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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26634/2026

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erso la sentenza del 11/11/2025 della Corte d'appello di Anconavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Pesaro, ha rideterminato la pena inflitta aMarco [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto aggravato,falsità materiale e sostituzione di persona.2. [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori di fiducia,hanno proposto ricorso contro la sentenza enunciando i motivi di seguito illustratiai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.1 Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] denuncia carenza di motiva-zione in ordine alla quantificazione degli aumenti di pena per i reati oggetto delpresente processo, in relazione ai quali è stato riconosciuto il vincolo della conti-nuazione con quelli oggetto di altra sentenza della Corte d'appello di Genova.

Pre-mette il ricorrente che la sentenza di condanna è stata impugnata dal PubblicoMinistero con ricorso per cassazione poi convertito in appello; la Corte d'appello diAncona, confermando sul punto la sentenza di primo grado, ha riconosciuto che ilreato più grave era quello giudicato dalla Corte d'appello di Genova; nondimeno,tra i reati oggetto del presente processo ne è stato individuato uno per il quale siè determinata un’autonoma pena-base (anziché muovere da quella inflitta dallaCorte di appello di Genova) e ha calcolato su di essa i successivi aumenti per lacontinuazione, omettendo però qualunque motivazione sulla determinazione delquantum di essi.

Tale vizio concerne tutto il procedimento riguardante la continua-zione interna, in quanto l’omessa motivazione investe la determinazione sia dellapena-base per il reato più grave sia degli aumenti per i reati-satellite.

La pena èstata inoltre calcolata dalla Corte d'appello in modo identico per tutti gli imputati,trascurando che il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], a differenza del [OSCURATO:PERSONA], erano anche recidivie senza che venisse esplicitata in alcun modo la ragione di tale equiparazione san-zionatoria.3.2 Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge conriferimento al principio devolutivo, eccependo pertanto l’inammissibilità dell’ap-pello.

Il Pubblico Ministero non aveva infatti impugnato sotto il profilo della rinno-vazione del trattamento sanzionatorio e dunque la Corte d'appello, nel procederealla sua autonoma rideterminazione, è palesemente andata ultra petitum.

Osservaaltresì il ricorrente che l’appello del Pubblico Ministero, proprio perché non solleci-tava una autonoma rideterminazione della pena, era comunque inammissibile perdifetto di petitum.4.

Con un unico motivo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunciano viola-zione di legge e carenza di motivazione con riferimento, da un lato, al diniego dellecontinuazione.

La difesa dei ricorrenti osserva che aveva depositato una memoriacon cui aveva eccepito l’inammissibilità dell’appello del Pubblico Ministero ai sensidell’art. 581 cod. proc. pen., ma sul punto la Corte d'appello non ha poi presoposizione.

Con riferimento al primo profilo, attinente alle attenuanti generiche, ilPubblico Ministero aveva eccepito con l’atto di appello che il Tribunale le avessericonosciute senza una motivazione adeguata, ossia facendo riferimento alla solascelta degli imputati di procedere con rito abbreviato.

In realtà il Tribunale avevacongruamente motivato anche con riguardo ad un altro elemento, ossia l’iniziativadegli imputati di intraprendere dei percorsi in comunità; ma la Corte d'appello haaccolto l’impugnazione limitandosi ad affermare che la scelta del rito è elementoirrilevante al pari dell’avvio dei percorsi comunitari (aspetto, quest’ultimo, sulquale peraltro il Pubblico Ministero non aveva formulato censure di alcun genere).Quanto all’altro profilo, ossia il riconoscimento della continuazione, osser-vano i ricorrenti che il Pubblico Ministero aveva censurato come contraddittoria lamotivazione della sentenza del Tribunale nella parte in cui individuava quale reatopiù grave, da un lato, quello giudicato dalla Corte d'appello e, dall’altro, quello dicui al capo A) del presente processo.

La Corte d'appello ha riconosciuto quale reatopiù grave quello oggetto del processo definito dinanzi alla Corte d'appello di Ge-nova; ma la motivazione sul punto è illogica in quanto la sentenza di primo gradoaveva correttamente individuato come reato più grave proprio quello giudicatodalla Corte d'appello di Genova, mentre il successivo riferimento al “più gravereato sub a)” doveva intendersi circoscritto ai reati oggetto del presente processo.5.

Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corteha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono fondati nei termini di seguito precisati.2.

Devono essere esaminati congiuntamente, per la loro stretta connes-sione logico-giuridica, il primo e il secondo motivo del ricorso proposto nell’inte-resse di [OSCURATO:PERSONA], nonché l’unico motivo dei ricorsi proposti nell’inte-resse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui censurano la ridetermi-nazione del trattamento sanzionatorio operata dalla Corte di appello.Le doglianze investono, sotto profili tra loro convergenti, il metodo seguitodal giudice di secondo grado nella determinazione della pena, la dedotta violazionedel principio devolutivo e il difetto di motivazione in ordine alla quantificazionedegli aumenti per la continuazione.La questione centrale attiene al modo in cui la Corte territoriale ha applicatola disciplina della continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento equelli già giudicati con sentenza irrevocabile della Corte di appello di Genova.3.

Dalla sentenza di primo grado emerge che il Tribunale aveva riconosciutoil vincolo della continuazione tra i reati oggetto del presente giudizio e quelli giàgiudicati dalla Corte di appello di Genova con sentenza divenuta irrevocabile il 27maggio 2023.

Il primo giudice aveva valorizzato, a tal fine, le analoghe modalitàoperative dei fatti e la loro prossimità temporale, ritenendo che essi fosseroespressivi del medesimo disegno criminoso.Nella successiva commisurazione della pena, tuttavia, la sentenza di primogrado aveva utilizzato una formulazione non del tutto lineare.

Da un lato, infatti,aveva richiamato i “più gravi fatti” giudicati in via definitiva dalla Corte di appellodi Genova; dall’altro, nel procedere al calcolo della pena per gli imputati, avevafatto riferimento al “più grave reato sub a)”, ossia ad uno dei reati oggetto delpresente procedimento, determinando poi gli aumenti per gli ulteriori reati-satel-lite.Proprio tale profilo era stato oggetto dell’impugnazione del Pubblico [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva denunciato la violazione dell’art. 81 cod. pen. e la manifestaillogicità della motivazione, osservando che la sentenza di primo grado, dopo avererichiamato i fatti più gravi già giudicati dalla Corte di appello di Genova, aveva poiindicato come più grave il delitto di cui al capo a) oggetto del presente processo.La censura del Pubblico Ministero era dunque idonea a devolvere al giudicedi appello il controllo sulla corretta applicazione della disciplina della continuazionee sulla coerenza del percorso motivazionale seguito dal Tribunale nella individua-zione del reato più grave.

Non può, pertanto, condividersi la prospettazione difen-siva nella parte in cui assume la radicale inammissibilità dell’appello per difetto dipetitum.4.

Diverso è, tuttavia, il profilo relativo ai limiti entro i quali la Corte diappello poteva esercitare il proprio potere decisorio.L’impugnazione del Pubblico Ministero non si limitava alla questione dellacontinuazione, poiché investiva anche la riqualificazione del fatto di cui al capo a),il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, con specifico riferimentoa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l’applicazione dell’art. 81, quarto comma, cod. pen. in ragionedella recidiva reiterata contestata e applicata.Nondimeno, per quanto qui rileva, la censura relativa alla continuazioneaveva ad oggetto la contraddittorietà della motivazione della sentenza di primogrado e la corretta individuazione del reato più grave; non autorizzava, tuttavia,una rideterminazione del trattamento sanzionatorio svincolata da una puntualeverifica della effettiva portata dell’errore denunciato e delle conseguenze da essoderivanti sul piano della commisurazione della pena.La Corte territoriale, muovendo dal rilievo della contraddittorietà della mo-tivazione del primo giudice, ha proceduto ad una nuova determinazione della pena,pervenendo ad un trattamento sanzionatorio più gravoso per gli imputati.Ha poi ritenuto che il Tribunale non avesse correttamente individuato ilreato più grave ai fini della continuazione; tuttavia, la motivazione della sentenzadi primo grado, pur non essendo esente da profili di ambiguità, imponeva una piùapprofondita verifica dei criteri effettivamente seguiti dal primo giudice nella de-terminazione del trattamento sanzionatorio.In tal modo, la decisione impugnata non si è limitata a scrutinare la fonda-tezza della censura devoluta, ma ha ricostruito ex novo l’intero trattamento san-zionatorio, senza chiarire in modo adeguato il rapporto tra la pena già inflitta peri fatti giudicati in via definitiva e gli aumenti da applicare per i reati oggetto delpresente procedimento.5.

La sentenza impugnata presenta, sotto tale profilo, un vizio motivazio-nale che assume rilievo decisivo.La Corte di appello, una volta proceduto alla rideterminazione del tratta-mento sanzionatorio, non ha esplicitato in modo adeguato i criteri seguiti per laquantificazione degli aumenti applicati per la continuazione, limitandosi ad indicareil risultato finale del calcolo senza rendere percepibile il percorso valutativo se-guito.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il giudice, nell’applica-zione della disciplina della continuazione, deve individuare il reato più grave, de-terminare la relativa pena-base e procedere alla distinta quantificazione degli au-menti riferibili ai singoli reati-satellite, con un onere motivazionale che, pur mo-dulabile in relazione all’entità degli aumenti, deve comunque consentire il controllosulla proporzionalità del trattamento sanzionatorio, sul rispetto dei limiti postidall’art. 81 cod. pen. e sull’effettiva esclusione di un surrettizio cumulo materialedi pene (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01).Nel caso di specie tale apparato motivazionale non consente di ricostruireil percorso seguito dal giudice di merito.

La Corte territoriale ha proceduto ad unanuova articolazione del trattamento sanzionatorio, ma non ha indicato in modospecifico gli elementi ritenuti rilevanti ai sensi dell’art. 133 cod. pen., né ha chiaritole ragioni della misura degli aumenti applicati per ciascun reato-satellite.Il vizio motivazionale assume ulteriore consistenza ove si consideri che iltrattamento sanzionatorio è stato definito in termini sostanzialmente omogeneiper tutti gli imputati, nonostante le diverse posizioni soggettive e, in particolare,la contestazione e l’applicazione della recidiva reiterata e specifica nei confronti diGiovanni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], diversamente da [OSCURATO:PERSONA].

Anche sottotale profilo la sentenza non offre una spiegazione idonea a rendere intelligibile ilpercorso valutativo seguito dal giudice di merito.6.

È fondato anche il profilo concernente la violazione del principio devolu-tivo, nei limiti di seguito precisati.Come si è già rilevato, l’impugnazione del Pubblico Ministero devolveva algiudice di appello il controllo sulla corretta applicazione dell’art. 81 cod. pen. esulla contraddittorietà della motivazione in ordine alla individuazione del reato piùgrave.

Essa devolveva altresì, per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la questione del rispetto dell’art.81, quarto comma, cod. pen., in relazione alla recidiva reiterata.Tuttavia, tale devoluzione non consentiva al giudice di appello di procederead una rimodulazione complessiva della pena non correlata, con motivazione pun-tuale, alle specifiche censure proposte.La rideterminazione della pena operata dalla Corte territoriale non risulta,infatti, presentata come necessario sviluppo dell’accertamento devoluto con l’im-pugnazione del Pubblico Ministero, ma come esito di una autonoma rivalutazionedel trattamento sanzionatorio, fondata su una lettura non adeguatamente esplici-tata della sentenza di primo grado.Ne consegue la violazione dell’art. 597 cod. proc. pen., non già perché fossein radice precluso al giudice di appello intervenire sul trattamento sanzionatorio,ma perché l’intervento concretamente effettuato ha oltrepassato i limiti della co-gnizione devoluta, sostituendo alla verifica richiesta dal gravame una nuova co-struzione della pena non sorretta da sufficiente motivazione e sfavorevole agli im-putati.7.

Non può invece essere accolta, nei termini in cui è stata prospettata, ladeduzione difensiva relativa alla radicale inammissibilità dell’appello del PubblicoMinistero.Invero, come si è già rilevato sopra, l’impugnazione del Pubblico Ministeroconteneva censure riconoscibili e sufficientemente determinate.

In particolare, ilPubblico Ministero aveva denunciato la mancata corretta individuazione del singoloreato più grave, la contraddizione interna della motivazione sul punto, la violazionedell’art. 81 cod. pen. e, per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la mancata applicazione del limiteminimo di aumento previsto dall’art. 81, quarto comma, cod. pen. per i soggettiai quali sia stata applicata la recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.L’impugnazione era dunque idonea a devolvere al giudice di appello il controllo sulcorretto governo della disciplina della continuazione.8.

Le considerazioni che precedono valgono anche per le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].I ricorrenti hanno censurato, tra l’altro, la decisione della Corte di appellonella parte relativa al riconoscimento della continuazione e alla rideterminazionedella pena, deducendo che il giudice di secondo grado aveva erroneamente inter-pretato la motivazione della sentenza di primo grado e aveva proceduto ad unanon consentita rinnovazione del trattamento sanzionatorio.Anche per tali ricorrenti deve ribadirsi che la Corte territoriale, pur essendostata investita dal Pubblico Ministero della questione relativa all’art. 81, quartocomma, cod. pen., avrebbe dovuto procedere ad una verifica puntuale del tratta-mento sanzionatorio, esplicitando quale fosse il reato più grave, quali aumentifossero applicati per ciascun reato-satellite e in che modo il limite previsto dallanorma incidesse sulla concreta determinazione della pena.La rideterminazione complessiva del trattamento sanzionatorio, effettuatasulla base di un percorso argomentativo non adeguatamente esplicitato e senzauna specifica motivazione sulla dosimetria degli aumenti, comporta pertanto l’an-nullamento della sentenza impugnata anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].9.

Resta assorbita l’ulteriore censura proposta nell’interesse di GiovanniSolla e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.La fondatezza delle doglianze concernenti la rideterminazione del tratta-mento sanzionatorio impone infatti un nuovo giudizio sulla pena, nel cui ambito ilgiudice del rinvio procederà alle valutazioni di competenza all’esito del riesamecomplessivo della questione.Per completezza, può nondimeno osservarsi che la Corte di appello ha fon-dato il diniego delle circostanze attenuanti generiche sulla gravità e specificità deiprecedenti penali degli imputati e sulla mancata acquisizione di elementi informa-tivi circa gli esiti dei percorsi comunitari intrapresi.

Tale profilo era stato specifica-mente devoluto dal Pubblico Ministero, il quale aveva censurato la sentenza diprimo grado nella parte in cui aveva valorizzato, ai fini del riconoscimento delleSi tratta di profili che attengono alla valutazione discrezionale del giudicedi merito e che potranno essere nuovamente apprezzati dal giudice del rinvionell’ambito della complessiva rivalutazione del trattamento sanzionatorio.10.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvioper nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.Il giudice del rinvio procederà a nuovo esame attenendosi ai principi sopraindicati e provvederà alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio medianteadeguata motivazione in ordine all’individuazione del reato più grave, alla quanti-ficazione degli aumenti per la continuazione e all’incidenza dell’art. 81, quartocomma, cod. pen., nel rispetto dei limiti derivanti dall’effetto devolutivo dell’impu-gnazione.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appellodi PerugiaCosì è deciso, 10/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRiccardo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
erso la sentenza del 11/11/2025 della Corte d'appello di Anconavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Pesaro, ha rideterminato la pena inflitta aMarco [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto aggravato,falsità materiale e sostituzione di persona.2. [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori di fiducia,hanno proposto ricorso contro la sentenza enunciando i motivi di seguito illustratiai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.1 Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] denuncia carenza di motiva-zione in ordine alla quantificazione degli aumenti di pena per i reati oggetto delpresente processo, in relazione ai quali è stato riconosciuto il vincolo della conti-nuazione con quelli oggetto di altra sentenza della Corte d'appello di Genova. Pre-mette il ricorrente che la sentenza di condanna è stata impugnata dal PubblicoMinistero con ricorso per cassazione poi convertito in appello; la Corte d'appello diAncona, confermando sul punto la sentenza di primo grado, ha riconosciuto che ilreato più grave era quello giudicato dalla Corte d'appello di Genova; nondimeno,tra i reati oggetto del presente processo ne è stato individuato uno per il quale siè determinata un’autonoma pena-base (anziché muovere da quella inflitta dallaCorte di appello di Genova) e ha calcolato su di essa i successivi aumenti per lacontinuazione, omettendo però qualunque motivazione sulla determinazione delquantum di essi. Tale vizio concerne tutto il procedimento riguardante la continua-zione interna, in quanto l’omessa motivazione investe la determinazione sia dellapena-base per il reato più grave sia degli aumenti per i reati-satellite. La pena èstata inoltre calcolata dalla Corte d'appello in modo identico per tutti gli imputati,trascurando che il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], a differenza del [OSCURATO:PERSONA], erano anche recidivie senza che venisse esplicitata in alcun modo la ragione di tale equiparazione san-zionatoria.3.2 Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge conriferimento al principio devolutivo, eccependo pertanto l’inammissibilità dell’ap-pello. Il Pubblico Ministero non aveva infatti impugnato sotto il profilo della rinno-vazione del trattamento sanzionatorio e dunque la Corte d'appello, nel procederealla sua autonoma rideterminazione, è palesemente andata ultra petitum. Osservaaltresì il ricorrente che l’appello del Pubblico Ministero, proprio perché non solleci-tava una autonoma rideterminazione della pena, era comunque inammissibile perdifetto di petitum.4. Con un unico motivo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunciano viola-zione di legge e carenza di motivazione con riferimento, da un lato, al diniego dellecontinuazione. La difesa dei ricorrenti osserva che aveva depositato una memoriacon cui aveva eccepito l’inammissibilità dell’appello del Pubblico Ministero ai sensidell’art. 581 cod. proc. pen., ma sul punto la Corte d'appello non ha poi presoposizione. Con riferimento al primo profilo, attinente alle attenuanti generiche, ilPubblico Ministero aveva eccepito con l’atto di appello che il Tribunale le avessericonosciute senza una motivazione adeguata, ossia facendo riferimento alla solascelta degli imputati di procedere con rito abbreviato. In realtà il Tribunale avevacongruamente motivato anche con riguardo ad un altro elemento, ossia l’iniziativadegli imputati di intraprendere dei percorsi in comunità; ma la Corte d'appello haaccolto l’impugnazione limitandosi ad affermare che la scelta del rito è elementoirrilevante al pari dell’avvio dei percorsi comunitari (aspetto, quest’ultimo, sulquale peraltro il Pubblico Ministero non aveva formulato censure di alcun genere).Quanto all’altro profilo, ossia il riconoscimento della continuazione, osser-vano i ricorrenti che il Pubblico Ministero aveva censurato come contraddittoria lamotivazione della sentenza del Tribunale nella parte in cui individuava quale reatopiù grave, da un lato, quello giudicato dalla Corte d'appello e, dall’altro, quello dicui al capo A) del presente processo. La Corte d'appello ha riconosciuto quale reatopiù grave quello oggetto del processo definito dinanzi alla Corte d'appello di Ge-nova; ma la motivazione sul punto è illogica in quanto la sentenza di primo gradoaveva correttamente individuato come reato più grave proprio quello giudicatodalla Corte d'appello di Genova, mentre il successivo riferimento al “più gravereato sub a)” doveva intendersi circoscritto ai reati oggetto del presente processo.5. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corteha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono fondati nei termini di seguito precisati.2. Devono essere esaminati congiuntamente, per la loro stretta connes-sione logico-giuridica, il primo e il secondo motivo del ricorso proposto nell’inte-resse di [OSCURATO:PERSONA], nonché l’unico motivo dei ricorsi proposti nell’inte-resse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui censurano la ridetermi-nazione del trattamento sanzionatorio operata dalla Corte di appello.Le doglianze investono, sotto profili tra loro convergenti, il metodo seguitodal giudice di secondo grado nella determinazione della pena, la dedotta violazionedel principio devolutivo e il difetto di motivazione in ordine alla quantificazionedegli aumenti per la continuazione.La questione centrale attiene al modo in cui la Corte territoriale ha applicatola disciplina della continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento equelli già giudicati con sentenza irrevocabile della Corte di appello di Genova.3. Dalla sentenza di primo grado emerge che il Tribunale aveva riconosciutoil vincolo della continuazione tra i reati oggetto del presente giudizio e quelli giàgiudicati dalla Corte di appello di Genova con sentenza divenuta irrevocabile il 27maggio 2023. Il primo giudice aveva valorizzato, a tal fine, le analoghe modalitàoperative dei fatti e la loro prossimità temporale, ritenendo che essi fosseroespressivi del medesimo disegno criminoso.Nella successiva commisurazione della pena, tuttavia, la sentenza di primogrado aveva utilizzato una formulazione non del tutto lineare. Da un lato, infatti,aveva richiamato i “più gravi fatti” giudicati in via definitiva dalla Corte di appellodi Genova; dall’altro, nel procedere al calcolo della pena per gli imputati, avevafatto riferimento al “più grave reato sub a)”, ossia ad uno dei reati oggetto delpresente procedimento, determinando poi gli aumenti per gli ulteriori reati-satel-lite.Proprio tale profilo era stato oggetto dell’impugnazione del Pubblico [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva denunciato la violazione dell’art. 81 cod. pen. e la manifestaillogicità della motivazione, osservando che la sentenza di primo grado, dopo avererichiamato i fatti più gravi già giudicati dalla Corte di appello di Genova, aveva poiindicato come più grave il delitto di cui al capo a) oggetto del presente processo.La censura del Pubblico Ministero era dunque idonea a devolvere al giudicedi appello il controllo sulla corretta applicazione della disciplina della continuazionee sulla coerenza del percorso motivazionale seguito dal Tribunale nella individua-zione del reato più grave. Non può, pertanto, condividersi la prospettazione difen-siva nella parte in cui assume la radicale inammissibilità dell’appello per difetto dipetitum.4. Diverso è, tuttavia, il profilo relativo ai limiti entro i quali la Corte diappello poteva esercitare il proprio potere decisorio.L’impugnazione del Pubblico Ministero non si limitava alla questione dellacontinuazione, poiché investiva anche la riqualificazione del fatto di cui al capo a),il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, con specifico riferimentoa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l’applicazione dell’art. 81, quarto comma, cod. pen. in ragionedella recidiva reiterata contestata e applicata.Nondimeno, per quanto qui rileva, la censura relativa alla continuazioneaveva ad oggetto la contraddittorietà della motivazione della sentenza di primogrado e la corretta individuazione del reato più grave; non autorizzava, tuttavia,una rideterminazione del trattamento sanzionatorio svincolata da una puntualeverifica della effettiva portata dell’errore denunciato e delle conseguenze da essoderivanti sul piano della commisurazione della pena.La Corte territoriale, muovendo dal rilievo della contraddittorietà della mo-tivazione del primo giudice, ha proceduto ad una nuova determinazione della pena,pervenendo ad un trattamento sanzionatorio più gravoso per gli imputati.Ha poi ritenuto che il Tribunale non avesse correttamente individuato ilreato più grave ai fini della continuazione; tuttavia, la motivazione della sentenzadi primo grado, pur non essendo esente da profili di ambiguità, imponeva una piùapprofondita verifica dei criteri effettivamente seguiti dal primo giudice nella de-terminazione del trattamento sanzionatorio.In tal modo, la decisione impugnata non si è limitata a scrutinare la fonda-tezza della censura devoluta, ma ha ricostruito ex novo l’intero trattamento san-zionatorio, senza chiarire in modo adeguato il rapporto tra la pena già inflitta peri fatti giudicati in via definitiva e gli aumenti da applicare per i reati oggetto delpresente procedimento.5. La sentenza impugnata presenta, sotto tale profilo, un vizio motivazio-nale che assume rilievo decisivo.La Corte di appello, una volta proceduto alla rideterminazione del tratta-mento sanzionatorio, non ha esplicitato in modo adeguato i criteri seguiti per laquantificazione degli aumenti applicati per la continuazione, limitandosi ad indicareil risultato finale del calcolo senza rendere percepibile il percorso valutativo se-guito.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il giudice, nell’applica-zione della disciplina della continuazione, deve individuare il reato più grave, de-terminare la relativa pena-base e procedere alla distinta quantificazione degli au-menti riferibili ai singoli reati-satellite, con un onere motivazionale che, pur mo-dulabile in relazione all’entità degli aumenti, deve comunque consentire il controllosulla proporzionalità del trattamento sanzionatorio, sul rispetto dei limiti postidall’art. 81 cod. pen. e sull’effettiva esclusione di un surrettizio cumulo materialedi pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01).Nel caso di specie tale apparato motivazionale non consente di ricostruireil percorso seguito dal giudice di merito. La Corte territoriale ha proceduto ad unanuova articolazione del trattamento sanzionatorio, ma non ha indicato in modospecifico gli elementi ritenuti rilevanti ai sensi dell’art. 133 cod. pen., né ha chiaritole ragioni della misura degli aumenti applicati per ciascun reato-satellite.Il vizio motivazionale assume ulteriore consistenza ove si consideri che iltrattamento sanzionatorio è stato definito in termini sostanzialmente omogeneiper tutti gli imputati, nonostante le diverse posizioni soggettive e, in particolare,la contestazione e l’applicazione della recidiva reiterata e specifica nei confronti diGiovanni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], diversamente da [OSCURATO:PERSONA]. Anche sottotale profilo la sentenza non offre una spiegazione idonea a rendere intelligibile ilpercorso valutativo seguito dal giudice di merito.6. È fondato anche il profilo concernente la violazione del principio devolu-tivo, nei limiti di seguito precisati.Come si è già rilevato, l’impugnazione del Pubblico Ministero devolveva algiudice di appello il controllo sulla corretta applicazione dell’art. 81 cod. pen. esulla contraddittorietà della motivazione in ordine alla individuazione del reato piùgrave. Essa devolveva altresì, per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la questione del rispetto dell’art.81, quarto comma, cod. pen., in relazione alla recidiva reiterata.Tuttavia, tale devoluzione non consentiva al giudice di appello di procederead una rimodulazione complessiva della pena non correlata, con motivazione pun-tuale, alle specifiche censure proposte.La rideterminazione della pena operata dalla Corte territoriale non risulta,infatti, presentata come necessario sviluppo dell’accertamento devoluto con l’im-pugnazione del Pubblico Ministero, ma come esito di una autonoma rivalutazionedel trattamento sanzionatorio, fondata su una lettura non adeguatamente esplici-tata della sentenza di primo grado.Ne consegue la violazione dell’art. 597 cod. proc. pen., non già perché fossein radice precluso al giudice di appello intervenire sul trattamento sanzionatorio,ma perché l’intervento concretamente effettuato ha oltrepassato i limiti della co-gnizione devoluta, sostituendo alla verifica richiesta dal gravame una nuova co-struzione della pena non sorretta da sufficiente motivazione e sfavorevole agli im-putati.7. Non può invece essere accolta, nei termini in cui è stata prospettata, ladeduzione difensiva relativa alla radicale inammissibilità dell’appello del PubblicoMinistero.Invero, come si è già rilevato sopra, l’impugnazione del Pubblico Ministeroconteneva censure riconoscibili e sufficientemente determinate. In particolare, ilPubblico Ministero aveva denunciato la mancata corretta individuazione del singoloreato più grave, la contraddizione interna della motivazione sul punto, la violazionedell’art. 81 cod. pen. e, per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la mancata applicazione del limiteminimo di aumento previsto dall’art. 81, quarto comma, cod. pen. per i soggettiai quali sia stata applicata la recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.L’impugnazione era dunque idonea a devolvere al giudice di appello il controllo sulcorretto governo della disciplina della continuazione.8. Le considerazioni che precedono valgono anche per le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].I ricorrenti hanno censurato, tra l’altro, la decisione della Corte di appellonella parte relativa al riconoscimento della continuazione e alla rideterminazionedella pena, deducendo che il giudice di secondo grado aveva erroneamente inter-pretato la motivazione della sentenza di primo grado e aveva proceduto ad unanon consentita rinnovazione del trattamento sanzionatorio.Anche per tali ricorrenti deve ribadirsi che la Corte territoriale, pur essendostata investita dal Pubblico Ministero della questione relativa all’art. 81, quartocomma, cod. pen., avrebbe dovuto procedere ad una verifica puntuale del tratta-mento sanzionatorio, esplicitando quale fosse il reato più grave, quali aumentifossero applicati per ciascun reato-satellite e in che modo il limite previsto dallanorma incidesse sulla concreta determinazione della pena.La rideterminazione complessiva del trattamento sanzionatorio, effettuatasulla base di un percorso argomentativo non adeguatamente esplicitato e senzauna specifica motivazione sulla dosimetria degli aumenti, comporta pertanto l’an-nullamento della sentenza impugnata anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].9. Resta assorbita l’ulteriore censura proposta nell’interesse di GiovanniSolla e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.La fondatezza delle doglianze concernenti la rideterminazione del tratta-mento sanzionatorio impone infatti un nuovo giudizio sulla pena, nel cui ambito ilgiudice del rinvio procederà alle valutazioni di competenza all’esito del riesamecomplessivo della questione.Per completezza, può nondimeno osservarsi che la Corte di appello ha fon-dato il diniego delle circostanze attenuanti generiche sulla gravità e specificità deiprecedenti penali degli imputati e sulla mancata acquisizione di elementi informa-tivi circa gli esiti dei percorsi comunitari intrapresi. Tale profilo era stato specifica-mente devoluto dal Pubblico Ministero, il quale aveva censurato la sentenza diprimo grado nella parte in cui aveva valorizzato, ai fini del riconoscimento delleSi tratta di profili che attengono alla valutazione discrezionale del giudicedi merito e che potranno essere nuovamente apprezzati dal giudice del rinvionell’ambito della complessiva rivalutazione del trattamento sanzionatorio.10. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvioper nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.Il giudice del rinvio procederà a nuovo esame attenendosi ai principi sopraindicati e provvederà alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio medianteadeguata motivazione in ordine all’individuazione del reato più grave, alla quanti-ficazione degli aumenti per la continuazione e all’incidenza dell’art. 81, quartocomma, cod. pen., nel rispetto dei limiti derivanti dall’effetto devolutivo dell’impu-gnazione. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appellodi PerugiaCosì è deciso, 10/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRiccardo [OSCURATO:PERSONA]