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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 ottobre 2022

Cassazione n. 35982/2022

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 3100/2020proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro temporerappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma, via L. Mantegazza n. 24 presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] (che indica l’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente - Oggetto: accertamento bancario – prova analitica Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sez. staccata di Lecce n. 1969/24/19 depositata in data 19/06/2019, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento notificatogli per IRPEF, IRAP e IVA 2006 con il quale a seguito di indagini finanziarie si richiedevano i conseguenti maggiori tributi, in uno con interessi e sanzioni di legge; - la CTP accoglieva in parte il ricorso rideterminando la pretesa dell’Ufficio; - l’[OSCURATO:PERSONA] impugnava la ri detta pronuncia in grado di appello; - la CTR respingeva il gravame confermando la pronuncia di primo grado; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; resiste il contribuente con controricorso; Considerato che: - il primo m otivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 c. 2 n. 4 del d.

Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR reso una sentenza priva di reale ed effettiva motivazione e quindi invalida perché carente di uno dei requisiti indispensabili al raggiungimento del suo scopo; - il motivo è infondato; - invero, la CTR ha in realtà reso manifeste le ragioni che l’hanno condotta a decisione, illustrando l’iter-logico giuridico che ne ha sorretto le valutazioni in fatto e in diritto; come la giurisprudenza di questa Corte costantemente insegna, poi, (tra molte, Cass. Sez.1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022) in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] disposta dall'art. 54 del d.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramenteapparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; - il secondo motivo si incentra invece sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 32 c. 2 e 39 c. 1 lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 nonché dell’art. 2697 c.c. con riguardo alla ripartizione dell’onere della prova, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice dell’appello mancato di indicare specificamente le motivazioni giustificative delle singole operazioni rilevate in sede di indagini finanziarie svolte dall’Ufficio e contestate nelle riprese conseguenti dal contribuente, limitandosi a far riferimento alla “copiosa documentazione” senza entrare nel merito – analiticamente, operazione per operazione –del contenuto della stessa; - diversamente da quanto eccepito in controricorso, il motivo non tende a un riesame del merito, ma pone una questione di diritto ed è quindi ammissibile; - il motivo stesso, all’esito del suo scrutinio, è anche fondato; - pure in forza delle giustificazioni, fornite dal contribuente, che si assumono in controricorso analitiche e puntuali (e a maggior ragione alla luce delle trascrizioni delle stesse alle pagine da 15 a 18 dell’atto), la CTR avrebbe effettivamente dovuto dar conto Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] analiticamente dei rilievi dell’Ufficio e delle giustificazioni del contribuente, senza limitarsi a un generico rimando alla “copiosa documentazione” (Cass n. 24422/2018; n.13123/2020) poiché come costantemente afferma questo giudice della l egittimità (C ass.

Sez.5, Sentenza n. 13112 del 30/06/2020; ma in termini anche Cass. Sez.6 - 5 , Ordinanza n. 10480 d el 03/05/2018 ) , in tema diaccertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso unaprova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamentobancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazionibancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue – il che qui particolarmente rileva e interessa - l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delleprove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze; - nel limitarsi al rimando, del t utto generico, alla “copiosa documentazione” (quarta riga dell’ultima pagina della sentenza impugnata) la CTR ha quindi deviato con tutta evidenza dai canoni di cui si è detto, commettendo errore di diritto; - pertanto, rigettato il primo motivo e accolto il secondo, la sentenza è cassata con rinvio al giudice del gravame per nuovo esame nel rispetto dei principi sopra illustrati; p.q.m. rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvi a alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sez. staccata di Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA], in diversa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 3100/2020proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro temporerappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma, via L. Mantegazza n. 24 presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] (che indica l’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente - Oggetto: accertamento bancario – prova analitica Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sez. staccata di Lecce n. 1969/24/19 depositata in data 19/06/2019, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento notificatogli per IRPEF, IRAP e IVA 2006 con il quale a seguito di indagini finanziarie si richiedevano i conseguenti maggiori tributi, in uno con interessi e sanzioni di legge; - la CTP accoglieva in parte il ricorso rideterminando la pretesa dell’Ufficio; - l’[OSCURATO:PERSONA] impugnava la ri detta pronuncia in grado di appello; - la CTR respingeva il gravame confermando la pronuncia di primo grado; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; resiste il contribuente con controricorso; Considerato che: - il primo m otivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 c. 2 n. 4 del d. Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR reso una sentenza priva di reale ed effettiva motivazione e quindi invalida perché carente di uno dei requisiti indispensabili al raggiungimento del suo scopo; - il motivo è infondato; - invero, la CTR ha in realtà reso manifeste le ragioni che l’hanno condotta a decisione, illustrando l’iter-logico giuridico che ne ha sorretto le valutazioni in fatto e in diritto; come la giurisprudenza di questa Corte costantemente insegna, poi, (tra molte, Cass. Sez.1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022) in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] disposta dall'art. 54 del d.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramenteapparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; - il secondo motivo si incentra invece sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 32 c. 2 e 39 c. 1 lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 nonché dell’art. 2697 c.c. con riguardo alla ripartizione dell’onere della prova, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice dell’appello mancato di indicare specificamente le motivazioni giustificative delle singole operazioni rilevate in sede di indagini finanziarie svolte dall’Ufficio e contestate nelle riprese conseguenti dal contribuente, limitandosi a far riferimento alla “copiosa documentazione” senza entrare nel merito – analiticamente, operazione per operazione –del contenuto della stessa; - diversamente da quanto eccepito in controricorso, il motivo non tende a un riesame del merito, ma pone una questione di diritto ed è quindi ammissibile; - il motivo stesso, all’esito del suo scrutinio, è anche fondato; - pure in forza delle giustificazioni, fornite dal contribuente, che si assumono in controricorso analitiche e puntuali (e a maggior ragione alla luce delle trascrizioni delle stesse alle pagine da 15 a 18 dell’atto), la CTR avrebbe effettivamente dovuto dar conto Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] analiticamente dei rilievi dell’Ufficio e delle giustificazioni del contribuente, senza limitarsi a un generico rimando alla “copiosa documentazione” (Cass n. 24422/2018; n.13123/2020) poiché come costantemente afferma questo giudice della l egittimità (C ass. Sez.5, Sentenza n. 13112 del 30/06/2020; ma in termini anche Cass. Sez.6 - 5 , Ordinanza n. 10480 d el 03/05/2018 ) , in tema diaccertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso unaprova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamentobancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazionibancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue – il che qui particolarmente rileva e interessa - l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delleprove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze; - nel limitarsi al rimando, del t utto generico, alla “copiosa documentazione” (quarta riga dell’ultima pagina della sentenza impugnata) la CTR ha quindi deviato con tutta evidenza dai canoni di cui si è detto, commettendo errore di diritto; - pertanto, rigettato il primo motivo e accolto il secondo, la sentenza è cassata con rinvio al giudice del gravame per nuovo esame nel rispetto dei principi sopra illustrati; p.q.m. rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvi a alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sez. staccata di Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA], in diversa
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