CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17039/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
–avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria del Lazio,n. 1569/09/2017, depositata in data 23 marzo 2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. Il ricorrente impugnava l’avviso di accertamento n.TK501R906062, notificato il 18 novembre 2013, con il qualel’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione maggior reddito daNumero registro generale 22675/2017Numero sezionale 1653/2026Numero di raccolta generale 17039/2026lavoro autonomo (per Euro 112.935,47) in ragione diData pubblicazione 30/05/2026movimentazioni bancarie non giustificate e, per l’effetto,determinava l’IRPEF dovuta in Euro 48.690,00, oltre interessi esanzioni. Il ricorso, per quanto ancora qui rilevi, era fondato sulmancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni di cui all’art. 12,comma 7, l. 212/2000, sulla circostanza che i conti correnti (le cuimovimentazioni erano state poste a fondamento della ripresa) eranocointestati con la moglie (titolare di autonoma attività professionale)e sulla violazione degli articoli 7, comma 1, 12 e 16 d.lgs. n.472/1997.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma rigettava ilricorso: circa la dedotta violazione dell’art. 12 comma 7 l. 212/2000evidenziava che l’avviso di accertamento aveva avuto origine daindagini finanziarie condotte ai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973e culminate nel PVC redatto dalla Guardia di finanza il 9 marzo 2011;ad ogni buon conto, il mancato rispetto del termine dilatorio di 60giorni, per la giurisprudenza della Suprema Corte, non era causa dinullità dell’atto.2. Il contribuente proponeva appello dolendosi dellacircostanza che l’accertamento si fondava esclusivamente su prelievie versamenti bancari, senza che la relativa presunzione fossecorroborata da altri elementi; evidenziava, poi, che la presunzioneprevista dall’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 si applicasse solo agliimprenditori, non già anche ai liberi professionisti; richiamava, poi,la sopravvenuta pronuncia della Corte Costituzionale (n. 228/2014)e riproponeva tutti i motivi originariamente svolti.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio confermava lasentenza di prime cure.3. Contro la sentenza della CTR propone ricorso per cassazioneil contribuente, affidato a quattro motivi. L’Ufficio ha depositato attocon cui ha chiesto di partecipare all’eventuale udienza di discussione.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 19 febbraio2026.Numero registro generale 22675/2017Numero sezionale 1653/2026Numero di raccolta generale 17039/2026Il ricorrente ha depositato, in data 4 febbraio 2026, memoriaData pubblicazione 30/05/2026ex art. 380bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il contribuente deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. la violazione e falsaapplicazione dell’art. 12, comma 7, l. 212/2000, in quantoerroneamente la CTR avrebbe individuato il dies a quo del terminedi 60 giorni nel 9 marzo 2011, data della notifica del PVC redattodalla Guardia di finanza, relativo però ad altra indagine (ovveroquella relativa ai corrispettivi asseritamente percepiti, per Euro6.943,65, per prestazioni mediche specialistiche eseguite in favoredella CRS Analisi). Sottolinea che l’ultimo colloquio con l’Ufficio si eraavuto il 5 novembre 2013, ovvero solo 8 giorni prima della notificadell’avviso impugnato.1.1. Il motivo è infondato.1.2. Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte l'art.12 dello Statuto non trova applicazione in caso atto impositivobasato solo sulle risultanze dell'art. 32 del d.P.R. n.600 del 1973,salva la valutazione del contraddittorio ai fini IVA alla luce della c.d.prova di resistenza di cui alle Sezioni Unite 25 luglio 2025 n. 21271(così già Cass. 15/01/2019, n. 701 e Cass. 11/09/2019, n. 22644 incui il rimando, ai fini dell’IVA, era alla prova di resistenza comedelineata nella decisione delle Sezioni Unite 9 dicembre 2015 n.24823).Nella specie, sia la CTR nella sentenza impugnata sia ilcontribuente (pag. 6 del ricorso) affermano che l'accertamento erafondato sulle sole risultanze delle indagini bancarie con laconseguente inapplicabilità della norma invocata. Né il ricorrentechiarisce dove sia stato effettuato il colloquio in data 5 novembre2013, né il suo esito, al fine di una eventuale qualificazione dellostesso in termini di accesso istruttorio.2. Con il secondo strumento il contribuente lamenta, semprein relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la violazione eNumero registro generale 22675/2017Numero sezionale 1653/2026Numero di raccolta generale 17039/2026falsa applicazione degli artt. 32, 38 e 39 d.P.R. n. 600/1973, 54Data pubblicazione 30/05/2026d.P.R. n. 917/1986 e 53 e 54 d.P.R. n. 633/1972 per avere la CTRerroneamente esteso il regime probatorio previsto dall’art. 32 d.P.R.n. 600/1973 (dettata per gli imprenditori) ai liberi professionisti.Richiama, a sostegno del proprio assunto, la pronuncia della Cortecostituzionale n. 228/2014, ribadisce che, essendo un liberoprofessionista, si applica il principio di cassa (ex art. 54 t.u.i.r.) eche le movimentazioni contestate erano state eseguite su conticorrenti cointestati a familiari (innanzitutto, la moglie), tuttecircostanze non prese in considerazione dalla CTR.Il motivo è fondato per quanto di ragione.2.1. La CTR ha affermato che ‘è onere del contribuente, afronte delle contestazioni dell’Ufficio, dimostrare mediante idoneadocumentazione di non aver percepito taluni corrispettivi pereffettuate prestazioni professionali’.La motivazione, affidata sostanzialmente ad una asserzionegenerica, non può essere condivisa.2.2. S’impone una ricostruzione della normativa in materia edegli approdi giurisprudenziali raggiunti da questa Corte, anche allaluce delle pronunce del giudice delle leggi (nn. 228/2014 e 10/2023).2.3. L’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973, comemodificato dall’art. 1, comma 402, lettera a), numero 1), della legge311/2004, prevedeva che i dati ed elementi trasmessi su richiesta(ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973), rilevati direttamente (ex art. 33,commi 1 e 2, d.P.R. cit.) o nei controlli relativi alle imposte sullaproduzione o consumo (ex art. 18, comma 3, lett. b, d.lgs. n.504/1995) sono posti a base delle rettifiche e degli accertamentiprevisti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 del d.P.R. cit., salvo che ilcontribuente dimostri che ne ha tenuto conto nella determinazionedei redditi o che essi non hanno rilevanza a tal fine. In parte qua lanorma esprime una presunzione ritenuta comunemente conformeall’id quod plerumque accidit, per la quale i versamenti sul contocorrente, salvo prova contraria, ove non dichiarati o risultanti dalleNumero registro generale 22675/2017Numero sezionale 1653/2026scritture contabili, costituiscono ricavi occulti sottratti allaNumero di raccolta generale 17039/2026tassazione. L’articolo prevede, poi, che i prelevamenti o gDlia tiam pupbbolicratziio ne 30/05/2026riscossi nell’ambito delle predette operazioni sono posti come ricavio compensi a base delle rettifiche e degli accertamenti (e sono quindiassoggettabili a tassazione), se il contribuente non ne indica isoggetti beneficiari e sempreché non risultino dalle scritturecontabili.In tema d'imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa)della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze deiconti bancari giusta la norma appena richiamata, non è riferibile aisoli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estendealla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38,riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle personefisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2.Tuttavia, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n.228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valorepresuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentrequelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i qualipossono contrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono giàincluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti (Cass.20/01/2017, n. 1519).La Corte costituzionale, dopo aver precisato che la presunzionedettata dall’ultima parte della norma riguardava, nella suaformulazione originaria (limitata ai ‘ricavi’), unicamente gliimprenditori, ha affermato che le specificità della categoria dellavoratore autonomo (figura per molti versi affine all’imprenditoresia nel diritto interno sia nel diritto unionale) inducono a ritenerearbitraria l’omogeneità di trattamento prevista dalla norma incommento, alla cui stregua anche per essa il prelevamento dal contobancario corrisponderebbe ad un costo a sua volta produttivo di unricavo. Infatti, secondo tale doppia correlazione, in assenza digiustificazione, deve ritenersi che la somma prelevata sia statautilizzata per l’acquisizione, non contabilizzata o fatturata, di fattoriNumero registro generale 22675/2017Numero sezionale 1653/2026Numero di raccolta generale 17039/2026produttivi e che questi ultimi abbiano prodotto beni e servizi poiData pubblicazione 30/05/2026venduti senza essere stati contabilizzati o fatturati. Di contro, haosservato il giudice delle leggi, da un lato l’attività del lavoratoreautonomo è caratterizzata dalla preminenza dell’apporto del lavoroproprio e dalla marginalità dell’apparato organizzativo, dall’altro iprelevamenti si inseriscono in un regime di contabilità semplificatadi cui legittimamente si avvale la categoria, regime da cui deriva unafisiologica promiscuità delle entrate e delle spese professionali epersonali.Il contribuente può superare la presunzione posta da talinorme dimostrando l'estraneità di ciascuna delle operazioni bancariea fatti imponibili; secondo la giurisprudenza pacifica di questa Corte,deve, in particolare, «dimostrare, con una prova non generica maanalitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibilidalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioniimponibili» (Cass. 29/07/2016, n. 15857).La Corte costituzionale è stata, infine, chiamata a pronunciarsinuovamente sulla legittimità della citata norma, nelle moremodificata nel 2016 (con il d.l. 193/2016) con l’introduzione del tettominimo dei prelevamenti (oltre 1.000,00 euro giornalieri, oltre5.000,00 euro mensili), sul piano della intrinseca ragionevolezza,stante, in mancanza di giustificazione, la possibile duplicespese personali. La Corte, con sentenza n. 10/2023, ha ritenutoinfondata la questione di legittimità costituzionale, per esserepossibile un’interpretazione adeguatrice: premessa laragionevolezza della duplice presunzione fissata nella norma(ovvero, che i prelievi siano serviti per sostenere costi occulti e chequesti ultimi abbiano generato ricavi non contabilizzati), la Corte haritenuto necessario consentire al contribuente di superare lapresunzione con la prova contraria presuntiva, anche in caso diaccertamento analitico-induttivo, e, in particolare, di eccepireNumero registro generale 22675/2017Numero sezionale 1653/2026Numero di raccolta generale 17039/2026l’incidenza percentuale dei costi relativi, da detrarre dall’ammontareData pubblicazione 30/05/2026dei prelievi.2.4. Ciò posto in termini generali, osserva la Corte che nellaspecie è pacifico che il contribuente sia un lavoratore autonomo(libero professionista) e che l’Agenzia abbia rideterminato il suoreddito considerando anche i prelevamenti (per oltre 47.000,00euro) dai conti correnti cointestati al ricorrente.In definitiva, coglie nel segno la censura in scrutinio sia nellaparte in cui la CTR ha omesso di scomputare le somme prelevate daiconti correnti, sia nella parte in cui la CTR non ha consideratol’eventuale incidenza della cointestazione dei conti correnti.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, sempre in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 6,7 e 16 del d.lgs. n. 472/1997 per avere la CTR rigettato il motivo diappello relativo alla richiesta di disapplicazione delle sanzioni perl’esimente di cui all’art. 6 cit. ‘in modo sommario’ (pag. 15 delricorso). Evidenzia che anche la CTP aveva omesso qualsiasipronuncia al riguardo, nonostante l’espressa doglianza sollevata giàin primo grado.3.1. Il motivo è inammissibile.3.2. La CTR ha disatteso il motivo di appello relativo altrattamento sanzionatorio in quanto ‘l’atto di appello, in modiassolutamente generici e quindi non condivisibili, fa riferimento allasussistenza di condizioni di disapplicazione del trattamentosanzionatorio e ad una non meglio precisata incertezza normativa’(pag. 4 della sentenza).Ora, a fronte della decisione (sostanzialmente diinammissibilità del motivo di appello perché generico) era onere delcontribuente riportare nel corpo del ricorso l’atto di appello in partequa (per intero o, almeno, per estratto), onde consentire a questaCorte la valutazione, in termini di ammissibilità prima che difondatezza, del motivo di appello.Numero registro generale 22675/2017Numero sezionale 1653/2026Di contro, il ricorrente riporta (a pagina 4) solo la rubrica delNumero di raccolta generale 17039/2026motivo - j) la violazione e mancata applicazione dell’arDtaitca opulobb lic7az,io ne 30/05/2026comma 1, dell’articolo 12 e 16, comma 2, del Decreto Legislativo n.472 del 18 dicembre 1997 e l’eccesso di potere per violazione dinorma interna n. 180 del CM10/7/98 – e (a pagine 14 e ss.) ribadiscela tesi della sussistenza di una incertezza normativa senzaminimamente riportare in quali termini e con quali argomentazionidetta tesi era stata riproposta nell’appello.4. Con il quarto motivo il contribuente lamenta il mancatoesame, da parte della CTR, della copiosa documentazione prodottanei gradi di merito a supporto delle proprie ragioni.La censura è così rubricata: ‘violazione e falsa applicazione, aisensi dell’articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c., dell’articolo 115 c.p.c.e dell’articolo 2697 c.c. – vizio di motivazione’.Le circostanze il cui esame sarebbe stato omesso dalla CTRsono:-la contitolarità dei conti correnti;-l’attività professionale svolta dal coniuge del contribuente;-le spese di ristrutturazione della casa, affrontate con lemovimentazioni bancarie;-la giustificazione di versamenti per Euro 8.222,81.4.1. In disparte la doglianza relativa alla mancataconsiderazione della contitolarità dei conti (già accolta con il secondomotivo di gravame sotto altra prospettazione), il motivo èinammissibile vertendosi in ipotesi di cd. doppia conforme.4.1.1. L’art. 360, comma primo, cod. proc. civ., nellaformulazione introdotta dal legislatore nel 2012 (d.l. 83/2012) edapplicabile ratione temporis, prevede, per quanto qui rilevi, che lesentenze emesse in grado di appello possono essere impugnate conricorso per cassazione:…5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti.Numero registro generale 22675/2017Numero sezionale 1653/2026Numero di raccolta generale 17039/2026Nonostante la ratio della riforma fosse chiara, ovvero, da unData pubblicazione 30/05/2026lato, evitare l’abuso dei ricorsi basati sul vizio di motivazione,dall’altro, limitare il sindacato sul fatto in Cassazione, la formulazionedella norma, molto criticata in dottrina, ha generato numerosequestioni interpretative e questa Corte è stata chiamata a delimitarel’ambito di applicazione del motivo de quo.In termini generali, si è affermato che è denunciabile, ex art.360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., solo l’anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sottol’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella«motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza dellamotivazione (Cass. Sez. U. 07/04/2014 n. 8053, Cass. Sez. U.21/12/2022 n. 37406, Cass. 08/05/2019, n. 12111).Al di fuori di queste ipotesi, quindi, è censurabile ai sensi deln. 5) soltanto l’omesso esame di un fatto storico controverso, chesia stato oggetto di discussione e che sia decisivo; di contro, non èpiù consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza deldiscorso argomentativo a giustificazione della decisione adottatasulla base degli elementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice dimerito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti orecessivi (Cass. 31/01/2017, n. 2474).4.1.2. Per fatto decisivo deve intendersi innanzitutto un fatto(inteso nella sua accezione storico-fenomenica e, quindi, non unpunto o un profilo giuridico) principale o secondario, che siaprocessualmente esistente, in quanto allegato in sede di merito dalleparti ed oggetto di discussione tra le parti, che risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali e se preso in considerazioneNumero registro generale 22675/2017Numero sezionale 1653/2026avrebbe determinato una decisione diversa (Cass. 13/04/2017, n.Numero di raccolta generale 17039/20269637). Data pubblicazione 30/05/2026Pertanto, non costituiscono “fatti” suscettibili di fondare il vizioex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., le argomentazioni odeduzioni difensive, il cui omesso esame non è dunque censurabilein Cassazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.9637), né costituiscono “fatti storici” le singole questioni decise dalgiudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso,comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative (Cass.31/03/2022, n. 10525).4.1.3. Pacifica, poi, l’applicabilità della norma al processotributario (così Sez. U. n. 8053/2014 cit.), questa Corte, in tema dicontenzioso tributario, ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorsoper cassazione con il quale non si censuri l’omesso esame di un fattodecisivo ma si evidenzi solo un’insufficiente motivazione per nonavere la CTR considerato tutte le circostanze della fattispecie dedottain giudizio (Cass. 28/6/2016 n. 13366, in materia di idoneità delledichiarazioni rese da un terzo a fondare la prova, da parte dellacontribuente, di fatture per operazioni inesistenti).4.1.4. Infine, il vizio in esame non è denunciabile qualora lesentenze di merito siano fondate sulle medesime ragioni di fatto (cd.doppia conforme), incombendo al ricorrente in cassazione l’onere diallegare che, di contro, le due decisioni si fondino su ragioni diverse.Nella specie, le sentenze di merito nella specie sono fondatesulle medesime ragioni di fatto (cd. doppia conforme), pertantoincombeva al ricorrente l’onere (non assolto nella specie) di allegareche, di contro, le due decisioni si fondavano su ragioni diverse.5. In definitiva va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettatoil primo, inammissibili il terzo e il quarto; la sentenza gravata vacassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodel Lazio, in diversa composizione, perché provveda al nuovo esamein relazione alla censura accolta in conformità ai principi esposti edalla liquidazione delle spese di legittimità.Numero registro generale 22675/2017Numero sezionale 1653/2026Numero di raccolta generale 17039/2026 P.Q.MData pubblicazione 30/05/2026La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo,inammissibili gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversacomposizione, per nuovo esame e perché provveda anche sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]