CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 maggio 2024
Cassazione n. 20546/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22664/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - ITALIANA ENERGIA E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ([OSCURATO:EMAIL]), presso cui è domiciliato in Roma via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di B rescia n. 125/2021 depositata il 03/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2024 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, avverso la sentenza n. 125/2021 del 3 febbraio 2021 con cui la Corte d’Appello di Brescia ha confermato la sentenza del n. 274/2016 con cui il Tribunale di Brescia ha accertato la sua responsabilità - per insufficiente sistema di contenimento dell’inquinamento- nella causazione di danno ambientale ai terreni di proprietà del Ministero dell’Ambiente posti in prossimità del sito di interesse nazionale “Laghi di Mantova polo chimico”. Resiste con controricorso il Ministero. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia “Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) in relazione all’adozione da parte di IES delle misure volte ad evitare e riparare il danno, per non avere la Corte d’Appello valutato i fatti di causa e le risultanze della CTU dai quali emergeva inammissibilità o improponibilità ed infondatezza della domanda; Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 2050 c.c. e degli artt.115 e 116 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.); nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)”. Lamenta che la corte di merito ha erroneamente escluso che IES avesse fornito la prova di aver adottato idonee misure per evitare il danno ambientale ed ha omesso di considerare i fatti di causa e le risultanze dell’espletata CTU, che invece complessivamente deponevano per la assenza di responsabilità di IES, in quanto sarebbe stato accertato, per un verso, che IES aveva adottato diligentemente e tempestivamente le misure previste dalla legge per il contenimento dell’inquinamento e per la bonifica, e che, per altro verso, il Ministero avrebbe ritardato con il proprio comportamento, approvando in ritardo i relativi progetti, le procedure di bonifica dei terreni. 2. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia “Nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.); Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge 349/1986, della direttiva Cee 2004/35/CE del 21.4.2004, dell’ art. 303, lett. d), d.lgs. 152/2006, dell’art. 311 d.lgs. 152/2006, dell’allegato 3 alla parte sesta del d.lgs. 152/2006, dell’art. 17 de d.lgs. 22/1997, dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. 152/1999, dell’art. 22, comma 3, del d.lgs. 206/2001, dell’art. 1, comma 439 e 442 della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.); omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) per non avere la Corte d’Appello dichiarato l’improcedibilità o inammissibilità o il rigetto della domanda per essere la procedura di bonifica già stata avviata”. Lamenta, sulla premessa che al caso di specie deve essere applicato - diversamente da quanto ritenuto nell’impugnata sentenza- il Codice dell’Ambiente e non l’art. 18 della legge 349/1986, che la corte di merito non ha dichiarato l’inammissibilità/l’improcedibilità della domanda, né l’ha rigettata, per essere la procedura di bonifica già stata avviata, incorrendo quindi in violazione dell’art. 303, lett. i) del Codice dell’Ambiente, nonché in errore processuale che comporta la nullità della sentenza. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge 349/1986, della direttiva Cee 2004/35/CE del 21.4.2004, dell’ art. 303, lett. d), d.lgs. 152/2006, dell’art. 311 d.lgs. 152/2006, dell’allegato 3 alla parte sesta del d.lgs. 152/2006, dell’art. 17 de d.lgs. 22/1997, dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. 152/1999, dell’art. 22, comma 3, del d.lgs. 206/2001, dell’art. 1, comma 439 e 442 della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.); omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) per aver erroneamente dichiarato IES responsabile ai sensi dell’art. 2050 c.c.; nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)”. Lamenta che l’impugnata sentenza è viziata nella parte in cui identifica nell’art. 18 della legge 349/1986, anziché nel Codice dell’Ambiente, la normativa ai sensi della quale deve essere valutata la contestata responsabilità di IES per danno ambientale, laddove, poi, male interpreta tale disposizione ed afferma la responsabilità di IES ai sensi dell’art. 2050 cod. civ. 4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia “Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per vizio di extrapetizione (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) per aver la sentenza pronunciato oltre i limiti della domanda”. Censura l’impugnata sentenza là dove avrebbe accolto una domanda mai formulata dal Ministero; il Ministero avrebbe agito ai fini dell’accertamento del danno ambientale limitato alla diffusione dell’inquinamento nei soli terreni di proprietà di IES e non anche alle “aree poste al di fuori di essa”. 5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia “Nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul terzo motivo di appello di IES o, in subordine, per omessa motivazione (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.). Lamenta che la corte territoriale ha totalmente omesso di pronunciare sul terzo motivo di appello, con cui ci doleva della statuizione in prime cure di accertamento della - invece insussistente-responsabilità esclusiva di IES. 6. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia “Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’esistenza di un inquinamento diffuso ed all’insussistenza di una responsabilità esclusiva di IES per il danno ambientale (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.); violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). Lamenta che la corte d’appello ha omesso di considerare l’esistenza di un inquinamento diffuso in tutto il SIN - Sito di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente impossibilità di imputare a IES la responsabilità esclusiva del danno ambientale. 7. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge 426/1998, dell’art. 17 comma 1 del d.lgs. 22/1997, dell’art. 18 comma 1 lett. n) del d.lgs. 22/1997, dell’art. 14 della l. 179/2002, del d.m. 07.02.2003, dell’art. 240, lett. r) del d.lgs. 152/2006, dell’art. 303, lett. h) del d.lgs. 152/2006, dell’art. 311, comma 3 d.lgs. 152/2006, dell’art. 18, comma 7 della legge 349/1986 e dell’art.2055 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”. Deduce che l’impugnata sentenza, nell’affermare la esclusiva responsabilità di IES per danno ambientale, sarebbe incorsa nella violazione della normativa speciale che ha istituito il SIN dell’[OSCURATO:PERSONA] di Mantova e [OSCURATO:PERSONA], con riconoscimento ex lege di inquinamento dell’intero sito e quindi non esclusivamente attribuibile a IES, nonché con riferimento all’art. 240, lett. r) del d.lgs. 152/2006, che definisce “l’inquinamento diffuso” come non imputabile ad una singola origine. 8. Con l’ottavo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 18, lett. n), del d.lgs. 22/1997, dell’art. 1 della l. 426/1998, dell’art. 14 l. 17972002, del decreto Ministero dell’Ambiente del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell’art. 1227 c.c. (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) per mancata dichiarazione di concorso di colpa del Ministero”. Lamenta che l’impugnata sentenza ha erroneamente escluso il concorso di colpa del Ministero dell’Ambiente, che, proprio nell’anno 2003, periodo in cui si sarebbe verificato l’illecito ambientale, aveva assunto la gestione degli interventi di bonifica del SIN di Mantova, e che, come accertato dalla CTU, del tutto trascurata dalla corte d’appello, avrebbe ritardato l’approvazione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica delle aree di proprietà della IES. 9. In disparte il pur non marginale rilievo per cui l’impugnata sentenza viene censurata anche ai sensi del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., nonostante la presenza di cd. doppia conforme, non avendo il ricorrente dimostrato che siano diverse le ragioni delle due pronunce di merito (v. Cass., 09/08/2022, n. 24508: “Nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse), il primo motivo è infondato. Sotto la formale invocazione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge sollecita un riesame del fatto e della prova, precluso in sede di legittimità: secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Suprema Corte, al giudice di merito spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (v. tra le tante Cass., 13624/2018; Cass., 16467/2017; Cass., 742/2015). 9.1. D’altra parte, il motivo neppure deduce correttamente il vizio di omessa motivazione. Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di affermare, il vizio di motivazione che va denunciato in cassazione può consistere nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., Sez. Un., 8053/2014). Tali evenienze non ricorrono nel caso di specie, ove, dalla lettura dell’impugnata sentenza, emerge che la corte territoriale ha affermato la responsabilità di IES con espressa motivazione, riferita ai risultati, documentati, di ben quattro campagne di monitoraggio delle acque in situ organizzate dal Comune di Mantova. 10. Il secondo motivo è infondato. In tema di disciplina applicabile nei giudizi relativi alla materia ambientale, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che, per la definizione di danno ambientale e l'identificazione dell'attività idonea a determinare la responsabilità dell'agente, deve farsi riferimento alla normativa vigente al momento in cui si sono verificati i fatti, mentre per i criteri di liquidazione del danno si applica, anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 97 del 2013, l'art. 311, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, nel testo modificato, da ultimo, dall'art. 25 della legge n. 97 citata, come da espressa previsione normativa (Cass., 04/04/2017, n. 8662, anche richiamata da Cass., Sez. Un., 01/02/2023, n. 3077, cui si deve la analitica ricostruzione della disciplina multilivello in tema di prevenzione e riparazione del danno ambientale, nonché Cass., 27/03/2019, n. 8468). L’impugnata sentenza ha pronunciato in conformità ai suindicati principi di diritto (v. pp. 8 e 9), mentre la censura proposta si limita, del tutto genericamente ed assertivamente, a rilevare che “l’art. 303, lett. i), del Codice dell’Ambiente, [era] in vigore al momento della proposizione dell’azione giudiziaria da parte del Ministero”, menziona, sempre apoditticamente, procedure di bonifica che sarebbero state avviate, e non considera, oltretutto, che la citata disposizione fa riferimento alla liquidazione del danno ambientale, mentre nel caso di specie l’azione proposta dal Ministero è di mero accertamento della responsabilità. 11. Il terzo motivo è infondato, per le medesime ragioni svolte in sede di scrutinio del secondo motivo. La corte di merito, richiamando il precedente costituito da Cass., 8662/2017, ha espressamente posto a fondamento della decisione l’art. 18 della legge 349/1986, motivando la sua vigenza ratione temporis sul seguente rilievo: “… in relazione alla specifica attività omissiva idonea a determinare la responsabilità di IES, come prospettata nell’atto introduttivo del giudizio e come emergente dai risultati delle campagne di monitoraggio del 2003, 2004, 2005 e febbraio 2006, deve quindi trovare applicazione l’art. 18 della legge 349/1986, essendo il Codice dell’Ambiente (d.lgs. 152/2006) entrato in vigore il 29 aprile 2006, successivamente ai fatti posti a fondamento della domanda” (p. 11 della sentenza). E’ ben vero che, in tema di responsabilità per danno ambientale, le Sezioni Unite di questa Corte (v. il punto 41 della già citata sentenza 3077/2023) hanno avuto modo di rilevare “l’inapplicabilità degli artt. 2050 - 2051 c.c.”, che “… discende direttamente dalla natura interamente speciale propria del codice dell’ambiente; si è cioè di fronte, dopo l'introduzione della Direttiva 2004/35/CE, ad un corpo normativo appositamente dedicato, come chiarito in dottrina, alla tutela dell'illecito ecologico, ormai slegato dal sistema regolativo dell'illecito civile ordinario di cui agli artt. 2043 e ss. c.c., come si evince dalla minuta descrizione tanto del regime di responsabilità quanto dei soggetti responsabili”. Nel caso di specie, tuttavia, per un verso la corte territoriale ha escluso l’applicabilità al caso di specie del Codice dell’Ambiente, in quanto normativa sopravvenuta, per altro verso ha ritenuto la IES responsabile - conformemente alla prospettazione del Ministero originario attore- per omessa adozione di misure di sicurezza atte ad impedire la diffusione e la trasmigrazione dell’inquinamento dall’area di sua proprietà alle risorse ambientali circostanti, ed ha fatto riferimento all’art. 2050 cod. civ. unicamente per qualificare come pericolosa, nel senso di inquinante, l’attività di raffineria svolta da IES sul proprio terreno. Nessuna contraddittorietà o inintelligibilità della motivazione è dunque ravvisabile, dato che questa sussiste solo “in presenza di contrasto insanabile tra argomentazioni addotte nella sentenza impugnata che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione” (Cass., 8718/2005; Cass., 13624/2018), donde l’infondatezza della ulteriore censura che compone il motivo, dedotta ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ. 11.1. Infine, il motivo è inammissibile là dove deduce il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. in maniera generica ed in violazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ., in presenza di cd. “doppia conforme”. 12. Il quarto motivo è infondato. Secondo consolidato orientamento di questa Suprema Corte, ricorre vizio di extrapetizione qualora il giudice pervenga a pronunciare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato (v., tra le tante, Cass., 13/05/2022, n. 15368). Nel caso di specie, dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta che la corte di merito ha pronunciato conformemente alla domanda proposta dal Ministero, la quale -trascritta e riportata nel ricorso (v. p. 48)- così recita: “Accertare la sussistenza del danno all’ambiente consistente nella diffusione incontrollata nel suolo e nelle acque sotterranee delle sostanze inquinanti contenute nei terreni di proprietà della convenuta …”, e dunque richiede l’accertamento della diffusione dell’inquinamento nell’ambiente circostante, mentre la specificazione in ordine ai “terreni di proprietà della convenuta” si riferisce all’esistenza ed all’origine delle sostanze determinanti l’inquinamento stesso. 13. Il quinto motivo è infondato. La corte di merito si è pronunciata per implicito sul terzo motivo di appello, e - sempre implicitamente - lo ha respin t o, là dove ha espressamente affermato l’esclusiva responsabilità di IES, sul rilievo di quanto emerso dalle campagne di monitoraggio dell’inquinamento (p. 13) e, per altro verso, là dove ha escluso qualsivoglia concorso di colpa del Ministero nella causazione dell’accertato danno ambientale(p. 14). 14. Il sesto motivo è inammissibile. Deduce il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. in violazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ., data la presenza di cd. doppia conforme. 15. Il settimo motivo è inammissibile. Non risulta correlato alla motivazione dell’impugnata sentenza e nonne coglie la specifica ratio decidendi , secondo cui, espressamente, “le censure … relative … alla natura diffusa dell’inquinamento del SIN rimangono assorbite dal fatto che tutte le disposizioni di legge richiamate a sostegno delle censure sono successive ai fatti oggetto di causa“(v. p. 14 della sentenza). Come già rilevato in sede di scrutinio del secondo e terzo motivo di ricorso, la corte territoriale ha infatti motivato nel senso della inapplicabilità al caso di specie del Codice dell’Ambiente e della applicazione, ratione temporis, dell’art. 18 della legge 349/1986. Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l’orientamento, al quale occorre dare continuità, secondo cui nel giudizio di cassazione i motivi devono avere i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione gravata, il che comporta l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnato e l’esposizione di censure che individuino in modo intelligibile ed esauriente le ragioni per le quali quel capo è affetto dal vizio denunciato, con la conseguenza che la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza gravata è assimilabile alla mancata enunciazione e comporta l’inammissibilità, in tutto o in parte, del ricorso (Cass., 20251/2020; Cass., 20910/2017). 16. L’ottavo motivo è infondato. La corte di merito ha escluso il concorso di colpa del Ministero sul rilievo per cui solo dal 2007, dunque in epoca successiva ai fatti di causa, il Ministero aveva assunto l’impegno alla bonifica sottoscrivendo un Accordo di Programma; tale valutazione è di fatto e congruamente motivata, e pertanto è incensurabile in sede di legittimità (Cass., 02/02/2022, n. 3119; Cass., 11916/2001). 17. In conclusione, il ricorso va rigettato. 18. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti proce