CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23353/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Trieste, con sentenza del .13 ottobre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Udine, pronunciata in data 11 luglio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e i vizi della motivazione in punto di prova della penale responsabilità, è privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623), i quali hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 3 sul dolo, logicamente desunto dal complessivo comportamento dell'imputato); considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen., non è consentito ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto si tratta di questioni deducibili, ma non devolute alla cognizione del giudice del merito. In ogni caso, il motivo è manifestamente infondato, giacché con esso si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 48734 del 06/10/2016, Puricelli, Rv. 268446) secondo la quale, nel valutare l'applicabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, può farsi riferimento alle condizioni economico-finanziarie della persona offesa solo qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettiva notevole, può essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima, che sono invece irrilevanti quando l'entità oggettiva del danno è tale da integrare di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità. osservato che l'ultimo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), nel motivare il diniego della diminuente richiesta, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si vedano pagg. 6 e 7, ove la Corte territoriale, non ravvisando elementi positivi concreti e specifici da valorizzare, si è r ferita sia alla gravità del reato che alla capacità a delinquere del reo, anche desunta dai precedenti penali); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di / colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), 2 (0, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di eur.o tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.NII. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così