra la pena condizionalmente sospesa inflitta con la condanna per il delitto anteriormente commesso e quella oggetto di revoca superi il limite di due anni stabilito dall'art. 163 cod. pen. Ha, infatti, trascurato di rilevare che la sentenza che ha concesso il beneficio a Guarneri ha applicato la pena di mesi 6, ridotta a 4 per il rito abbreviato, a titolo di continuazione rispetto alla pena di anni 1 mesi 6, ridotta ex art. 442 cod. proc. pen. ad anni 1, inflittagli con altra sentenza resa sempre dalla Corte di appello di L’Aquila in data 19 ottobre 2018, irrevocabile il 4 dicembre 2018. Ne segue che non risulta superato il limite fissato dall’art. 163 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Risulta dagli atti che Guarnieri è stato condannato: - 1) alla pena di anni 1 di reclusione dalla sentenza della Corte di appello di l’Aquila in data 19 ottobre 2018, irrevocabile il 4 dicembre 2018, per il reato di rapina commesso il 28 settembre 2016 ; - 2) alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione dalla sentenza della Corte di appello di l’Aquila in data 11 luglio 2022, irrevocabile il 27 luglio 2022, previo riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato sub iudice - estorsione commessa il 7 luglio 2016 – e quello giudicato con la sentenza sub 1); - 3) alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione dalla sentenza della Corte di appello di l’Aquila in data 19 ottobre 2018, irrevocabile il 4 dicembre 2018, per i reati di cui agli artt. 582, 585 e 644-bis cod. pen. E’ altrettanto pacifico che tutte le superiori condanne hanno concesso a Guar- nieri il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Come correttamente osservato dal provvedimento impugnato, il beneficio di cui all’art. 163 cod. pen. concesso con la sentenza sub 2) deve essere obbliga- toriamente revocato posto che il cumulo tra la pena inflitta da questa condanna e quella inflitta dalla sentenza sub 3), relativa a un delitto anteriormente commesso ed accertato con sentenza divenuta irrevocabile nel quinquennio successivo alla data di irrevocabilità della sentenza sub 2), dà luogo alla pena complessiva di anni due mesi 8 di reclusione. Pertanto, le condanne sub 2) e 3), tra loro cumulate, superando ampiamente il limite biennale complessivo di pena detentiva, rendono operativa la revoca obbligatoria prevista dall'art. 168, comma 1 n. 2, cod. pen. 3. In senso contrario non rileva che il beneficio per il quale è stata disposta la revoca era stato concesso da una sentenza che, applicando in sede cognitiva la disciplina della continuazione, aveva rideterminato una pena unica ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. per la violazione sub iudice e per quella unificata, estendendo il beneficio di cui all’art. 163 cod. pen. alla complessiva pena per il reato continuato. E’ pacifico che la sospensione condizionale della pena può essere concessa - entro i limiti di legge - non solo a chi è stato condannato con una unica sentenza per più reati uniti dal vincolo della continuazione, ma anche a chi sia dichiarato colpevole con separate sentenze per un unico reato continuato. In tal caso, la pluralità di condanne è, tuttavia, assimilabile ad una condanna unica (Sez. 1, n. 39217 del 12/02/2014, Sforza, Rv. 260502 – 01; Sez. 2, n. 1477 del 13/11/2000, dep. 10/01/2001, P.M. in proc. Panebianco, Rv. 217889). Ne segue che in caso di condanna per un concorso di reati giudicati da sepa- rate sentenze e poi riunificati sotto il vincolo di cui all’art. 81 cod. pen. la misura massima della pena cui fa riferimento l'art 163 cod. pen. deve essere stabilita con riguardo alla pena complessiva e non in relazione alla pena applicata per ciascun reato, considerandosi, come si desume dall'art. 76 cod. pen., le pene concorrenti, a norma dell'art 73 e seguenti cod. pen., come pena unica per ogni effetto giuri- dico, salvo che la legge disponga altrimenti (tra le più recenti, Sez. 2, n. 34177 del 14/07/2009, Mazzara, Rv. 244998; Sez. 3, n. 52644 del 25/10/2017 [OSCURATO:PERSONA]. 272352 - 01), e operando, ai fini della concessione della sospensione condi- zionale, la fictio iuris che configura il reato continuato come un unico reato e assi- mila la pluralità di condanne a una condanna unica. In questa prospettiva è stato coerentemente escluso che la sospensione con- dizionale non può, in ogni caso, essere limitata, nel caso di concorso di reati, a uno o ad alcuni dei reati per i quali l'imputato è stato condannato (Sez. 5, n. 7958 del 02/07/1985, dep. 10/09/1985, Canclini, Rv. 170347). 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma 17 ottobre 2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mogini