CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 giugno 1973
Cassazione n. 00970/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/06/1973 LAFFORE' GIULIANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/09/1977 avverso la sentenza del 27/09/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Ancona confermava la sentenza del GUP del locale Tribunale di condanna dei medesimi alla pena di anni tre , mesi quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa per plurimi di furto aggravato e 55/9 del D.Lgvo 231/2007 Deducono gli imputati il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della determinazione della pena 2.1 ricorsi sono inammissibili, in quanto generici, non meritando censure la valutazione della Corte territoriale, che ha ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche agli imputati venendo in questione fatti connotati da allarmante organizzazione professionale messi a segno attraverso la collaborazione di più soggetti e la predisposizione di articolate modalità operative (spostamenti in macchina nei territorio, individuazione degli obiettivi, reiterazione di un medesimo schema con l'accompagnamento dei materiali esecutori ed il successivo recupero) connotate dallo spessore del dolo e da marcata proclività a delinquere di soggetti gravati da precedenti specifici. Giova ribadire che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura Che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142 - 01). La concessione o meno delle attenuanti generiche, in particolare, rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, rv. 248737). In proposito è sufficiente richiamare i principi più volte affermati da questa Corte secondo cui in tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826). 3.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20.10.2021 [OSCURATO:PERSONA]