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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 32715/2022

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18315-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via della Conciliazione 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4275/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 18315 sez.

ML -ud. 22-09-2022 -2-

1. la Corte d’Appello di Napoli, adita dal Ministero dell’Interno, ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed ha respinto la domanda di risarcimento del danno formulata in relazione all’abusiva reiterazione dei contratti a termine, intercorsi fra le parti,senza soluzione di continuità, dal 2 gennaio 2008 e sino al 31 dicembre 2016;

2. la Corte distrettuale, riassunti i fatti di causa, ha premesso che l’appellata era stata definitivamente immessa nei ruoli dell’amministrazione a seguito della stabilizzazione disposta con decreto del 29 dicembre 2017 ed aveva sottoscritto il contratto di assunzione a tempo indeterminato;

3. ha ritenuto applicabile alla fattispecie il principio di diritto affermato da Cass. n. 16336/2017 quanto all’efficacia satisfattiva della stabilizzazione e, pertanto, escluso il denunciato contrasto con la clausola 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE, ha evidenziato che danni diversi ed ulteriori rispetto al «bene della vita» già ottenuto dal dipendente, dovevano essere allegati e provati dal preteso danneggiato;

4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, ai quali ha opposto difese il Ministero dell’Interno con tempestivo controricorso;

5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

6. la ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. il primo motivo del ricorso denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36, comma 2 (già comma 5) del D.lgs. 165/2001, dell’’rt. 4, comma 9 ter del D.L. 31.08.2013, dell’art. 1 commi 519 e 521 della L. 296/2006, della L. 13 luglio 2015 n. 107, della clausola 5.1 dell’allegato [OSCURATO:PERSONA] sul lavoro a tempo determinato CES- UNICE - CEEP alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, dell’art. 32, comma 5 della L. 183/2010, della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 26 novembre 2014 Mascolo ed altri, dell’art. 10 e 117 comma 1 della Costituzione»; Ric. 2021 n. 18315 sez.

ML -ud. 22-09-2022 -3-

1.1. rileva, in sintesi, la ricorrente che la clausola 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] richiede l’adozione di misure che prevengano l’abuso e lo sanzionino ove realizzato;

1.2. la stabilizzazione, che non può essere ricondotta alle misure di prevenzione, non può essere equiparata al risarcimento del danno perché nell’impiego pubblico il pregiudizio che subisce l’assunto a tempo determinato non consiste nella perdita del posto di lavoro, sicché l’assunzione a tempo indeterminato non costituisce, come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale, un risarcimento in forma specifica;

2. con la seconda censura, formulata sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., è denunciata «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36, comma 2 (già comma 5) del D.lgs. 165/2001, dell’art. 4, comma 9 ter del D.L. 31.08.2013, dell’art. 1 commi 519 e 521 della L. 296/2006, della L. 13 luglio 2015 n. 107, della clausola 5.1 dell’allegato [OSCURATO:PERSONA] sul lavoro a tempo determinato CES-UNICE-CEEP alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, dell’art. 32, comma 5 della L. 183/2010, dell’art. 8 L. 604/66, dell’art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale»;

2.1. riprendendo gli argomenti già sviluppati nel primo motivo, la ricorrente sostiene che, fatta eccezione per il settore scolastico, il «danno comunitario», da intendere nei termini precisati da Cass.

S.U. n. 5072/2016, deve essere liquidato anche nei casi di intervenuta stabilizzazione, che può incidere solo sulla quantificazione dell’importo;

3. infine la ricorrente formula «istanza di di rinvio ex art. 267 TFUE per acclarare se la clausola 5 dell’accordo quadro Direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato debba essere interpretata nel senso che essa osta o non osta alla corresponsione del danno comunitario (così come interpretato dalle SS.UU. n. 5072/2016) al lavoratore interessato che abbia adito il giudice nazionale per il riconoscimento del solo danno comunitario (senza chiedere la stabilizzazione) ai sensi dell’art. 36 del T.U. sul Pubblico Impiego allorquando egli sia stato stabilizzato in applicazione del decreto del Ministero dell’Interno del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ai sensi dell’art. 4, comma 9 ter del D.L. 31.08.2013, n. 101, conv. dalla Legge 30.10.2013, n. 125 dallo stesso datore di lavoro pubblico dopo un periodo di reiterazione abusiva di rapporti di lavoro a termine in un settore del pubblico impiego diverso da quello scolastico »;

3. i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono infondati perché la Corte territoriale ha Ric. 2021 n. 18315 sez.

ML -ud. 22-09-2022 -4- deciso la controversia attenendosi al principio di diritto enunciato da Cass. n. 16336/2017, richiamato in motivazione da Cass. n. 15353/2020; 3.1.infondatamente la ricorrente assume che, fatta eccezione per il settore scolastico, ove ricorra un’abusiva reiterazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] del contratto a tempo determinato, il danno comunitario non deve essere provato,per il principio di diritto enunciato da Cass.

S.U. n. 5072/2016, anche nell’ipotesi in cui sia successivamente intervenuta la “stabilizzazione” dell’assunto a termine;

3.1. il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, infatti, è applicabile, come questa Corte ha in più occasioni chiarito, nei soli casi in cui vengain rilievo la violazione del diritto dell’Unione e l’agevolazione probatoria sia necessaria per adeguare l’ordinamento interno a quello eurounitario, sicché allorquando, come nella fattispecie, si sia in presenza di una misura equivalente alla conversione, di per sé sufficiente ad assicurare il rispetto della clausola 5 dell’[OSCURATO:PERSONA],torna ad espandersi la regola generale, immanente nel nostro ordinamento, secondo cui il danno deve essere allegato e provato da chi assume di averlo subito;

4. l’orientamento espresso da questa Corte a partire da Cass. n. 22552/2016 in tema di precariato scolastico, poi esteso alle stabilizzazioni disposte ai sensi della legge n. 296/2006 da Cass. n. 16336/2017, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., ha trovato conferma nella sentenza della Corte di Giustizia 8 maggio 2019 in causaC – 494/2017, Rossato contro [OSCURATO:PERSONA], con la quale il giudice eurounitario, chiamato a pronunciare sulla conformità del richiamato orientamento con gli obblighi imposti dalla direttiva 1999/70/CE, ha evidenziato che (p. 39) «come emerge dalla clausola 5, punto 2, dell'accordo quadro, gli Stati membri hanno la facoltà, nell'ambito delle misure volte a prevenire il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, di trasformare i rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti dilavoro a tempo indeterminato, dato che la stabilità dell'impiego derivante da questi ultimi costituisce l'elemento portante della tutela dei lavoratori»;

4.1. ha aggiunto la Corte, in linea di continuità con precedenti arresti, (punto 41) che «La giurisprudenza non richiede, tuttavia, un cumulo di misure» e che (p. 42) «né il principio del risarcimento integrale del danno subito né il principio di proporzionalità impongono il versamento di danni punitivi»;

4.2. ha, quindi, concluso che (p.45) «l'accordo quadro non impone agli Stati membri di prevedere, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo Ric. 2021 n. 18315 sez.

ML -ud. 22-09-2022 -5- determinato, un diritto al risarcimento del danno che si aggiunga alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato»;

5. sulla base dei richiamati principi, qui ribaditi, il ricorso, che muove dal presupposto erroneo che la stabilizzazione sia stata ritenuta misura equivalente al risarcimento del danno (quando in realtà la stessa è misura equivalente alla conversione, sufficiente ad assicurare il rispetto della clausola 5 dell’[OSCURATO:PERSONA]), deve essere rigettato;

6. non si ravvisano i presupposti per disporre l’invocato rinvio pregiudiziale perché sulla equivalenza fra stabilizzazione e conversione e sulla non necessità di un cumulo di misure la Corte di Giustizia si è già pronunciata con la sentenza sopra citata che, seppure resa in relazione a rapporti a termine intercorsi con l’amministrazione scolastica, afferma principi di carattere generale che valgono per ogni settore dell’impiego pubblico;

7. infine non possono essere apprezzati gli argomenti sviluppati solo nella memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. in relazione alla naturadella procedura alla quale la ricorrente ha partecipato, ottenendo la stabilizzazione del rapporto;

7.1. è ius receptumil principio secondo cui nel giudizio di cassazione qualora unaquestione giuridica, implicante un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione dellaquestione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in qu ale atto del giudizio precedente lo abbiafatto, per consentire alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa ( cfr. fra le tante Cass. n. 32804/2019);

7.2. il richiamato orientamentotrova applicazione nella fattispecie, poiché l’accertamento sulla natura della procedura sfociata nella stabilizzazione della ricorrente, non può essere compiuto in sede di legittimità, tanto più a fronte dell’affermazione, che si legge nella sentenza impugnata, dell’assimilabilità della procedura stessa a quelle espletate ai sensi della legge n. 296/2006;

7.3. si aggiunga che altrettanto consolidato è il principio secondo cui nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, lamemoria di cui all'art. 380 bis, comma 2, cod. proc. civ., al pari di quella ex art. 378 cod. proc. civ. ha la funzione di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nelricorso, non già di integrarli (Cass. n. 30760/2018); Ric. 2021 n. 18315 sez.

ML -ud. 22-09-2022 -6-

8. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato, con compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità, in ragione della complessità della questione giuridica;

9. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L.24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18315-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via della Conciliazione 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4275/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 18315 sez. ML -ud. 22-09-2022 -2- 1. la Corte d’Appello di Napoli, adita dal Ministero dell’Interno, ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed ha respinto la domanda di risarcimento del danno formulata in relazione all’abusiva reiterazione dei contratti a termine, intercorsi fra le parti,senza soluzione di continuità, dal 2 gennaio 2008 e sino al 31 dicembre 2016; 2. la Corte distrettuale, riassunti i fatti di causa, ha premesso che l’appellata era stata definitivamente immessa nei ruoli dell’amministrazione a seguito della stabilizzazione disposta con decreto del 29 dicembre 2017 ed aveva sottoscritto il contratto di assunzione a tempo indeterminato; 3. ha ritenuto applicabile alla fattispecie il principio di diritto affermato da Cass. n. 16336/2017 quanto all’efficacia satisfattiva della stabilizzazione e, pertanto, escluso il denunciato contrasto con la clausola 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE, ha evidenziato che danni diversi ed ulteriori rispetto al «bene della vita» già ottenuto dal dipendente, dovevano essere allegati e provati dal preteso danneggiato; 4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, ai quali ha opposto difese il Ministero dell’Interno con tempestivo controricorso; 5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 6. la ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo del ricorso denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36, comma 2 (già comma 5) del D.lgs. 165/2001, dell’’rt. 4, comma 9 ter del D.L. 31.08.2013, dell’art. 1 commi 519 e 521 della L. 296/2006, della L. 13 luglio 2015 n. 107, della clausola 5.1 dell’allegato [OSCURATO:PERSONA] sul lavoro a tempo determinato CES- UNICE - CEEP alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, dell’art. 32, comma 5 della L. 183/2010, della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 26 novembre 2014 Mascolo ed altri, dell’art. 10 e 117 comma 1 della Costituzione»; Ric. 2021 n. 18315 sez. ML -ud. 22-09-2022 -3- 1.1. rileva, in sintesi, la ricorrente che la clausola 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] richiede l’adozione di misure che prevengano l’abuso e lo sanzionino ove realizzato; 1.2. la stabilizzazione, che non può essere ricondotta alle misure di prevenzione, non può essere equiparata al risarcimento del danno perché nell’impiego pubblico il pregiudizio che subisce l’assunto a tempo determinato non consiste nella perdita del posto di lavoro, sicché l’assunzione a tempo indeterminato non costituisce, come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale, un risarcimento in forma specifica; 2. con la seconda censura, formulata sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., è denunciata «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36, comma 2 (già comma 5) del D.lgs. 165/2001, dell’art. 4, comma 9 ter del D.L. 31.08.2013, dell’art. 1 commi 519 e 521 della L. 296/2006, della L. 13 luglio 2015 n. 107, della clausola 5.1 dell’allegato [OSCURATO:PERSONA] sul lavoro a tempo determinato CES-UNICE-CEEP alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, dell’art. 32, comma 5 della L. 183/2010, dell’art. 8 L. 604/66, dell’art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale»; 2.1. riprendendo gli argomenti già sviluppati nel primo motivo, la ricorrente sostiene che, fatta eccezione per il settore scolastico, il «danno comunitario», da intendere nei termini precisati da Cass. S.U. n. 5072/2016, deve essere liquidato anche nei casi di intervenuta stabilizzazione, che può incidere solo sulla quantificazione dell’importo; 3. infine la ricorrente formula «istanza di di rinvio ex art. 267 TFUE per acclarare se la clausola 5 dell’accordo quadro Direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato debba essere interpretata nel senso che essa osta o non osta alla corresponsione del danno comunitario (così come interpretato dalle SS.UU. n. 5072/2016) al lavoratore interessato che abbia adito il giudice nazionale per il riconoscimento del solo danno comunitario (senza chiedere la stabilizzazione) ai sensi dell’art. 36 del T.U. sul Pubblico Impiego allorquando egli sia stato stabilizzato in applicazione del decreto del Ministero dell’Interno del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ai sensi dell’art. 4, comma 9 ter del D.L. 31.08.2013, n. 101, conv. dalla Legge 30.10.2013, n. 125 dallo stesso datore di lavoro pubblico dopo un periodo di reiterazione abusiva di rapporti di lavoro a termine in un settore del pubblico impiego diverso da quello scolastico »; 3. i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono infondati perché la Corte territoriale ha Ric. 2021 n. 18315 sez. ML -ud. 22-09-2022 -4- deciso la controversia attenendosi al principio di diritto enunciato da Cass. n. 16336/2017, richiamato in motivazione da Cass. n. 15353/2020; 3.1.infondatamente la ricorrente assume che, fatta eccezione per il settore scolastico, ove ricorra un’abusiva reiterazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] del contratto a tempo determinato, il danno comunitario non deve essere provato,per il principio di diritto enunciato da Cass. S.U. n. 5072/2016, anche nell’ipotesi in cui sia successivamente intervenuta la “stabilizzazione” dell’assunto a termine; 3.1. il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, infatti, è applicabile, come questa Corte ha in più occasioni chiarito, nei soli casi in cui vengain rilievo la violazione del diritto dell’Unione e l’agevolazione probatoria sia necessaria per adeguare l’ordinamento interno a quello eurounitario, sicché allorquando, come nella fattispecie, si sia in presenza di una misura equivalente alla conversione, di per sé sufficiente ad assicurare il rispetto della clausola 5 dell’[OSCURATO:PERSONA],torna ad espandersi la regola generale, immanente nel nostro ordinamento, secondo cui il danno deve essere allegato e provato da chi assume di averlo subito; 4. l’orientamento espresso da questa Corte a partire da Cass. n. 22552/2016 in tema di precariato scolastico, poi esteso alle stabilizzazioni disposte ai sensi della legge n. 296/2006 da Cass. n. 16336/2017, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., ha trovato conferma nella sentenza della Corte di Giustizia 8 maggio 2019 in causaC – 494/2017, Rossato contro [OSCURATO:PERSONA], con la quale il giudice eurounitario, chiamato a pronunciare sulla conformità del richiamato orientamento con gli obblighi imposti dalla direttiva 1999/70/CE, ha evidenziato che (p. 39) «come emerge dalla clausola 5, punto 2, dell'accordo quadro, gli Stati membri hanno la facoltà, nell'ambito delle misure volte a prevenire il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, di trasformare i rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti dilavoro a tempo indeterminato, dato che la stabilità dell'impiego derivante da questi ultimi costituisce l'elemento portante della tutela dei lavoratori»; 4.1. ha aggiunto la Corte, in linea di continuità con precedenti arresti, (punto 41) che «La giurisprudenza non richiede, tuttavia, un cumulo di misure» e che (p. 42) «né il principio del risarcimento integrale del danno subito né il principio di proporzionalità impongono il versamento di danni punitivi»; 4.2. ha, quindi, concluso che (p.45) «l'accordo quadro non impone agli Stati membri di prevedere, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo Ric. 2021 n. 18315 sez. ML -ud. 22-09-2022 -5- determinato, un diritto al risarcimento del danno che si aggiunga alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato»; 5. sulla base dei richiamati principi, qui ribaditi, il ricorso, che muove dal presupposto erroneo che la stabilizzazione sia stata ritenuta misura equivalente al risarcimento del danno (quando in realtà la stessa è misura equivalente alla conversione, sufficiente ad assicurare il rispetto della clausola 5 dell’[OSCURATO:PERSONA]), deve essere rigettato; 6. non si ravvisano i presupposti per disporre l’invocato rinvio pregiudiziale perché sulla equivalenza fra stabilizzazione e conversione e sulla non necessità di un cumulo di misure la Corte di Giustizia si è già pronunciata con la sentenza sopra citata che, seppure resa in relazione a rapporti a termine intercorsi con l’amministrazione scolastica, afferma principi di carattere generale che valgono per ogni settore dell’impiego pubblico; 7. infine non possono essere apprezzati gli argomenti sviluppati solo nella memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. in relazione alla naturadella procedura alla quale la ricorrente ha partecipato, ottenendo la stabilizzazione del rapporto; 7.1. è ius receptumil principio secondo cui nel giudizio di cassazione qualora unaquestione giuridica, implicante un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione dellaquestione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in qu ale atto del giudizio precedente lo abbiafatto, per consentire alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa ( cfr. fra le tante Cass. n. 32804/2019); 7.2. il richiamato orientamentotrova applicazione nella fattispecie, poiché l’accertamento sulla natura della procedura sfociata nella stabilizzazione della ricorrente, non può essere compiuto in sede di legittimità, tanto più a fronte dell’affermazione, che si legge nella sentenza impugnata, dell’assimilabilità della procedura stessa a quelle espletate ai sensi della legge n. 296/2006; 7.3. si aggiunga che altrettanto consolidato è il principio secondo cui nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, lamemoria di cui all'art. 380 bis, comma 2, cod. proc. civ., al pari di quella ex art. 378 cod. proc. civ. ha la funzione di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nelricorso, non già di integrarli (Cass. n. 30760/2018); Ric. 2021 n. 18315 sez. ML -ud. 22-09-2022 -6- 8. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato, con compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità, in ragione della complessità della questione giuridica; 9. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L.24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della
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