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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 48617/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Asti; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarsi il ricorso inammissibile; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Asti confermava il sequestro di beni mobili ed immobili disposto nei confronti del ricorrente, accusato del reato di cui all'art. 348 cod. pen., per aver rilasciato certificati di esenzione dall'obbligo di utilizzo della mascherina, pur non svolgendo la professione medica, bensì quella di psicologo.

2. Avverso tale ordinanza, l'indagato ha proposto un unico articolato motivo di ricorso, con il quale deduce violazione di legge per motivazione apparente, sostenendo che il Tribunale avrebbe erroneamente ricostruito i fatti, omettendo di considerare che anche lo psicologo svolge una professione sanitaria e che, nell'ambito delle sue competenze, ben può compiere diagnosi.

Si afferma, inoltre, che il Tribunale avrebbe omesso di valutare il parere reso dal Presidente dell'Ordine degli psicologi del Piemonte, sia con riguardo all'ambito complessivo delle competenze diagnostiche degli psicologici, sia con specifico riferimento alla possibilità o meno che questi impieghino appositi strumenti di diagnosi (nel caso di specie è stato sequestrato un dispositivo medico mediante il quale veniva eseguito l'esame HRV - Heart rate variability).

Infine, si contesta l'assunto secondo cui - in base alla normativa emergenziale introdotta per fronteggiare il Covid-19 - le certificazioni attestanti l'esenzione dall'uso dei dispositivi di protezione (mascherina) potessero essere rilasciate esclusivamente dal medico o pediatra di famiglia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Occorre premettere che, per espressa previsione normativa contenuta all'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di sequestro preventivo può essere proposto esclusivamente per violazione di legge.

Di tanto è ben consapevole il ricorrente che, infatti, ipotizza la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, pur andando in concreto a sindacare la correttezza dell'articolata motivazione resa dal Tribunale del riesame.

2.1. Dall'esame dell'ordinanza impugnata emerge che il Tribunale ha dato conto dei motivi di ricorso, rispondendo puntualmente a ciascuna doglianza e fornendo ampia motivazione sulla cui base ritenere che il ricorrente avesse debordato dall'ambito proprio della professione di psicologo, compiendo atti riservati esclusivamente al medico.

Tali argomenti non sono suscettibili di verifica - sotto il profilo della loro logicità e non contraddittorietà - proprio perché il vizio di motivazione non è deducibile avverso l'ordinanza in tema di misure cautelari reali.

Né è ravvisabile la denunciata mancanza di motivazione posto che, per consolidata giurisprudenza, la motivazione "assente" è quella che manca fisicamente o che è graficamente indecifrabile, s'intende, invece, per "motivazione apparente" quella affetta da vizi così radicali, da rendere l'apparato argomentativo, anche quando non del tutto mancante, comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; più recentemente Sez.2, n.18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez.6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893).

Tali carenze non sono ravvisabili nel caso di specie, nel quale il Tribunale ha ricostruito la normativa applicabile, fornendo ampia giustificazione delle ragioni sottese alla conferma del decreto di sequestro preventivo.

3. L'unico profilo di violazione di legge dedotto con il ricorso, attiene alla questione relativa alla competenza a rilasciare i certificati di esenzione dall'uso delle mascherine.

Sostiene il ricorrente che, sulla base della normativa emergenziale dettata per fronteggiare la pandemia da Covid-19, nonché delle norme attuative contenute nel Prot.Min.

Istruzione del 14 agosto 2021, il medico o il pediatra, oltre a poter direttamente certificare le condizioni per l'esenzione dall'obbligo, erano anche tenuti a valutare la diagnosi, certificata da altro sanitario, per poi valutare la necessità o meno dell'uso della mascherina.

In sostanza, si assume che l'indagato avrebbe redatto una diagnosi di propria competenza, salvo restando la competenza del medico o pediatra a compiere le ulteriori valutazioni circa l'incompatibilità con l'uso della mascherina.

3.1. Il motivo è infondato, atteso che la normativa richiamata demandava esclusivamente al medico o al pediatra di certificare la sussistenza di una patologia incompatibile con l'uso dei sistemi di protezione individuale.

Nell'ordinanza impugnata si dà atto che il ricorrente non si era affatto limitato a redigere diagnosi di competenza dello psicologo, eventualmente suscettibili di una successiva valutazione da parte del medico competente.

L'indagato, infatti, almeno in due occasioni aveva espressamente certificato la sussistenza delle condizioni per l'esenzione dall'uso della mascherina, in tal modo compiendo un atto esulante dalla propria sfera professionale (si veda pg.3 dell'ordinanza impugnata).

4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Asti; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarsi il ricorso inammissibile; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Asti confermava il sequestro di beni mobili ed immobili disposto nei confronti del ricorrente, accusato del reato di cui all'art. 348 cod. pen., per aver rilasciato certificati di esenzione dall'obbligo di utilizzo della mascherina, pur non svolgendo la professione medica, bensì quella di psicologo. 2. Avverso tale ordinanza, l'indagato ha proposto un unico articolato motivo di ricorso, con il quale deduce violazione di legge per motivazione apparente, sostenendo che il Tribunale avrebbe erroneamente ricostruito i fatti, omettendo di considerare che anche lo psicologo svolge una professione sanitaria e che, nell'ambito delle sue competenze, ben può compiere diagnosi. Si afferma, inoltre, che il Tribunale avrebbe omesso di valutare il parere reso dal Presidente dell'Ordine degli psicologi del Piemonte, sia con riguardo all'ambito complessivo delle competenze diagnostiche degli psicologici, sia con specifico riferimento alla possibilità o meno che questi impieghino appositi strumenti di diagnosi (nel caso di specie è stato sequestrato un dispositivo medico mediante il quale veniva eseguito l'esame HRV - Heart rate variability). Infine, si contesta l'assunto secondo cui - in base alla normativa emergenziale introdotta per fronteggiare il Covid-19 - le certificazioni attestanti l'esenzione dall'uso dei dispositivi di protezione (mascherina) potessero essere rilasciate esclusivamente dal medico o pediatra di famiglia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Occorre premettere che, per espressa previsione normativa contenuta all'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di sequestro preventivo può essere proposto esclusivamente per violazione di legge. Di tanto è ben consapevole il ricorrente che, infatti, ipotizza la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, pur andando in concreto a sindacare la correttezza dell'articolata motivazione resa dal Tribunale del riesame. 2.1. Dall'esame dell'ordinanza impugnata emerge che il Tribunale ha dato conto dei motivi di ricorso, rispondendo puntualmente a ciascuna doglianza e fornendo ampia motivazione sulla cui base ritenere che il ricorrente avesse debordato dall'ambito proprio della professione di psicologo, compiendo atti riservati esclusivamente al medico. Tali argomenti non sono suscettibili di verifica - sotto il profilo della loro logicità e non contraddittorietà - proprio perché il vizio di motivazione non è deducibile avverso l'ordinanza in tema di misure cautelari reali. Né è ravvisabile la denunciata mancanza di motivazione posto che, per consolidata giurisprudenza, la motivazione "assente" è quella che manca fisicamente o che è graficamente indecifrabile, s'intende, invece, per "motivazione apparente" quella affetta da vizi così radicali, da rendere l'apparato argomentativo, anche quando non del tutto mancante, comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; più recentemente Sez.2, n.18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez.6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893). Tali carenze non sono ravvisabili nel caso di specie, nel quale il Tribunale ha ricostruito la normativa applicabile, fornendo ampia giustificazione delle ragioni sottese alla conferma del decreto di sequestro preventivo. 3. L'unico profilo di violazione di legge dedotto con il ricorso, attiene alla questione relativa alla competenza a rilasciare i certificati di esenzione dall'uso delle mascherine. Sostiene il ricorrente che, sulla base della normativa emergenziale dettata per fronteggiare la pandemia da Covid-19, nonché delle norme attuative contenute nel Prot.Min. Istruzione del 14 agosto 2021, il medico o il pediatra, oltre a poter direttamente certificare le condizioni per l'esenzione dall'obbligo, erano anche tenuti a valutare la diagnosi, certificata da altro sanitario, per poi valutare la necessità o meno dell'uso della mascherina. In sostanza, si assume che l'indagato avrebbe redatto una diagnosi di propria competenza, salvo restando la competenza del medico o pediatra a compiere le ulteriori valutazioni circa l'incompatibilità con l'uso della mascherina. 3.1. Il motivo è infondato, atteso che la normativa richiamata demandava esclusivamente al medico o al pediatra di certificare la sussistenza di una patologia incompatibile con l'uso dei sistemi di protezione individuale. Nell'ordinanza impugnata si dà atto che il ricorrente non si era affatto limitato a redigere diagnosi di competenza dello psicologo, eventualmente suscettibili di una successiva valutazione da parte del medico competente. L'indagato, infatti, almeno in due occasioni aveva espressamente certificato la sussistenza delle condizioni per l'esenzione dall'uso della mascherina, in tal modo compiendo un atto esulante dalla propria sfera professionale (si veda pg.3 dell'ordinanza impugnata). 4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d