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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15622/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: H, nSit-tt-0 12,50-.1 6-,VS h A e7 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA]Aquino che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 18 luglio 2019 il Consiglio di disciplina della casa circondariale di Cuneo ha inflitto a [OSCURATO:PERSONA] la sanzione dell'isolamento durante la permanenza all'aria aperta per giorni cinque in relazione all'infrazione dell'inosservanza del divieto di comunicare con altri detenuti sottoposti a regime speciale in data 3 luglio 2019.

Proposto reclamo, è stato respinto dal magistrato di sorveglianza di Cuneo in data 30 giugno 2021.

Proposta impugnazione, il Tribunale di sorveglianza di Torino con ordinanza depositata il 6 dicembre 2021 ha annullato la sanzione disciplinare, rilevando l'insussistenza dell'infrazione ascritta, atteso che il Russo, cui si era rivolto il detenuto Attanasio, pure sottoposto al regime di cui all'art.41-bis ord. pen., "si è limitato a rispondere assertivamente alle affermazioni dell'Attanasio, senza nulla aggiungere al discorso e senza trasmettere alcun contenuto informativo all'interlocutore".

2. Il Ministero della giustizia, tramite l'avvocatura distrettuale dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con unico motivo vengono denunciati la violazione degli artt. 69, comma 6 lettera a,

I. n. 354/1975 e 77, comma 1 n. 16, d.P.R. n. 230/2000 e difetto di motivazione, in quanto era stata esclusa la violazione del divieto di comunicazione pur a fronte di interlocuzione più significativa di un mero saluto; il Russo aveva "palesato curiosità ed interesse ... in tal modo ingenerando in Attanasio la convinzione di potersi ulteriormente dilungare ...".

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivo non consentito e ne va, perciò, dichiarata, l'inammissibilità.

1. Nella materia delle sanzioni disciplinari al detenuto è ammesso, ai sensi dell'art. 69, comma 6 lettera a), ord. pen., il reclamo di cui all'art.35-bis ord. pen. al magistrato di sorveglianza, la cui decisione è impugnabile avanti il Tribunale di sorveglianza.Il ricorso per cassazione contro la decisione del Tribunale di sorveglianza è ammesso per violazione di legge.

2. Nel caso in esame il ricorrente denuncia violazione di legge in quanto, a fronte della prescrizione del divieto di comunicazione fra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, il Tribunale aveva ritenuto che l'interlocuzione tra i detenuti Russo e Attanasio integrasse un mero saluto, laddove, invece, il Russo aveva "palesato curiosità ed interesse per quanto l'interlocutore gli stava dicendo", con la conseguenza che "i due detenuti hanno dato vita ad una conversazione in palese spregio delle regole ... scambiandosi informazioni ...".

Ora, posto che la ricostruzione del fatto, incontestata, è stata operata dal Tribunale nel senso che nell'arco di dieci minuti il detenuto Attanasio si era rivolto - sottolineando l'esito positivo di alcuni suoi reclami ("Le vinco tutte contro il 41 bis") - al Russo in due occasioni, ottenendo dal secondo, dapprima, la risposta "ah sì?" e poi la risposta "Sì, vabbuò", il ricorso, a fronte della valutazione compiuta dal Tribunale - secondo il quale il Russo non aveva comunicato alcunché essendosi "limitato a rispondere assertivamente alle affermazioni dell'Attanasio, senza nulla aggiungere al discorso e senza trasmettere alcun contenuto informativo all'interlocutore" - contrappone una diversa lettura del fatto nel senso che, invece, anche Russo aveva sollecitato il suo interlocutore ed aveva trasmesso informazioni.

Il motivo, dunque, non denuncia un'errata interpretazione della norma, bensì propone una diversa valutazione del fatto, sollecitando il collegio ad un nuovo giudizio del merito, non consentito nel giudizio di legittimità, tanto più laddove, come nel caso in esame, non è nemmeno consentito un sindacato sulla motivazione che vada al di là della constatazione dell'assenza di motivazione, in violazione del disposto di cui all'art. 125 cod. proc. pen. 3.

Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: H, nSit-tt-0 12,50-.1 6-,VS h A e7 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA]Aquino che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 18 luglio 2019 il Consiglio di disciplina della casa circondariale di Cuneo ha inflitto a [OSCURATO:PERSONA] la sanzione dell'isolamento durante la permanenza all'aria aperta per giorni cinque in relazione all'infrazione dell'inosservanza del divieto di comunicare con altri detenuti sottoposti a regime speciale in data 3 luglio 2019. Proposto reclamo, è stato respinto dal magistrato di sorveglianza di Cuneo in data 30 giugno 2021. Proposta impugnazione, il Tribunale di sorveglianza di Torino con ordinanza depositata il 6 dicembre 2021 ha annullato la sanzione disciplinare, rilevando l'insussistenza dell'infrazione ascritta, atteso che il Russo, cui si era rivolto il detenuto Attanasio, pure sottoposto al regime di cui all'art.41-bis ord. pen., "si è limitato a rispondere assertivamente alle affermazioni dell'Attanasio, senza nulla aggiungere al discorso e senza trasmettere alcun contenuto informativo all'interlocutore". 2. Il Ministero della giustizia, tramite l'avvocatura distrettuale dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con unico motivo vengono denunciati la violazione degli artt. 69, comma 6 lettera a, I. n. 354/1975 e 77, comma 1 n. 16, d.P.R. n. 230/2000 e difetto di motivazione, in quanto era stata esclusa la violazione del divieto di comunicazione pur a fronte di interlocuzione più significativa di un mero saluto; il Russo aveva "palesato curiosità ed interesse ... in tal modo ingenerando in Attanasio la convinzione di potersi ulteriormente dilungare ...". 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivo non consentito e ne va, perciò, dichiarata, l'inammissibilità. 1. Nella materia delle sanzioni disciplinari al detenuto è ammesso, ai sensi dell'art. 69, comma 6 lettera a), ord. pen., il reclamo di cui all'art.35-bis ord. pen. al magistrato di sorveglianza, la cui decisione è impugnabile avanti il Tribunale di sorveglianza.Il ricorso per cassazione contro la decisione del Tribunale di sorveglianza è ammesso per violazione di legge. 2. Nel caso in esame il ricorrente denuncia violazione di legge in quanto, a fronte della prescrizione del divieto di comunicazione fra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, il Tribunale aveva ritenuto che l'interlocuzione tra i detenuti Russo e Attanasio integrasse un mero saluto, laddove, invece, il Russo aveva "palesato curiosità ed interesse per quanto l'interlocutore gli stava dicendo", con la conseguenza che "i due detenuti hanno dato vita ad una conversazione in palese spregio delle regole ... scambiandosi informazioni ...". Ora, posto che la ricostruzione del fatto, incontestata, è stata operata dal Tribunale nel senso che nell'arco di dieci minuti il detenuto Attanasio si era rivolto - sottolineando l'esito positivo di alcuni suoi reclami ("Le vinco tutte contro il 41 bis") - al Russo in due occasioni, ottenendo dal secondo, dapprima, la risposta "ah sì?" e poi la risposta "Sì, vabbuò", il ricorso, a fronte della valutazione compiuta dal Tribunale - secondo il quale il Russo non aveva comunicato alcunché essendosi "limitato a rispondere assertivamente alle affermazioni dell'Attanasio, senza nulla aggiungere al discorso e senza trasmettere alcun contenuto informativo all'interlocutore" - contrappone una diversa lettura del fatto nel senso che, invece, anche Russo aveva sollecitato il suo interlocutore ed aveva trasmesso informazioni. Il motivo, dunque, non denuncia un'errata interpretazione della norma, bensì propone una diversa valutazione del fatto, sollecitando il collegio ad un nuovo giudizio del merito, non consentito nel giudizio di legittimità, tanto più laddove, come nel caso in esame, non è nemmeno consentito un sindacato sulla motivazione che vada al di là della constatazione dell'assenza di motivazione, in violazione del disposto di cui all'art. 125 cod. proc. pen. 3. Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile
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