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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 maggio 2023

Cassazione n. 23868/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di TREVIGLIOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento con rinvio quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Treviglio, con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 10.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 14, comma 5 ter, primo periodo, D.Lvo 286/1998.

2. La sentenza di condanna è stata depositata in udienza e la difesa non ha proposto nei termini alcuna impugnazione per cui la pronuncia è divenuta irrevocabile il 27 gennaio / (7 2021.3.

Nell'anno 2023 la difesa, evidenziato che l'imputato nella sentenza era stato dichiarato "libero assente", ha proposto al Tribunale di Bergamo istanza di restituzione nel termine al fine di proporre appello.

4. Il Tribunale di Bergamo, all'esito dell'udienza celebrata il 26 aprile 2023, con ordinanza resa in data 2 maggio 2023, ha accolto la richiesta e disposto la restituzione nel termine.

5. Avverso la sentenza ha quindi proposto appello l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

5.1. Violazione di legge in rjlazione all'art. 103, comma 17, D.L. 34 del 2020.

Nel primo motivo di ricorso la difesa rileva che prima della pronuncia della sentenza di primo grado l'imputato aveva presentato la "domanda di emersione" ai sensi del D.L 34 del 2020 e che il processo, pertanto, avrebbe dovuto essere sospeso.

Sotto altro e dirimente profilo, d'altro canto, la domanda proposta il 29/6/2020 è stata accolta in data 10/12/2021 e il ricorrente ha ottenuto il permesso di soggiorno.

Circostanza questa che, ai sensi dell'art. 103, comma 17, D.L. 34 del 2020 determinerebbe l'estinzione del reato.

5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena in quanto l'imputato è incensurato e ha comunque un domicilio presso la struttura di accoglienza del [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo.

6. In data 8 febbraio 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], rileva l'infondatezza del primo motivo, ma chiede che il secondo motivo sia accolto e la sentenza impugnata annullata con rinvio quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

7. In data 15 febbraio 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA], evidenziata l'operatività della causa estintiva di cui all'art. 103, comma 17, D.L. 34 del 2020, insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'art. 175, comma 4, cod. proc. pen. attribuisce la competenza a decidere in ordine all'istanza di restituzione del termine al giudice che procede al tempo della presentazione della stessa ovvero, nel caso in cui siano stati pronunciati sentenza o decreto penale di condanna, al giudice che sarebbe competente sull'impugnazione o sull'opposizione.

A fronte di tale specifica attribuzione, come anche di recente ribadito, l'ordinanza con cui in ordine all'istanza decide il giudice che ha emesso la sentenza, in luogo del giudice superiore, è affetta da vizio di incompetenza funzionale rilevabile anche d'ufficio nel giudizio di cassazione con conseguente annullamento senza rinvio del provvedimento (Sez. 5, n. 19537 del 28/02/2022, Costin, Rv. 283097 - 01; Sez. 5, n. 1206 del 20/11/2020, dep. 2021, Martincigh, Rv. 280749; Sez. 1, n. 17053 del 2/4/2012, Tomaselli, Rv. 252928; Sez. 6, n. 3181 del 22/10/1998, Vespero, Rv. 212018; cfr. anche, sotto diverso aspetto, Sez. 4, n. 29246 del 18/6/2013, Portokalski, Rv. 255464).

2. Nel caso di specie sull'istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna nei confronti del ricorrente emessa dal Giudice di Pace di Treviglio ha deciso il Tribunale di Bergamo.

In tale ipotesi, pertanto, non essendo stato investito dell'istanza il giudice superiore e cioè la Corte di cassazione, giudice competente alla decisione dell'impugnazione in virtù dell'inappellabilità della sentenza di condanna alla sola pena della multa, si è verificata una violazione dell'art. 175, comma 4, cod. proc. pen.

L'ordinanza depositata il 2 maggio 2023, quindi, emessa da giudice funzionalmente incompetente, deve essere annullata senza rinvio.

Ciò anche considerato che la stessa istanza, pure se in questa ne fossero stati documentati i presupposti, attesa l'eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi, non avrebbe potuto essere convertita in richiesta di rescissione del giudicato (Sez.

U, Sentenza n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 02 e già in precedenza Sez.

U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259992 - 01).

3. L'impugnazione proposta dalla difesa, erroneamente qualificata come appello, proposta avverso una sentenza di condanna alla sola pena della multa, deve essere convertita in ricorso per cassazione.

Il ricorso è inammissibile.

Lo stesso, infatti, è stato depositato il 17 maggio 2023, quando il termine di quindici giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 544, comma 1, e 585, comma 1, lett. c, cod. proc. pen. per impugnare le sentenze con motivazione contestuale, quale quella oggetto pronunciata 1'11 gennaio 2021, era interamente decorso.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Bergamo in data 2 maggio 2023 e dichiara inammissibile il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di Pace di Treviglio in data 11 gennaio 2021 e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di TREVIGLIOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento con rinvio quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Treviglio, con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 10.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 14, comma 5 ter, primo periodo, D.Lvo 286/1998. 2. La sentenza di condanna è stata depositata in udienza e la difesa non ha proposto nei termini alcuna impugnazione per cui la pronuncia è divenuta irrevocabile il 27 gennaio / (7 2021.3. Nell'anno 2023 la difesa, evidenziato che l'imputato nella sentenza era stato dichiarato "libero assente", ha proposto al Tribunale di Bergamo istanza di restituzione nel termine al fine di proporre appello. 4. Il Tribunale di Bergamo, all'esito dell'udienza celebrata il 26 aprile 2023, con ordinanza resa in data 2 maggio 2023, ha accolto la richiesta e disposto la restituzione nel termine. 5. Avverso la sentenza ha quindi proposto appello l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 5.1. Violazione di legge in rjlazione all'art. 103, comma 17, D.L. 34 del 2020. Nel primo motivo di ricorso la difesa rileva che prima della pronuncia della sentenza di primo grado l'imputato aveva presentato la "domanda di emersione" ai sensi del D.L 34 del 2020 e che il processo, pertanto, avrebbe dovuto essere sospeso. Sotto altro e dirimente profilo, d'altro canto, la domanda proposta il 29/6/2020 è stata accolta in data 10/12/2021 e il ricorrente ha ottenuto il permesso di soggiorno. Circostanza questa che, ai sensi dell'art. 103, comma 17, D.L. 34 del 2020 determinerebbe l'estinzione del reato. 5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena in quanto l'imputato è incensurato e ha comunque un domicilio presso la struttura di accoglienza del [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo. 6. In data 8 febbraio 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], rileva l'infondatezza del primo motivo, ma chiede che il secondo motivo sia accolto e la sentenza impugnata annullata con rinvio quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 7. In data 15 febbraio 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA], evidenziata l'operatività della causa estintiva di cui all'art. 103, comma 17, D.L. 34 del 2020, insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'art. 175, comma 4, cod. proc. pen. attribuisce la competenza a decidere in ordine all'istanza di restituzione del termine al giudice che procede al tempo della presentazione della stessa ovvero, nel caso in cui siano stati pronunciati sentenza o decreto penale di condanna, al giudice che sarebbe competente sull'impugnazione o sull'opposizione. A fronte di tale specifica attribuzione, come anche di recente ribadito, l'ordinanza con cui in ordine all'istanza decide il giudice che ha emesso la sentenza, in luogo del giudice superiore, è affetta da vizio di incompetenza funzionale rilevabile anche d'ufficio nel giudizio di cassazione con conseguente annullamento senza rinvio del provvedimento (Sez. 5, n. 19537 del 28/02/2022, Costin, Rv. 283097 - 01; Sez. 5, n. 1206 del 20/11/2020, dep. 2021, Martincigh, Rv. 280749; Sez. 1, n. 17053 del 2/4/2012, Tomaselli, Rv. 252928; Sez. 6, n. 3181 del 22/10/1998, Vespero, Rv. 212018; cfr. anche, sotto diverso aspetto, Sez. 4, n. 29246 del 18/6/2013, Portokalski, Rv. 255464). 2. Nel caso di specie sull'istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna nei confronti del ricorrente emessa dal Giudice di Pace di Treviglio ha deciso il Tribunale di Bergamo. In tale ipotesi, pertanto, non essendo stato investito dell'istanza il giudice superiore e cioè la Corte di cassazione, giudice competente alla decisione dell'impugnazione in virtù dell'inappellabilità della sentenza di condanna alla sola pena della multa, si è verificata una violazione dell'art. 175, comma 4, cod. proc. pen. L'ordinanza depositata il 2 maggio 2023, quindi, emessa da giudice funzionalmente incompetente, deve essere annullata senza rinvio. Ciò anche considerato che la stessa istanza, pure se in questa ne fossero stati documentati i presupposti, attesa l'eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi, non avrebbe potuto essere convertita in richiesta di rescissione del giudicato (Sez. U, Sentenza n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 02 e già in precedenza Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259992 - 01). 3. L'impugnazione proposta dalla difesa, erroneamente qualificata come appello, proposta avverso una sentenza di condanna alla sola pena della multa, deve essere convertita in ricorso per cassazione. Il ricorso è inammissibile. Lo stesso, infatti, è stato depositato il 17 maggio 2023, quando il termine di quindici giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 544, comma 1, e 585, comma 1, lett. c, cod. proc. pen. per impugnare le sentenze con motivazione contestuale, quale quella oggetto pronunciata 1'11 gennaio 2021, era interamente decorso. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Bergamo in data 2 maggio 2023 e dichiara inammissibile il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di Pace di Treviglio in data 11 gennaio 2021 e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa
Sentenza Cassazione n. 23868/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris