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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26597/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

APPELLO DI TORINOVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore SimonettaCiccarelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 9 ottobre 2025, la Corte d’appello di Torino, in parzialeriforma della decisione del Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale diTorino, emessa all’esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] dei reati di falso ideologico di cui al capo E), nel quale ha ritenutoassorbiti i reati di cui ai capi A, B) e C), perché nella sua qualità di maresciallocomandante della stazione dei [OSCURATO:PERSONA] di Collegno, nelle datespecificamente indicate, attestava falsamente nel memoriale di servizio lapresenza propria ovvero quella dei coimputati in ufficio in giorni ed orari in cuierano invece assenti, nonché in quanto attestava che i medesimi erano di serviziodi pattuglia quando invece essi erano rimasti negli uffici della caserma.Ha altresì ritenuto responsabile l’imputato dei reati di violata consegna di cuiall’art. 120 cod. pen. mil. di pace (capo I), in ragione della mancata osservanzadelle prescrizioni indicate nel memoriale di servizio, abbandonando ripetutamentee senza giustificato motivo la caserma durante l’orario di lavoro in violazione delleconsegne dallo stesso impartite, nonché omettendo il controllo o permettendo aimilitari a lui sottoposti di violare le consegne.Ha infine affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa militaredi cui all’art. 234 cod. pen. mil. di pace (capo H), per aver tratto profitto,percependo emolumenti non dovuti, dalle false attestazioni.2.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazionesvolgendo cinque motivi di censura.2.1.

Il primo motivo denuncia difetto di motivazione in ordine al terzo motivodi appello.

La Corte territoriale, ritenendo i singoli episodi di falso ideologicocontestati ai capi A), B) e C) assorbiti in quelli di cui al capo E), avrebbe omessodi esaminare le censure svolte con l’atto di appello con riferimento allaricostruzione di ciascuna delle condotte ascritte all’imputato.2.2.

Il secondo motivo denuncia la contraddittorietà e illogicità dellamotivazione in relazione alla qualificazione della natura giuridica del memoriale diservizio.

La sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto tale memorialeun atto pubblico con funzioni fidefacenti, omettendo di confrontarsi con le censuredifensive.2.3.

Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione sotto il profilo deltravisamento delle risultanze istruttorie.

La Corte di appello avrebbe fondato ilgiudizio di responsabilità in ordine ai reati di cui all’art. 479 cod. pen. unicamentesulle risultanze dei tabulati telefonici e sulle dichiarazioni di un solo teste, senzaesaminare le argomentazioni difensive.2.4.

Il quarto motivo denuncia vizio di motivazione in relazione al reato diviolata consegna di cui all’art. 120 cod. pen. mil. pace, e la conseguenteinsussistenza del reato di truffa militare.

In modo illogico e contraddittorio lasentenza impugnata avrebbe ritenuto configurabile il delitto di violata consegna acarico dell’imputato, nonostante che costui fosse il soggetto che aveva impartitol’ordine di servizio e non il destinatario dello stesso, e trascurando di considerareche egli non aveva violato alcuna consegna, ma aveva legittimamente esercitatoil potere di comando, modificando la consegna originaria.2.5.

Il quinto motivo denuncia vizio di motivazione, per avere la sentenzaimpugnata omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con cui si chiedeval’applicazione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato delcasellario giudiziale.3.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato limitatamente al quinto motivo.2.

Il primo motivo è inammissibile.Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare lecensure dal medesimo svolte con il terzo motivo di appello con riguardo ai singoliepisodi di falso ideologico al medesimo contestati ai capi A), B) e C), e ritenutiassorbiti nel capo E), affermando che l’imputato non aveva impugnato la sentenzadi primo grado con riguardo a tale ultimo capo.Il motivo è del tutto generico.Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità, la censura di mancanza di motivazione della sentenza di appello, alpari di quella della illogicità derivante dall'omesso esame di specifiche questionisottoposte al giudice o dalla errata valutazione delle prove offerte dalle parti,trasformandosi in una eccezione di omessa valutazione, da parte del giudiced'appello, delle doglianze articolate con il relativo atto di gravame, onera ilricorrente della necessità di specificare, sia pure in modo sommario, il contenutodel gravame stesso ed il grado di decisività del motivo negletto, al fine diconsentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte esulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ricorso essereautosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto edegli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018,dep. 2019, C., Rv. 275853 – 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, Rv.264879; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Rv. 259704; Sez. 2, n. 9029 del05/11/2013, Rv. 258962; Sez. 6, n. 21858 del 19/12/2006, Rv. 236689).Nel caso in esame, il ricorrente si è limitato a lamentare l’omessa valutazione,da parte dei giudici territoriali, di uno dei motivi di appello, senza tuttaviaspecificarne né il contenuto né la decisività, di tal che la censura risulta senz’altrogenerica e pertanto inammissibile.In ogni caso, la sentenza impugnata ha specificamente preso in esame isingoli episodi ascritti a [OSCURATO:PERSONA] ai capi A), B) e C), evidenziando come la condottadal medesimo posta in essere differisse da quanto prescritto nel memoriale diservizio, e fondasse perciò la responsabilità per il reato di falso ideologico.3.

Il secondo motivo, con cui si contesta l’insussistenza del reato di cui all’art.479 cod. pen., è infondato.3.1.

I giudici di entrambi i gradi del merito hanno conformemente ritenutoaccertato che l’imputato, comandante della stazione dei carabinieri forestali diCollegno, in numerose occasioni, aveva attestato falsamente nel memoriale diservizio la propria presenza in ufficio in giorni ed orari in cui invece era assente,ovvero lo svolgimento di servizi esterni mentre in realtà si trovava in caserma.Analoga condotta aveva tenuto con riguardo ai coimputati, attestando nella suaqualità di comandante, difformemente dal vero, la presenza degli stessi in casermao l’espletamento da parte di costoro di servizi esterni.Il ricorrente ha contestato che il memoriale di servizio, in cui le suddettel’omessa valutazione da parte della Corte di appello delle censure al riguardosvolte.La doglianza è priva di pregio sotto entrambi i profili.3.2.

Le Sezioni unite di questa Corte (Sez.

U., n. 15983 del 11/04/2006, Sepe,Rv. 233423) hanno puntualizzato che ogni atto redatto dal pubblico ufficiale peruno scopo inerente alle sue funzioni, è atto pubblico e quindi tali sono quelli formatidal pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni, attestanti fatti da lui compiuti oavvenuti in sua presenza ed aventi attitudine ad assumere rilevanza giuridica.Ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 479 cod. pen., non ha rilievola distinzione tra atti del procedimento amministrativo con efficacia interna e attidestinati a spiegare effetti esterni, in quanto anche i primi possono avere valenzaprobatoria in relazione all’attività espletata dalla Pubblica amministrazione.

Comechiarito da questa Corte regolatrice, costituiscono atti pubblici non solo quellidestinati ad assolvere una funzione attestativa o probatoria esterna, con riflessidiretti ed immediati nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione, ma anchegli atti cosiddetti interni, cioè, sia quelli destinati ad inserirsi nel procedimentoamministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, sia quelliche si collocano nel contesto di un complesso iter – conforme o meno allo schematipico – ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi(Sez. 5, n. 10398 del 14/02/2025, PG c/Duca, Rv. 287780 – 02; Sez. 5, n. 11914del 15/11/2019, Bardini, Rv. 278955; Sez. 5, n. 38455 del 10/05/2019, PMT C/[OSCURATO:PERSONA], Rv. 277092-01; si vedano anche Sez. 5, n. 9368 del 19/11/2013,Budetta, Rv. 258952-01; Sez. 5, n. 4322 del 06/11/2012, Camera, Rv. 254388-01; Sez. 5, n. 14486 del 21/02/2011, Marini e altro, Rv. 249858-01; Sez. 5, n.7636 del 12/12/2006, Fiorentino, Rv. 236515-01).In applicazione di tali principi, la giurisprudenza di legittimità hacostantemente affermato che le attestazioni contenute nel «memoriale di serviziogiornaliero» dell’[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], rivestendo il significato di ordine di servizio,ed essendo, successivamente, destinate ad attestare la effettiva esecuzione delpredetto ordine da parte del militare cui esso è rivolto, hanno natura di attopubblico (Sez. 5, n. 45441 del 07/10/2019, Mencucci, Rv. 276992 - 01, inmotivazione; Sez. 5, n. 45441 del 07/10/2019, Mencucci, Rv. 276992 - 01; Sez.5, n. 29120 del 12/05/2015, Ghironi, non massimata; Sez. 5, n. 14902 del29/01/2009, Boccia, Rv. 243607 - 01; Sez. 5, n. 6541 del 21/01/2009, Montanari,non massimata; Sez. 7, n. 237 del 18/11/2008, dep. 2009, Matani, nonmassimata; Sez. 5, n. 14718 del 18/11/1999, Simionato, Rv. 215192 - 01; Sez.5, n. 4969 del 17/03/1998, Palmeri, Rv. 210599 - 01).

E ciò proprio perché devonoessere considerati tali, non solo gli atti destinati a spiegare efficacia nei confrontidei terzi, ma anche quelli meramente interni, formati dal pubblico ufficialenell’esercizio delle sue funzioni, al fine di documentare fatti inerenti all’attività dalui svolta ed alla regolarità delle operazioni amministrative cui egli è addetto (Sez.5, n. 6872 del 17/03/1999, Piddiu, Rv. 213600 - 01; Sez. 6, n. 5403 del15/11/1994, dep. 1995, Roncaglia, Rv. 201812 – 01).3.3.

In proposito, la sentenza impugnata, confrontandosi con le censure svoltedall’imputato, ha evidenziato che i memoriali di servizio sottoscritti dall’imputatonon solo indicavano l’attività che ciascun carabiniere doveva svolgere in unadeterminata giornata di servizio, ma attestavano anche – contrariamente al vero– che gli ordini erano stati eseguiti e tale attestazione rilevava ai fini delladeterminazione del lavoro effettivamente svolto dal militare, sulla cui base venivadeterminata la retribuzione spettante.

La Corte territoriale ha in tal modo messoin rilievo il valore non meramente interno dell’atto, ma la funzione didocumentazione dell’attività posta in essere dai pubblici ufficiali nell’esercizio delleloro funzioni, nonché le immediate ricadute di tale documentazione sullaquantificazione del rispettivo trattamento economico.Ne consegue che la conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata inordine alla natura di atto pubblico del memoriale di servizio e della sussistenza delreato di cui all’art. 479 cod. pen. va esente da censure.4.

Il terzo motivo è manifestamente infondato.Il ricorrente deduce il travisamento delle risultanze istruttorie, in quanto lasentenza impugnata in modo illogico avrebbe fondato il giudizio di colpevolezzasui risultati dei tabulati telefonici e sulle dichiarazioni di un unico teste, senza tenerconto del secondo motivo di appello formulato dall’imputato.In realtà, i giudici dell’appello si sono confrontati con la deduzione difensivacon cui si rilevava che nella prima fase delle indagini, non essendo stata installataalcuna telecamera ed essendo l’osservazione affidata ad un’unica persona, questanon era in grado di monitorare tutti gli ingressi della caserma.

Tale rilievo è statovalutato dalla Corte territoriale come meramente congetturale, non avendol’imputato addotto alcun elemento concreto da cui desumere che i movimenti degliimputati fossero stati diversi da quelli contestati, né avendo essi comunque fornitouna versione alternativa dei fatti.Inoltre – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – la sentenzaimpugnata ha espressamente valutato il rilievo difensivo con cui si deduceva lamancanza di formazione dell’imputato rispetto alla compilazione del memoriale,correttamente ritenendolo inconsistente, posto che [OSCURATO:PERSONA] utilizzava talememoriale già da quattro-cinque anni e non aveva dimostrato di aver chiestoconsigli ad alcuno per la sua compilazione.

Inoltre, la Corte distrettuale haevidenziato come le discrasie rilevate rispetto alle attività effettivamente svolteerano tutte favorevoli ai militari.

Trattasi di motivazione logica, esaustiva ecoerente con le risultanze istruttorie, che pertanto va esente dalle censureproposte.5.

Il quarto motivo, con cui si denuncia l’illogicità e contraddittorietà dellamotivazione in merito alla sussistenza del reato di violata consegna, è infondato.5.1.

L’art. 120 cod. pen. mil. di pace contempla, oltre alla condotta diabbandono del posto di guardia o di servizio, anche la violazione della consegnaricevuta.

Quest’ultima è la condotta constatata al ricorrente, in quanto egliavrebbe ripetutamente abbandonato la caserma durante l’orario lavorativo senzagiustificato motivo, violando le consegne, e ometteva il controllo dei militarisottoposti allorché costoro abbandonavano il luogo di lavoro e non rispettavano leconsegne impartite con i memoriali di servizio.La condotta sanzionata dall’art. 120 cit. presuppone uno specifico comandoche appunto concretizza la consegna, derivante, a norma dell'art. 730 del d.P.R.15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia diordinamento militare), da disposizioni, temporanee o permanenti, scritte o soloorali, impartite dal superiore per l’adempimento di un particolare servizio.

Nonsono contemplate formalità che debbono connotare la consegna quale comando,sicché essa può essere disposta oralmente in qualsiasi modo, purché se nespecifichino chiaramente l’oggetto e le modalità, di modo che, a norma del comma2 dell’art. 730 citato, il militare comandato possa avere perfetta conoscenza delservizio e lo possa di conseguenza osservare scrupolosamente.Per quanto riguarda i militari dell’[OSCURATO:PERSONA] dei carabinieri, che eseguono serviziesterni, la consegna è contenuta in un ordine di servizio, secondo quanto previstodall’art. 30 del regolamento generle dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale dispone che i militari cheeseguono servizi esterni devono essere muniti di un ordine di servizio, nel qualesono indicati gli orari di inizio e fine del servizio e i compiti specifici assegnati.La Corte costituzionale, con sentenza n. 263 del 2000, ha individuato il benegiuridico protetto dal citato art. 120 nella funzionalità ed efficienza di servizideterminati, che il legislatore ha inteso garantire rendendone rigide e tassative lemodalità di esecuzione da parte del militare comandato, e pertanto ha escluso che«la violazione della consegna sia di per sé suscettibile di ledere interessi di rilievocostituzionale riconducibili ai valori espressi dall’art. 52 della Costituzione».La giurisprudenza di legittimità ha precisato che per la configurabilità del reatodi violata consegna è sufficiente la violazione delle prescrizioni della consegna, lacui tassatività ne esige l’osservanza incondizionata, senza che sia necessario ilverificarsi di un ulteriore evento come conseguenza di tale violazione, trattandosidi reato di pericolo presunto volto a tutelare la funzionalità e l’efficienza dideterminati servizi militari (Sez. 1, n. 458 del 02/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 280212 – 01; Sez. 1, n. 23316 del 15/05/2015, Cherubini, Rv. 263820 - 01).5.2.

Il ricorrente contesta la possibilità di ipotizzare il reato di violata consegnaa suo carico, in quanto, essendo colui che aveva redatto il memoriale di servizio eimpartito l’ordine, non poteva esserne al contempo il destinatario.

In ogni caso, ilpotere di impartire la consegna implicava altresì quello di modificarla, anche in viainformale, sicché l’imputato, nelle occasioni contestate, avrebbe legittimamentedisposto le variazioni del servizio in precedenza pianificato.Preliminarmente, si rileva come il profilo di censura con cui si deduce lagenericità del capo di imputazione in cui è contestato il reato di cui all’art. 120cod. pen. mil. pace, è destituito di fondamento.

Invero, dalla descrizione dellecondotte ivi contenuta, e consistente nella violazione delle consegne, per essersil’imputato ingiustificatamente allontanato dalla caserma durante l’orario di lavoroe per aver omesso il controllo dei militari sottoposti, emerge chiaramente ilriferimento alle violazioni descritte nei precedenti capi di imputazione, sicchérisultano adeguatamente delineati gli addebiti ascritti.Quanto al merito della censura, ritiene il Collegio che, con argomentazionelogicamente ineccepibile, la sentenza impugnata ha ritenuto che il reato di cuiall’art. 120 cod. pen. mil. pace fosse configurabile anche a carico di [OSCURATO:PERSONA], sulfondamentale rilievo per cui, una volta che la consegna è stata impartita, essaassume valore oggettivo e valenza generale, vincolando tutti i soggetti che dallastessa sono coinvolti e perciò anche colui che ha disposto l’ordine di servizio,allorché ne risulti anche il destinatario, fino a quando tale ordine non sia modificatoo revocato.

Tali modifiche o revoche sono state soltanto genericamente evocatedalla difesa, ma in alcun modo dimostrate.È ben vero, come osservato dal ricorrente, che la consegna temporanea puòessere interrotta dal superiore che l’ha impartita, e che ciò può avvenire tramiteuna disposizione adottata con qualsiasi forma, anche orale.

In tal senso si èespressa la giurisprudenza di legittimità, la quale ha tuttavia precisato chel’intendimento di modificare o interrompere la consegna deve essere manifestatoin modo inequivocabile (Sez. 1, n. 35308 del 24/06/2021).

Tale circostanza nellaspecie non ricorre, non avendo la difesa dedotto né dimostrato da dove risultasseche in tutte le numerose occasioni in cui è stato accertato il mancato rispetto dellaconsegna data, l’imputato in realtà aveva manifestato la inequivoca volontà di nondare più corso all’ordine di servizio.6.

Il quinto motivo è fondato.L’imputato aveva formulato uno specifico motivo di appello con cui silamentava la mancata concessione del beneficio della non menzione; tuttavia, laCorte di merito, pur dandone atto, non ha risposto alla censura.Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 22533 del25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376), in tema di sospensionecondizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa ilmancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenzadelle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi,con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbiafatto richiesta nel corso del giudizio di merito.Viceversa, quando la parte abbia chiesto in appello l'applicazione delbeneficio, la sua mancata applicazione può formare oggetto di ricorso percassazione.Tale principio vale, secondo la prospettazione espressa dalle Sezioni Unite, intutti i casi previsti dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., ivi compresa l’ipotesidella non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (art. 175cod. pen.).D’altra parte, la sentenza con cui venga concesso uno solo tra i benefici dellasospensione condizionale della pena e non menzione della condanna deve indicarele ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessionedell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro oppure indicarealtri elementi di segno contrario alla concessione del beneficio negato (Sez. 4, n.32963 del 04/06/2021, Fusari, Rv. 281787 - 01)Nel caso di specie, la Corte territoriale ha omesso del tutto la motivazionesulla mancata concessione del beneficio in esame contravvenendo, dunque, a quelpotere-dovere sulla stessa gravante.La sentenza, pertanto, deve essere annullata in tale parte, con rinvio.È ben vero che il beneficio della non menzione della condanna può esseredirettamente disposto dalla Corte di cassazione, anche sulla base degli elementigià valorizzati dal giudice del merito ai fini della concessione della sospensionecondizionale della pena, allorché ciò non implichi la necessità di svolgere ulterioriaccertamenti di fatto, che sarebbero incompatibili con il giudizio di legittimità edimporrebbero il giudizio di rinvio. (Sez. 5, n. 14885 del 15/02/2021, Quatraccioni,Rv. 281028 – 01; Sez. 3, n. 56100 del 9/11/2018, M., Rv. 274676).Tuttavia, nel caso di specie, non vi sono argomenti dai quali desumereelementi per decidere della concedibilità o meno del beneficio previsto dall'art. 175cod. pen., la cui valutazione, pertanto, dovrà formare oggetto di verifica da partedel giudice di merito di rinvio, nell’ambito del suo potere discrezionale, daesercitarsi utilizzando i parametri indicati nell'art. 133 cod. pen.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della non menzione,con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino;rigetta nel resto il ricorso.Visto l’art. 154-ter, disp. att. cod. proc. pen. dispone, a cura della cancelleria,la comunicazione con modalità telematiche del dispositivo all’Amministrazione diappartenenza del ricorrente.Così deciso il 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
APPELLO DI TORINOVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore SimonettaCiccarelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 9 ottobre 2025, la Corte d’appello di Torino, in parzialeriforma della decisione del Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale diTorino, emessa all’esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] dei reati di falso ideologico di cui al capo E), nel quale ha ritenutoassorbiti i reati di cui ai capi A, B) e C), perché nella sua qualità di maresciallocomandante della stazione dei [OSCURATO:PERSONA] di Collegno, nelle datespecificamente indicate, attestava falsamente nel memoriale di servizio lapresenza propria ovvero quella dei coimputati in ufficio in giorni ed orari in cuierano invece assenti, nonché in quanto attestava che i medesimi erano di serviziodi pattuglia quando invece essi erano rimasti negli uffici della caserma.Ha altresì ritenuto responsabile l’imputato dei reati di violata consegna di cuiall’art. 120 cod. pen. mil. di pace (capo I), in ragione della mancata osservanzadelle prescrizioni indicate nel memoriale di servizio, abbandonando ripetutamentee senza giustificato motivo la caserma durante l’orario di lavoro in violazione delleconsegne dallo stesso impartite, nonché omettendo il controllo o permettendo aimilitari a lui sottoposti di violare le consegne.Ha infine affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa militaredi cui all’art. 234 cod. pen. mil. di pace (capo H), per aver tratto profitto,percependo emolumenti non dovuti, dalle false attestazioni.2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazionesvolgendo cinque motivi di censura.2.1. Il primo motivo denuncia difetto di motivazione in ordine al terzo motivodi appello. La Corte territoriale, ritenendo i singoli episodi di falso ideologicocontestati ai capi A), B) e C) assorbiti in quelli di cui al capo E), avrebbe omessodi esaminare le censure svolte con l’atto di appello con riferimento allaricostruzione di ciascuna delle condotte ascritte all’imputato.2.2. Il secondo motivo denuncia la contraddittorietà e illogicità dellamotivazione in relazione alla qualificazione della natura giuridica del memoriale diservizio. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto tale memorialeun atto pubblico con funzioni fidefacenti, omettendo di confrontarsi con le censuredifensive.2.3. Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione sotto il profilo deltravisamento delle risultanze istruttorie. La Corte di appello avrebbe fondato ilgiudizio di responsabilità in ordine ai reati di cui all’art. 479 cod. pen. unicamentesulle risultanze dei tabulati telefonici e sulle dichiarazioni di un solo teste, senzaesaminare le argomentazioni difensive.2.4. Il quarto motivo denuncia vizio di motivazione in relazione al reato diviolata consegna di cui all’art. 120 cod. pen. mil. pace, e la conseguenteinsussistenza del reato di truffa militare. In modo illogico e contraddittorio lasentenza impugnata avrebbe ritenuto configurabile il delitto di violata consegna acarico dell’imputato, nonostante che costui fosse il soggetto che aveva impartitol’ordine di servizio e non il destinatario dello stesso, e trascurando di considerareche egli non aveva violato alcuna consegna, ma aveva legittimamente esercitatoil potere di comando, modificando la consegna originaria.2.5. Il quinto motivo denuncia vizio di motivazione, per avere la sentenzaimpugnata omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con cui si chiedeval’applicazione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato delcasellario giudiziale.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato limitatamente al quinto motivo.2. Il primo motivo è inammissibile.Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare lecensure dal medesimo svolte con il terzo motivo di appello con riguardo ai singoliepisodi di falso ideologico al medesimo contestati ai capi A), B) e C), e ritenutiassorbiti nel capo E), affermando che l’imputato non aveva impugnato la sentenzadi primo grado con riguardo a tale ultimo capo.Il motivo è del tutto generico.Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità, la censura di mancanza di motivazione della sentenza di appello, alpari di quella della illogicità derivante dall'omesso esame di specifiche questionisottoposte al giudice o dalla errata valutazione delle prove offerte dalle parti,trasformandosi in una eccezione di omessa valutazione, da parte del giudiced'appello, delle doglianze articolate con il relativo atto di gravame, onera ilricorrente della necessità di specificare, sia pure in modo sommario, il contenutodel gravame stesso ed il grado di decisività del motivo negletto, al fine diconsentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte esulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ricorso essereautosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto edegli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018,dep. 2019, C., Rv. 275853 – 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, Rv.264879; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Rv. 259704; Sez. 2, n. 9029 del05/11/2013, Rv. 258962; Sez. 6, n. 21858 del 19/12/2006, Rv. 236689).Nel caso in esame, il ricorrente si è limitato a lamentare l’omessa valutazione,da parte dei giudici territoriali, di uno dei motivi di appello, senza tuttaviaspecificarne né il contenuto né la decisività, di tal che la censura risulta senz’altrogenerica e pertanto inammissibile.In ogni caso, la sentenza impugnata ha specificamente preso in esame isingoli episodi ascritti a [OSCURATO:PERSONA] ai capi A), B) e C), evidenziando come la condottadal medesimo posta in essere differisse da quanto prescritto nel memoriale diservizio, e fondasse perciò la responsabilità per il reato di falso ideologico.3. Il secondo motivo, con cui si contesta l’insussistenza del reato di cui all’art.479 cod. pen., è infondato.3.1. I giudici di entrambi i gradi del merito hanno conformemente ritenutoaccertato che l’imputato, comandante della stazione dei carabinieri forestali diCollegno, in numerose occasioni, aveva attestato falsamente nel memoriale diservizio la propria presenza in ufficio in giorni ed orari in cui invece era assente,ovvero lo svolgimento di servizi esterni mentre in realtà si trovava in caserma.Analoga condotta aveva tenuto con riguardo ai coimputati, attestando nella suaqualità di comandante, difformemente dal vero, la presenza degli stessi in casermao l’espletamento da parte di costoro di servizi esterni.Il ricorrente ha contestato che il memoriale di servizio, in cui le suddettel’omessa valutazione da parte della Corte di appello delle censure al riguardosvolte.La doglianza è priva di pregio sotto entrambi i profili.3.2. Le Sezioni unite di questa Corte (Sez. U., n. 15983 del 11/04/2006, Sepe,Rv. 233423) hanno puntualizzato che ogni atto redatto dal pubblico ufficiale peruno scopo inerente alle sue funzioni, è atto pubblico e quindi tali sono quelli formatidal pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni, attestanti fatti da lui compiuti oavvenuti in sua presenza ed aventi attitudine ad assumere rilevanza giuridica.Ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 479 cod. pen., non ha rilievola distinzione tra atti del procedimento amministrativo con efficacia interna e attidestinati a spiegare effetti esterni, in quanto anche i primi possono avere valenzaprobatoria in relazione all’attività espletata dalla Pubblica amministrazione. Comechiarito da questa Corte regolatrice, costituiscono atti pubblici non solo quellidestinati ad assolvere una funzione attestativa o probatoria esterna, con riflessidiretti ed immediati nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione, ma anchegli atti cosiddetti interni, cioè, sia quelli destinati ad inserirsi nel procedimentoamministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, sia quelliche si collocano nel contesto di un complesso iter – conforme o meno allo schematipico – ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi(Sez. 5, n. 10398 del 14/02/2025, PG c/Duca, Rv. 287780 – 02; Sez. 5, n. 11914del 15/11/2019, Bardini, Rv. 278955; Sez. 5, n. 38455 del 10/05/2019, PMT C/[OSCURATO:PERSONA], Rv. 277092-01; si vedano anche Sez. 5, n. 9368 del 19/11/2013,Budetta, Rv. 258952-01; Sez. 5, n. 4322 del 06/11/2012, Camera, Rv. 254388-01; Sez. 5, n. 14486 del 21/02/2011, Marini e altro, Rv. 249858-01; Sez. 5, n.7636 del 12/12/2006, Fiorentino, Rv. 236515-01).In applicazione di tali principi, la giurisprudenza di legittimità hacostantemente affermato che le attestazioni contenute nel «memoriale di serviziogiornaliero» dell’[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], rivestendo il significato di ordine di servizio,ed essendo, successivamente, destinate ad attestare la effettiva esecuzione delpredetto ordine da parte del militare cui esso è rivolto, hanno natura di attopubblico (Sez. 5, n. 45441 del 07/10/2019, Mencucci, Rv. 276992 - 01, inmotivazione; Sez. 5, n. 45441 del 07/10/2019, Mencucci, Rv. 276992 - 01; Sez.5, n. 29120 del 12/05/2015, Ghironi, non massimata; Sez. 5, n. 14902 del29/01/2009, Boccia, Rv. 243607 - 01; Sez. 5, n. 6541 del 21/01/2009, Montanari,non massimata; Sez. 7, n. 237 del 18/11/2008, dep. 2009, Matani, nonmassimata; Sez. 5, n. 14718 del 18/11/1999, Simionato, Rv. 215192 - 01; Sez.5, n. 4969 del 17/03/1998, Palmeri, Rv. 210599 - 01). E ciò proprio perché devonoessere considerati tali, non solo gli atti destinati a spiegare efficacia nei confrontidei terzi, ma anche quelli meramente interni, formati dal pubblico ufficialenell’esercizio delle sue funzioni, al fine di documentare fatti inerenti all’attività dalui svolta ed alla regolarità delle operazioni amministrative cui egli è addetto (Sez.5, n. 6872 del 17/03/1999, Piddiu, Rv. 213600 - 01; Sez. 6, n. 5403 del15/11/1994, dep. 1995, Roncaglia, Rv. 201812 – 01).3.3. In proposito, la sentenza impugnata, confrontandosi con le censure svoltedall’imputato, ha evidenziato che i memoriali di servizio sottoscritti dall’imputatonon solo indicavano l’attività che ciascun carabiniere doveva svolgere in unadeterminata giornata di servizio, ma attestavano anche – contrariamente al vero– che gli ordini erano stati eseguiti e tale attestazione rilevava ai fini delladeterminazione del lavoro effettivamente svolto dal militare, sulla cui base venivadeterminata la retribuzione spettante. La Corte territoriale ha in tal modo messoin rilievo il valore non meramente interno dell’atto, ma la funzione didocumentazione dell’attività posta in essere dai pubblici ufficiali nell’esercizio delleloro funzioni, nonché le immediate ricadute di tale documentazione sullaquantificazione del rispettivo trattamento economico.Ne consegue che la conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata inordine alla natura di atto pubblico del memoriale di servizio e della sussistenza delreato di cui all’art. 479 cod. pen. va esente da censure.4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.Il ricorrente deduce il travisamento delle risultanze istruttorie, in quanto lasentenza impugnata in modo illogico avrebbe fondato il giudizio di colpevolezzasui risultati dei tabulati telefonici e sulle dichiarazioni di un unico teste, senza tenerconto del secondo motivo di appello formulato dall’imputato.In realtà, i giudici dell’appello si sono confrontati con la deduzione difensivacon cui si rilevava che nella prima fase delle indagini, non essendo stata installataalcuna telecamera ed essendo l’osservazione affidata ad un’unica persona, questanon era in grado di monitorare tutti gli ingressi della caserma. Tale rilievo è statovalutato dalla Corte territoriale come meramente congetturale, non avendol’imputato addotto alcun elemento concreto da cui desumere che i movimenti degliimputati fossero stati diversi da quelli contestati, né avendo essi comunque fornitouna versione alternativa dei fatti.Inoltre – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – la sentenzaimpugnata ha espressamente valutato il rilievo difensivo con cui si deduceva lamancanza di formazione dell’imputato rispetto alla compilazione del memoriale,correttamente ritenendolo inconsistente, posto che [OSCURATO:PERSONA] utilizzava talememoriale già da quattro-cinque anni e non aveva dimostrato di aver chiestoconsigli ad alcuno per la sua compilazione. Inoltre, la Corte distrettuale haevidenziato come le discrasie rilevate rispetto alle attività effettivamente svolteerano tutte favorevoli ai militari. Trattasi di motivazione logica, esaustiva ecoerente con le risultanze istruttorie, che pertanto va esente dalle censureproposte.5. Il quarto motivo, con cui si denuncia l’illogicità e contraddittorietà dellamotivazione in merito alla sussistenza del reato di violata consegna, è infondato.5.1. L’art. 120 cod. pen. mil. di pace contempla, oltre alla condotta diabbandono del posto di guardia o di servizio, anche la violazione della consegnaricevuta. Quest’ultima è la condotta constatata al ricorrente, in quanto egliavrebbe ripetutamente abbandonato la caserma durante l’orario lavorativo senzagiustificato motivo, violando le consegne, e ometteva il controllo dei militarisottoposti allorché costoro abbandonavano il luogo di lavoro e non rispettavano leconsegne impartite con i memoriali di servizio.La condotta sanzionata dall’art. 120 cit. presuppone uno specifico comandoche appunto concretizza la consegna, derivante, a norma dell'art. 730 del d.P.R.15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia diordinamento militare), da disposizioni, temporanee o permanenti, scritte o soloorali, impartite dal superiore per l’adempimento di un particolare servizio. Nonsono contemplate formalità che debbono connotare la consegna quale comando,sicché essa può essere disposta oralmente in qualsiasi modo, purché se nespecifichino chiaramente l’oggetto e le modalità, di modo che, a norma del comma2 dell’art. 730 citato, il militare comandato possa avere perfetta conoscenza delservizio e lo possa di conseguenza osservare scrupolosamente.Per quanto riguarda i militari dell’[OSCURATO:PERSONA] dei carabinieri, che eseguono serviziesterni, la consegna è contenuta in un ordine di servizio, secondo quanto previstodall’art. 30 del regolamento generle dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale dispone che i militari cheeseguono servizi esterni devono essere muniti di un ordine di servizio, nel qualesono indicati gli orari di inizio e fine del servizio e i compiti specifici assegnati.La Corte costituzionale, con sentenza n. 263 del 2000, ha individuato il benegiuridico protetto dal citato art. 120 nella funzionalità ed efficienza di servizideterminati, che il legislatore ha inteso garantire rendendone rigide e tassative lemodalità di esecuzione da parte del militare comandato, e pertanto ha escluso che«la violazione della consegna sia di per sé suscettibile di ledere interessi di rilievocostituzionale riconducibili ai valori espressi dall’art. 52 della Costituzione».La giurisprudenza di legittimità ha precisato che per la configurabilità del reatodi violata consegna è sufficiente la violazione delle prescrizioni della consegna, lacui tassatività ne esige l’osservanza incondizionata, senza che sia necessario ilverificarsi di un ulteriore evento come conseguenza di tale violazione, trattandosidi reato di pericolo presunto volto a tutelare la funzionalità e l’efficienza dideterminati servizi militari (Sez. 1, n. 458 del 02/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 280212 – 01; Sez. 1, n. 23316 del 15/05/2015, Cherubini, Rv. 263820 - 01).5.2. Il ricorrente contesta la possibilità di ipotizzare il reato di violata consegnaa suo carico, in quanto, essendo colui che aveva redatto il memoriale di servizio eimpartito l’ordine, non poteva esserne al contempo il destinatario. In ogni caso, ilpotere di impartire la consegna implicava altresì quello di modificarla, anche in viainformale, sicché l’imputato, nelle occasioni contestate, avrebbe legittimamentedisposto le variazioni del servizio in precedenza pianificato.Preliminarmente, si rileva come il profilo di censura con cui si deduce lagenericità del capo di imputazione in cui è contestato il reato di cui all’art. 120cod. pen. mil. pace, è destituito di fondamento. Invero, dalla descrizione dellecondotte ivi contenuta, e consistente nella violazione delle consegne, per essersil’imputato ingiustificatamente allontanato dalla caserma durante l’orario di lavoroe per aver omesso il controllo dei militari sottoposti, emerge chiaramente ilriferimento alle violazioni descritte nei precedenti capi di imputazione, sicchérisultano adeguatamente delineati gli addebiti ascritti.Quanto al merito della censura, ritiene il Collegio che, con argomentazionelogicamente ineccepibile, la sentenza impugnata ha ritenuto che il reato di cuiall’art. 120 cod. pen. mil. pace fosse configurabile anche a carico di [OSCURATO:PERSONA], sulfondamentale rilievo per cui, una volta che la consegna è stata impartita, essaassume valore oggettivo e valenza generale, vincolando tutti i soggetti che dallastessa sono coinvolti e perciò anche colui che ha disposto l’ordine di servizio,allorché ne risulti anche il destinatario, fino a quando tale ordine non sia modificatoo revocato. Tali modifiche o revoche sono state soltanto genericamente evocatedalla difesa, ma in alcun modo dimostrate.È ben vero, come osservato dal ricorrente, che la consegna temporanea puòessere interrotta dal superiore che l’ha impartita, e che ciò può avvenire tramiteuna disposizione adottata con qualsiasi forma, anche orale. In tal senso si èespressa la giurisprudenza di legittimità, la quale ha tuttavia precisato chel’intendimento di modificare o interrompere la consegna deve essere manifestatoin modo inequivocabile (Sez. 1, n. 35308 del 24/06/2021). Tale circostanza nellaspecie non ricorre, non avendo la difesa dedotto né dimostrato da dove risultasseche in tutte le numerose occasioni in cui è stato accertato il mancato rispetto dellaconsegna data, l’imputato in realtà aveva manifestato la inequivoca volontà di nondare più corso all’ordine di servizio.6. Il quinto motivo è fondato.L’imputato aveva formulato uno specifico motivo di appello con cui silamentava la mancata concessione del beneficio della non menzione; tuttavia, laCorte di merito, pur dandone atto, non ha risposto alla censura.Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 22533 del25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376), in tema di sospensionecondizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa ilmancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenzadelle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi,con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbiafatto richiesta nel corso del giudizio di merito.Viceversa, quando la parte abbia chiesto in appello l'applicazione delbeneficio, la sua mancata applicazione può formare oggetto di ricorso percassazione.Tale principio vale, secondo la prospettazione espressa dalle Sezioni Unite, intutti i casi previsti dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., ivi compresa l’ipotesidella non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (art. 175cod. pen.).D’altra parte, la sentenza con cui venga concesso uno solo tra i benefici dellasospensione condizionale della pena e non menzione della condanna deve indicarele ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessionedell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro oppure indicarealtri elementi di segno contrario alla concessione del beneficio negato (Sez. 4, n.32963 del 04/06/2021, Fusari, Rv. 281787 - 01)Nel caso di specie, la Corte territoriale ha omesso del tutto la motivazionesulla mancata concessione del beneficio in esame contravvenendo, dunque, a quelpotere-dovere sulla stessa gravante.La sentenza, pertanto, deve essere annullata in tale parte, con rinvio.È ben vero che il beneficio della non menzione della condanna può esseredirettamente disposto dalla Corte di cassazione, anche sulla base degli elementigià valorizzati dal giudice del merito ai fini della concessione della sospensionecondizionale della pena, allorché ciò non implichi la necessità di svolgere ulterioriaccertamenti di fatto, che sarebbero incompatibili con il giudizio di legittimità edimporrebbero il giudizio di rinvio. (Sez. 5, n. 14885 del 15/02/2021, Quatraccioni,Rv. 281028 – 01; Sez. 3, n. 56100 del 9/11/2018, M., Rv. 274676).Tuttavia, nel caso di specie, non vi sono argomenti dai quali desumereelementi per decidere della concedibilità o meno del beneficio previsto dall'art. 175cod. pen., la cui valutazione, pertanto, dovrà formare oggetto di verifica da partedel giudice di merito di rinvio, nell’ambito del suo potere discrezionale, daesercitarsi utilizzando i parametri indicati nell'art. 133 cod. pen. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della non menzione,con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino;rigetta nel resto il ricorso.Visto l’art. 154-ter, disp. att. cod. proc. pen. dispone, a cura della cancelleria,la comunicazione con modalità telematiche del dispositivo all’Amministrazione diappartenenza del ricorrente.Così deciso il 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26597/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris