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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26214/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Vasto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso udito il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di L'Aquila riformava parzialmente la decisione del Tribunale di Vasto che, in data 30/6/2020, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di concorso in rapina aggravata e lesioni aggravate in danno di [OSCURATO:PERSONA] e, riconosciuta la diminuente ex art. 116, comma 2, cod.pen., rideterminava la pena in anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 il vizio della motivazione per manifesta illogicità con riguardo al rigetto della richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale per nuovo esame della teste [OSCURATO:PERSONA]Ottavio sulla base dell'asserita ininfluenza della contraddizione esistente tra quanto dalla teste dichiarato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e le dichiarazioni rese ai CC di Cupello in data 5/6/2019.

La difesa sostiene che la Corte di merito ha negato rilievo ai fini della rinnovazione istruttoria agli argomenti spesi dalla difesa senza tener conto che la teste D'Ottavio, che avrebbe visto il coimputato [OSCURATO:PERSONA] risalire sul veicolo in attesa, condotto dal ricorrente, ha negato in sede di controesame di aver notato particolari ulteriori rispetto al [OSCURATO:PERSONA] che correva nel vicolo e che l'assenza di testimoni oculari circa l'allontanamento del coimputato a bordo del veicolo condotto dal [OSCURATO:PERSONA] è stata riferita anche dal Luog.

Ciancio.

Pertanto, la Corte di merito è incorsa in contraddittorietà motivazionale giacché, pur avendo riconosciuto che la teste aveva riferito di aver visto il [OSCURATO:PERSONA] "correre nel vicolo" e non " nel veicolo", ha ignorato l'affermazione della teste di non aver notato altri particolari; 2.2 la manifesta illogicità della motivazione e il travisamento della prova per avere la Corte territoriale ritenuto che le dichiarazioni della teste D'Ottavio relative al rientro in macchina del [OSCURATO:PERSONA] risultano pienamente coerenti con quelle della teste [OSCURATO:PERSONA], la quale avrebbe sentito l'autore della rapina dire al conducente del veicolo "dopo mi prendi là", senza considerare che la dichiarante aveva riferito che, all'arrivo del veicolo, la musica era ad alto volume mentre dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]Ottavio e [OSCURATO:PERSONA] risulta che il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitato a fornire indicazioni stradali al conducente.

Aggiunge il difensore con riguardo all'ammissione dell'imputato di essere stato alla guida dell'autovettura da cui scese l'autore materiale del reato contestato che è erronea l'affermazione dei giudici d'appello che vorrebbero la cennata dichiarazione, effettuata in sede di interrogatorio di garanzia, necessitata dalle prove già acquisite circa il ruolo rivestito poiché dall'incarto processuale emerge che le persone presenti al momento dei fatti avevano riconosciuto il coimputato [OSCURATO:PERSONA] ma alcuno era stato in grado di effettuare una positiva individuazione del ricorrente.

La difesa lamenta ulteriormente il tenore della confutazione dell'argomentazione difensiva secondo cui, dal punto in cui si trovava l'autovettura nel momento in cui ne scese il [OSCURATO:PERSONA], non era possibile vedere il vicolo in cui avvenne l'azione illecita, senza considerare che dalle dichiarazioni delle testi [OSCURATO:PERSONA] e Cicchini consta che l'auto ebbe a eQ, fermarsi in pieno centro, ove transitavano diverse persone sicché risulta illogico l'assunto che l'imputato avesse inteso occultare il numero di targa del veicolo.

Quanto alla ricostruzione della fuga del [OSCURATO:PERSONA] dopo la rapina, i giudici d'appello - secondo la difesa- hanno malinteso il senso della doglianza difensiva che denunziava l'impossibilità per la D'Ottavio di vedere il Vejsel risalire sull'autovettura, rilievo che trova fondamento nel fatto che la teste Cicchini, che si accompagnava alla D'Ottavio e si impegnò nel soccorso alla vittima, ha riferito di aver potuto seguire la fuga del rapinatore finché il medesimo aveva svoltato a sinistra a fine discesa.

Analogamente illogica risulta la valutazione delle ulteriori circostanze addotte dalla difesa circa il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] fece rientro a casa da solo tra le 15,30 e le 15,40 e la riferibilità della somma di euro 220,00 trovata nella disponibilità dell'imputato ad un conferimento effettuato la stessa mattina dalla moglie, avendo la Corte di merito negato rilievo alle indicate circostanze con argomenti ipotetici e congetturali. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 motivi proposti possono essere congiuntamente delibati in quanto entrambi concernono pretesi vizi di motivazione per travisamento delle prove dichiarative e risultano manifestamente infondati.

Invero, la difesa reitera doglianze che avevano già trovato compiuta risposta nella sentenza di primo grado e che la Corte di merito ha nuovamente scrutinato, condividendo gli esiti valutativi del Tribunale in assenza di decisive aporie e illogicità manifeste.

Risulta, dunque, incensurabile il diniego di riapertura dell'istruttoria dibattimentale in ragione della completezza delle acquisizioni probatorie e dell'insussistenza di lacune tali da giustificare approfondimenti ai fini della decisione. 1.1 Infatti, con riguardo alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]Ottavio il Tribunale (pag. 5) ha dato conto del fatto che, a prescindere dall'erroneità della verbalizzazione relativa all'espressione "correre nel veicolo" piuttosto che "correre nel vicolo", la teste in dibattimento ha ribadito di aver visto l'autore materiale della rapina, separatamente giudicato, [OSCURATO:PERSONA], rientrare nell'auto condotta dal ricorrente, dalla quale era poco prima sceso.

A fronte del conforme assunto dei giudici di merito, convalidato dal tenore della registrazione della deposizione evocata dal primo giudice, non ha pregio il tentativo della difesa di valorizzare in senso contrario segmenti dichiarativi avulsi dal complessivo contesto testimoniale sia con riguardo alla deposizione della D'Ottavio che del teste di P.g.

Ciancio, la cui affermazione sull'assenza di testi oculari circa detta specifica circostanza risulta contraddetta dalle dichiarazioni testé richiamate.

Né hanno pregio i rilievi in ordine alla deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA], la quale ha dichiarato che il rapinatore, scendendo dall'auto del complice, ebbe a dirgli "compare, dopo mi prendi là", fornendo indicazioni circa il punto ove avrebbe dovuto attenderlo, emergenza che la difesa ha confutato in maniera del tutto assertiva, sostenendo che la musica ad alto volume avrebbe impedito la percezione delle parole indirizzate al guidatore.

Sfugge alla difesa che, sotto il profilo logico e nell'ottica dell'asserita inconsapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] circa l'intento predatorio del coimputato, appare del tutto incomprensibile che il Vejsel abbia sentito la necessità di fornire innocenti indicazioni stradali al guidatore che nel piccolo centro era nato ed ivi viveva a breve distanza dai luoghi teatro della rapina.

Né può riconoscersi valore scardinante il complessivo ordito motivazionale alla base del giudizio di responsabilità alla pretesa svalutazione delle dichiarazioni parzialmente ammissive del prevenuto ove si tenga conto che, già nella prima fase delle indagini, plurimi elementi militavano a carico del ricorrente, quali tipo e colore della vettura con cui il rapinatore era stato accompagnato sul luogo del delitto; il rinvenimento del Vejsel in compagnia del ricorrente presso la di lui abitazione a brevissima distanza temporale dal fatto delittuoso mentre subito dopo l'episodio la teste D'Ottavio, come ricordato dal primo giudice a pag. 2, dopo aver riconosciuto il Vejsel aveva, seppur in termini dubitativi, indicato quale possibile autista proprio il [OSCURATO:PERSONA]. 1.2 II primo giudice ha sottoposto a serrato vaglio (pag. 6 e segg.) gli assunti sviluppati dal ricorrente nel corso dell'interrogatorio di garanzia, evidenziandone le incongruenze e le contraddizioni, a partire dall'affermazione che l'imputato si sarebbe separato brevemente dal complice per consentirgli di chiedere del danaro al padre e continuare nel giro dei bar della zona, versione smentita dal rilievo che, a distanza di appena mezz'ora dalla rapina, i due furono rinvenuti insieme presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], ubriachi e senza che il Vejsel avesse disponibilità di danaro.

Il primo giudice ha, altresì, esaminato la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che l'imputato fece rientro da solo nella propria abitazione, negando rilievo decisivo alla circostanza con argomenti del tutto plausibili.

Né appare dirimente la censura relativa al possesso della somma di euro 220,00 da parte del prevenuto, asseritamente proveniente da una dazione della moglie necessaria al pagamento in banca della rata della macchina, scadente quello stesso giorno, somma evidentemente non versata e nemmeno decurtata degli esborsi per le varie consumazioni che il ricorrente avrebbe pagato per sé e per l'amico coimputato.

Ritiene il Collegio che la difesa, facendo leva su sbavature ricostruttive ed elementi circostanziali, miri ad una rilettura del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità a fronte del corretto scrutinio effettuato dai giudici di merito delle risultanze processuali.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Vasto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso udito il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di L'Aquila riformava parzialmente la decisione del Tribunale di Vasto che, in data 30/6/2020, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di concorso in rapina aggravata e lesioni aggravate in danno di [OSCURATO:PERSONA] e, riconosciuta la diminuente ex art. 116, comma 2, cod.pen., rideterminava la pena in anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 il vizio della motivazione per manifesta illogicità con riguardo al rigetto della richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale per nuovo esame della teste [OSCURATO:PERSONA]Ottavio sulla base dell'asserita ininfluenza della contraddizione esistente tra quanto dalla teste dichiarato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e le dichiarazioni rese ai CC di Cupello in data 5/6/2019. La difesa sostiene che la Corte di merito ha negato rilievo ai fini della rinnovazione istruttoria agli argomenti spesi dalla difesa senza tener conto che la teste D'Ottavio, che avrebbe visto il coimputato [OSCURATO:PERSONA] risalire sul veicolo in attesa, condotto dal ricorrente, ha negato in sede di controesame di aver notato particolari ulteriori rispetto al [OSCURATO:PERSONA] che correva nel vicolo e che l'assenza di testimoni oculari circa l'allontanamento del coimputato a bordo del veicolo condotto dal [OSCURATO:PERSONA] è stata riferita anche dal Luog. Ciancio. Pertanto, la Corte di merito è incorsa in contraddittorietà motivazionale giacché, pur avendo riconosciuto che la teste aveva riferito di aver visto il [OSCURATO:PERSONA] "correre nel vicolo" e non " nel veicolo", ha ignorato l'affermazione della teste di non aver notato altri particolari; 2.2 la manifesta illogicità della motivazione e il travisamento della prova per avere la Corte territoriale ritenuto che le dichiarazioni della teste D'Ottavio relative al rientro in macchina del [OSCURATO:PERSONA] risultano pienamente coerenti con quelle della teste [OSCURATO:PERSONA], la quale avrebbe sentito l'autore della rapina dire al conducente del veicolo "dopo mi prendi là", senza considerare che la dichiarante aveva riferito che, all'arrivo del veicolo, la musica era ad alto volume mentre dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]Ottavio e [OSCURATO:PERSONA] risulta che il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitato a fornire indicazioni stradali al conducente. Aggiunge il difensore con riguardo all'ammissione dell'imputato di essere stato alla guida dell'autovettura da cui scese l'autore materiale del reato contestato che è erronea l'affermazione dei giudici d'appello che vorrebbero la cennata dichiarazione, effettuata in sede di interrogatorio di garanzia, necessitata dalle prove già acquisite circa il ruolo rivestito poiché dall'incarto processuale emerge che le persone presenti al momento dei fatti avevano riconosciuto il coimputato [OSCURATO:PERSONA] ma alcuno era stato in grado di effettuare una positiva individuazione del ricorrente. La difesa lamenta ulteriormente il tenore della confutazione dell'argomentazione difensiva secondo cui, dal punto in cui si trovava l'autovettura nel momento in cui ne scese il [OSCURATO:PERSONA], non era possibile vedere il vicolo in cui avvenne l'azione illecita, senza considerare che dalle dichiarazioni delle testi [OSCURATO:PERSONA] e Cicchini consta che l'auto ebbe a eQ, fermarsi in pieno centro, ove transitavano diverse persone sicché risulta illogico l'assunto che l'imputato avesse inteso occultare il numero di targa del veicolo. Quanto alla ricostruzione della fuga del [OSCURATO:PERSONA] dopo la rapina, i giudici d'appello - secondo la difesa- hanno malinteso il senso della doglianza difensiva che denunziava l'impossibilità per la D'Ottavio di vedere il Vejsel risalire sull'autovettura, rilievo che trova fondamento nel fatto che la teste Cicchini, che si accompagnava alla D'Ottavio e si impegnò nel soccorso alla vittima, ha riferito di aver potuto seguire la fuga del rapinatore finché il medesimo aveva svoltato a sinistra a fine discesa. Analogamente illogica risulta la valutazione delle ulteriori circostanze addotte dalla difesa circa il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] fece rientro a casa da solo tra le 15,30 e le 15,40 e la riferibilità della somma di euro 220,00 trovata nella disponibilità dell'imputato ad un conferimento effettuato la stessa mattina dalla moglie, avendo la Corte di merito negato rilievo alle indicate circostanze con argomenti ipotetici e congetturali. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 motivi proposti possono essere congiuntamente delibati in quanto entrambi concernono pretesi vizi di motivazione per travisamento delle prove dichiarative e risultano manifestamente infondati. Invero, la difesa reitera doglianze che avevano già trovato compiuta risposta nella sentenza di primo grado e che la Corte di merito ha nuovamente scrutinato, condividendo gli esiti valutativi del Tribunale in assenza di decisive aporie e illogicità manifeste. Risulta, dunque, incensurabile il diniego di riapertura dell'istruttoria dibattimentale in ragione della completezza delle acquisizioni probatorie e dell'insussistenza di lacune tali da giustificare approfondimenti ai fini della decisione. 1.1 Infatti, con riguardo alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]Ottavio il Tribunale (pag. 5) ha dato conto del fatto che, a prescindere dall'erroneità della verbalizzazione relativa all'espressione "correre nel veicolo" piuttosto che "correre nel vicolo", la teste in dibattimento ha ribadito di aver visto l'autore materiale della rapina, separatamente giudicato, [OSCURATO:PERSONA], rientrare nell'auto condotta dal ricorrente, dalla quale era poco prima sceso. A fronte del conforme assunto dei giudici di merito, convalidato dal tenore della registrazione della deposizione evocata dal primo giudice, non ha pregio il tentativo della difesa di valorizzare in senso contrario segmenti dichiarativi avulsi dal complessivo contesto testimoniale sia con riguardo alla deposizione della D'Ottavio che del teste di P.g. Ciancio, la cui affermazione sull'assenza di testi oculari circa detta specifica circostanza risulta contraddetta dalle dichiarazioni testé richiamate. Né hanno pregio i rilievi in ordine alla deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA], la quale ha dichiarato che il rapinatore, scendendo dall'auto del complice, ebbe a dirgli "compare, dopo mi prendi là", fornendo indicazioni circa il punto ove avrebbe dovuto attenderlo, emergenza che la difesa ha confutato in maniera del tutto assertiva, sostenendo che la musica ad alto volume avrebbe impedito la percezione delle parole indirizzate al guidatore. Sfugge alla difesa che, sotto il profilo logico e nell'ottica dell'asserita inconsapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] circa l'intento predatorio del coimputato, appare del tutto incomprensibile che il Vejsel abbia sentito la necessità di fornire innocenti indicazioni stradali al guidatore che nel piccolo centro era nato ed ivi viveva a breve distanza dai luoghi teatro della rapina. Né può riconoscersi valore scardinante il complessivo ordito motivazionale alla base del giudizio di responsabilità alla pretesa svalutazione delle dichiarazioni parzialmente ammissive del prevenuto ove si tenga conto che, già nella prima fase delle indagini, plurimi elementi militavano a carico del ricorrente, quali tipo e colore della vettura con cui il rapinatore era stato accompagnato sul luogo del delitto; il rinvenimento del Vejsel in compagnia del ricorrente presso la di lui abitazione a brevissima distanza temporale dal fatto delittuoso mentre subito dopo l'episodio la teste D'Ottavio, come ricordato dal primo giudice a pag. 2, dopo aver riconosciuto il Vejsel aveva, seppur in termini dubitativi, indicato quale possibile autista proprio il [OSCURATO:PERSONA]. 1.2 II primo giudice ha sottoposto a serrato vaglio (pag. 6 e segg.) gli assunti sviluppati dal ricorrente nel corso dell'interrogatorio di garanzia, evidenziandone le incongruenze e le contraddizioni, a partire dall'affermazione che l'imputato si sarebbe separato brevemente dal complice per consentirgli di chiedere del danaro al padre e continuare nel giro dei bar della zona, versione smentita dal rilievo che, a distanza di appena mezz'ora dalla rapina, i due furono rinvenuti insieme presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], ubriachi e senza che il Vejsel avesse disponibilità di danaro. Il primo giudice ha, altresì, esaminato la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che l'imputato fece rientro da solo nella propria abitazione, negando rilievo decisivo alla circostanza con argomenti del tutto plausibili. Né appare dirimente la censura relativa al possesso della somma di euro 220,00 da parte del prevenuto, asseritamente proveniente da una dazione della moglie necessaria al pagamento in banca della rata della macchina, scadente quello stesso giorno, somma evidentemente non versata e nemmeno decurtata degli esborsi per le varie consumazioni che il ricorrente avrebbe pagato per sé e per l'amico coimputato. Ritiene il Collegio che la difesa, facendo leva su sbavature ricostruttive ed elementi circostanziali, miri ad una rilettura del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità a fronte del corretto scrutinio effettuato dai giudici di merito delle risultanze processuali. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de
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