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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 12885/2026

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e all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]ontroAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOavverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.7107/03/2018 depositata il 16/10/2018, depositata il 20/08/2018, pronunciata conriferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazionericonducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossioneprevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento,assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai qualisi riferisce la dichiarazione di adesione;che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossionesono estinti;l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciatinel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasititolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e nonrimborsabili; è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza aisensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSORoma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente [OSCURATO:PERSONA]Angelina-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]ontroAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOavverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.7107/03/2018 depositata il 16/10/2018, depositata il 20/08/2018, pronunciata conriferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazionericonducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossioneprevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento,assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai qualisi riferisce la dichiarazione di adesione;che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossionesono estinti;l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciatinel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasititolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e nonrimborsabili; è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza aisensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSORoma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente [OSCURATO:PERSONA]Angelina-[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12885/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris