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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:522
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 25 giugno 2026 ( * ) « Impugnazione – Funzione pubblica – Concorso generale EPSO/AD/380/19 – Concorsi per l’assunzione di amministratori nel settore della cooperazione internazionale e della gestione degli aiuti a paesi terzi – Ripetizione delle prove scritte – Decisione di non iscrivere i nomi dei ricorrenti nell’elenco di riserva – Principio della parità di trattamento – Principio della concordanza tra reclamo amministrativo e ricorso contenzioso – Ricorso di annullamento » Nella causa C‑623/24 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 20 settembre 2024, UJ, UL, UN, UP, US, UT, UU, UV, rappresentati da M. Velardo, avocate, ricorrenti, procedimento in cui le altre parti sono: UM, UO, UQ, UR, UW, ricorrenti in primo grado, [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da G. Gattinara e G. Niddam, in qualità di agenti, convenuta in primo grado, LA CORTE (Ottava Sezione), composta da S. [OSCURATO:PERSONA], facente funzione di presidente dell’Ottava Sezione, N. [OSCURATO:PERSONA] e N. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici, avvocato generale: N. Emiliou cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 gennaio 2026, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la loro impugnazione, UJ, UL, UN, UP, US, UT, UU e UV (in prosieguo, congiuntamente: i «ricorrenti») chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 10 luglio 2024, UJ e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑120/23; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2024:464), con la quale quest’ultimo ha respinto il loro ricorso diretto all’annullamento delle decisioni del 5 maggio 2022 con le quali la commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/380/19 ha deciso di non iscrivere i loro nomi nell’elenco di riserva per l’assunzione di amministratori di grado AD 7 nel settore della cooperazione internazionale e della gestione degli aiuti a paesi terzi.

Contesto normativo 2 L’articolo 27, primo comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») così recita: «Le assunzioni debbono assicurare all’istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, efficienza e integrità, assunti su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri dell’Unione [europea]. (…)». 3 L’articolo 90 di tale Statuto prevede quanto segue: «1.

Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare all’autorità che ha il potere di nomina [(in prosieguo l’«APN»)] una domanda che l’inviti a prendere a suo riguardo una decisione.

L’autorità notifica la propria decisione debitamente motivata all’interessato nel termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione della domanda.

Alla scadenza di tale termine, la mancanza di risposta alla domanda va considerata come decisione implicita di rigetto, che può formare oggetto di reclamo ai sensi del paragrafo 2.

2. Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare all’[APN] un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio, sia che l’autorità abbia preso una decisione, sia che essa non abbia preso una misura imposta dallo statuto. (…) (…)». 4 L’articolo 91 di detto Statuto così dispone: «1.

La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a dirimere ogni controversia tra l’Unione e una delle persone indicate nel presente statuto circa la legalità di un atto che rechi pregiudizio a detta persona ai sensi dell’articolo 90, paragrafo

2. Nelle controversie di carattere pecuniario la Corte di giustizia ha una competenza anche di merito.

2. Un ricorso davanti alla Corte di giustizia è ricevibile soltanto se: – l’[APN] ha ricevuto un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, nel termine ivi previsto, – tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto. (…)».

Fatti 5 Il 5 dicembre 2019 l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il bando di concorso generale per titoli ed esami EPSO/AD/380/19, avente ad oggetto l’assunzione di amministratori (AD 7/AD 9) nel settore della cooperazione internazionale e della gestione degli aiuti a paesi terzi (GU 2019, C 409 A, pag. 1), in vista della costituzione di due elenchi di riserva, per amministratori di grado AD 7, da un lato, e di grado AD 9, dall’altro. 6 I ricorrenti hanno partecipato al suddetto concorso e, dopo aver superato i test del tipo «questionario a scelta multipla» e la selezione per titoli (

[OSCURATO:PERSONA]

), hanno preso parte alle prove del centro di valutazione ( Assessment center ). 7 Le prove scritte del centro di valutazione, vale a dire lo studio di un caso e la prova scritta nel settore interessato, hanno avuto luogo, una prima volta, il 9 settembre 2021. 8 Con lettera del 4 ottobre 2021 l’EPSO ha comunicato ai candidati che, a causa dei problemi tecnici verificatisi in occasione della prima sessione delle prove scritte, si era deciso di offrire a tutti i candidati che avevano partecipato alle prove scritte del 9 settembre 2021 due opzioni, ossia conservare i risultati delle prove scritte della prima sessione, oppure partecipare a una seconda sessione rinunciando ai risultati delle prove iniziali. 9 La seconda sessione delle prove scritte si è svolta il 10 novembre 2021.

UJ, UL, UP, UU e UV hanno scelto di partecipare a questa seconda sessione, mentre UN, US e UT non vi hanno preso parte. 10 Dopo la seconda sessione delle prove scritte, la commissione giudicatrice ha permesso a otto candidati che avevano partecipato a tale sessione di prendere nuovamente parte o allo studio di un caso o alla prova scritta nel settore interessato, o a entrambe queste prove, a causa delle difficoltà tecniche incontrate da tali candidati durante detta sessione.

La commissione ha consentito segnatamente a UJ, che aveva segnalato all’EPSO, il 10 novembre 2021, di non aver potuto collegarsi nel tempo assegnato in occasione delle prove della seconda sessione, di partecipare nuovamente alle due prove in questione. 11 La terza sessione delle prove scritte si è svolta il 10 dicembre 2021.

UJ ha scelto di partecipare a questa terza sessione e ha sostenuto le due prove di cui trattasi. 12 Il 5 maggio 2022 l’EPSO ha notificato individualmente, a ciascun ricorrente, la decisione della commissione giudicatrice di non iscrivere il suo nome nell’elenco di riserva per il grado AD 7, in sostanza a motivo del fatto che l’interessato non rientrava tra i candidati che avevano ottenuto i punteggi più elevati nelle prove del centro di valutazione.

Inoltre, per quanto riguarda UT, la commissione giudicatrice ha ritenuto che tale candidato non avesse ottenuto i punteggi minimi richiesti in occasione di tali prove. 13 Con decisioni del 15 luglio 2022 inviate a UJ e a UL, la commissione giudicatrice ha respinto le loro domande di riesame delle decisioni di non iscrivere i loro nomi nell’elenco di riserva. 14 Il 5 agosto 2022 i ricorrenti hanno presentato, congiuntamente, un reclamo, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, avverso le decisioni di non iscrivere i loro nomi nell’elenco di riserva nonché, per quanto riguarda UJ e UL, avverso le decisioni di rigetto della loro domanda di riesame. 15 Il 13 marzo 2023 l’APN ha inviato a ciascun ricorrente una decisione individuale di rigetto del reclamo menzionato al punto precedente della presente sentenza.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 16 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 marzo 2023, i ricorrenti hanno proposto un ricorso diretto all’annullamento delle decisioni del 5 maggio 2022 con le quali la commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/380/19 aveva deciso di non iscrivere i loro nomi nell’elenco di riserva per l’assunzione di amministratori di grado AD 7 nel settore della cooperazione internazionale e della gestione degli aiuti a paesi terzi.

Essi hanno altresì chiesto l’annullamento delle decisioni del 15 luglio 2022 recanti rigetto delle domande di UJ e di UL di riesaminare le decisioni di non iscrivere i loro nomi nell’elenco di riserva. 17 Il Tribunale ha respinto il ricorso nella sua interezza.

Conclusioni delle parti 18 Con la loro impugnazione, i ricorrenti chiedono che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – accogliere i ricorsi di primo e secondo grado, e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 19 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione e – condannare i ricorrenti alle spese.

Sull’impugnazione 20 A sostegno della loro impugnazione, i ricorrenti deducono due motivi, il primo vertente su una violazione del principio della parità di trattamento e il secondo su un errore di diritto nell’interpretazione del principio della concordanza tra il reclamo amministrativo e il ricorso contenzioso.

Ad abundantiam , essi deducono una violazione del bando di concorso per quanto concerne la valutazione delle competenze dei candidati.

Sul primo motivo Sulla prima parte del primo motivo – Argomenti delle parti 21 Con la prima parte del loro primo motivo, riguardante i punti da 103 a 109 della sentenza impugnata, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione del principio della parità di trattamento, come applicato in materia di concorsi, in quanto si è astenuto dal constatare una violazione di tale principio sebbene la commissione giudicatrice non avesse adottato tutte le misure necessarie al fine di limitare il rischio di una diseguaglianza di opportunità a quello inerente, di norma, a qualsiasi esame. 22 A tale riguardo, essi rilevano che, tra i candidati al grado AD 7 che hanno proposto la presente impugnazione, solo cinque di essi avrebbero partecipato alle prove scritte una seconda volta, mentre solo una candidata vi avrebbe preso parte una terza volta, mentre altri tre candidati avrebbero conservato il risultato ottenuto durante la prima sessione di tali prove. 23 I ricorrenti affermano che lo stesso Tribunale ha avallato, ai punti 107 e 108 della sentenza impugnata, una misura comportante il medesimo trattamento nei confronti di candidati che si trovavano in situazioni diverse, a seconda che essi avessero partecipato alle prove scritte una sola volta, due volte, o addirittura tre volte, in assenza di qualsiasi giustificazione oggettiva.

Infatti, dai punti 107 e 108 della sentenza impugnata risulterebbe che i candidati non si trovavano tutti nella stessa situazione e che alcuni di essi, che non avevano incontrato alcun problema tecnico o soltanto problemi di carattere minore privi di un impatto decisivo sul loro risultato durante le prove scritte, sono stati comunque ammessi a partecipare di nuovo a queste ultime. 24 In sostanza, i ricorrenti sostengono che il principio della parità di trattamento è stato violato in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe limitato il rischio che candidati che non avevano incontrato alcun problema, ma che erano semplicemente insoddisfatti della loro prestazione durante la prova, partecipassero alla seconda e alla terza sessione delle prove scritte.

A tale proposito essi sottolineano che non sarebbe stata effettuata alcuna verifica individuale, caso per caso, circa la gravità e l’effettività dei problemi riscontrati.

Ne conseguirebbe che situazioni diverse sarebbero state oggetto di un medesimo trattamento, senza che quest’ultimo fosse oggettivamente giustificato né dallo scopo della procedura di concorso, consistente nel selezionare i candidati più adatti alle funzioni da svolgere, né dall’articolo 27, primo comma, dello Statuto, ai sensi del quale «[l]e assunzioni debbono assicurare all’istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, efficienza e integrità (…)». 25 [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in via preliminare, che soltanto la mancata riduzione, entro limiti ragionevoli, del rischio di disparità di trattamento per quanto riguarda le opportunità offerte ai candidati può comportare una violazione del principio della parità di trattamento in materia di concorsi.

A tale proposito, essa ricorda che le commissioni giudicatrici di concorso dispongono di un ampio potere discrezionale sia per quanto riguarda l’organizzazione, il contenuto e i metodi delle prove, che per la valutazione delle stesse, nonché, qualora necessario, per quanto concerne l’opportunità di adottare una misura correttiva. 26 [OSCURATO:PERSONA] indica, anzitutto, che, al punto 108 della sentenza impugnata, il Tribunale, con una constatazione di fatto che esula dal controllo della Corte nell’ambito dell’impugnazione, ha ritenuto che, considerata l’entità e la diversità dei problemi tecnici incontrati, la ripetizione delle prove scritte, offerta a tutti i candidati, costituisse una misura «difficilmente evitabile» e conforme ad un obiettivo legittimo di interesse generale.

Orbene, ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti non espongono alcun argomento che consenta, da un lato, di comprendere in che modo la scelta lasciata ai candidati di partecipare alla seconda sessione delle prove scritte sarebbe stata tale da svantaggiarli individualmente e, dall’altro, di dimostrare che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nell’ambito dell’interpretazione del principio della parità di trattamento. 27 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, a causa del carattere diffuso ed eterogeneo delle difficoltà tecniche riscontrate, sarebbe stato impossibile determinarne la portata e le conseguenze precise su ciascun candidato preso singolarmente.

Essa aggiunge che, anche supponendo che taluni candidati non abbiano subito inconvenienti e abbiano comunque scelto di partecipare alla seconda sessione delle prove scritte, questa scelta avrebbe avuto l’unica conseguenza di rimetterli in una situazione di competizione con gli altri candidati che avevano invece incontrato tali inconvenienti nel corso della prima sessione.

In tale ipotesi, sia nella prima sia nella seconda sessione delle prove scritte, i candidati avrebbero partecipato alle prove alle stesse condizioni, ossia trovandosi in competizione con altri candidati anch’essi ammessi dalla commissione giudicatrice a partecipare a tali prove.

Non ne deriverebbe, pertanto, alcuna disparità nelle opportunità offerte ai candidati. 28 Infine, per quanto concerne la terza sessione delle prove scritte, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le segnalazioni all’EPSO dei candidati che avevano chiesto la ripetizione delle prove scritte sono state oggetto di un’apposita verifica da parte della commissione giudicatrice e dell’EPSO.

Pertanto, l’argomento dei ricorrenti secondo cui la differenza di trattamento di cui trattasi discenderebbe da una pretesa assenza di accertamento dei problemi tecnici riscontrati sarebbe manifestamente infondato. – Giudizio della Corte 29 La prima parte del primo motivo solleva la questione se la seconda possibilità di partecipare alle prove scritte offerta dalla [OSCURATO:PERSONA] a tutti i candidati che avevano preso parte alle stesse, indipendentemente dal fatto che essi avessero o meno incontrato problemi tecnici durante tali prove, sia tale da costituire una violazione del principio della parità di trattamento. 30 Occorre ricordare, in primo luogo, che tale principio, quale sancito dall’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, il quale impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato.

Una differenza di trattamento è giustificata se si fonda su un criterio obiettivo e ragionevole, vale a dire qualora essa sia rapportata a un legittimo scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi e tale differenza sia proporzionata allo scopo perseguito dal trattamento di cui trattasi (sentenza del 30 novembre 2023, MG/BEI, C‑173/22 P, EU:C:2023:932, punto 45 e giurisprudenza citata). 31 In secondo luogo, è certamente vero che la commissione giudicatrice di concorso dispone di un ampio potere discrezionale quanto alle modalità e al contenuto dettagliato delle prove previste nell’ambito del concorso, a condizione che siano garantite la parità di trattamento dei candidati e l’imparzialità della selezione effettuata tra questi ultimi dalla commissione giudicatrice (v., in tal senso, sentenza del 24 marzo 1988, Goossens e a./[OSCURATO:PERSONA] (228/86, EU:C:1988:172, punto 14).

Con questa stessa riserva, le istituzioni dell’Unione dispongono altresì di un ampio potere discrezionale al fine di attuare misure volte a rimediare a irregolarità che hanno inciso sullo svolgimento di un concorso, quali nuove prove scritte a favore dei candidati che sono stati pregiudicati da irregolarità durante le prove scritte iniziali. 32 Ciò premesso, il principio della parità di trattamento esige che tutti i candidati ad un concorso siano sottoposti a prove equivalenti secondo modalità equivalenti, di modo che tali prove abbiano sostanzialmente lo stesso grado di difficoltà per tutti i candidati (v., in tal senso, sentenza del 24 marzo 1988, Goossens e a./[OSCURATO:PERSONA], 228/86, EU:C:1988:172, punti 14 e 15).

Ne consegue che la commissione giudicatrice è tenuta a limitare il rischio di una diseguaglianza di opportunità a quello inerente, di norma, a qualsiasi esame (v., in tal senso, sentenza dell’8 marzo 1988, Sergio e a./[OSCURATO:PERSONA], 64/86, da 71/86 a 73/86 e 78/86, EU:C:1988:119, punto 27).

Un requisito di questo tipo si impone anche quando la commissione giudicatrice di concorso si trova di fronte a irregolarità o a errori intervenuti nello svolgimento di un concorso generale ed è tenuta a porvi rimedio. 33 A tale proposito, il Tribunale ha constatato, al punto 107 della sentenza impugnata, che, nel caso di specie, tenuto conto dell’entità dei problemi tecnici e del numero molto elevato di candidati interessati, la commissione giudicatrice non aveva violato il principio della parità di trattamento offrendo a tutti i candidati che avevano partecipato alla prima sessione delle prove scritte la possibilità di partecipare a una nuova sessione, anche se non tutti i candidati avevano segnalato i problemi tecnici emersi durante tale sessione.

Al punto 108 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che la disparità di trattamento derivante da tale soluzione era difficilmente evitabile, tenuto conto dell’entità e della diversità dei problemi tecnici incontrati.

Esso ha inoltre considerato, al medesimo punto 108 della sentenza impugnata, che tale soluzione aveva il vantaggio di garantire, conformemente a un obiettivo legittimo di interesse generale, che tutti i candidati che avevano incontrato problemi o disagi potessero beneficiare di una nuova sessione, senza tuttavia trattare in modo deteriore i candidati che, soddisfatti dello svolgimento delle loro prove scritte, non avevano chiesto di ripeterle, rispetto a quelli, insoddisfatti delle condizioni in cui tali prove si erano svolte, che avevano scelto di partecipare a una nuova sessione. 34 Orbene, il fatto di offrire a tutti i candidati che avevano partecipato alla prima sessione delle prove scritte la possibilità di prendere parte a tali prove una seconda volta ha avuto come effetto che candidati che non avevano affatto avuto problemi tecnici in occasione delle prove scritte, o li avevano avuti in misura trascurabile, hanno avuto una seconda opportunità di partecipare a tali prove e, se del caso, di rimediare ad una prestazione insoddisfacente, rispetto ad altri candidati che avevano dovuto affrontare problemi tecnici gravi che non erano loro imputabili e che hanno seriamente compromesso la loro possibilità di superare dette prove. 35 Pertanto, questi ultimi hanno avuto a disposizione, in definitiva, una sola vera e propria possibilità di competere, mentre i primi hanno beneficiato del vantaggio di una seconda opportunità, accompagnata dalla facoltà di scegliere se partecipare nuovamente o meno alle prove scritte. 36 Ne consegue una disparità di trattamento tra i candidati che il Tribunale ha peraltro riconosciuto al punto 108 della sentenza impugnata, ma che ha considerato difficilmente evitabile. 37 Pertanto, occorre esaminare se tale differenza di trattamento possa essere giustificata da un obiettivo legittimo e se sia proporzionata all’obiettivo perseguito. 38 Se è pacifico che la misura di cui trattasi mira a rimediare alle irregolarità che hanno interessato la prima sessione delle prove scritte e persegue, a tale titolo, un obiettivo legittimo, resta il fatto che essa non può essere considerata proporzionata rispetto a tale obiettivo. 39 Infatti, come sottolineato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 47 e 49 delle sue conclusioni, dato che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto annullare la prima sessione e organizzare una nuova sessione aperta a tutti i candidati, evitando così di conferire a taluni candidati il vantaggio di beneficiare di una seconda opportunità, accompagnata dalla facoltà di scegliere di partecipare nuovamente o meno alle prove scritte, la soluzione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] ha ecceduto quanto necessario per raggiungere l’obiettivo consistente nel rimediare alle irregolarità risultanti da problemi tecnici sostanziali che hanno interessato la prima sessione delle prove scritte e nel ristabilire condizioni non falsate del concorso.

Al contrario, tale soluzione ha avuto l’effetto di falsare tali condizioni creando una nuova disparità tra i candidati che si sono trovati di fronte a problemi tecnici gravi che non erano loro imputabili e quelli che non si sono trovati ad affrontare tali problemi, andando così oltre a quella il cui rischio è inerente, di norma, a qualsiasi concorso. 40 Ne consegue che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare, al punto 109 della sentenza impugnata, che la commissione giudicatrice non aveva violato il principio della parità di trattamento consentendo a tutti i candidati che avevano partecipato alla prima sessione delle prove scritte di partecipare a una seconda sessione. 41 Quanto agli argomenti dei ricorrenti vertenti sulla terza sessione delle prove scritte, essi devono essere respinti in quanto irrilevanti rispetto ai punti della sentenza impugnata oggetto della prima parte del primo motivo, i quali non riguardano tale sessione. 42 Peraltro, come risulta dalle considerazioni che precedono, la disparità di trattamento derivante dalla possibilità offerta a tutti i candidati di partecipare nuovamente alle prove scritte ha, quanto meno, in linea di principio, svantaggiato i candidati che erano stati gravemente pregiudicati dalle carenze tecniche e che, per questo, non disponevano realmente di nessun’altra scelta se non quella di partecipare nuovamente a tali prove.

Per contro, per quanto riguarda i candidati che hanno scelto di non partecipare nuovamente alle prove scritte, è pacifico che, come rilevato dal Tribunale al punto 108 della sentenza impugnata, si può ragionevolmente presumere che essi fossero soddisfatti dello svolgimento di tali prove.

Di conseguenza, non si può ritenere che tali candidati rientrino nella categoria dei candidati gravemente pregiudicati dalle carenze tecniche di cui trattasi. 43 Orbene, dalla giurisprudenza della Corte risulta che un funzionario o un agente non è legittimato ad agire nell’interesse della legge o delle istituzioni e può far valere, a fondamento di un ricorso, solo censure che lo riguardino personalmente (sentenza del 25 marzo 2021, Álvarez y Bejarano e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑517/19 P e C‑518/19 P, EU:C:2021:240, punto 91 e giurisprudenza citata). 44 Pertanto, i ricorrenti che hanno scelto di non partecipare alla seconda sessione delle prove scritte, ossia UN, US e UT, non possono, nel caso di specie, far valere un interesse personale a invocare un errore di diritto commesso dal Tribunale, relativo all’asserita violazione del principio della parità di trattamento. 45 Per quanto riguarda i candidati che, come UJ, UL, UP, UU e UV, hanno indicato, come menzionato al punto 103 della sentenza impugnata, di aver incontrato problemi tecnici in occasione della prima sessione e di aver partecipato alla seconda sessione, candidati in relazione ai quali non si può escludere che si siano trovati di fronte a gravi difficoltà, occorre, alla luce delle considerazioni di cui al punto 42 della presente sentenza, constatare che l’errore di diritto commesso dal Tribunale è tale da averli pregiudicati.

Detti candidati hanno, pertanto, un interesse a dedurre tale errore di diritto. 46 Dalle considerazioni che precedono risulta che la prima parte del primo motivo dev’essere accolta per quanto riguarda UJ, UL, UP, UU e UV e dev’essere respinta per quanto concerne gli altri ricorrenti.

Sulla seconda parte del primo motivo – Argomenti delle parti 47 Con la seconda parte del loro primo motivo, riguardante i punti da 110 a 114 della sentenza impugnata, i ricorrenti, per quanto riguarda la prova scritta nel settore interessato, pur condividendo la constatazione del Tribunale di cui al punto 111 della sentenza impugnata, sostengono, in primo luogo, che lo scenario su cui si basava tale prova, che si è svolta inizialmente il 9 settembre 2021, era stato pubblicato sin dal mese di agosto 2021.

Essi ne deducono che i candidati che hanno partecipato a detta prova in occasione della seconda sessione tenutasi il 10 novembre 2021, anch’essa fondata sullo stesso scenario, avrebbero avuto a disposizione un lasso di tempo significativamente maggiore per prepararvisi. 48 Tuttavia, il Tribunale avrebbe considerato, al punto 114 della sentenza impugnata, che tale modalità organizzativa non fosse tale da ledere il principio della parità di trattamento, poiché nulla permetteva di supporre che la commissione giudicatrice avesse inteso limitare il tempo di cui i candidati disponevano per familiarizzare con tale scenario. 49 I ricorrenti ritengono che tale conclusione sia viziata da un errore di diritto, in quanto il tempo necessario per familiarizzare con lo scenario rientra, per sua natura, nelle condizioni oggettive che possono incidere sul rispetto del principio della parità di trattamento. 50 Essi sostengono altresì che, per valutare l’esistenza di un’eventuale illegittimità, il Tribunale si è erroneamente basato sulle decisioni della commissione giudicatrice, mentre avrebbe dovuto riferirsi esclusivamente al bando di concorso, il quale costituisce il quadro di legittimità della procedura.

In proposito i ricorrenti sostengono che tale bando prevedeva espressamente il rispetto del principio della parità di trattamento, il quale implica che le prove si svolgano nelle stesse condizioni per tutti i candidati.

Orbene, ciò non si sarebbe verificato nel caso di specie, poiché taluni candidati avrebbero avuto a disposizione un lasso di tempo maggiore per familiarizzare con lo scenario su cui si basava la prova scritta nel settore interessato. 51 In secondo luogo, secondo i ricorrenti, il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando, al punto 113 della sentenza impugnata, che la differenza riguardante l’oggetto della nota che i candidati erano tenuti a redigere in ciascuna delle tre sessioni delle prove scritte costituiva un elemento sufficiente al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento.

Infatti, solo l’omogeneità nel livello di difficoltà delle prove assegnate ai candidati in sessioni diverse sarebbe atta a limitare il rischio di violazione di tale principio. 52 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti, lungi dall’esporre in che modo, alla luce dell’accertamento dei fatti indicati ai punti 113 e 114 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nell’interpretazione del principio della parità di trattamento, intendono, in realtà, rimettere in discussione la valutazione dei fatti effettuata da tale giudice.

Ciò risulterebbe, in particolare, dai passaggi dell’impugnazione nei quali sarebbe riaffermata l’esistenza di un «vantaggio significativo» asseritamente conferito ai candidati che avevano partecipato a più sessioni delle prove scritte, sebbene il Tribunale abbia concluso nel senso dell’assenza di tale vantaggio.

Di conseguenza, tale parte dell’impugnazione dovrebbe essere respinta in quanto irricevibile. 53 Nel merito, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che, per quanto riguarda l’asserita natura «meno complessa» della seconda e della terza sessione delle prove scritte, i ricorrenti si limitano a sostenere che lo scenario delle prove era in ogni caso noto, e che il Tribunale ha erroneamente considerato, al punto 114 della sentenza impugnata, che il tempo di cui disponevano i candidati per prepararsi a tale scenario fosse irrilevante. 54 Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che i ricorrenti hanno omesso di esporre sotto quale profilo il punto 113 della sentenza impugnata – nell’ambito del quale il Tribunale si è pronunciato relativamente alle due prove scritte costituite dallo studio di un caso e dalla prova scritta nel settore interessato – sarebbe viziato da un errore di diritto. – Giudizio della Corte 55 Per quanto riguarda l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], come riassunta al punto 52 della presente sentenza, è giocoforza constatare che i ricorrenti non rimettono in discussione la valutazione dei fatti effettuata dal Tribunale, la quale non costituisce, salvo il caso del loro snaturamento, una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al sindacato della Corte (v., in tal senso, sentenza del 3 luglio 2025, Glonatech/REA, C‑114/24 P, EU:C:2025:520, punto 107 e giurisprudenza citata).

Infatti, asserendo che il Tribunale ha erroneamente considerato che il tempo di preparazione supplementare di cui hanno disposto i candidati che avevano partecipato alla prova svoltasi in occasione della seconda sessione delle prove scritte il 10 novembre 2021 non poteva comportare una violazione del principio della parità di trattamento, per il solo motivo che la commissione giudicatrice non aveva inteso limitare tale tempo di preparazione, i ricorrenti deducono, in realtà, un errore di diritto che vizia il ragionamento del Tribunale.

Ne consegue che detta eccezione di irricevibilità dev’essere respinta. 56 Nel merito si deve rilevare che al punto 114 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato che la circostanza secondo la quale i candidati che avevano partecipato, segnatamente, alla seconda sessione delle prove scritte avevano avuto un lasso di tempo maggiore per familiarizzare con lo scenario della prova scritta nel settore interessato non consentiva di ritenere che essi avessero goduto di un vantaggio significativo rispetto ai candidati che avevano partecipato solo alla prima sessione, dal momento che nessun elemento permetteva di ritenere che la commissione giudicatrice avesse inteso limitare il tempo di cui i candidati disponevano per familiarizzare con tale scenario. 57 Orbene, escludendo l’esistenza di un vantaggio significativo a favore dei candidati che avevano partecipato alla seconda sessione delle prove scritte e, pertanto, constatando implicitamente lo stesso grado di difficoltà di tali prove per tutti i candidati, per il solo motivo che la commissione giudicatrice non aveva avuto l’intenzione di limitare il tempo di cui disponevano i candidati del concorso generale in questione al fine di familiarizzare con detto scenario, il Tribunale ha commesso un errore di diritto. 58 Infatti, esso avrebbe dovuto esaminare se il tempo supplementare di cui avevano beneficiato i candidati che avevano preso parte alla seconda sessione per familiarizzare con lo scenario della prova scritta fosse oggettivamente, ossia indipendentemente dall’intenzione della commissione giudicatrice, tale da conferire loro un vantaggio significativo rispetto ai candidati che avevano partecipato solo alla prima sessione di tali prove, con il corollario di un rischio di diseguaglianza di opportunità che andava oltre quello inerente, in linea di principio, a qualsiasi concorso. 59 Come dichiarato dal Tribunale al punto 111 della sentenza impugnata, senza che ciò sia rimesso in discussione dai ricorrenti, soltanto i candidati che non hanno partecipato alla seconda sessione delle prove scritte dispongono di un interesse a sostenere che tale sessione presentava un grado di difficoltà inferiore a quello della prima sessione.

Tale constatazione è del resto corroborata dal punto precedente della presente sentenza.

Pertanto, solo tali candidati possono essere ammessi a dedurre un errore di diritto commesso dal Tribunale a tale riguardo. 60 Sebbene i candidati interessati siano, nel caso di specie, UN, US e UT, occorre tuttavia ricordare che, come menzionato al punto 12 della presente sentenza, UT non è stato iscritto nell’elenco di riserva del grado AD 7 per il motivo che non aveva ottenuto i punteggi minimi richiesti nelle prove del centro di valutazione. 61 Dal momento che l’asserita disparità di trattamento nel caso di specie verte su un vantaggio indebitamente conferito ai candidati che hanno ottenuto i punteggi minimi richiesti e che hanno partecipato alla seconda sessione delle prove scritte, rispetto a quelli che hanno parimenti ottenuto tali punteggi, ma che non hanno preso parte a tale seconda sessione, detta disparità non può avere un effetto sfavorevole nei confronti di un candidato come UT, che non ha ottenuto tali punteggi minimi. 62 Ne consegue che UT non dimostra un interesse personale a invocare una siffatta disparità di trattamento. 63 Di conseguenza, senza che sia necessario esaminare la censura relativa all’asserito errore di diritto commesso dal Tribunale al punto 113 della sentenza impugnata, occorre accogliere la seconda parte del primo motivo di impugnazione per quanto riguarda UN e US, e respingerla per quanto concerne gli altri ricorrenti.

Sulla terza parte del primo motivo – Argomenti delle parti 64 Con la terza parte del loro primo motivo, riguardante i punti da 119 a 122 della sentenza impugnata, i ricorrenti, in particolare UT, sostengono che la loro censura sollevata in primo grado, secondo cui l’organizzazione di una terza sessione di prove scritte ha violato il principio della parità di trattamento, avrebbe dovuto essere valutata alla luce della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 27 ottobre 1976, Prais/Consiglio (130/75, EU:C:1976:142), che richiede che le prove si svolgano lo stesso giorno, al fine di garantire che i candidati siano posti nelle stesse condizioni.

Orbene, ciò non si sarebbe verificato nel caso di specie, poiché taluni candidati hanno partecipato alle prove scritte in tre occasioni, e in date diverse. 65 Contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale al punto 120 della sentenza impugnata, i ricorrenti ritengono che tutti i candidati, sebbene per ragioni diverse, siano stati svantaggiati da questa forma organizzativa del concorso. 66 A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] osserva, da un lato, che la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 27 ottobre 1976, Prais/Consiglio (130/75, EU:C:1976:142), non è pertinente nel caso di specie, dato che la causa all’origine di tale sentenza riguardava la situazione di una candidata che aveva chiesto di partecipare alle prove scritte in una data diversa per ragioni personali.

Per contro, nel caso di specie, la commissione giudicatrice sarebbe stata tenuta a porre rimedio ai problemi tecnici incontrati da un gran numero di candidati durante le prove scritte. 67 Dall’altro lato, essa sostiene che, in assenza di qualsiasi precisazione relativamente ai ricorrenti che avrebbero potuto essere svantaggiati dall’organizzazione della terza sessione delle prove scritte, che non sarebbe stata fornita né nell’ambito del ricorso in primo grado né nell’ambito della presente impugnazione, l’argomento dei ricorrenti secondo cui taluni candidati avrebbero beneficiato di un vantaggio significativo sarebbe manifestamente infondato. – Giudizio della Corte 68 Ai punti da 119 a 122 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato e respinto la censura dei ricorrenti constatando che il fatto che, a differenza dei candidati che avevano partecipato alla seconda sessione delle prove scritte, quelli che avevano preso parte alla terza sessione di tali prove abbiano avuto la possibilità di partecipare o allo studio di un caso o alla prova scritta nel settore interessato, o a entrambe le prove, non è contrario al principio della parità di trattamento. 69 Sebbene da tali punti della sentenza impugnata non risulti che i ricorrenti abbiano dedotto in primo grado che, organizzando le prove scritte tre volte anziché organizzarle lo stesso giorno, la commissione giudicatrice aveva violato il principio della parità di trattamento, ciò non toglie che la [OSCURATO:PERSONA] non ha eccepito l’irricevibilità della terza parte del primo motivo. 70 Pertanto, nel caso di specie e in ogni caso, occorre esaminare nel merito tale terza parte. 71 In proposito, se è vero che, secondo la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 27 ottobre 1976, Prais/Consiglio (130/75, EU:C:1976:142, punti 13 e 14), il principio della parità di trattamento implica che le prove si svolgano alle stesse condizioni per tutti i candidati e che, per quanto riguarda le prove scritte, la necessità di confrontare le prestazioni dei candidati imponga che tali prove siano le stesse per tutti, ove la circostanza che la data delle prove scritte sia la stessa per tutti i candidati riveste un’importanza particolare, resta il fatto che, qualora irregolarità o errori incidano sullo svolgimento di un concorso, essi possono giustificare la ripetizione delle prove (v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 1983, Detti/Corte di giustizia, 144/82, EU:C:1983:211, punto 29). 72 Come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 85 delle sue conclusioni, sebbene lo svolgimento simultaneo delle prove scritte costituisca, in genere, il mezzo più adeguato per garantire condizioni uniformi per tutti i candidati, tale logica non può tuttavia ergersi a regola assoluta.

Infatti, un’interpretazione contraria osterebbe all’adozione di misure correttive a seguito di disguidi, in particolare di ordine tecnico, e all’organizzazione di nuove prove a favore di taluni candidati, qualora la decisione di escludere tali candidati da un concorso sia stata annullata dai giudici dell’Unione. 73 Di conseguenza, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, il principio della parità di trattamento non esige che tutte le prove scritte si svolgano necessariamente lo stesso giorno.

Come già rilevato al punto 31 della presente sentenza, le istituzioni dell’Unione dispongono di un ampio potere discrezionale al fine di attuare misure volte a rimediare a irregolarità che hanno inciso sullo svolgimento di un concorso, quali nuove prove scritte a favore dei candidati che sono stati pregiudicati da irregolarità durante le prove scritte iniziali, purché siano garantiti il rispetto del principio della parità di trattamento tra tutti i candidati e l’obiettività della scelta operata dalla commissione giudicatrice tra di essi. 74 Orbene, in assenza di argomenti specifici diretti a dimostrare che tutti i ricorrenti sarebbero stati svantaggiati dall’organizzazione della terza sessione delle prove scritte, non risulta che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel considerare, al punto 119 della sentenza impugnata, che la circostanza secondo cui i candidati che avevano partecipato a questa terza sessione abbiano avuto la possibilità di prendere parte o allo studio di un caso, o alla prova scritta nel settore interessato, oppure a entrambe queste prove, non era contraria al principio della parità di trattamento. 75 Ne consegue che la terza parte di tale motivo dev’essere respinta in quanto infondata.

Sul secondo motivo Argomenti delle parti 76 Con il loro secondo motivo, riguardante i punti 149, 206 e 207 della sentenza impugnata, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando irricevibile, al punto 207 della sentenza impugnata, il loro motivo vertente sulla violazione del bando di concorso, in quanto esso avrebbe applicato con rigore eccessivo il principio della concordanza tra il reclamo amministrativo e il ricorso contenzioso, violando così il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 77 A tale riguardo, essi sottolineano che, secondo la giurisprudenza della Corte, la regola di concordanza è giustificata dalla finalità stessa del procedimento precontenzioso, il quale è volto a permettere all’amministrazione di rivedere la sua decisione e, se del caso, pervenire a una risoluzione extragiudiziale delle controversie sorte tra i funzionari o gli agenti e l’amministrazione, qualificata come «composizione amichevole».

A tal fine, sarebbe certamente necessario che l’APN possa conoscere, in modo sufficientemente preciso, le censure formulate dall’interessato nei confronti della decisione contestata.

Tuttavia, ciò non toglie che la composizione amichevole sarebbe di gran lunga agevolata dall’assenza di un formalismo giuridico eccessivo in occasione del procedimento precontenzioso. 78 Secondo i ricorrenti, occorrerebbe accogliere, in generale, l’approccio elaborato ai punti da 109 a 122 della sentenza del 1º luglio 2010, Mandt/Parlamento (F‑45/07, EU:F:2010:72), secondo cui il principio di concordanza tra il reclamo amministrativo e il ricorso contenzioso può trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui il ricorso contenzioso modifichi o l’oggetto del reclamo o la relativa causa, dovendo tale nozione di «causa» essere intesa in senso lato. 79 Nel caso di specie, l’errore di diritto commesso dal Tribunale nell’ambito dell’interpretazione del principio di concordanza sarebbe ancora più manifesto in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe risposto al reclamo che i ricorrenti hanno presentato a tale istituzione. 80 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che i ricorrenti contestano, in sostanza, l’obbligo stesso di esporre le censure nell’ambito di un reclamo amministrativo ai sensi dell’articolo 90 dello Statuto.

Orbene, a suo avviso, poiché i candidati a una procedura di concorso sono persone «cui si applica [lo] statuto», ai sensi degli articoli 90 e 91 di quest’ultimo, essi erano tenuti ad indicare, nell’ambito di tale reclamo, le censure che sono state successivamente oggetto del quinto motivo dedotto dinanzi al Tribunale, pena l’irricevibilità di tale motivo. 81 Per quanto riguarda il riferimento alla sentenza del 1º luglio 2010, Mandt/Parlamento (F‑45/07, EU:F:2010:72), la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale, statuendo in qualità di giudice di secondo grado in materia di funzione pubblica, abbia già respinto l’interpretazione accolta dal Tribunale della funzione pubblica, dopo averla considerata erronea ai punti da 70 a 80 della sentenza del 25 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/Moschonaki (T‑476/11 P, EU:T:2013:557). 82 Per quanto attiene al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che esso non possa giustificare un’interpretazione estensiva delle condizioni di ricevibilità previste da altre disposizioni del diritto primario quali, nel caso di specie, l’articolo 270 TFUE.

Essa aggiunge che l’argomento dei ricorrenti secondo cui, in caso di rigetto implicito di un reclamo, quest’ultimo non potrebbe validamente adempiere la sua funzione di favorire una composizione amichevole della controversia tra l’agente e l’istituzione è parimenti privo di fondamento.

Infatti, la natura della risposta al reclamo, sia essa esplicita o implicita, sarebbe priva di qualsiasi rilevanza rispetto alla possibilità di giungere a una siffatta composizione amichevole. 83 In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale non abbia «allargato arbitrariamente l’interpretazione della regola della concordanza, includendovi anche il caso della mancata risposta al reclamo, prima dell’introduzione del ricorso contenzioso», poiché sarebbe pacifico che l’APN, nel caso di specie, ha risposto esplicitamente al reclamo dei ricorrenti.

Giudizio della Corte 84 Occorre ricordare che, quando l’interessato presenta un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, invece di adire direttamente il Tribunale, egli è tenuto a rispettare tutti i vincoli procedurali connessi al rimedio del reclamo preventivo da lui scelto (v., in tal senso, sentenza del 7 maggio 1986, Rihoux e a./[OSCURATO:PERSONA], 52/85, EU:C:1986:199, punto 11). 85 Poiché il procedimento precontenzioso, ai sensi dell’articolo 91 dello Statuto, ha lo scopo di consentire una composizione amichevole delle controversie tra i funzionari o gli agenti e l’amministrazione, tale obiettivo può essere raggiunto solo a condizione che l’APN sia in grado di conoscere, in modo sufficientemente preciso, le critiche mosse dagli interessati nei confronti della decisione contestata (v., in tal senso, sentenze del 7 maggio 1986, Rihoux e a./[OSCURATO:PERSONA], 52/85, EU:C:1986:199, punto 12, nonché del 14 marzo 1989, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento, 133/88, EU:C:1989:124, punto 9). 86 Nei ricorsi proposti sul fondamento dell’articolo 270 TFUE, le conclusioni presentate dinanzi al Tribunale possono avere solo lo stesso oggetto di quelle formulate nel reclamo e possono contenere soltanto censure basate sulla stessa causa di quelle esposte nel reclamo.

Tali censure possono essere sviluppate dinanzi alla Corte mediante la deduzione di motivi e argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo, vi si ricolleghino tuttavia strettamente (v., in tal senso, sentenza del 14 marzo 1989, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento, 133/88, EU:T:1989:124, punto 10 e giurisprudenza citata). 87 Se non si esigesse una concordanza tra il reclamo amministrativo e il ricorso contenzioso, agli interessati che hanno presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto contro una decisione di una commissione giudicatrice di concorso sarebbero conferiti diritti superiori a quelli riconosciuti agli interessati che hanno scelto di adire direttamente il Tribunale con un ricorso avverso una siffatta decisione (v., in tal senso, sentenza del 7 maggio 1986, Rihoux e a./[OSCURATO:PERSONA], 52/85, EU:C:1986:199, punto 11). 88 È vero che, a causa del carattere informale del procedimento precontenzioso e del fatto che gli interessati agiscono, in generale, in tale fase, senza l’assistenza di un avvocato, l’amministrazione non deve interpretare i reclami in modo restrittivo, ma, al contrario, deve esaminarli con spirito di apertura (v., in tal senso, sentenza del 14 marzo 1989, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento, 133/88, EU:C:1989:124, punto 11). 89 Tuttavia, al punto 206 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che il reclamo dei ricorrenti non conteneva alcuna censura relativa alla valutazione della capacità dei candidati di gestire un gruppo di lavoro per i candidati alle funzioni di amministratore di grado AD 7 né alcuna censura che presentasse uno stretto collegamento con il quinto motivo dedotto dinanzi al Tribunale, vertente sul fatto che tale capacità sarebbe stata erroneamente valutata per i candidati alle funzioni di amministratore di grado AD

7. 90 Pertanto, esso non ha commesso alcun errore di diritto quando ha dichiarato, al punto 207 della sentenza impugnata, che il principio di concordanza tra il reclamo amministrativo e il ricorso contenzioso non può essere considerato rispettato. 91 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 103 delle sue conclusioni, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia risposto al reclamo presentato dai ricorrenti dinanzi a tale istituzione è irrilevante al riguardo e non può modificare il tenore del principio di concordanza, in quanto tale assenza di risposta equivale a una decisione implicita di rigetto. 92 Il secondo motivo deve pertanto essere respinto in quanto infondato. 93 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l’impugnazione deve essere accolta nei confronti di tutti i ricorrenti, ad eccezione di UT, e la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata per quanto riguarda UJ, UL, UN, UP, US, UU e UV.

Sul ricorso dinanzi al Tribunale 94 Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale e può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo. 95 Nel caso di specie, alla luce in particolare della circostanza che il ricorso dei ricorrenti dinanzi al Tribunale è fondato su motivi che sono stati oggetto di un dibattito in contraddittorio dinanzi a quest’ultimo e il cui esame non richiede l’adozione di alcuna misura supplementare di organizzazione del procedimento né di istruzione del fascicolo, la Corte ritiene che tale ricorso, come proposto da [OSCURATO:PERSONA], UL, UN, UP, US, UU e UV, sia maturo per la decisione e che occorra statuire definitivamente su di esso (v., per analogia, sentenza del 12 marzo 2026, VP/Cedefop, C‑209/24 P, EU:C:2026:186, punto 71). 96 Per quanto riguarda UJ, UL, UP, UU e UV, dai motivi esposti nell’ambito della prima parte del primo motivo e, in particolare, dai punti 36, 42 e 45 della presente sentenza, risulta che il primo argomento del secondo motivo dedotto dinanzi al Tribunale, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento a causa del fatto che la possibilità di partecipare nuovamente alle prove scritte è stata offerta a tutti i candidati, dev’essere accolto. 97 Di conseguenza, le decisioni del 5 maggio 2022 con le quali la commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/380/19 ha deciso di non iscrivere i nomi di tali ricorrenti nell’elenco di riserva per l’assunzione di amministratori di grado AD 7 nel settore della cooperazione internazionale e della gestione degli aiuti a paesi terzi, che formavano oggetto del ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale, devono essere annullate.

Lo stesso vale per le decisioni del 15 luglio 2022 con le quali la medesima commissione giudicatrice ha respinto le domande di UJ e di UL di riesaminare le decisioni del 5 maggio 2022 di non iscrivere i loro nomi in tale elenco di riserva. 98 Per quanto riguarda UN e US, come precisato al punto 7 della presente sentenza, le prove scritte del centro di valutazione, compresa la prova scritta nel settore interessato, si sono svolte, una prima volta, il 9 settembre 2021.

La seconda sessione delle prove scritte si è tenuta, come indicato al punto 9 della presente sentenza, il 10 novembre 2021, e ad essa UN e US hanno deciso di non partecipare.

Dal punto 113 della sentenza impugnata risulta che, durante questa seconda sessione, la prova scritta nel settore interessato si basava, in parte, sullo stesso scenario pubblicato sul sito Internet dell’EPSO prima della prima sessione delle prove scritte, cosicché tale scenario era noto in anticipo ai candidati. 99 Ne consegue che i candidati che hanno partecipato alla seconda sessione delle prove scritte hanno beneficiato, rispetto a UN e a US, di un lasso di tempo supplementare di oltre due mesi per familiarizzare con lo stesso scenario pubblicato in anticipo. 100 Tale tempo di preparazione significativamente maggiore per lo stesso scenario, associato necessariamente a una certa conoscenza, acquisita in occasione della prima sessione, delle modalità secondo le quali tale scenario poteva essere sfruttato, è tale da generare, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 67 delle sue conclusioni, una differenza significativa per quanto riguarda le condizioni nelle quali, in particolare, i candidati di ciascuna delle prime due sessioni delle prove scritte hanno partecipato alla prova scritta nel settore interessato. 101 Orbene, una siffatta disparità di trattamento, in primo luogo, viola il principio della parità di trattamento che, come ricordato al punto 32 della presente sentenza, richiede che tutti i candidati a un concorso siano sottoposti a prove equivalenti secondo modalità equivalenti, di modo che tali prove abbiano sostanzialmente lo stesso grado di difficoltà per tutti i candidati, e, in secondo luogo, è tale da viziare il risultato del concorso, poiché la commissione giudicatrice di tale concorso non ha adottato alcuna misura volta a limitare il rischio di diseguaglianza di opportunità tra, da un lato, i candidati che hanno partecipato solo alla prima sessione della prova scritta nel settore interessato e, dall’altro, quelli che hanno preso parte anche alla seconda sessione di tale prova. 102 A tale riguardo occorre rilevare, al pari dell’avvocato generale al paragrafo 68 delle sue conclusioni, che una soluzione alternativa meno restrittiva, idonea a porre rimedio a tale situazione, sarebbe potuta consistere, in particolare, nel pubblicare un nuovo scenario che presentasse un grado di difficoltà equivalente. 103 Peraltro, occorre ricordare che la Corte ha dichiarato che, qualora non vi sia perfetta equivalenza tra prove di concorso organizzate in due siti diversi, non è escluso che la commissione giudicatrice possa ricorrere a un meccanismo di compensazione mediante l’applicazione di un fattore di correzione in sede di valutazione delle prove, purché tale compensazione si basi su criteri oggettivi idonei a ristabilire l’uguaglianza tra i candidati (v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 1983, Detti/Corte di giustizia, 144/82, EU:C:1983:211, punti 29 e 30). 104 Ne consegue che le decisioni del 5 maggio 2022, con le quali la commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/380/19 ha deciso di non iscrivere i nomi di UN e di US nell’elenco di riserva per l’assunzione di amministratori di grado AD 7 nel settore della cooperazione internazionale e della gestione degli aiuti a paesi terzi, sono viziate da illegittimità. 105 Occorre di conseguenza dichiarare fondato il secondo argomento dedotto dai ricorrenti dinanzi al Tribunale a sostegno del loro secondo motivo e annullare le decisioni del 5 maggio 2022, conformemente alle conclusioni presentate in tal senso dinanzi al Tribunale.

Sulle spese 106 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese. 107 A termini dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento di procedura, reso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 108 Nel caso di specie, poiché la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente, per quanto riguarda UJ, UL, UN, UP, US, UU e UV, nell’ambito sia del procedimento di primo grado che del procedimento d’impugnazione, e tali ricorrenti ne hanno fatto domanda, la [OSCURATO:PERSONA] dev’essere condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, della totalità di quelle sostenute da UJ, UL, UN, UP, US, UU e UV, relative a questi due procedimenti. 109 Poiché UT è rimasto soccombente e la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, UT dev’essere condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito sia del procedimento di primo grado che del procedimento di impugnazione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara e statuisce: 1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 10 luglio 2024, UJ e a./[OSCURATO:PERSONA] (T ‑ 120/23, EU:T:2024:464), è annullata per quanto riguarda UJ, UL, UN, UP, US, UU e UV. 2) L’impugnazione è respinta per quanto riguarda UT. 3) Le decisioni del 5 maggio 2022, con le quali la commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/380/19 ha deciso di non iscrivere i nomi di UJ, di UL, di UN, di UP, di US, di UU e di UV nell’elenco di riserva per l’assunzione di amministratori di grado AD 7 nel settore della cooperazione internazionale e della gestione degli aiuti a paesi terzi, nonché le decisioni del 15 luglio 2022, con le quali la medesima commissione giudicatrice ha respinto le domande di UJ e di UL di riesaminare le decisioni del 5 maggio 2022 di non iscrivere i loro nomi in tale elenco, sono annullate. 4) [OSCURATO:PERSONA] europea si fa carico, oltre che delle proprie spese, della totalità di quelle sostenute da UJ, UL, UN, UP, US, UU e UV nell’ambito sia del procedimento di primo grado che del procedimento di impugnazione. 5) UT si fa carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea nell’ambito sia del procedimento di primo grado che del procedimento di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 giugno 2026.

Il cancelliere Il presidente di sezione facente funzione

A. [OSCURATO:PERSONA]

S. [OSCURATO:PERSONA]

* Lingua processuale: l’italiano.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 25 giugno 2026 ( * ) « Impugnazione – Funzione pubblica – Concorso generale EPSO/AD/380/19 – Concorsi per l’assunzione di amministratori nel settore della cooperazione internazionale e della gestione degli aiuti a paesi terzi – Ripetizione delle prove scritte – Decisione di non iscrivere i nomi dei ricorrenti nell’elenco di riserva – Principio della parità di trattamento – Principio della concordanza tra reclamo amministrativo e ricorso contenzioso – Ricorso di annullamento » Nella causa C‑623/24 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 20 settembre 2024, UJ, UL, UN, UP, US, UT, UU, UV, rappresentati da M. Velardo, avocate, ricorrenti, procedimento in cui le altre parti sono: UM, UO, UQ, UR, UW, ricorrenti in primo grado, [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da G. Gattinara e G. Niddam, in qualità di agenti, convenuta in primo grado, LA CORTE (Ottava Sezione), composta da S. [OSCURATO:PERSONA], facente funzione di presidente dell’Ottava Sezione, N. [OSCURATO:PERSONA] e N. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici, avvocato generale: N. Emiliou cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 gennaio 2026, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la loro impugnazione, UJ, UL, UN, UP, US, UT, UU e UV (in prosieguo, congiuntamente: i «ricorrenti») chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 10 luglio 2024, UJ e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑120/23; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2024:464), con la quale quest’ultimo ha respinto il loro ricorso diretto all’annullamento delle decisioni del 5 maggio 2022 con le quali la commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/380/19 ha deciso di non iscrivere i loro nomi nell’elenco di riserva per l’assunzione di amministratori di grado AD 7 nel settore della cooperazione internazionale e della gestione degli aiuti a paesi terzi. Contesto normativo 2 L’articolo 27, primo comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») così recita: «Le assunzioni debbono assicurare all’istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, efficienza e integrità, assunti su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri dell’Unione [europea]. (…)». 3 L’articolo 90 di tale Statuto prevede quanto segue: «1.      Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare all’autorità che ha il potere di nomina [(in prosieguo l’«APN»)] una domanda che l’inviti a prendere a suo riguardo una decisione. L’autorità notifica la propria decisione debitamente motivata all’interessato nel termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione della domanda. Alla scadenza di tale termine, la mancanza di risposta alla domanda va considerata come decisione implicita di rigetto, che può formare oggetto di reclamo ai sensi del paragrafo 2. 2.      Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare all’[APN] un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio, sia che l’autorità abbia preso una decisione, sia che essa non abbia preso una misura imposta dallo statuto. (…) (…)». 4 L’articolo 91 di detto Statuto così dispone: «1.      La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a dirimere ogni controversia tra l’Unione e una delle persone indicate nel presente statuto circa la legalità di un atto che rechi pregiudizio a detta persona ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2. Nelle controversie di carattere pecuniario la Corte di giustizia ha una competenza anche di merito. 2.      Un ricorso davanti alla Corte di giustizia è ricevibile soltanto se: –        l’[APN] ha ricevuto un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, nel termine ivi previsto, –        tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto. (…)». Fatti 5 Il 5 dicembre 2019 l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il bando di concorso generale per titoli ed esami EPSO/AD/380/19, avente ad oggetto l’assunzione di amministratori (AD 7/AD 9) nel settore della cooperazione internazionale e della gestione degli aiuti a paesi terzi (GU 2019, C 409 A, pag. 1), in vista della costituzione di due elenchi di riserva, per amministratori di grado AD 7, da un lato, e di grado AD 9, dall’altro. 6 I ricorrenti hanno partecipato al suddetto concorso e, dopo aver superato i test del tipo «questionario a scelta multipla» e la selezione per titoli ( [OSCURATO:PERSONA] ), hanno preso parte alle prove del centro di valutazione ( Assessment center ). 7 Le prove scritte del centro di valutazione, vale a dire lo studio di un caso e la prova scritta nel settore interessato, hanno avuto luogo, una prima volta, il 9 settembre 2021. 8 Con lettera del 4 ottobre 2021 l’EPSO ha comunicato ai candidati che, a causa dei problemi tecnici verificatisi in occasione della prima sessione delle prove scritte, si era deciso di offrire a tutti i candidati che avevano partecipato alle prove scritte del 9 settembre 2021 due opzioni, ossia conservare i risultati delle prove scritte della prima sessione, oppure partecipare a una seconda sessione rinunciando ai risultati delle prove iniziali. 9 La seconda sessione delle prove scritte si è svolta il 10 novembre 2021. UJ, UL, UP, UU e UV hanno scelto di partecipare a questa seconda sessione, mentre UN, US e UT non vi hanno preso parte. 10 Dopo la seconda sessione delle prove scritte, la commissione giudicatrice ha permesso a otto candidati che avevano partecipato a tale sessione di prendere nuovamente parte o allo studio di un caso o alla prova scritta nel settore interessato, o a entrambe queste prove, a causa delle difficoltà tecniche incontrate da tali candidati durante detta sessione. La commissione ha consentito segnatamente a UJ, che aveva segnalato all’EPSO, il 10 novembre 2021, di non aver potuto collegarsi nel tempo assegnato in occasione delle prove della seconda sessione, di partecipare nuovamente alle due prove in questione. 11 La terza sessione delle prove scritte si è svolta il 10 dicembre 2021. UJ ha scelto di partecipare a questa terza sessione e ha sostenuto le due prove di cui trattasi. 12 Il 5 maggio 2022 l’EPSO ha notificato individualmente, a ciascun ricorrente, la decisione della commissione giudicatrice di non iscrivere il suo nome nell’elenco di riserva per il grado AD 7, in sostanza a motivo del fatto che l’interessato non rientrava tra i candidati che avevano ottenuto i punteggi più elevati nelle prove del centro di valutazione. Inoltre, per quanto riguarda UT, la commissione giudicatrice ha ritenuto che tale candidato non avesse ottenuto i punteggi minimi richiesti in occasione di tali prove. 13 Con decisioni del 15 luglio 2022 inviate a UJ e a UL, la commissione giudicatrice ha respinto le loro domande di riesame delle decisioni di non iscrivere i loro nomi nell’elenco di riserva. 14 Il 5 agosto 2022 i ricorrenti hanno presentato, congiuntamente, un reclamo, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, avverso le decisioni di non iscrivere i loro nomi nell’elenco di riserva nonché, per quanto riguarda UJ e UL, avverso le decisioni di rigetto della loro domanda di riesame. 15 Il 13 marzo 2023 l’APN ha inviato a ciascun ricorrente una decisione individuale di rigetto del reclamo menzionato al punto precedente della presente sentenza. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 16 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 marzo 2023, i ricorrenti hanno proposto un ricorso diretto all’annullamento delle decisioni del 5 maggio 2022 con le quali la commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/380/19 aveva deciso di non iscrivere i loro nomi nell’elenco di riserva per l’assunzione di amministratori di grado AD 7 nel settore della cooperazione internazionale e della gestione degli aiuti a paesi terzi. Essi hanno altresì chiesto l’annullamento delle decisioni del 15 luglio 2022 recanti rigetto delle domande di UJ e di UL di riesaminare le decisioni di non iscrivere i loro nomi nell’elenco di riserva. 17 Il Tribunale ha respinto il ricorso nella sua interezza. Conclusioni delle parti 18 Con la loro impugnazione, i ricorrenti chiedono che la Corte voglia: –        annullare la sentenza impugnata; –        accogliere i ricorsi di primo e secondo grado, e –        condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 19 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: –         respingere l’impugnazione e –        condannare i ricorrenti alle spese. Sull’impugnazione 20 A sostegno della loro impugnazione, i ricorrenti deducono due motivi, il primo vertente su una violazione del principio della parità di trattamento e il secondo su un errore di diritto nell’interpretazione del principio della concordanza tra il reclamo amministrativo e il ricorso contenzioso. Ad abundantiam , essi deducono una violazione del bando di concorso per quanto concerne la valutazione delle competenze dei candidati. Sul primo motivo Sulla prima parte del primo motivo – Argomenti delle parti 21 Con la prima parte del loro primo motivo, riguardante i punti da 103 a 109 della sentenza impugnata, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione del principio della parità di trattamento, come applicato in materia di concorsi, in quanto si è astenuto dal constatare una violazione di tale principio sebbene la commissione giudicatrice non avesse adottato tutte le misure necessarie al fine di limitare il rischio di una diseguaglianza di opportunità a quello inerente, di norma, a qualsiasi esame. 22 A tale riguardo, essi rilevano che, tra i candidati al grado AD 7 che hanno proposto la presente impugnazione, solo cinque di essi avrebbero partecipato alle prove scritte una seconda volta, mentre solo una candidata vi avrebbe preso parte una terza volta, mentre altri tre candidati avrebbero conservato il risultato ottenuto durante la prima sessione di tali prove. 23 I ricorrenti affermano che lo stesso Tribunale ha avallato, ai punti 107 e 108 della sentenza impugnata, una misura comportante il medesimo trattamento nei confronti di candidati che si trovavano in situazioni diverse, a seconda che essi avessero partecipato alle prove scritte una sola volta, due volte, o addirittura tre volte, in assenza di qualsiasi giustificazione oggettiva. Infatti, dai punti 107 e 108 della sentenza impugnata risulterebbe che i candidati non si trovavano tutti nella stessa situazione e che alcuni di essi, che non avevano incontrato alcun problema tecnico o soltanto problemi di carattere minore privi di un impatto decisivo sul loro risultato durante le prove scritte, sono stati comunque ammessi a partecipare di nuovo a queste ultime. 24 In sostanza, i ricorrenti sostengono che il principio della parità di trattamento è stato violato in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe limitato il rischio che candidati che non avevano incontrato alcun problema, ma che erano semplicemente insoddisfatti della loro prestazione durante la prova, partecipassero alla seconda e alla terza sessione delle prove scritte. A tale proposito essi sottolineano che non sarebbe stata effettuata alcuna verifica individuale, caso per caso, circa la gravità e l’effettività dei problemi riscontrati. Ne conseguirebbe che situazioni diverse sarebbero state oggetto di un medesimo trattamento, senza che quest’ultimo fosse oggettivamente giustificato né dallo scopo della procedura di concorso, consistente nel selezionare i candidati più adatti alle funzioni da svolgere, né dall’articolo 27, primo comma, dello Statuto, ai sensi del quale «[l]e assunzioni debbono assicurare all’istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, efficienza e integrità (…)». 25 [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in via preliminare, che soltanto la mancata riduzione, entro limiti ragionevoli, del rischio di disparità di trattamento per quanto riguarda le opportunità offerte ai candidati può comportare una violazione del principio della parità di trattamento in materia di concorsi. A tale proposito, essa ricorda che le commissioni giudicatrici di concorso dispongono di un ampio potere discrezionale sia per quanto riguarda l’organizzazione, il contenuto e i metodi delle prove, che per la valutazione delle stesse, nonché, qualora necessario, per quanto concerne l’opportunità di adottare una misura correttiva. 26 [OSCURATO:PERSONA] indica, anzitutto, che, al punto 108 della sentenza impugnata, il Tribunale, con una constatazione di fatto che esula dal controllo della Corte nell’ambito dell’impugnazione, ha ritenuto che, considerata l’entità e la diversità dei problemi tecnici incontrati, la ripetizione delle prove scritte, offerta a tutti i candidati, costituisse una misura «difficilmente evitabile» e conforme ad un obiettivo legittimo di interesse generale. Orbene, ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti non espongono alcun argomento che consenta, da un lato, di comprendere in che modo la scelta lasciata ai candidati di partecipare alla seconda sessione delle prove scritte sarebbe stata tale da svantaggiarli individualmente e, dall’altro, di dimostrare che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nell’ambito dell’interpretazione del principio della parità di trattamento. 27 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, a causa del carattere diffuso ed eterogeneo delle difficoltà tecniche riscontrate, sarebbe stato impossibile determinarne la portata e le conseguenze precise su ciascun candidato preso singolarmente. Essa aggiunge che, anche supponendo che taluni candidati non abbiano subito inconvenienti e abbiano comunque scelto di partecipare alla seconda sessione delle prove scritte, questa scelta avrebbe avuto l’unica conseguenza di rimetterli in una situazione di competizione con gli altri candidati che avevano invece incontrato tali inconvenienti nel corso della prima sessione. In tale ipotesi, sia nella prima sia nella seconda sessione delle prove scritte, i candidati avrebbero partecipato alle prove alle stesse condizioni, ossia trovandosi in competizione con altri candidati anch’essi ammessi dalla commissione giudicatrice a partecipare a tali prove. Non ne deriverebbe, pertanto, alcuna disparità nelle opportunità offerte ai candidati. 28 Infine, per quanto concerne la terza sessione delle prove scritte, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le segnalazioni all’EPSO dei candidati che avevano chiesto la ripetizione delle prove scritte sono state oggetto di un’apposita verifica da parte della commissione giudicatrice e dell’EPSO. Pertanto, l’argomento dei ricorrenti secondo cui la differenza di trattamento di cui trattasi discenderebbe da una pretesa assenza di accertamento dei problemi tecnici riscontrati sarebbe manifestamente infondato. – Giudizio della Corte 29 La prima parte del primo motivo solleva la questione se la seconda possibilità di partecipare alle prove scritte offerta dalla [OSCURATO:PERSONA] a tutti i candidati che avevano preso parte alle stesse, indipendentemente dal fatto che essi avessero o meno incontrato problemi tecnici durante tali prove, sia tale da costituire una violazione del principio della parità di trattamento. 30 Occorre ricordare, in primo luogo, che tale principio, quale sancito dall’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, il quale impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato. Una differenza di trattamento è giustificata se si fonda su un criterio obiettivo e ragionevole, vale a dire qualora essa sia rapportata a un legittimo scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi e tale differenza sia proporzionata allo scopo perseguito dal trattamento di cui trattasi (sentenza del 30 novembre 2023, MG/BEI, C‑173/22 P, EU:C:2023:932, punto 45 e giurisprudenza citata). 31 In secondo luogo, è certamente vero che la commissione giudicatrice di concorso dispone di un ampio potere discrezionale quanto alle modalità e al contenuto dettagliato delle prove previste nell’ambito del concorso, a condizione che siano garantite la parità di trattamento dei candidati e l’imparzialità della selezione effettuata tra questi ultimi dalla commissione giudicatrice (v., in tal senso, sentenza del 24 marzo 1988, Goossens e a./[OSCURATO:PERSONA] (228/86, EU:C:1988:172, punto 14). Con questa stessa riserva, le istituzioni dell’Unione dispongono altresì di un ampio potere discrezionale al fine di attuare misure volte a rimediare a irregolarità che hanno inciso sullo svolgimento di un concorso, quali nuove prove scritte a favore dei candidati che sono stati pregiudicati da irregolarità durante le prove scritte iniziali. 32 Ciò premesso, il principio della parità di trattamento esige che tutti i candidati ad un concorso siano sottoposti a prove equivalenti secondo modalità equivalenti, di modo che tali prove abbiano sostanzialmente lo stesso grado di difficoltà per tutti i candidati (v., in tal senso, sentenza del 24 marzo 1988, Goossens e a./[OSCURATO:PERSONA], 228/86, EU:C:1988:172, punti 14 e 15). Ne consegue che la commissione giudicatrice è tenuta a limitare il rischio di una diseguaglianza di opportunità a quello inerente, di norma, a qualsiasi esame (v., in tal senso, sentenza dell’8 marzo 1988, Sergio e a./[OSCURATO:PERSONA], 64/86, da 71/86 a 73/86 e 78/86, EU:C:1988:119, punto 27). Un requisito di questo tipo si impone anche quando la commissione giudicatrice di concorso si trova di fronte a irregolarità o a errori intervenuti nello svolgimento di un concorso generale ed è tenuta a porvi rimedio. 33 A tale proposito, il Tribunale ha constatato, al punto 107 della sentenza impugnata, che, nel caso di specie, tenuto conto dell’entità dei problemi tecnici e del numero molto elevato di candidati interessati, la commissione giudicatrice non aveva violato il principio della parità di trattamento offrendo a tutti i candidati che avevano partecipato alla prima sessione delle prove scritte la possibilità di partecipare a una nuova sessione, anche se non tutti i candidati avevano segnalato i problemi tecnici emersi durante tale sessione. Al punto 108 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che la disparità di trattamento derivante da tale soluzione era difficilmente evitabile, tenuto conto dell’entità e della diversità dei problemi tecnici incontrati. Esso ha inoltre considerato, al medesimo punto 108 della sentenza impugnata, che tale soluzione aveva il vantaggio di garantire, conformemente a un obiettivo legittimo di interesse generale, che tutti i candidati che avevano incontrato problemi o disagi potessero beneficiare di una nuova sessione, senza tuttavia trattare in modo deteriore i candidati che, soddisfatti dello svolgimento delle loro prove scritte, non avevano chiesto di ripeterle, rispetto a quelli, insoddisfatti delle condizioni in cui tali prove si erano svolte, che avevano scelto di partecipare a una nuova sessione. 34 Orbene, il fatto di offrire a tutti i candidati che avevano partecipato alla prima sessione delle prove scritte la possibilità di prendere parte a tali prove una seconda volta ha avuto come effetto che candidati che non avevano affatto avuto problemi tecnici in occasione delle prove scritte, o li avevano avuti in misura trascurabile, hanno avuto una seconda opportunità di partecipare a tali prove e, se del caso, di rimediare ad una prestazione insoddisfacente, rispetto ad altri candidati che avevano dovuto affrontare problemi tecnici gravi che non erano loro imputabili e che hanno seriamente compromesso la loro possibilità di superare dette prove. 35 Pertanto, questi ultimi hanno avuto a disposizione, in definitiva, una sola vera e propria possibilità di competere, mentre i primi hanno beneficiato del vantaggio di una seconda opportunità, accompagnata dalla facoltà di scegliere se partecipare nuovamente o meno alle prove scritte. 36 Ne consegue una disparità di trattamento tra i candidati che il Tribunale ha peraltro riconosciuto al punto 108 della sentenza impugnata, ma che ha considerato difficilmente evitabile. 37 Pertanto, occorre esaminare se tale differenza di trattamento possa essere giustificata da un obiettivo legittimo e se sia proporzionata all’obiettivo perseguito. 38 Se è pacifico che la misura di cui trattasi mira a rimediare alle irregolarità che hanno interessato la prima sessione delle prove scritte e persegue, a tale titolo, un obiettivo legittimo, resta il fatto che essa non può essere considerata proporzionata rispetto a tale obiettivo. 39 Infatti, come sottolineato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 47 e 49 delle sue conclusioni, dato che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto annullare la prima sessione e organizzare una nuova sessione aperta a tutti i candidati, evitando così di conferire a taluni candidati il vantaggio di beneficiare di una seconda opportunità, accompagnata dalla facoltà di scegliere di partecipare nuovamente o meno alle prove scritte, la soluzione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] ha ecceduto quanto necessario per raggiungere l’obiettivo consistente nel rimediare alle irregolarità risultanti da problemi tecnici sostanziali che hanno interessato la prima sessione delle prove scritte e nel ristabilire condizioni non falsate del concorso. Al contrario, tale soluzione ha avuto l’effetto di falsare tali condizioni creando una nuova disparità tra i candidati che si sono trovati di fronte a problemi tecnici gravi che non erano loro imputabili e quelli che non si sono trovati ad affrontare tali problemi, andando così oltre a quella il cui rischio è inerente, di norma, a qualsiasi concorso. 40 Ne consegue che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare, al punto 109 della sentenza impugnata, che la commissione giudicatrice non aveva violato il principio della parità di trattamento consentendo a tutti i candidati che avevano partecipato alla prima sessione delle prove scritte di partecipare a una seconda sessione. 41 Quanto agli argomenti dei ricorrenti vertenti sulla terza sessione delle prove scritte, essi devono essere respinti in quanto irrilevanti rispetto ai punti della sentenza impugnata oggetto della prima parte del primo motivo, i quali non riguardano tale sessione. 42 Peraltro, come risulta dalle considerazioni che precedono, la disparità di trattamento derivante dalla possibilità offerta a tutti i candidati di partecipare nuovamente alle prove scritte ha, quanto meno, in linea di principio, svantaggiato i candidati che erano stati gravemente pregiudicati dalle carenze tecniche e che, per questo, non disponevano realmente di nessun’altra scelta se non quella di partecipare nuovamente a tali prove. Per contro, per quanto riguarda i candidati che hanno scelto di non partecipare nuovamente alle prove scritte, è pacifico che, come rilevato dal Tribunale al punto 108 della sentenza impugnata, si può ragionevolmente presumere che essi fossero soddisfatti dello svolgimento di tali prove. Di conseguenza, non si può ritenere che tali candidati rientrino nella categoria dei candidati gravemente pregiudicati dalle carenze tecniche di cui trattasi. 43 Orbene, dalla giurisprudenza della Corte risulta che un funzionario o un agente non è legittimato ad agire nell’interesse della legge o delle istituzioni e può far valere, a fondamento di un ricorso, solo censure che lo riguardino personalmente (sentenza del 25 marzo 2021, Álvarez y Bejarano e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑517/19 P e C‑518/19 P, EU:C:2021:240, punto 91 e giurisprudenza citata). 44 Pertanto, i ricorrenti che hanno scelto di non partecipare alla seconda sessione delle prove scritte, ossia UN, US e UT, non possono, nel caso di specie, far valere un interesse personale a invocare un errore di diritto commesso dal Tribunale, relativo all’asserita violazione del principio della parità di trattamento. 45 Per quanto riguarda i candidati che, come UJ, UL, UP, UU e UV, hanno indicato, come menzionato al punto 103 della sentenza impugnata, di aver incontrato problemi tecnici in occasione della prima sessione e di aver partecipato alla seconda sessione, candidati in relazione ai quali non si può escludere che si siano trovati di fronte a gravi difficoltà, occorre, alla luce delle considerazioni di cui al punto 42 della presente sentenza, constatare che l’errore di diritto commesso dal Tribunale è tale da averli pregiudicati. Detti candidati hanno, pertanto, un interesse a dedurre tale errore di diritto. 46 Dalle considerazioni che precedono risulta che la prima parte del primo motivo dev’essere accolta per quanto riguarda UJ, UL, UP, UU e UV e dev’essere respinta per quanto concerne gli altri ricorrenti. Sulla seconda parte del primo motivo – Argomenti delle parti 47 Con la seconda parte del loro primo motivo, riguardante i punti da 110 a 114 della sentenza impugnata, i ricorrenti, per quanto riguarda la prova scritta nel settore interessato, pur condividendo la constatazione del Tribunale di cui al punto 111 della sentenza impugnata, sostengono, in primo luogo, che lo scenario su cui si basava tale prova, che si è svolta inizialmente il 9 settembre 2021, era stato pubblicato sin dal mese di agosto 2021. Essi ne deducono che i candidati che hanno partecipato a detta prova in occasione della seconda sessione tenutasi il 10 novembre 2021, anch’essa fondata sullo stesso scenario, avrebbero avuto a disposizione un lasso di tempo significativamente maggiore per prepararvisi. 48 Tuttavia, il Tribunale avrebbe considerato, al punto 114 della sentenza impugnata, che tale modalità organizzativa non fosse tale da ledere il principio della parità di trattamento, poiché nulla permetteva di supporre che la commissione giudicatrice avesse inteso limitare il tempo di cui i candidati disponevano per familiarizzare con tale scenario. 49 I ricorrenti ritengono che tale conclusione sia viziata da un errore di diritto, in quanto il tempo necessario per familiarizzare con lo scenario rientra, per sua natura, nelle condizioni oggettive che possono incidere sul rispetto del principio della parità di trattamento. 50 Essi sostengono altresì che, per valutare l’esistenza di un’eventuale illegittimità, il Tribunale si è erroneamente basato sulle decisioni della commissione giudicatrice, mentre avrebbe dovuto riferirsi esclusivamente al bando di concorso, il quale costituisce il quadro di legittimità della procedura. In proposito i ricorrenti sostengono che tale bando prevedeva espressamente il rispetto del principio della parità di trattamento, il quale implica che le prove si svolgano nelle stesse condizioni per tutti i candidati. Orbene, ciò non si sarebbe verificato nel caso di specie, poiché taluni candidati avrebbero avuto a disposizione un lasso di tempo maggiore per familiarizzare con lo scenario su cui si basava la prova scritta nel settore interessato. 51 In secondo luogo, secondo i ricorrenti, il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando, al punto 113 della sentenza impugnata, che la differenza riguardante l’oggetto della nota che i candidati erano tenuti a redigere in ciascuna delle tre sessioni delle prove scritte costituiva un elemento sufficiente al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento. Infatti, solo l’omogeneità nel livello di difficoltà delle prove assegnate ai candidati in sessioni diverse sarebbe atta a limitare il rischio di violazione di tale principio. 52 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti, lungi dall’esporre in che modo, alla luce dell’accertamento dei fatti indicati ai punti 113 e 114 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nell’interpretazione del principio della parità di trattamento, intendono, in realtà, rimettere in discussione la valutazione dei fatti effettuata da tale giudice. Ciò risulterebbe, in particolare, dai passaggi dell’impugnazione nei quali sarebbe riaffermata l’esistenza di un «vantaggio significativo» asseritamente conferito ai candidati che avevano partecipato a più sessioni delle prove scritte, sebbene il Tribunale abbia concluso nel senso dell’assenza di tale vantaggio. Di conseguenza, tale parte dell’impugnazione dovrebbe essere respinta in quanto irricevibile. 53 Nel merito, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che, per quanto riguarda l’asserita natura «meno complessa» della seconda e della terza sessione delle prove scritte, i ricorrenti si limitano a sostenere che lo scenario delle prove era in ogni caso noto, e che il Tribunale ha erroneamente considerato, al punto 114 della sentenza impugnata, che il tempo di cui disponevano i candidati per prepararsi a tale scenario fosse irrilevante. 54 Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che i ricorrenti hanno omesso di esporre sotto quale profilo il punto 113 della sentenza impugnata – nell’ambito del quale il Tribunale si è pronunciato relativamente alle due prove scritte costituite dallo studio di un caso e dalla prova scritta nel settore interessato – sarebbe viziato da un errore di diritto. – Giudizio della Corte 55 Per quanto riguarda l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], come riassunta al punto 52 della presente sentenza, è giocoforza constatare che i ricorrenti non rimettono in discussione la valutazione dei fatti effettuata dal Tribunale, la quale non costituisce, salvo il caso del loro snaturamento, una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al sindacato della Corte (v., in tal senso, sentenza del 3 luglio 2025, Glonatech/REA, C‑114/24 P, EU:C:2025:520, punto 107 e giurisprudenza citata). Infatti, asserendo che il Tribunale ha erroneamente considerato che il tempo di preparazione supplementare di cui hanno disposto i candidati che avevano partecipato alla prova svoltasi in occasione della seconda sessione delle prove scritte il 10 novembre 2021 non poteva comportare una violazione del principio della parità di trattamento, per il solo motivo che la commissione giudicatrice non aveva inteso limitare tale tempo di preparazione, i ricorrenti deducono, in realtà, un errore di diritto che vizia il ragionamento del Tribunale. Ne consegue che detta eccezione di irricevibilità dev’essere respinta. 56 Nel merito si deve rilevare che al punto 114 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato che la circostanza secondo la quale i candidati che avevano partecipato, segnatamente, alla seconda sessione delle prove scritte avevano avuto un lasso di tempo maggiore per familiarizzare con lo scenario della prova scritta nel settore interessato non consentiva di ritenere che essi avessero goduto di un vantaggio significativo rispetto ai candidati che avevano partecipato solo alla prima sessione, dal momento che nessun elemento permetteva di ritenere che la commissione giudicatrice avesse inteso limitare il tempo di cui i candidati disponevano per familiarizzare con tale scenario. 57 Orbene, escludendo l’esistenza di un vantaggio significativo a favore dei candidati che avevano partecipato alla seconda sessione delle prove scritte e, pertanto, constatando implicitamente lo stesso grado di difficoltà di tali prove per tutti i candidati, per il solo motivo che la commissione giudicatrice non aveva avuto l’intenzione di limitare il tempo di cui disponevano i candidati del concorso generale in questione al fine di familiarizzare con detto scenario, il Tribunale ha commesso un errore di diritto. 58 Infatti, esso avrebbe dovuto esaminare se il tempo supplementare di cui avevano beneficiato i candidati che avevano preso parte alla seconda sessione per familiarizzare con lo scenario della prova scritta fosse oggettivamente, ossia indipendentemente dall’intenzione della commissione giudicatrice, tale da conferire loro un vantaggio significativo rispetto ai candidati che avevano partecipato solo alla prima sessione di tali prove, con il corollario di un rischio di diseguaglianza di opportunità che andava oltre quello inerente, in linea di principio, a qualsiasi concorso. 59 Come dichiarato dal Tribunale al punto 111 della sentenza impugnata, senza che ciò sia rimesso in discussione dai ricorrenti, soltanto i candidati che non hanno partecipato alla seconda sessione delle prove scritte dispongono di un interesse a sostenere che tale sessione presentava un grado di difficoltà inferiore a quello della prima sessione. Tale constatazione è del resto corroborata dal punto precedente della presente sentenza. Pertanto, solo tali candidati possono essere ammessi a dedurre un errore di diritto commesso dal Tribunale a tale riguardo. 60 Sebbene i candidati interessati siano, nel caso di specie, UN, US e UT, occorre tuttavia ricordare che, come menzionato al punto 12 della presente sentenza, UT non è stato iscritto nell’elenco di riserva del grado AD 7 per il motivo che non aveva ottenuto i punteggi minimi richiesti nelle prove del centro di valutazione. 61 Dal momento che l’asserita disparità di trattamento nel caso di specie verte su un vantaggio indebitamente conferito ai candidati che hanno ottenuto i punteggi minimi richiesti e che hanno partecipato alla seconda sessione delle prove scritte, rispetto a quelli che hanno parimenti ottenuto tali punteggi, ma che non hanno preso parte a tale seconda sessione, detta disparità non può avere un effetto sfavorevole nei confronti di un candidato come UT, che non ha ottenuto tali punteggi minimi. 62 Ne consegue che UT non dimostra un interesse personale a invocare una siffatta disparità di trattamento. 63 Di conseguenza, senza che sia necessario esaminare la censura relativa all’asserito errore di diritto commesso dal Tribunale al punto 113 della sentenza impugnata, occorre accogliere la seconda parte del primo motivo di impugnazione per quanto riguarda UN e US, e respingerla per quanto concerne gli altri ricorrenti. Sulla terza parte del primo motivo – Argomenti delle parti 64 Con la terza parte del loro primo motivo, riguardante i punti da 119 a 122 della sentenza impugnata, i ricorrenti, in particolare UT, sostengono che la loro censura sollevata in primo grado, secondo cui l’organizzazione di una terza sessione di prove scritte ha violato il principio della parità di trattamento, avrebbe dovuto essere valutata alla luce della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 27 ottobre 1976, Prais/Consiglio (130/75, EU:C:1976:142), che richiede che le prove si svolgano lo stesso giorno, al fine di garantire che i candidati siano posti nelle stesse condizioni. Orbene, ciò non si sarebbe verificato nel caso di specie, poiché taluni candidati hanno partecipato alle prove scritte in tre occasioni, e in date diverse. 65 Contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale al punto 120 della sentenza impugnata, i ricorrenti ritengono che tutti i candidati, sebbene per ragioni diverse, siano stati svantaggiati da questa forma organizzativa del concorso. 66 A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] osserva, da un lato, che la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 27 ottobre 1976, Prais/Consiglio (130/75, EU:C:1976:142), non è pertinente nel caso di specie, dato che la causa all’origine di tale sentenza riguardava la situazione di una candidata che aveva chiesto di partecipare alle prove scritte in una data diversa per ragioni personali. Per contro, nel caso di specie, la commissione giudicatrice sarebbe stata tenuta a porre rimedio ai problemi tecnici incontrati da un gran numero di candidati durante le prove scritte. 67 Dall’altro lato, essa sostiene che, in assenza di qualsiasi precisazione relativamente ai ricorrenti che avrebbero potuto essere svantaggiati dall’organizzazione della terza sessione delle prove scritte, che non sarebbe stata fornita né nell’ambito del ricorso in primo grado né nell’ambito della presente impugnazione, l’argomento dei ricorrenti secondo cui taluni candidati avrebbero beneficiato di un vantaggio significativo sarebbe manifestamente infondato. – Giudizio della Corte 68 Ai punti da 119 a 122 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato e respinto la censura dei ricorrenti constatando che il fatto che, a differenza dei candidati che avevano partecipato alla seconda sessione delle prove scritte, quelli che avevano preso parte alla terza sessione di tali prove abbiano avuto la possibilità di partecipare o allo studio di un caso o alla prova scritta nel settore interessato, o a entrambe le prove, non è contrario al principio della parità di trattamento. 69 Sebbene da tali punti della sentenza impugnata non risulti che i ricorrenti abbiano dedotto in primo grado che, organizzando le prove scritte tre volte anziché organizzarle lo stesso giorno, la commissione giudicatrice aveva violato il principio della parità di trattamento, ciò non toglie che la [OSCURATO:PERSONA] non ha eccepito l’irricevibilità della terza parte del primo motivo. 70 Pertanto, nel caso di specie e in ogni caso, occorre esaminare nel merito tale terza parte. 71 In proposito, se è vero che, secondo la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 27 ottobre 1976, Prais/Consiglio (130/75, EU:C:1976:142, punti 13 e 14), il principio della parità di trattamento implica che le prove si svolgano alle stesse condizioni per tutti i candidati e che, per quanto riguarda le prove scritte, la necessità di confrontare le prestazioni dei candidati imponga che tali prove siano le stesse per tutti, ove la circostanza che la data delle prove scritte sia la stessa per tutti i candidati riveste un’importanza particolare, resta il fatto che, qualora irregolarità o errori incidano sullo svolgimento di un concorso, essi possono giustificare la ripetizione delle prove (v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 1983, Detti/Corte di giustizia, 144/82, EU:C:1983:211, punto 29). 72 Come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 85 delle sue conclusioni, sebbene lo svolgimento simultaneo delle prove scritte costituisca, in genere, il mezzo più adeguato per garantire condizioni uniformi per tutti i candidati, tale logica non può tuttavia ergersi a regola assoluta. Infatti, un’interpretazione contraria osterebbe all’adozione di misure correttive a seguito di disguidi, in particolare di ordine tecnico, e all’organizzazione di nuove prove a favore di taluni candidati, qualora la decisione di escludere tali candidati da un concorso sia stata annullata dai giudici dell’Unione. 73 Di conseguenza, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, il principio della parità di trattamento non esige che tutte le prove scritte si svolgano necessariamente lo stesso giorno. Come già rilevato al punto 31 della presente sentenza, le istituzioni dell’Unione dispongono di un ampio potere discrezionale al fine di attuare misure volte a rimediare a irregolarità che hanno inciso sullo svolgimento di un concorso, quali nuove prove scritte a favore dei candidati che sono stati pregiudicati da irregolarità durante le prove scritte iniziali, purché siano garantiti il rispetto del principio della parità di trattamento tra tutti i candidati e l’obiettività della scelta operata dalla commissione giudicatrice tra di essi. 74 Orbene, in assenza di argomenti specifici diretti a dimostrare che tutti i ricorrenti sarebbero stati svantaggiati dall’organizzazione della terza sessione delle prove scritte, non risulta che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel considerare, al punto 119 della sentenza impugnata, che la circostanza secondo cui i candidati che avevano partecipato a questa terza sessione abbiano avuto la possibilità di prendere parte o allo studio di un caso, o alla prova scritta nel settore interessato, oppure a entrambe queste prove, non era contraria al principio della parità di trattamento. 75 Ne consegue che la terza parte di tale motivo dev’essere respinta in quanto infondata. Sul secondo motivo Argomenti delle parti 76 Con il loro secondo motivo, riguardante i punti 149, 206 e 207 della sentenza impugnata, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando irricevibile, al punto 207 della sentenza impugnata, il loro motivo vertente sulla violazione del bando di concorso, in quanto esso avrebbe applicato con rigore eccessivo il principio della concordanza tra il reclamo amministrativo e il ricorso contenzioso, violando così il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 77 A tale riguardo, essi sottolineano che, secondo la giurisprudenza della Corte, la regola di concordanza è giustificata dalla finalità stessa del procedimento precontenzioso, il quale è volto a permettere all’amministrazione di rivedere la sua decisione e, se del caso, pervenire a una risoluzione extragiudiziale delle controversie sorte tra i funzionari o gli agenti e l’amministrazione, qualificata come «composizione amichevole». A tal fine, sarebbe certamente necessario che l’APN possa conoscere, in modo sufficientemente preciso, le censure formulate dall’interessato nei confronti della decisione contestata. Tuttavia, ciò non toglie che la composizione amichevole sarebbe di gran lunga agevolata dall’assenza di un formalismo giuridico eccessivo in occasione del procedimento precontenzioso. 78 Secondo i ricorrenti, occorrerebbe accogliere, in generale, l’approccio elaborato ai punti da 109 a 122 della sentenza del 1º luglio 2010, Mandt/Parlamento (F‑45/07, EU:F:2010:72), secondo cui il principio di concordanza tra il reclamo amministrativo e il ricorso contenzioso può trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui il ricorso contenzioso modifichi o l’oggetto del reclamo o la relativa causa, dovendo tale nozione di «causa» essere intesa in senso lato. 79 Nel caso di specie, l’errore di diritto commesso dal Tribunale nell’ambito dell’interpretazione del principio di concordanza sarebbe ancora più manifesto in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe risposto al reclamo che i ricorrenti hanno presentato a tale istituzione. 80 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che i ricorrenti contestano, in sostanza, l’obbligo stesso di esporre le censure nell’ambito di un reclamo amministrativo ai sensi dell’articolo 90 dello Statuto. Orbene, a suo avviso, poiché i candidati a una procedura di concorso sono persone «cui si applica [lo] statuto», ai sensi degli articoli 90 e 91 di quest’ultimo, essi erano tenuti ad indicare, nell’ambito di tale reclamo, le censure che sono state successivamente oggetto del quinto motivo dedotto dinanzi al Tribunale, pena l’irricevibilità di tale motivo. 81 Per quanto riguarda il riferimento alla sentenza del 1º luglio 2010, Mandt/Parlamento (F‑45/07, EU:F:2010:72), la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale, statuendo in qualità di giudice di secondo grado in materia di funzione pubblica, abbia già respinto l’interpretazione accolta dal Tribunale della funzione pubblica, dopo averla considerata erronea ai punti da 70 a 80 della sentenza del 25 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/Moschonaki (T‑476/11 P, EU:T:2013:557). 82 Per quanto attiene al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che esso non possa giustificare un’interpretazione estensiva delle condizioni di ricevibilità previste da altre disposizioni del diritto primario quali, nel caso di specie, l’articolo 270 TFUE. Essa aggiunge che l’argomento dei ricorrenti secondo cui, in caso di rigetto implicito di un reclamo, quest’ultimo non potrebbe validamente adempiere la sua funzione di favorire una composizione amichevole della controversia tra l’agente e l’istituzione è parimenti privo di fondamento. Infatti, la natura della risposta al reclamo, sia essa esplicita o implicita, sarebbe priva di qualsiasi rilevanza rispetto alla possibilità di giungere a una siffatta composizione amichevole. 83 In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale non abbia «allargato arbitrariamente l’interpretazione della regola della concordanza, includendovi anche il caso della mancata risposta al reclamo, prima dell’introduzione del ricorso contenzioso», poiché sarebbe pacifico che l’APN, nel caso di specie, ha risposto esplicitamente al reclamo dei ricorrenti. Giudizio della Corte 84 Occorre ricordare che, quando l’interessato presenta un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, invece di adire direttamente il Tribunale, egli è tenuto a rispettare tutti i vincoli procedurali connessi al rimedio del reclamo preventivo da lui scelto (v., in tal senso, sentenza del 7 maggio 1986, Rihoux e a./[OSCURATO:PERSONA], 52/85, EU:C:1986:199, punto 11). 85 Poiché il procedimento precontenzioso, ai sensi dell’articolo 91 dello Statuto, ha lo scopo di consentire una composizione amichevole delle controversie tra i funzionari o gli agenti e l’amministrazione, tale obiettivo può essere raggiunto solo a condizione che l’APN sia in grado di conoscere, in modo sufficientemente preciso, le critiche mosse dagli interessati nei confronti della decisione contestata (v., in tal senso, sentenze del 7 maggio 1986, Rihoux e a./[OSCURATO:PERSONA], 52/85, EU:C:1986:199, punto 12, nonché del 14 marzo 1989, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento, 133/88, EU:C:1989:124, punto 9). 86 Nei ricorsi proposti sul fondamento dell’articolo 270 TFUE, le conclusioni presentate dinanzi al Tribunale possono avere solo lo stesso oggetto di quelle formulate nel reclamo e possono contenere soltanto censure basate sulla stessa causa di quelle esposte nel reclamo. Tali censure possono essere sviluppate dinanzi alla Corte mediante la deduzione di motivi e argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo, vi si ricolleghino tuttavia strettamente (v., in tal senso, sentenza del 14 marzo 1989, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento, 133/88, EU:T:1989:124, punto 10 e giurisprudenza citata). 87 Se non si esigesse una concordanza tra il reclamo amministrativo e il ricorso contenzioso, agli interessati che hanno presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto contro una decisione di una commissione giudicatrice di concorso sarebbero conferiti diritti superiori a quelli riconosciuti agli interessati che hanno scelto di adire direttamente il Tribunale con un ricorso avverso una siffatta decisione (v., in tal senso, sentenza del 7 maggio 1986, Rihoux e a./[OSCURATO:PERSONA], 52/85, EU:C:1986:199, punto 11). 88 È vero che, a causa del carattere informale del procedimento precontenzioso e del fatto che gli interessati agiscono, in generale, in tale fase, senza l’assistenza di un avvocato, l’amministrazione non deve interpretare i reclami in modo restrittivo, ma, al contrario, deve esaminarli con spirito di apertura (v., in tal senso, sentenza del 14 marzo 1989, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento, 133/88, EU:C:1989:124, punto 11). 89 Tuttavia, al punto 206 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che il reclamo dei ricorrenti non conteneva alcuna censura relativa alla valutazione della capacità dei candidati di gestire un gruppo di lavoro per i candidati alle funzioni di amministratore di grado AD 7 né alcuna censura che presentasse uno stretto collegamento con il quinto motivo dedotto dinanzi al Tribunale, vertente sul fatto che tale capacità sarebbe stata erroneamente valutata per i candidati alle funzioni di amministratore di grado AD 7. 90 Pertanto, esso non ha commesso alcun errore di diritto quando ha dichiarato, al punto 207 della sentenza impugnata, che il principio di concordanza tra il reclamo amministrativo e il ricorso contenzioso non può essere considerato rispettato. 91 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 103 delle sue conclusioni, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia risposto al reclamo presentato dai ricorrenti dinanzi a tale istituzione è irrilevante al riguardo e non può modificare il tenore del principio di concordanza, in quanto tale assenza di risposta equivale a una decisione implicita di rigetto. 92 Il secondo motivo deve pertanto essere respinto in quanto infondato. 93 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l’impugnazione deve essere accolta nei confronti di tutti i ricorrenti, ad eccezione di UT, e la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata per quanto riguarda UJ, UL, UN, UP, US, UU e UV. Sul ricorso dinanzi al Tribunale 94 Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale e può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo. 95 Nel caso di specie, alla luce in particolare della circostanza che il ricorso dei ricorrenti dinanzi al Tribunale è fondato su motivi che sono stati oggetto di un dibattito in contraddittorio dinanzi a quest’ultimo e il cui esame non richiede l’adozione di alcuna misura supplementare di organizzazione del procedimento né di istruzione del fascicolo, la Corte ritiene che tale ricorso, come proposto da [OSCURATO:PERSONA], UL, UN, UP, US, UU e UV, sia maturo per la decisione e che occorra statuire definitivamente su di esso (v., per analogia, sentenza del 12 marzo 2026, VP/Cedefop, C‑209/24 P, EU:C:2026:186, punto 71). 96 Per quanto riguarda UJ, UL, UP, UU e UV, dai motivi esposti nell’ambito della prima parte del primo motivo e, in particolare, dai punti 36, 42 e 45 della presente sentenza, risulta che il primo argomento del secondo motivo dedotto dinanzi al Tribunale, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento a causa del fatto che la possibilità di partecipare nuovamente alle prove scritte è stata offerta a tutti i candidati, dev’essere accolto. 97 Di conseguenza, le decisioni del 5 maggio 2022 con le quali la commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/380/19 ha deciso di non iscrivere i nomi di tali ricorrenti nell’elenco di riserva per l’assunzione di amministratori di grado AD 7 nel settore della cooperazione internazionale e della gestione degli aiuti a paesi terzi, che formavano oggetto del ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale, devono essere annullate. Lo stesso vale per le decisioni del 15 luglio 2022 con le quali la medesima commissione giudicatrice ha respinto le domande di UJ e di UL di riesaminare le decisioni del 5 maggio 2022 di non iscrivere i loro nomi in tale elenco di riserva. 98 Per quanto riguarda UN e US, come precisato al punto 7 della presente sentenza, le prove scritte del centro di valutazione, compresa la prova scritta nel settore interessato, si sono svolte, una prima volta, il 9 settembre 2021. La seconda sessione delle prove scritte si è tenuta, come indicato al punto 9 della presente sentenza, il 10 novembre 2021, e ad essa UN e US hanno deciso di non partecipare. Dal punto 113 della sentenza impugnata risulta che, durante questa seconda sessione, la prova scritta nel settore interessato si basava, in parte, sullo stesso scenario pubblicato sul sito Internet dell’EPSO prima della prima sessione delle prove scritte, cosicché tale scenario era noto in anticipo ai candidati. 99 Ne consegue che i candidati che hanno partecipato alla seconda sessione delle prove scritte hanno beneficiato, rispetto a UN e a US, di un lasso di tempo supplementare di oltre due mesi per familiarizzare con lo stesso scenario pubblicato in anticipo. 100 Tale tempo di preparazione significativamente maggiore per lo stesso scenario, associato necessariamente a una certa conoscenza, acquisita in occasione della prima sessione, delle modalità secondo le quali tale scenario poteva essere sfruttato, è tale da generare, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 67 delle sue conclusioni, una differenza significativa per quanto riguarda le condizioni nelle quali, in particolare, i candidati di ciascuna delle prime due sessioni delle prove scritte hanno partecipato alla prova scritta nel settore interessato. 101 Orbene, una siffatta disparità di trattamento, in primo luogo, viola il principio della parità di trattamento che, come ricordato al punto 32 della presente sentenza, richiede che tutti i candidati a un concorso siano sottoposti a prove equivalenti secondo modalità equivalenti, di modo che tali prove abbiano sostanzialmente lo stesso grado di difficoltà per tutti i candidati, e, in secondo luogo, è tale da viziare il risultato del concorso, poiché la commissione giudicatrice di tale concorso non ha adottato alcuna misura volta a limitare il rischio di diseguaglianza di opportunità tra, da un lato, i candidati che hanno partecipato solo alla prima sessione della prova scritta nel settore interessato e, dall’altro, quelli che hanno preso parte anche alla seconda sessione di tale prova. 102 A tale riguardo occorre rilevare, al pari dell’avvocato generale al paragrafo 68 delle sue conclusioni, che una soluzione alternativa meno restrittiva, idonea a porre rimedio a tale situazione, sarebbe potuta consistere, in particolare, nel pubblicare un nuovo scenario che presentasse un grado di difficoltà equivalente. 103 Peraltro, occorre ricordare che la Corte ha dichiarato che, qualora non vi sia perfetta equivalenza tra prove di concorso organizzate in due siti diversi, non è escluso che la commissione giudicatrice possa ricorrere a un meccanismo di compensazione mediante l’applicazione di un fattore di correzione in sede di valutazione delle prove, purché tale compensazione si basi su criteri oggettivi idonei a ristabilire l’uguaglianza tra i candidati (v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 1983, Detti/Corte di giustizia, 144/82, EU:C:1983:211, punti 29 e 30). 104 Ne consegue che le decisioni del 5 maggio 2022, con le quali la commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/380/19 ha deciso di non iscrivere i nomi di UN e di US nell’elenco di riserva per l’assunzione di amministratori di grado AD 7 nel settore della cooperazione internazionale e della gestione degli aiuti a paesi terzi, sono viziate da illegittimità. 105 Occorre di conseguenza dichiarare fondato il secondo argomento dedotto dai ricorrenti dinanzi al Tribunale a sostegno del loro secondo motivo e annullare le decisioni del 5 maggio 2022, conformemente alle conclusioni presentate in tal senso dinanzi al Tribunale. Sulle spese 106 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese. 107 A termini dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento di procedura, reso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 108 Nel caso di specie, poiché la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente, per quanto riguarda UJ, UL, UN, UP, US, UU e UV, nell’ambito sia del procedimento di primo grado che del procedimento d’impugnazione, e tali ricorrenti ne hanno fatto domanda, la [OSCURATO:PERSONA] dev’essere condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, della totalità di quelle sostenute da UJ, UL, UN, UP, US, UU e UV, relative a questi due procedimenti. 109 Poiché UT è rimasto soccombente e la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, UT dev’essere condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito sia del procedimento di primo grado che del procedimento di impugnazione. Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara e statuisce: 1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 10 luglio 2024, UJ e a./[OSCURATO:PERSONA] (T ‑ 120/23, EU:T:2024:464), è annullata per quanto riguarda UJ, UL, UN, UP, US, UU e UV. 2) L’impugnazione è respinta per quanto riguarda UT. 3) Le decisioni del 5 maggio 2022, con le quali la commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/380/19 ha deciso di non iscrivere i nomi di UJ, di UL, di UN, di UP, di US, di UU e di UV nell’elenco di riserva per l’assunzione di amministratori di grado AD 7 nel settore della cooperazione internazionale e della gestione degli aiuti a paesi terzi, nonché le decisioni del 15 luglio 2022, con le quali la medesima commissione giudicatrice ha respinto le domande di UJ e di UL di riesaminare le decisioni del 5 maggio 2022 di non iscrivere i loro nomi in tale elenco, sono annullate. 4) [OSCURATO:PERSONA] europea si fa carico, oltre che delle proprie spese, della totalità di quelle sostenute da UJ, UL, UN, UP, US, UU e UV nell’ambito sia del procedimento di primo grado che del procedimento di impugnazione. 5) UT si fa carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea nell’ambito sia del procedimento di primo grado che del procedimento di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 giugno 2026. Il cancelliere Il presidente di sezione facente funzione A. [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA] * Lingua processuale: l’italiano.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris