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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15058/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che i profili di censura sulla pena sono stati adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (tra tante, sugli obblighi motivazionali, Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 feb io 2022 Il ConsiglieTe estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Erslia/[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Cr.

NCEI_LERIA oggi, 19

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che i profili di censura sulla pena sono stati adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (tra tante, sugli obblighi motivazionali, Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 feb io 2022 Il ConsiglieTe estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Erslia/[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Cr. NCEI_LERIA oggi, 19
Sentenza Cassazione n. 15058/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris