CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15359/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],giusta procura in calce al ricorso;- ricorrente e controricorrente incidentale -Contro[OSCURATO:PERSONA] di Riva del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del l.r.p.t,rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],r.g. n. 05787/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 5787/2022Numero sezionale 1821/2026Numero di raccolta generale 15359/2026Data pubblicazione 20/05/2026Marco Passalacqua e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce alcontroricorso;- controricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza della Corte di appello di Trento n. 277/2021,pubblicata il 30 dicembre 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (in prosieguo, breviter:“Aspera”) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinquemotivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Trento, inparziale riforma della sentenza del Tribunale di Rovereto, haridotto a euro 83.724,00 la somma da essa dovuta alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (in prosieguo, breviter: “[OSCURATO:PERSONA]”),confermando per il resto la pronuncia di primo grado che avevadichiarato la risoluzione del contratto di affitto di aziendasottoscritto tra le parti in data 19 maggio 2016, la nullità ecomunque l’inefficacia dell’accordo integrativo sottoscritto tra leparti in data 24 marzo 2018 e condannato Aspera al risarcimentodel danno in favore di [OSCURATO:PERSONA], pari al mancato guadagno derivantedal mancato percepimento del canone fino alla nuova locazione,avvenuta il 5 marzo 2020, e alla differenza fra il canonecontrattuale ed il minor canone ottenuto dal nuovo affittuario.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, proponendo ricorsoincidentale affidato a quattro motivi, di cui tre condizionati.3. La Corte di appello, per quanto in questa sede ancorarileva, ha osservato che: a) la natura di [OSCURATO:PERSONA] quale società privatacostituente organismo di diritto pubblico doveva ritenersi pacificar.g. n. 05787/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 5787/2022Numero sezionale 1821/2026Numero di raccolta generale 15359/2026Data pubblicazione 20/05/2026in causa; b) appariva incongruo che un organismo di dirittopubblico fosse ricorso a una procedura di gara per l’originarioaffidamento e per ben tre volte dopo l’avvenuta risoluzione perindividuare altro affittuario, e non si fosse posto il problema, inoccasione dell’accordo integrativo del 24 marzo 2018, del generaledivieto di rinegoziazione dei contratti pubblici; c) risultava, in ognicaso, assorbente l’accertata assenza di poteri rappresentativi incapo all’amministratore di [OSCURATO:PERSONA] poiché, ai sensi dell’art. 24 delloStatuto di questa, per la sottoscrizione dell’accordo integrativo eranecessaria la preventiva autorizzazione dell’assemblea ordinaria,nel caso di specie mai deliberata; d) l’art. 2384, secondo comma,cod. civ., nell’affermare che le limitazioni ai poteri degliamministratori non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, fasalva l’ipotesi in cui questi ultimi abbiano intenzionalmente agito adanno della società e tale requisito doveva nella specie ritenersiverificato siccome Aspera, avendo sottoscritto nel 2016 il contrattodi affitto con [OSCURATO:PERSONA], il cui rappresentante in quell’occasione eramunito di autorizzazione assembleare, non poteva non sapere cheanaloga autorizzazione era necessaria anche nel 2018 per potervalidamente modificare l’originario contratto, anche perché lacorrispondenza versata in atti dimostrava che Aspera era benconsapevole che, per variare l’originario accordo, era necessario ilconsenso anche del Comune di Riva del Garda, socio di riferimentodi [OSCURATO:PERSONA], la cui manifestata ostilità alle nuove e assai penalizzanti(per [OSCURATO:PERSONA]) condizioni dell’accordo del 2018 aveva indotto Aspera asottoscrivere con [OSCURATO:PERSONA] l’accordo, proprio per aggirarel’autorizzazione assembleare e la contrarietà del socio di controllodi [OSCURATO:PERSONA], ciò che dimostrava la connivenza tra le parti nell’eludereun requisito necessario ai fini della corretta esplicitazione dei poterir.g. n. 05787/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 5787/2022Numero sezionale 1821/2026Numero di raccolta generale 15359/2026Data pubblicazione 20/05/2026rappresentativi di [OSCURATO:PERSONA] per contrarre valide obbligazioni; g) inrelazione alla quantificazione del risarcimento del danno patito daLido, lo stesso andava ridotto in ragione del fatto che il solo criteriomeramente matematico, utilizzato dal primo giudice e parametratoalla durata teorica del contratto, non poteva ritenersi corretto,modificato era dimostrata dall’importo, assai più contenuto, dellecondizioni economiche ottenute dalla nuova affittuaria dell’aziendaad essa immediatamente succeduta, sicché il pregiudiziocomplessivo andava equitativamente ridotto e ulteriormentedecurtato della somma già percepita da [OSCURATO:PERSONA] per effettodell’escussione di una fideiussione all’uopo concessa, non potendoessere riconosciuto nemmeno il diritto di [OSCURATO:PERSONA] a tratteneremigliorie, addizioni ed arredi apportati sul sito da Aspera, in quantoassorbiti dal danno parametrato alla mancata percezione delcanone di affitto.4. Le parti hanno depositato memoria.CONSIDERATO CHE1. Il ricorso principale lamenta:a) 1° motivo: «art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 3, n. 3cod. proc. civ. e 111 cost. per motivazione inesistente omeramente apparente sulla asserita conoscenza delle limitazionistatutarie di [OSCURATO:PERSONA]», deducendo l’illogicità della motivazione dellasentenza impugnata sul punto della ritenuta conoscenza dellelimitazioni statutarie, nonché, conseguentemente, in punto diopponibilità ad Aspera delle stesse, in ogni caso da ritenersimeramente apparente non esistendo, infatti, alcun rapportoinferenziale diretto tra la conoscenza di una limitazione statutariar.g. n. 05787/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 5787/2022Numero sezionale 1821/2026Numero di raccolta generale 15359/2026Data pubblicazione 20/05/2026e il coinvolgimento, come interlocutore in una trattativanegoziale, del socio di controllo della controparte contrattuale.Il motivo è infondato.La giurisprudenza di questa Corte, a far data da Cass. S.U. n.22232 del 2016, si è attestata nell’affermare che la motivazioneè solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error inprocedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda,tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchérecante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscereil ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. 6-5,Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019; id. Sez. L, Ordinanza n.3819 del 14/02/2020; id. Sez. 1, ordinanza n. 18793 del02/07/2021; id. Sez. 5, sentenza n. 20140 del 15/07/2021; Sez.6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022).Tali condizioni non sussistono nel caso di specie, avendo la Corteterritoriale espressamente motivato (pagg. 14/17) le ragioni chehanno formato il proprio convincimento circa l’opponibilità alcontraente Aspera delle limitazioni statutarie di [OSCURATO:PERSONA], come delresto la stessa censura in esame mostra di considerare, finendoper criticare proprio la decisione resa sul punto che, con ognievidenza, non può pertanto definirsi incomprensibile.b) 2° motivo: «art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 e 2384, secondocomma, cod. civ., per avere la corte di appello di Trento ritenutoopponibili alla ricorrente le limitazioni statutarie di lido sulla basedi una errata applicazione del meccanismo delle presunzioni»,deducendo che la Corte di appello avrebbe erroneamenter.g. n. 05787/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 5787/2022Numero sezionale 1821/2026Numero di raccolta generale 15359/2026Data pubblicazione 20/05/2026applicato i principi che governano la prova presuntiva laddove hasostenuto che l’assenza di poteri rappresentativi in capo all’alloraamministratore di [OSCURATO:PERSONA] fosse opponibile ad Aspera in quantoquest’ultima doveva certamente ritenersi a conoscenza dellelimitazioni statutarie di [OSCURATO:PERSONA], siccome gli elementi probatoriaddotti a sostegno delle conclusioni erano privi dei necessarirequisiti di gravità, precisione e concordanza.Il motivo è inammissibile poiché, sotto l’apparente deduzione diuna falsa applicazione dei criteri che regolano la provapresuntiva, è in effetti totalmente versato in fatto, pretendendoda questa Corte di sola legittimità un’ennesima, e in questa fasenon consentita, riedizione della valutazione probatoria, al fine dipervenire a un esito diverso da quello cui è giunto il giudice diappello, senza previamente dimostrare l’erroneità di taleapprodo, secondo i canoni dell’ermeneutica, che non risultano inalcun modo indicati come falsamente applicati.c) 3° motivo: «art. 360, comma 1, n. 3, e n. 5, cod. proc.civ.: violazione e falsa applicazione dell’art. 2384, secondocomma, cod. civ., in relazione all’interpretazione del concetto didolo; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio inrelazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.», deducendo che laCorte di appello avrebbe errato nel ritenere che le condizionidell’accordo integrativo erano idonee ad arrecare un pregiudiziogravoso agli interessi di [OSCURATO:PERSONA], laddove, invece, emergeva conchiarezza che la ragione del nuovo accordo era proprio unriequilibrio delle condizioni economiche del contratto,precedentemente alterate in maniera incongrua in favore di Lidoe in presenza di una riconosciuta difficoltà finanziaria di Aspera;laddove, sotto diverso profilo, erronea si rivelava anche lar.g. n. 05787/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 5787/2022Numero sezionale 1821/2026Numero di raccolta generale 15359/2026Data pubblicazione 20/05/2026ricostruzione fornita dalla sentenza sulle ragioni del dolo comunealle parti, laddove alcuna evidenza vi era della necessità diaddivenire all’accordo nonostante l’opposizione del socio dicontrollo di [OSCURATO:PERSONA] (il Comune di Riva del Garda), come emersoanche dal testimoniale raccolto in atti.Il motivo è inammissibile nella parte in cui lamenta una falsaapplicazione dell’art. 2384 cod. civ., giacché ciò che nellasostanza contesta non è l’interpretazione del capoverso delpredetto articolo, ovvero la necessità della provadell’intenzionalità dannosa del terzo contraente rispetto allaconsapevolezza della limitazione al potere rappresentativogenerale degli amministratori, ma è la valutazione dei fatti che laCorte territoriale ha indicato per giustificare l’affermazione dellasussistenza del dolo comune alle parti in relazione allaconclusione dell’accordo integrativo del 2018 non solo nellaconsapevolezza della mancanza di autorizzazione dell’assembleadi [OSCURATO:PERSONA], ma addirittura con il fine di aggirare la conclamatacontrarietà del socio di controllo di [OSCURATO:PERSONA] (Il Comune) allasottoscrizione dell’accordo medesimo. Un accertamento che è dipuro fatto e che, nei termini indicati dalla censura in commento,non è sindacabile in questa sede di legittimità, dovendosi,peraltro, rilevare che il vizio di motivazione non è utilizzabile percontestare la selezione del materiale probatorio effettuata dalgiudice del merito (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del29/10/2018) e, sotto diverso profilo, che ciò che deve essereomesso è l’esame di un fatto storico-naturalistico decisivo per ilgiudizio e discusso tra le parti, non la sussunzione giuridica (nellaspecie, in termini di consapevolezza dannosa) che dai fatti ilgiudice compie per applicare la norma di legge di riferimentor.g. n. 05787/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 5787/2022Numero sezionale 1821/2026Numero di raccolta generale 15359/2026Data pubblicazione 20/05/2026(Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018; id. sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; id. Sez. 2, Ordinanza n.20610 del 09/07/2021).d) 4° motivo: «art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 3, n. 3 e111 cost. per motivazione meramente apparente oillegittimamente resa per relationem, sempre in punto diopponibilità delle limitazioni statutarie di [OSCURATO:PERSONA]», deducendol’apparenza e, in ogni caso, l’illogicità della motivazione in temadi accertamento del dolo, da ritenere all’evidenza escluso inradice proprio dal fatto che Aspera ha avviato un’interlocuzionelineare e trasparente con il Comune di Riva del Garda perindividuare una soluzione condivisa anche dal Comune.Il motivo è infondato laddove deduce la nullità della sentenza,dovendo richiamarsi le argomentazioni già esplicitate acommento dell’analoga censura contenuta nel primo motivo delricorso principale; è, invece, inammissibile, poiché totalmenteversato in fatto, nella parte in cui, senza minimamente edimostrare l’illogicità o l’erroneità dell’attività ermeneuticacompiuta dalla sentenza impugnata, si limita a contrapporre aessa una propria personale opinione di quale sarebbe stato ilgiusto risultato valutativo delle prove, fondamentalmente percercare di ottenere da questa Corte un’ennesima valutazione infatto sul punto, come già detto non consentita in questa sede dilegittimità.e) 5° motivo condizionato: «Art. 360, comma 1, n. 4 e n. 3,cod. proc. civ. - in via condizionata nell’ipotesi dell’accoglimentodel primo, secondo, terzo o quarto motivo e dell’eventualecassazione con rinvio della decisione - omessa pronuncia ex art.r.g. n. 05787/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 5787/2022Numero sezionale 1821/2026Numero di raccolta generale 15359/2026Data pubblicazione 20/05/2026112 cod. proc. civ. in tema di validità (pubblicistica) dell’accordointegrativo; violazione e falsa applicazione dell’art. 27 deldecreto legislativo n. 163/2006 e dell’art. 4 del decretolegislativo n. 50/2016», deducendo l’interesse della ricorrente,nell’ipotesi di accoglimento delle prime quattro censure, e dicassazione con rinvio, a un pronunciamento sulla validitàdell’accordo integrativo del 2018 in relazione alle normepubblicistiche.Il motivo resta assorbito, essendo stato espressamentecondizionato all’accoglimento delle precedenti censure.2. Il ricorso incidentale lamenta:2.1 1° motivo condizionato: «Ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di LidoImmobiliare di nullità dell’[OSCURATO:PERSONA] per difetto dicausa anche in ragione della natura demaniale della banchinasemicircolare della Spiaggia degli Olivi (su cui è sceso ilgiudicato).».2.2. 2° motivo condizionato: «Ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di LidoImmobiliare di nullità dell’[OSCURATO:PERSONA] perindeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto.».2.3 3° motivo condizionato: «Ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3 c.c. con riguardo al capo della Sentenza d’Appello con cui èstata rigettata la domanda di nullità dell’[OSCURATO:PERSONA] perviolazione della disciplina di gara e dei principi dell’evidenzapubblica.».I tre motivi condizionati sono assorbiti dalla reiezione delricorso principale.2.4 4° motivo non condizionato, vertente sullar.g. n. 05787/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 5787/2022Numero sezionale 1821/2026Numero di raccolta generale 15359/2026Data pubblicazione 20/05/2026quantificazione del danno subito da [OSCURATO:PERSONA].Il motivo investe la liquidazione del danno per lucro cessantecorrelato alla percezione del canone di affitto dell’azienda, cheera stato calcolato detraendo l’utile ricavato dalla concedente oche, secondo l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto ritrarsidall’immobile nel periodo intercorso tra la risoluzione prematurae il termine di scadenza originario del rapporto. Secondo la Cortedi appello il canone che avrebbe potuto percepirsi dai terzi nonera quello dovuto da Aspera, ma un canone inferiore: il Giudicedel gravame ha infatti asserito dovesse tenersi conto delcontesto in cui il contratto aveva avuto esecuzione, avendoparticolare all’emergenza Covid-19 e all’impossibilità, per [OSCURATO:PERSONA], diottenere gli introiti attesi. La Corte ha inoltre escluso spettasse aLido il diritto di trattenere le migliorie, le addizioni e gli arredi.La prima doglianza è rubricata come segue:a) ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per violazione dell’art.112 c.p.c.» e oppone che il giudice di secondo grado avrebbeomesso di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità dellaallegazione inerente alla rilevanza in causa degli effetti dellapandemia da Covid-19, siccome introdotta da Aspera per laprima volta in appello.L’assunto per cui l’eccezione vertente sul corrispettivoinferiore, avendo particolare riguardo all’epidemia Covid-19, nonfosse proponibile in appello è privo di fondamento: la questionefatta valere si risolve nella proposizione di un’eccezione in sensolato, quindi ammessa nel giudizio di gravame, giusta l’art. 345,comma 2, c.p.c..La seconda censura reca la seguente titolazione:r.g. n. 05787/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 5787/2022Numero sezionale 1821/2026Numero di raccolta generale 15359/2026Data pubblicazione 20/05/2026«b) ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione dell’art.1226 c.c. e/o ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per violazionedell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.»: si lamenta che la sentenzaimpugnata non avrebbe indicato nemmeno sommariamente icriteri seguiti per determinare l’entità del danno.La ricorrente contesta dunque che la decisione sull’entitàdella decurtazione del danno per l’anticipato rilasciodell’immobile a seguito della risoluzione del contratto sia priva dimotivazione.Va osservato che la Corte di appello ha mostrato di avercalcolato il corrispettivo sulla base di indici economici precisi,tenendo conto delle condizioni economiche negoziate con l’unicoaspirante alla conduzione in affitto dopo il rilascio dell’azienda(sentenza impugnata, pag. 18). Occorre poi ridimensionarel’incidenza che assume, nel percorso motivazionale, l’emergenzasanitaria da Covid-19: infatti, contrariamente a quanto credutodalla ricorrente incidentale, la Corte di merito non ha individuatoalcun obbligo, derivante ai principi di correttezza e buona fede, dirinegoziazione del canone in presenza del contagio pandemico,ma ha semplicemente ipotizzato che, nella situazione eccezionalevenutasi a creare, era assai probabile che il corrispettivodell’affitto sarebbe stato nuovamente contrattato tra le parti.La ricorrente incidentale oppone, infine, che la Corteterritoriale avrebbe errato nell’escludere il proprio diritto diritenzione su migliorie, addizioni e arredi.La censura è inammissibile. Essa è declinata come violazionedell’art. 1372 c.c. e come vizio di motivazione, ma vienelamentato lo scorretto apprezzamento delle risultanze di causa:tant’è che - spiega la ricorrente - la Corte distrettuale avrebber.g. n. 05787/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 5787/2022Numero sezionale 1821/2026Numero di raccolta generale 15359/2026Data pubblicazione 20/05/2026mancato di considerare le clausole che regolano le migliorie:pag. 54 del controricorso). Si rammenta, in proposito: per unverso, la violazione o falsa applicazione di legge esige ladeduzione circa l'erronea interpretazione di una norma da partedel giudice che ha emesso la sentenza impugnata (Cass. 15dicembre 2014, n. 26307; Cass. 24 ottobre 2007 n. 22348),mentre l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecieconcreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipicavalutazione del giudice di merito (Cass. 25 marzo 2025, n. 7871;Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340); per altro verso, il viziomotivazionale prescinde dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053).3. Le spese di lite del presente giudizio di legittimità sonointegralmente compensate tra le parti, stante la soccombenzareciproca.4. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente principale e di quellaincidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello rispettivamente previsto per il ricorso principale e perquello incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorsoincidentale condizionato e rigetta il ricorso incidentale noncondizionato; compensa integralmente tra le parti le spese dellapresente fase di legittimità; dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrenter.g. n. 05787/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 5787/2022Numero sezionale 1821/2026Numero di raccolta generale 15359/2026Data pubblicazione 20/05/2026principale e di quella incidentale, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per ilricorso principale e per quello incidentale, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 aprile 2026.Il PresidenteMassimo Falabellar.g. n. 05787/2022Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]